REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

       CAPO II                                                                  
     Impianti fissi                                                             
    per l'emittenza radio e televisiva                                          
          Art. 7                                                                
Risanamenti degli impianti                                                      
per l'emittenza radio e televisiva                                              
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono             
essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge.                  
L'adeguamento e' realizzato con i Piani di risanamento che prevedono            
la riconduzione a conformita' nel rispetto dei limiti di esposizione            
di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e/o la                           
delocalizzazione.                                                               
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in               
vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al               
comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento                   
contenente modalita' e tempi di riconduzione a conformita'                      
dell'impianto.                                                                  
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al               
Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3,           
specifici Piani di risanamento con le modalita' e i tempi di                    
intervento.                                                                     
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal              
Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere                   
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della               
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono            
essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.               
L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione            
di cui al comma 3 dell'art. 6.                                                  
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal           
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e                      
televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi           
dall'approvazione del Piano di risanamento.                                     
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai               
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da'               
comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.           
L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due           
anni dall'entrata in vigore della presente legge.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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