REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

             CAPO III                                                           
        Impianti per telefonia mobile                                           
          Art. 8                                                                
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001, n. 34;                     
modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 34; sostituito           
comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis e 9 ter da art. 2            
L.R. 25 novembre 2002, n. 30)                                                   
Autorizzazione degli impianti fissi                                             
di telefonia mobile                                                             
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.            
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione               
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la           
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al                    
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive             
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1               
luglio 1997, n. 189.                                                            
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito            
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile           
del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il               
Programma e' corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla              
documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici            
redatta ai sensi del comma 9.                                                   
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento e               
comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia                  
diffusione locale, da' notizia alla cittadinanza dell'avvenuta                  
presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione            
delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o                
privati nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in                
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio                       
dall'installazione dell'impianto.                                               
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le                  
modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza             
l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi           
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici                
individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e delle                  
disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di                 
copertura del servizio sul territorio.                                          
5. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla                    
presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle              
osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.                         
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di               
telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle                  
procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalita' di cui           
al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore                
della presente legge fissa il termine del procedimento per il                   
rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in                     
conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'art.              
21.                                                                             
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonche' di               
favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di            
telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e               
l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella                        
realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee                     
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei               
diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il               
diniego delle medesime.                                                         
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non             
abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel           
termine ivi previsto.                                                           
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli               
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per            
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione                
della potenza massima fornita al sistema irradiante nonche' una                 
dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo             
481 del Codice penale, assevera la conformita' del progetto                     
presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti            
i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico             
degli stessi.                                                                   
9 bis. Qualora piu' gestori intendano utilizzare la medesima                    
installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto                
della somma delle potenze irradiabili.                                          
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il             
rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende              
accolta.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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