REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 1905

Accordo con le Associazioni dei farmacisti, Federfarma e Confservizi Emilia-Romagna per il contenimento della spesa farmaceutica regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo                
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e            
private" reso esecutivo con DPR 371/98 che regolamenta i rapporti tra           
le farmacie pubbliche e private ed il Servizio sanitario nazionale,             
in una logica che non e' solo di tipo economico ma di collaborazione            
per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, tecniche e            
professionali disponibili nel sistema;                                          
- la propria deliberazione 617/00 con la quale sono stati approvati             
gli accordi attuativi assunti a livello regionale per l'applicazione            
della convenzione e, in particolare, l'Allegato A "Protocollo per la            
predisposizione ed attuazione di progetti di miglioramento della                
qualita' dell'assistenza farmaceutica" con il quale sono state                  
regolamentate le modalita' di coinvolgimento delle farmacie                     
convenzionate nella dispensazione dei medicinali prescritti dai                 
centri ospedalieri e, previo acquisto da parte dell'Azienda Unita'              
sanitaria locale competente, forniti direttamente alle farmacie per             
la consegna ai cittadini interessati;                                           
- la Legge 405/01 che definisce un limite all'incremento della spesa            
farmaceutica non superiore al 13% della spesa sanitaria complessiva             
per l'anno 2002 e che, all'art. 8, prevede particolari modalita' di             
erogazione dei medicinali agli assistiti, dando facolta' alle                   
Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare accordi           
con la Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche           
e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle                    
categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del              
paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalita'           
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del             
Servizio sanitario nazionale;                                                   
- la propria deliberazione 539/02 con la quale sono state definite le           
misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, fra cui e'                
prevista la distribuzione da parte delle strutture aziendali dei                
farmaci di cui all'art. 8 citato, e valutato che la collaborazione              
delle farmacie convenzionate, nell'ambito delle misure sopra                    
indicate, puo' consentire un'efficace riduzione della spesa                     
farmaceutica regionale, per il suo contenimento nel tetto definito              
della normativa;                                                                
visto l'accordo raggiunto dall'Assessore regionale alla Sanita' e le            
rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e                
private convenzionate aperte sul territorio, rispettivamente                    
Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma Emilia-Romagna, per una                 
regolamentazione concordata, in un quadro di ottimizzazione delle               
risorse disponibili finalizzate alla tutela della salute, affinche'             
la spesa farmaceutica venga contenuta nell'ambito dell'obiettivo di             
spesa definito per l'anno 2002;                                                 
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri            
favorevoli espressi:                                                            
- dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina                 
generale, dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita'                  
tecnica della presente deliberazione;                                           
- dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott.                
Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente                        
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per quanto in premessa esposto, l'accordo raggiunto            
tra Assessore regionale alla Sanita' e le rappresentanze sindacali di           
categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul           
territorio, rispettivamente Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma             
Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte integrante e              
sostanziale;                                                                    
2) di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione anche            
attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Accordo tra Assessore alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna e le            
Associazioni dei farmacisti, Federfarma Emilia-Romagna e Confservizi            
Emilia-Romagna                                                                  
Premesso che:                                                                   
- l'Accordo convenzionale approvato con il DPR n. 371 dell'8 luglio             
1998 regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche e private ed il           
Servizio sanitario nazionale, in una logica che non e' solo di tipo             
economico, ma di collaborazione per la migliore utilizzazione delle             
risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili nel                   
sistema. Le farmacie convenzionate si pongono cosi' come parte                  
integrante del sistema sanitario pubblico, garantendo un servizio               
professionale, capillare e continuo, efficiente e sicuro, per la                
corretta conservazione tecnica dei farmaci, la dispensazione,                   
l'informazione, la consulenza, la farmacovigilanza. Sono inoltre                
portatrici di esperienze, valide per professionalita' e capacita' di            
adeguare la struttura al soddisfacimento delle nuove esigenze                   
collettive;                                                                     
