TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001, n. 34;
modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 34; sostituito
comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis e 9 ter da art. 2
L.R. 25 novembre 2002, n. 30)
Autorizzazione degli impianti fissi
di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1
luglio 1997, n. 189.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile
del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il
Programma e' corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla
documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici
redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento e
comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia
diffusione locale, da' notizia alla cittadinanza dell'avvenuta
presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione
delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o
privati nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza
l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e delle
disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di
copertura del servizio sul territorio.
5. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle
osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di
telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle
procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalita' di cui
al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge fissa il termine del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in
conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'art.
21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonche' di
favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di
telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e
l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella
realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei
diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il
diniego delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non
abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel
termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione
della potenza massima fornita al sistema irradiante nonche' una
dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo
481 del Codice penale, assevera la conformita' del progetto
presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti
i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.
9 bis. Qualora piu' gestori intendano utilizzare la medesima
installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto
della somma delle potenze irradiabili.
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il
rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende
accolta.