DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2002, n. 1905
Accordo con le Associazioni dei farmacisti, Federfarma e Confservizi Emilia-Romagna per il contenimento della spesa farmaceutica regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private" reso esecutivo con DPR 371/98 che regolamenta i rapporti tra
le farmacie pubbliche e private ed il Servizio sanitario nazionale,
in una logica che non e' solo di tipo economico ma di collaborazione
per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, tecniche e
professionali disponibili nel sistema;
- la propria deliberazione 617/00 con la quale sono stati approvati
gli accordi attuativi assunti a livello regionale per l'applicazione
della convenzione e, in particolare, l'Allegato A "Protocollo per la
predisposizione ed attuazione di progetti di miglioramento della
qualita' dell'assistenza farmaceutica" con il quale sono state
regolamentate le modalita' di coinvolgimento delle farmacie
convenzionate nella dispensazione dei medicinali prescritti dai
centri ospedalieri e, previo acquisto da parte dell'Azienda Unita'
sanitaria locale competente, forniti direttamente alle farmacie per
la consegna ai cittadini interessati;
- la Legge 405/01 che definisce un limite all'incremento della spesa
farmaceutica non superiore al 13% della spesa sanitaria complessiva
per l'anno 2002 e che, all'art. 8, prevede particolari modalita' di
erogazione dei medicinali agli assistiti, dando facolta' alle
Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare accordi
con la Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche
e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle
categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalita'
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del
Servizio sanitario nazionale;
- la propria deliberazione 539/02 con la quale sono state definite le
misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, fra cui e'
prevista la distribuzione da parte delle strutture aziendali dei
farmaci di cui all'art. 8 citato, e valutato che la collaborazione
delle farmacie convenzionate, nell'ambito delle misure sopra
indicate, puo' consentire un'efficace riduzione della spesa
farmaceutica regionale, per il suo contenimento nel tetto definito
della normativa;
visto l'accordo raggiunto dall'Assessore regionale alla Sanita' e le
rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e
private convenzionate aperte sul territorio, rispettivamente
Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma Emilia-Romagna, per una
regolamentazione concordata, in un quadro di ottimizzazione delle
risorse disponibili finalizzate alla tutela della salute, affinche'
la spesa farmaceutica venga contenuta nell'ambito dell'obiettivo di
spesa definito per l'anno 2002;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri
favorevoli espressi:
- dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina
generale, dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione;
- dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott.
Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per quanto in premessa esposto, l'accordo raggiunto
tra Assessore regionale alla Sanita' e le rappresentanze sindacali di
categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul
territorio, rispettivamente Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma
Emilia-Romagna, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione anche
attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Accordo tra Assessore alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna e le
Associazioni dei farmacisti, Federfarma Emilia-Romagna e Confservizi
Emilia-Romagna
Premesso che:
- l'Accordo convenzionale approvato con il DPR n. 371 dell'8 luglio
1998 regolamenta i rapporti tra le farmacie pubbliche e private ed il
Servizio sanitario nazionale, in una logica che non e' solo di tipo
economico, ma di collaborazione per la migliore utilizzazione delle
risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili nel
sistema. Le farmacie convenzionate si pongono cosi' come parte
integrante del sistema sanitario pubblico, garantendo un servizio
professionale, capillare e continuo, efficiente e sicuro, per la
corretta conservazione tecnica dei farmaci, la dispensazione,
l'informazione, la consulenza, la farmacovigilanza. Sono inoltre
portatrici di esperienze, valide per professionalita' e capacita' di
adeguare la struttura al soddisfacimento delle nuove esigenze
collettive;
- con delibera n. 617 dell'1 marzo 2000 si e' proceduto
all'approvazione degli accordi attuativi assunti a livello regionale
per l'applicazione della convenzione approvata con DPR 371/98 e, in
particolare, all'approvazione dell'intesa di cui all'Allegato A
"Protocollo per la predisposizione ed attuazione di progetti di
miglioramento della qualita' dell'assistenza farmaceutica";
- al punto 2 del Protocollo "Collaborazione con le Aziende sanitarie
locali per la distribuzione di farmaci prescritti da centri
ospedalieri specializzati", sono state regolamentate le modalita' di
coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei
medicinali prescritti dai centri ospedalieri e, previo acquisto da
parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente, forniti
direttamente alle farmacie per la consegna ai cittadini interessati,
demandando ad accordi aziendali le modalita' operative concrete e la
definizione dei compensi per il servizio svolto dalle farmacie;
- la Regione riconosce il ruolo insostituibile delle farmacie
territoriali nella dispensazione del farmaco sul territorio e
nell'erogazione agli assistiti di una ampia gamma di servizi volti a
migliorare l'efficacia e la qualita' del Servizio sanitario pubblico,
come gia' ribadito nel precedente Accordo del 2000 (delibera n. 617
sopra citata).
