LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4
Attivita' edilizia libera
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia, sono attuati liberamente:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere
architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, nonche'
gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi
strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti
la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il Titolo I del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, concernente Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n.
352, riguarda "Beni culturali".