TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 17
(modificati commi 1 e 3 da art. 2
L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o
nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi
elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge e'
punito con la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro.
Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini
previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorita' i
Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di
risanamento e' punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine assegnato dall'Autorita' competente, con la sanzione
amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione
l'Autorita' competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino
alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche
nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento
qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e
per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi
da quelli per i quali e' stata prevista l'autorizzazione e' punito
con la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro. Qualora
l'impianto risulti anche attivato l'Autorita' competente provvede ad
interdirne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non
rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 per
gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla
sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti
autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione
l'autorizzazione e' revocata.