Preso atto che:
1) l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 ha sancito un nuovo
patto tra Governo e Regioni in termini di determinazione e copertura
del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale;
2) la Legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del DL 18
settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria", ha definito, tra l'altro, un limite all'incremento della
spesa farmaceutica non superiore al 13% per l'anno 2002, della spesa
sanitaria complessiva, con la conseguenza che le Regioni devono
adottare le misure piu' idonee per il suo rispetto. In particolare
l'art. 8 della legge richiamata stabilisce che le Regioni, anche con
provvedimenti amministrativi, possono: a) stipulare accordi con le
Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e
private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie
di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente
anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste
per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie
dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di
garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica
fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il
periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero
ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
Valutato che:
A) in attuazione della norma richiamata, la Regione Emilia-Romagna
con delibera 539/02 ha regolamentato le modalita' per la
distribuzione da parte delle strutture aziendali: 1) delle categorie
di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;
2) dei farmaci per i pazienti in assistenza domiciliare, residenziale
e semiresidenziale; 3) dei farmaci prescritti in sede di dimissione
da ricovero ospedaliero e/o di visita specialistica ambulatoriale;
B) la collaborazione delle farmacie convenzionate, nell'ambito delle
misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica sopra descritte,
puo' consentire un'efficace riduzione della spesa farmaceutica
regionale, per il suo contenimento nel tetto definito dalla
normativa;
C) le parti del presente accordo intendono addivenire ad una
regolamentazione concordata affinche' la spesa farmaceutica venga
contenuta nell'ambito dell'obiettivo di spesa definito dalla Regione
e pari al valore registrato nel 2001;
D) le parti del presente accordo si riconoscono nel principio, di
rango costituzionale, della tutela della salute pubblica e privata e
ritengono che gli interventi di razionalizzazione della spesa
pubblica si pongano esclusivamente - in un quadro di ottimizzazione
delle risorse disponibili - come mezzo rispetto a tale fine e trovino
un limite invalicabile nelle predette esigenze di tutela;
E) le farmacie pubbliche e private garantiscono: - la qualifica
professionale degli operatori addetti; - la continuita' e la
capillarita' del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di
servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale;
- la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio
nel rispetto della Farmacopea; - un'effettiva attivita' di
farmacovigilanza, anche in termini di documentazione delle
prestazioni erogate; assicurando alla Regione condizioni di fornitura
dei medicinali oggetto dell'accordo tali da mantenere la spesa
farmaceutica nell'ambito del tetto concordato.
Fermo restando che il termine del presente accordo e' definito al
31/12/2002, le parti firmatarie della presente intesa possono
addivenire ad una proroga per altri due mesi al fine di verificare le
condizioni per una collaborazione strutturale tra farmacie e Aziende
sanitarie locali ai sensi dell'art. 8, lett. a) della Legge 405/01
che garantisca, da un lato gli obiettivi di spesa della Regione anche
per gli anni 2003/2004 e dall'altro una remunerazione delle farmacie
convenzionate in linea con le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Premessa una indispensabile collaborazione dei protagonisti della
filiera del farmaco e delle strutture farmaceutiche delle Aziende
Unita' sanitarie locali, le farmacie si impegnano, per la durata
dell'accordo e comunque fino all'esaurimento delle scorte, nello
spirito collaborativo che istituzionalmente loro compete e che sempre
hanno garantito, a:
1) distribuire gratuitamente per conto delle Aziende Unita' sanitarie
locali, tramite i distributori intermedi, i farmaci di cui
all'Allegato 2 del DM 22 dicembre 2000, con particolare riferimento a
quelli attualmente distribuiti tramite le farmacie convenzionate;
2) qualora alla prima verifica dell'andamento della spesa
farmaceutica da parte della Commissione individuata fra le parti, si
riscontrasse che nonostante il punto 1) non si sta raggiungendo
l'obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, sara' compito
della stessa Commissione formulare proposte per i provvedimenti
regionali di inserimento nella distribuzione gratuita, di altri
medicinali, riconducibili all'ambito dell'art. 8, lettera a) della
Legge 405/01.
