TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva
sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi
collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5
e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e
sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della
normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana. Sono altresi' vietate le localizzazioni nei
parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali, scolastiche e sportive nonche' nelle zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile
1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresi' vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi
collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di
rispetto di cui al comma 1.