REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

             CAPO III                                                           
        Impianti per telefonia mobile                                           
          Art. 9                                                                
Divieto di localizzazione degli impianti fissi                                  
per la telefonia mobile                                                         
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono             
vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e            
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve                 
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonche' su edifici di               
valore storico-architettonico e monumentale.                                    
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita' delle aree di             
cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita' che                    
minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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