TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 20
Comitato tecnico provinciale
per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per
l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della
Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla
Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un
esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
(Co.Re.Rat.). Il Comitato e' integrato da due esperti di cui uno
indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro
dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7
dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del
Piano di cui all'art. 3.