LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite Unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Per gli interventi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), si fa fronte con i fondi allocati nel bilancio regionale
per la formazione professionale di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.
19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni).
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. n. 40 del 2001 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".