LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 7
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo non trovano applicazione:
a) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da
realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai
sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40
della L.R. n. 20 del 2000;
b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti;
c) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d) per le opere pubbliche dei Comuni.
2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma
1 sono comunque approvati previo accertamento di conformita' alle
norme urbanistiche ed edilizie, nonche' alle norme di sicurezza,
sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 concernente
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e' il
seguente:
"Art. 34 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella regione
o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al
Prefetto.".
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione
territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intende promuovere un accordo di programma che comporti
variazioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dall'art.
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti
presso i quali il Piano, e' depositato e dei termini entro i quali
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte
presentate.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere.
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla
disciplina agli accordi in variante agli strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'
sostituito dal rinvio al presente articolo.".