LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Commissione per la qualita' architettonica
e il paesaggio
1. I Comuni istituiscono la commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del
rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici,
interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento
delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico
architettonico.
2. Il Consiglio comunale con il regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE) definisce la composizione, le modalita' di nomina e le
eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma
1, nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente
tecnico i cui componenti presentano una elevata competenza e
specializzazione;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e ambientale;
c) la commissione all'atto dell'insediamento puo' redigere un
apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e
formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione
per la qualita' architettonica e il paesaggio, le determinazioni
conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia
non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono
immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro
il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art.
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