REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Procedure di localizzazione                                                     
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la                 
salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente,             
nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali            
della legislazione statale in materia, le disposizioni della L.R. 31            
ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la                      
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si               
applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite               
strategiche dal DLgs 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad            
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni           
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma             
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443).                
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle                        
infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le           
disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed             
urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.                            
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 30/00 sono           
validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per                     
l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei             
suoi componenti.                                                                
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30,            
concernente Norme per la tutela della salute e la salvaguardia                  
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, e' il seguente:               
"Art. 20 - Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e                 
televisiva                                                                      
omissis                                                                         
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,           
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del                
Piano di cui all'art. 3.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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