La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a) non attivare altre forme di distribuzione che possano ricondursi
nell'ambito dell'art. 8, Legge n. 405, lettera a), se non a fronte
della indisponibilita' di rappresentanze locali delle farmacie a
farsene carico gratuitamente, fatta eccezione per le categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente che le
Aziende sanitarie locali gia' distribuiscono direttamente e per le
categorie di pazienti gia' presi in carico in assistenza diretta;
b) non attivare, tramite le strutture aziendali, la distribuzione dei
farmaci prescritti a seguito della visita specialistica ambulatoriale
art. 8, Legge 405/01, lettera c);
c) adottare tutte le necessarie misure organizzative volte ad
assicurare la tempestiva efficace e per quanto possibile uniforme
applicazione dell'accordo su tutto il territorio regionale, anche
attraverso apposite direttive indirizzate alle Aziende Unita'
sanitarie locali.
Modalita' applicative
Le Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna
individuano i medicinali da acquistare in base ai loro consumi medi
dell'ultimo anno e provvedono all'approvvigionamento, tramite una
Azienda sanitaria locale capofila, ovvero tramite le singole Aziende
sanitarie locali ove non fosse tecnicamente possibile, con programmi
di acquisto e consegne sulla base dei fabbisogni.
I distributori intermedi provvedono allo stoccaggio ed alla gestione
separata dei prodotti che rimangono di proprieta' delle Aziende
Unita' sanitarie locali.
Detti farmaci sono individuati dall'apposita stampigliatura sulla
confezione. Per il carico faranno fede le bolle di accompagnamento
ricevute dal grossista in distribuzione per conto e per lo scarico
faranno fede le apposite certificazioni per le Aziende Unita'
sanitarie locali.
Durata e condizioni
Il presente accordo prende avvio sulla base della spesa farmaceutica
registrata nel primo semestre 2002 e pari a Euro 402.104.816,06, con
un incremento del 6,54% rispetto al corrispondente periodo del 2001.
Il raggiungimento dell'obiettivo prevede che la crescita media della
spesa farmaceutica nel secondo semestre 2002 sia pari a -6,54%.
Per il monitoraggio degli esiti intermedi e finali dell'accordo si
rimanda all'apposita Commissione mista.
Commissione mista
All'atto della sottoscrizione del presente Accordo, e' costituita una
Commissione mista paritaria per la sua applicazione, cosi'
costituita:
- n. 2 membri in rappresentanza della Regione, cui spettano anche le
funzioni di convocazione e coordinamento;
- n. 1 membro in rappresentanza delle farmacie private, designato
dalla Federfarma Emilia-Romagna;
- n. 1 membro in rappresentanza delle farmacie pubbliche, designato
dalla Confservizi Emilia-Romagna;
le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Assessorato regionale.
La Commissione ha il compito di:
- verificare mensilmente l'andamento della spesa farmaceutica;
- formulare eventuali ulteriori proposte di intervento per la
razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- tentare la composizione amichevole delle eventuali controversie tra
le parti del presente accordo, ivi compresa anche la quantificazione
di eventuali eccezionali perdite o rotture di prodotti, ferma
restando la normale diligenza degli operatori.
Le parti del presente Accordo si impegnano sin d'ora a fornire alla
Commissione tutti i dati e le informazioni necessarie per
l'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.
Il presente Accordo e' altresi' condizionato risolutivamente al
raggiungimento del contenimento della spesa farmaceutica concordato
ed avra' una durata fino al 31/12/2002, in quanto soluzione
eccezionale e contingente, in attesa di ulteriori definizioni
legislative che possono disciplinare in altro modo la
razionalizzazione della spesa farmaceutica sul territorio.
ASSESSORE ALLA SANITA' FEDERFARMA REGIONALE
Giovanni Bissoni Domenico Dal Re
CONFSERVIZI REGIONALE
Ernesto Toschi