REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 25 ottobre 2002, n. 11216

Concessione a favore di Supargas di Forli' per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e di vendita di GPL ex Legge 7/73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla Societa' Supergas Srl con sede in Forli', Via Ravegnana Km.             
195,900, e' concesso di esercitare l'attivita' di distribuzione e               
vendita di GPL in bombole e in piccoli serbatoi fissi tramite                   
autocisterne nel territorio della regione Emilia-Romagna;                       
2) la Societa' Supergas Srl ha l'obbligo di immettere sul mercato               
ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle              
avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della                
Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La Societa' Supergas Srl dovra'                   
comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto                   
intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere             
sulle installazioni presso l'utenza;                                            
3) la Societa' Supergas Srl e' tenuta, sotto la propria                         
responsabilita', ad istruire i propri distributori e addetti sul                
corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi;              
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alle autorizzazioni             
degli organi preposti alla sicurezza e al nullaosta di altre                    
Amministrazioni competenti in materia e non consente in alcun modo la           
costituzione di stoccaggi di GPL sfuso o in bombole in quantita'                
superiore a Kg. 500 di prodotto;                                                
6) la societa' Supergas Srl e' tenuta all'osservanza di tutti gli               
obblighi imposti dalla Legge 21 marzo 1958, n. 327, dalla Legge 2               
febbraio 1973, n. 7 e successive modificazioni, e dal DM 23 dicembre            
1985;                                                                           
7) il presente atto e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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