LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 11
Norma transitoria
1. Per l'anno 2002, al fine di consentire l'immediata attivazione di
interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare
attribuiti alla competenza delle Province dall'articolo 5 e'
autorizzata la spesa di Euro 260.000 da assegnare sulla base dei
seguenti criteri:
a) 25 per cento in misura fissa;
b) 35 per cento in base alla popolazione scolastica;
c) 20 per cento in base alla popolazione residente;
d) 20 per cento in base all'estensione territoriale.
2. La Giunta regionale fissa i termini per l'utilizzazione delle
risorse assegnate e le modalita' per la presentazione della relazione
conclusiva sugli interventi realizzati, nonche' per il recupero delle
somme non utilizzate ovvero utilizzate per interventi in contrasto
con le finalita' di cui alla presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si fa
fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Capitolo
86620 compreso nella Unita' previsionale di base 1.7.2.3.29151 "Fondi
speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione -
Risorse statali" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n.
19 dell'elenco n. 8 allegato alla legge di approvazione
dell'assestamento al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto le
occorrenti variazioni al bilancio per l'esercizio in corso a norma
dell'articolo 31, commi 2, lettera d), e 3 della L.R. n. 40 del 2001.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 4
Il testo della lettera d) del comma 2 e del comma 3 dell'art. 31
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli
stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di
base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed
e) di detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi
capitoli o di nuove unita' previsionali di base.
omissis".