REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 6                                                                
Titoli abilitativi                                                              
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su            
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro                    
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla                     
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli              
interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte               
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere            
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi                   
dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.                   
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai                   
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di                   
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli              
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli                 
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di               
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica           
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli                
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati           
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto              
dall'art 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.                            
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il               
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme                       
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non             
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali            
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero            
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per                
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei            
terzi.                                                                          
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'                           
tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei                 
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'                 
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi           
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali               
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere                
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello              
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in              
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di             
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere                      
architettoniche.                                                                
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n.             
20 del 2000, citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:                    
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento                                    
omissis                                                                         
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:           
omissis                                                                         
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,                    
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i                    
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di                   
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio                    
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di                  
pianificazione.                                                                 
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 della L.R. n. 20 del 2000,             
citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:                                 
"Art. 19 - Carta unica del territorio                                           
omissis                                                                         
2. Quando la pianificazione urbanistica regionale abbia recepito e              
coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma           
1, essa costituisce la carta unica del territorio ed e' l'unico                 
riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di                
conformita' urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i           
vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la                  
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli              
impianti produttivi, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 447.                  
3. La deliberazione di approvazione del Piano comunale da' atto del             
completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento                   
parziale, indicandone le motivazioni. Dell'approvazione della carta             
unica del territorio e' data informazione ai cittadini anche                    
attraverso lo Sportello unico per le attivita' produttive di cui al             
DPR 447/98.".                                                                   
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
1) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento                                    
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'            
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti           
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle                
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive                 
relative all'esercizio delle funzioni delegate.                                 
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:           
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge            
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in                  
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle             
legislazioni settoriali;                                                        
b) specifici contenuti essenziali del documento preliminare, del                
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme                   
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di                   
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano            
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;                           
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,                    
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i                    
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di                   
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio                    
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di                  
pianificazione.                                                                 
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio           
regionale, proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza                
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. 3/99. Tali               
atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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