LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 6
Titoli abilitativi
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli
interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi
dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto
dall'art 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei
terzi.
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'
tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere
architettoniche.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n.
20 del 2000, citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
omissis
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
omissis
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di
pianificazione.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 19 - Carta unica del territorio
omissis
2. Quando la pianificazione urbanistica regionale abbia recepito e
coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma
1, essa costituisce la carta unica del territorio ed e' l'unico
riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di
conformita' urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i
vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli
impianti produttivi, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 447.
3. La deliberazione di approvazione del Piano comunale da' atto del
completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento
parziale, indicandone le motivazioni. Dell'approvazione della carta
unica del territorio e' data informazione ai cittadini anche
attraverso lo Sportello unico per le attivita' produttive di cui al
DPR 447/98.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle
legislazioni settoriali;
b) specifici contenuti essenziali del documento preliminare, del
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di
pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. 3/99. Tali
atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".