- con delibera n. 617 dell'1 marzo 2000 si e' proceduto                         
all'approvazione degli accordi attuativi assunti a livello regionale            
per l'applicazione della convenzione approvata con DPR 371/98 e, in             
particolare, all'approvazione dell'intesa di cui all'Allegato A                 
"Protocollo per la predisposizione ed attuazione di progetti di                 
miglioramento della qualita' dell'assistenza farmaceutica";                     
- al punto 2 del Protocollo "Collaborazione con le Aziende sanitarie            
locali per la distribuzione di farmaci prescritti da centri                     
ospedalieri specializzati", sono state regolamentate le modalita' di            
coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei             
medicinali prescritti dai centri ospedalieri e, previo acquisto da              
parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente, forniti                  
direttamente alle farmacie per la consegna ai cittadini interessati,            
demandando ad accordi aziendali le modalita' operative concrete e la            
definizione dei compensi per il servizio svolto dalle farmacie;                 
- la Regione riconosce il ruolo insostituibile delle farmacie                   
territoriali nella dispensazione del farmaco sul territorio e                   
nell'erogazione agli assistiti di una ampia gamma di servizi volti a            
migliorare l'efficacia e la qualita' del Servizio sanitario pubblico,           
come gia' ribadito nel precedente Accordo del 2000 (delibera n. 617             
sopra citata).                                                                  
Preso atto che:                                                                 
1) l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 ha sancito un nuovo             
patto tra Governo e Regioni in termini di determinazione e copertura            
del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale;                    
2) la Legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del DL 18                  
settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa                  
sanitaria", ha definito, tra l'altro, un limite all'incremento della            
spesa farmaceutica non superiore al 13% per l'anno 2002, della spesa            
sanitaria complessiva, con la conseguenza che le Regioni devono                 
adottare le misure piu' idonee per il suo rispetto. In particolare              
l'art. 8 della legge richiamata stabilisce che le Regioni, anche con            
provvedimenti amministrativi, possono: a) stipulare accordi con le              
Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e                
private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie            
di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente               
anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste            
per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio             
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;             
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie             
dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza              
domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di           
garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica               
fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo                   
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il                 
periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero                  
ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.                          
Valutato che:                                                                   
A) in attuazione della norma richiamata, la Regione Emilia-Romagna              
con delibera 539/02 ha regolamentato le modalita' per la                        
distribuzione da parte delle strutture aziendali: 1) delle categorie            
di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;              
2) dei farmaci per i pazienti in assistenza domiciliare, residenziale           
e semiresidenziale; 3) dei farmaci prescritti in sede di dimissione             
da ricovero ospedaliero e/o di visita specialistica ambulatoriale;              
B) la collaborazione delle farmacie convenzionate, nell'ambito delle            
misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica sopra descritte,           
puo' consentire un'efficace riduzione della spesa farmaceutica                  
regionale, per il suo contenimento nel tetto definito dalla                     
normativa;                                                                      
C) le parti del presente accordo intendono addivenire ad una                    
regolamentazione concordata affinche' la spesa farmaceutica venga               
contenuta nell'ambito dell'obiettivo di spesa definito dalla Regione            
e pari al valore registrato nel 2001;                                           
D) le parti del presente accordo si riconoscono nel principio, di               
rango costituzionale, della tutela della salute pubblica e privata e            
ritengono che gli interventi di razionalizzazione della spesa                   
pubblica si pongano esclusivamente - in un quadro di ottimizzazione             
delle risorse disponibili - come mezzo rispetto a tale fine e trovino           
un limite invalicabile nelle predette esigenze di tutela;                       
E) le farmacie pubbliche e private garantiscono: - la qualifica                 
professionale degli operatori addetti; - la continuita' e la                    
capillarita' del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di             
servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale;            
- la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio              
nel rispetto della Farmacopea; - un'effettiva attivita' di                      
farmacovigilanza, anche in termini di documentazione delle                      
prestazioni erogate; assicurando alla Regione condizioni di fornitura           
dei medicinali oggetto dell'accordo tali da mantenere la spesa                  
farmaceutica nell'ambito del tetto concordato.                                  
