LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 8
Interventi soggetti a denuncia
di inizio attivita' obbligatoria
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma
dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei
casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad
attivita' sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici
o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui
agli artt. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24
marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri
storici;
l) le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)
dell'Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,
secondo quanto stabilito dal RUE.
2. Il Consiglio comunale con deliberazione procede, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali
tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono
sottoposti a permesso di costruire.
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione
delle corrispondenti opere.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, citato alla nota all'art. 4,
e' indicato alla stessa nota.
2) La L.R. 6 aprile 1998, n. 11 concerne Recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti.
3) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n.
122, concernente Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche'
modificazioni di alcune norme del Testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' il seguente:
"Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al
fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed
i poteri attribuiti alla medesima legislazione alle Regioni e ai
Ministeri dell'Ambiente e peri Beni culturali e ambientali da
esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi
stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti,
potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di
cui al periodo precedente.
omissis".