REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

             TITOLO I                                                           
          DISPOSIZIONI GENERALI                                                 
          Art. 5                                                                
Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate                             
1. Per i Comuni provvisti di piano strutturale comunale (PSC), negli            
ambiti del territorio assoggettati a piano operativo comunale (POC),            
come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino                           
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva            
l'attivita' edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli                    
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:                          
a)  alla manutenzione straordinaria;                                            
b)  al restauro e risanamento conservativo;                                     
c)  alla ristrutturazione edilizia di singole unita' immobiliari, o             
parti di esse, nonche' di interi edifici nei casi e nei limiti                  
previsti dal PSC;                                                               
d)  alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti                  
previsti dal PSC.                                                               
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli             
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli           
effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30,             
comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza              
del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine           
non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione              
dei vincoli espropriativi secondo le modalita' previste dalla legge.            
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti            
nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino           
all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R.           
n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli           
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.                               
4. Sono comunque fatti salvi i limiti piu' restrittivi circa le                 
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via            
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.                                 
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20            
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 30 - Piano operativo comunale (POC)                                       
omissis                                                                         
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento                
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni                   
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il Piano           
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma           
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsoni             
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e            
parametri.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 1) al presente                    
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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