REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la                
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento           
elettromagnetico"(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 154 del                
3/11/2000) con le modifiche apportate da:                                       
L.R. 13 novembre 2001, n. 34                                                    
L.R. 13 novembre 2001, n. 38                                                    
L.R. 25 novembre 2002, n. 30                                                    
          CAPO I                                                                
        Finalita'                                                               
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero            
dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6                
agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per              
perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria              
della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente                           
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della            
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la            
localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli               
impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti                
elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella                   
normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualita'.           
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e                
della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi            
di qualita' al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai           
campi elettromagnetici.                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina