COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO - BORGO VAL DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Modifiche dello statuto (approvate con atto del Consiglio n. 45 del 23/9/2002)

Art. 7                                                                          
Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica                           
dei consiglieri                                                                 
1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione             
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita'                  
Montana con le modalita' ed i termini fissati dall'art. 27 del DLgs             
267/00 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati                  
provvedono all'elezione dei consiglieri della Comunita' Montana entro           
e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In              
caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati                  
decaduti, il Consiglio comunale interessato dovra' provvedere entro             
il termine sopra indicato, che decorrera' dalla data di presentazione           
delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza. I consiglieri              
della Comunita' Montana possono essere successivamente revocati dai             
rispettivi Consigli comunali, solo nel caso in cui essendo stati                
espressi dalla componente di maggioranza comunale, abbiano                      
formalmente aderito a quella di minoranza e viceversa.                          
2) In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali dei                
Comuni membri, all'elezione o alla sostituzione dei propri                      
rappresentanti nel Consiglio della Comunita' Montana, entro il                  
termine previsto nel comma precedente, il Presidente e' tenuto a                
segnalare il caso al Presidente dell'Organo regionale di controllo ed           
al Prefetto.                                                                    
3) Il Consiglio della Comunita' Montana si intende legittimamente               
rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni                       
dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti           
dei Comuni che costituiscono la Comunita' Montana.                              
4) Accertata la regolarita' formale delle attestazioni pervenute dai            
Comuni, il Segretario generale ne da' immediata comunicazione scritta           
al consigliere eletto piu' anziano d'eta', affinche' questi provveda            
alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.                   
5) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Consiglio              
dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a             
seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che               
costituiscono la Comunita' Montana.                                             
6) I componenti il Consiglio della Comunita' Montana, rappresentanti            
i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica            
sino alla scadenza del loro mandato.                                            
7) Le dimissioni da consigliere della Comunita' Montana sono                    
comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente               
della Comunita' Montana.                                                        
8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi              
elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni             
membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della                   
Comunita' Montana, il Consiglio della stessa puo' adottare solo gli             
atti urgenti e improrogabili.                                                   
Art. 14                                                                         
Composizione ed elezione della Giunta                                           
1) La Giunta comunitaria e' composta dal Presidente, che la presiede,           
e da un numero massimo di dieci Assessori, tra i quali viene eletto             
il Vicepresidente.                                                              
I componenti la Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica           
di Sindaco, Assessore o consigliere dei Comuni partecipanti, con                
possibilita' di nomina di un assessore esterno al Consiglio.                    
In ogni caso il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti            
tra i consiglieri della Comunita' Montana. L'Assessore non                      
consigliere, partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto            
e senza concorrere a determinare il quorum per la validita'                     
dell'adunanza.                                                                  
2) Il Consiglio elegge, con unica votazione, la Giunta nella prima              
adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri, ispirandosi al               
principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.                
3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da               
presentarsi al Segretario generale almeno tre giorni prima della                
seduta nella quale e' iscritta all'ordine del giorno l'elezione della           
Giunta.                                                                         
4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno             
un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana e deve                
contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di                  
Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive                     
dichiarazioni di accettazione.                                                  
5) Il documento e' illustrato al Consiglio dal candidato alla carica            
di Presidente.                                                                  
6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei            
consiglieri assegnati alla Comunita' Montana.                                   
7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla           
indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e           
comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.                   
8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di             
Presidente.                                                                     
9) In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli               
Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono                
dalla data di presentazione delle dimissioni.                                   
10) La sostituzione di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella            
seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della             
vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede           
all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei              
consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza                
semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa               
seduta.                                                                         
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          
Rolando Scatena                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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