REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

             CAPO III                                                           
        Impianti per telefonia mobile                                           
          Art. 12                                                               
Impianti mobili di telefonia mobile                                             
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile e' data comunicazione al           
Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La                  
comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e             
dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del            
1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione puo'           
chiedere al gestore una diversa localizzazione.                                 
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i            
contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle            
spese di istruttoria a carico del gestore nonche' il tempo massimo di           
collocamento dell'impianto.                                                     
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto             
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.           
3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle             
aree di cui all'art. 9.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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