LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30
NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Procedure di localizzazione
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la
salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente,
nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali
della legislazione statale in materia, le disposizioni della L.R. 31
ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si
applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite
strategiche dal DLgs 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443).
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le
disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 30/00 sono
validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per
l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei
suoi componenti.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30,
concernente Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, e' il seguente:
"Art. 20 - Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e
televisiva
omissis
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del
Piano di cui all'art. 3.".