LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30
NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni della L.R. 30/00 secondo quanto stabilito
al precedente articolo 1.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista
all'articolo 8, comma 9, della L.R. 30/00 e' presentata entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi
procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della
L.R. 30/00 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione di asseverazione.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La L.R. n. 30 del 2000 e' citata alla nota all'art. 1.
Comma 2
2) Il testo del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, citata
alla nota all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 2.
3) Il testo del comma 9 ter dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, e'
riportato al comma 3 dell'art. 2 della presente legge.