LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Art. 2 - Sportello unico per l'edilizia
Art. 3 - Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio
Art. 4 - Attivita' edilizia libera
Art. 5 - Attivita' edilizia in aree parzialmente
pianificate
TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI
Art. 6 - Titoli abilitativi
Art. 7 - Ambito di applicazione
Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio
attivita' obbligatoria
Art. 9 - Ulteriori interventi attuabili con denuncia di
inizio attivita'
Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attivita'
Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di
inizio attivita'
Art. 12 - Interventi soggetti a permesso di costruire
Art. 13 - Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire
Art. 14 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di
costruire
Art. 15 - Permesso di costruire in deroga
Art. 16 - Valutazione preventiva
Art. 17 - Controllo sulle opere eseguite con permesso di
costruire
Art. 18 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore
titolo abilitativo
Art. 19 - Variazioni minori in corso d'opera TITOLO III -
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 20 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del
fabbricato
Art. 21 - Certificato di conformita' edilizia e agibilita'
Art. 22 - Procedimento per il rilascio del certificato di
conformita' edilizia e agibilita'
Art. 23 - Variazioni essenziali
Art. 24 - Pubblicita' dei titoli abilitativi e richiesta
di riesame
Art. 25 - Vigilanza sulle opere della Regione, delle
Province e dei Comuni TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO
Art. 26 - Mutamento di destinazione d'uso
TITOLO V - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 27 - Contributo di costruzione
Art. 28 - Oneri di urbanizzazione
Art. 29 - Costo di costruzione
Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di
costruzione
Art. 31 - Convenzione-tipo
Art. 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza TITOLO VI - DISPOSIZIONI SUI REQUISITI
DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 33 - Requisiti delle opere edilizie
Art. 34 - Atti di indirizzo e coordinamento tecnico TITOLO
VII - NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 35 - Disposizioni generali
Art. 36 - Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35
Art. 37 - Pareri sugli strumenti di pianificazione
urbanistica nelle zone sismiche TITOLO VIII - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 38 - Procedimenti in corso
Art. 39 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale
Art. 40 - Disposizioni transitorie sullo sportello unico
per l'edilizia e sulla commissione per la qualita' ambientale
architettonica e il paesaggio
Art. 41 - Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19
Art. 42 - Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Art. 43 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Art. 44 - Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15
Art. 45 - Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16
Art. 46 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli
paesaggistici
Art. 47 - Monitoraggio
Art. 48 - Norma finanziaria
Art. 49 - Abrogazioni
Art. 50 - Disapplicazione di norme statali
Allegato - Definizione degli interventi edilizi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel
Titolo V della Costituzione, regola nel territorio
dell'Emilia-Romagna l'attivita' edilizia e gli interventi di
trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale.
2. Nel disciplinare l'attivita' edilizia la presente legge:
a) da' attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei
procedimenti, attraverso l'asseverazione di conformita' degli
interventi e l'affidamento della responsabilita' dell'intero processo
ad un'unica struttura comunale;
b) persegue il miglioramento della qualita' edilizia, attraverso la
previsione di requisiti prestazionali delle opere, volti ad
assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilita';
c) favorisce l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle
fonti rinnovabili e la tutela delle risorse ambientali e del
patrimonio di valore storico-architettonico.
3. Sono fatte salve le procedure e le modalita' di verifica in
materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi
del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato e integrato.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 3
Il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 concerne Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.