COMUNICATO
Modifiche dello statuto (approvate con atto del Consiglio n. 45 del 23/9/2002)
Art. 7
Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica
dei consiglieri
1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita'
Montana con le modalita' ed i termini fissati dall'art. 27 del DLgs
267/00 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati
provvedono all'elezione dei consiglieri della Comunita' Montana entro
e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In
caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati
decaduti, il Consiglio comunale interessato dovra' provvedere entro
il termine sopra indicato, che decorrera' dalla data di presentazione
delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza. I consiglieri
della Comunita' Montana possono essere successivamente revocati dai
rispettivi Consigli comunali, solo nel caso in cui essendo stati
espressi dalla componente di maggioranza comunale, abbiano
formalmente aderito a quella di minoranza e viceversa.
2) In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali dei
Comuni membri, all'elezione o alla sostituzione dei propri
rappresentanti nel Consiglio della Comunita' Montana, entro il
termine previsto nel comma precedente, il Presidente e' tenuto a
segnalare il caso al Presidente dell'Organo regionale di controllo ed
al Prefetto.
3) Il Consiglio della Comunita' Montana si intende legittimamente
rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni
dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti
dei Comuni che costituiscono la Comunita' Montana.
4) Accertata la regolarita' formale delle attestazioni pervenute dai
Comuni, il Segretario generale ne da' immediata comunicazione scritta
al consigliere eletto piu' anziano d'eta', affinche' questi provveda
alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.
5) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Consiglio
dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a
seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che
costituiscono la Comunita' Montana.
6) I componenti il Consiglio della Comunita' Montana, rappresentanti
i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica
sino alla scadenza del loro mandato.
7) Le dimissioni da consigliere della Comunita' Montana sono
comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente
della Comunita' Montana.
8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni
membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della
Comunita' Montana, il Consiglio della stessa puo' adottare solo gli
atti urgenti e improrogabili.
Art. 14
Composizione ed elezione della Giunta
1) La Giunta comunitaria e' composta dal Presidente, che la presiede,
e da un numero massimo di dieci Assessori, tra i quali viene eletto
il Vicepresidente.
I componenti la Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica
di Sindaco, Assessore o consigliere dei Comuni partecipanti, con
possibilita' di nomina di un assessore esterno al Consiglio.
In ogni caso il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti
tra i consiglieri della Comunita' Montana. L'Assessore non
consigliere, partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto
e senza concorrere a determinare il quorum per la validita'
dell'adunanza.
2) Il Consiglio elegge, con unica votazione, la Giunta nella prima
adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri, ispirandosi al
principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.
3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da
presentarsi al Segretario generale almeno tre giorni prima della
seduta nella quale e' iscritta all'ordine del giorno l'elezione della
Giunta.
4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno
un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana e deve
contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di
Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive
dichiarazioni di accettazione.
5) Il documento e' illustrato al Consiglio dal candidato alla carica
di Presidente.
6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla Comunita' Montana.
7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla
indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e
comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di
Presidente.
9) In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli
Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono
dalla data di presentazione delle dimissioni.
10) La sostituzione di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella
seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della
vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede
all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza
semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa
seduta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rolando Scatena