LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5
Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate
1. Per i Comuni provvisti di piano strutturale comunale (PSC), negli
ambiti del territorio assoggettati a piano operativo comunale (POC),
come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva
l'attivita' edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:
a) alla manutenzione straordinaria;
b) al restauro e risanamento conservativo;
c) alla ristrutturazione edilizia di singole unita' immobiliari, o
parti di esse, nonche' di interi edifici nei casi e nei limiti
previsti dal PSC;
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti
previsti dal PSC.
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli
effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30,
comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza
del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine
non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione
dei vincoli espropriativi secondo le modalita' previste dalla legge.
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti
nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino
all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R.
n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti piu' restrittivi circa le
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio,
e' il seguente:
"Art. 30 - Piano operativo comunale (POC)
omissis
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il Piano
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsoni
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e
parametri.
omissis".
Comma 3
2) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.