Fermo restando che il termine del presente accordo e' definito al               
31/12/2002, le parti firmatarie della presente intesa possono                   
addivenire ad una proroga per altri due mesi al fine di verificare le           
condizioni per una collaborazione strutturale tra farmacie e Aziende            
sanitarie locali ai sensi dell'art. 8, lett. a) della Legge 405/01              
che garantisca, da un lato gli obiettivi di spesa della Regione anche           
per gli anni 2003/2004 e dall'altro una remunerazione delle farmacie            
convenzionate in linea con le disposizioni di legge vigenti in                  
materia.                                                                        
Premessa una indispensabile collaborazione dei protagonisti della               
filiera del farmaco e delle strutture farmaceutiche delle Aziende               
Unita' sanitarie locali, le farmacie si impegnano, per la durata                
dell'accordo e comunque fino all'esaurimento delle scorte, nello                
spirito collaborativo che istituzionalmente loro compete e che sempre           
hanno garantito, a:                                                             
1) distribuire gratuitamente per conto delle Aziende Unita' sanitarie           
locali, tramite i distributori intermedi, i farmaci di cui                      
all'Allegato 2 del DM 22 dicembre 2000, con particolare riferimento a           
quelli attualmente distribuiti tramite le farmacie convenzionate;               
2) qualora alla prima verifica dell'andamento della spesa                       
farmaceutica da parte della Commissione individuata fra le parti, si            
riscontrasse che nonostante il punto 1) non si sta raggiungendo                 
l'obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, sara' compito            
della stessa Commissione formulare proposte per i provvedimenti                 
regionali di inserimento nella distribuzione gratuita, di altri                 
medicinali, riconducibili all'ambito dell'art. 8, lettera a) della              
Legge 405/01.                                                                   
La Regione Emilia-Romagna si impegna a:                                         
a) non attivare altre forme di distribuzione che possano ricondursi             
nell'ambito dell'art. 8, Legge n. 405, lettera a), se non a fronte              
della indisponibilita' di rappresentanze locali delle farmacie a                
farsene carico gratuitamente, fatta eccezione per le categorie di               
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente che le           
Aziende sanitarie locali gia' distribuiscono direttamente e per le              
categorie di pazienti gia' presi in carico in assistenza diretta;               
b) non attivare, tramite le strutture aziendali, la distribuzione dei           
farmaci prescritti a seguito della visita specialistica ambulatoriale           
art. 8, Legge 405/01, lettera c);                                               
c) adottare tutte le necessarie misure organizzative volte ad                   
assicurare la tempestiva efficace e per quanto possibile uniforme               
applicazione dell'accordo su tutto il territorio regionale, anche               
attraverso apposite direttive indirizzate alle Aziende Unita'                   
sanitarie locali.                                                               
Modalita' applicative                                                           
Le Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna                 
individuano i medicinali da acquistare in base ai loro consumi medi             
dell'ultimo anno e provvedono all'approvvigionamento, tramite una               
Azienda sanitaria locale capofila, ovvero tramite le singole Aziende            
sanitarie locali ove non fosse tecnicamente possibile, con programmi            
di acquisto e consegne sulla base dei fabbisogni.                               
I distributori intermedi provvedono allo stoccaggio ed alla gestione            
separata dei prodotti che rimangono di proprieta' delle Aziende                 
Unita' sanitarie locali.                                                        
Detti farmaci sono individuati dall'apposita stampigliatura sulla               
confezione. Per il carico faranno fede le bolle di accompagnamento              
ricevute dal grossista in distribuzione per conto e per lo scarico              
faranno fede le apposite certificazioni per le Aziende Unita'                   
sanitarie locali.                                                               
Durata e condizioni                                                             
Il presente accordo prende avvio sulla base della spesa farmaceutica            
registrata nel primo semestre 2002 e pari a Euro 402.104.816,06, con            
un incremento del 6,54% rispetto al corrispondente periodo del 2001.            
Il raggiungimento dell'obiettivo prevede che la crescita media della            
spesa farmaceutica nel secondo semestre 2002 sia pari a -6,54%.                 
Per il monitoraggio degli esiti intermedi e finali dell'accordo si              
rimanda all'apposita Commissione mista.                                         
Commissione mista                                                               
All'atto della sottoscrizione del presente Accordo, e' costituita una           
Commissione mista paritaria per la sua applicazione, cosi'                      
costituita:                                                                     
- n. 2 membri in rappresentanza della Regione, cui spettano anche le            
funzioni di convocazione e coordinamento;                                       
- n. 1 membro in rappresentanza delle farmacie private, designato               
dalla Federfarma Emilia-Romagna;                                                
- n. 1 membro in rappresentanza delle farmacie pubbliche, designato             
dalla Confservizi Emilia-Romagna;                                               
le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Assessorato regionale.           
La Commissione ha il compito di:                                                
- verificare mensilmente l'andamento della spesa farmaceutica;                  
- formulare eventuali ulteriori proposte di intervento per la                   
razionalizzazione della spesa farmaceutica;                                     
- tentare la composizione amichevole delle eventuali controversie tra           
le parti del presente accordo, ivi compresa anche la quantificazione            
di eventuali eccezionali perdite o rotture di prodotti, ferma                   
restando la normale diligenza degli operatori.                                  
Le parti del presente Accordo si impegnano sin d'ora a fornire alla             
Commissione tutti i dati e le informazioni necessarie per                       
l'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.                                 
Il presente Accordo e' altresi' condizionato risolutivamente al                 
raggiungimento del contenimento della spesa farmaceutica concordato             
ed avra' una durata fino al 31/12/2002, in quanto soluzione                     
eccezionale e contingente, in attesa di ulteriori definizioni                   
legislative che possono disciplinare in altro modo la                           
razionalizzazione della spesa farmaceutica sul territorio.                      
ASSESSORE ALLA SANITA'  FEDERFARMA REGIONALE                                    
Giovanni Bissoni  Domenico Dal Re                                               
CONFSERVIZI REGIONALE                                                           
Ernesto Toschi                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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