REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 7                                                                
Commissione regionale di coordinamento                                          
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per                   
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.                           
2. La Commissione ha il compito di:                                             
a) formulare proposte per la definizione del Programma regionale di             
cui all'articolo 3;                                                             
b) valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a                  
livello locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza            
rispetto alle linee definite dal Programma di cui all'articolo 3;               
c) coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli                   
interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare.               
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, e'                 
composta da:                                                                    
a) Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo              
delegato, con funzione di Presidente;                                           
b) Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro            
delegati.                                                                       
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di supporto           
tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento           
dei consumi e d'educazione alimentare o suo delegato e partecipano,             
in relazione agli argomenti trattati, il dirigente regionale                    
competente in materia di sanita' ed il dirigente regionale competente           
in materia di istruzione e formazione professionale o loro delegati.            
5. La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali              
dei produttori e dei consumatori per una valutazione dell'attivita'             
svolta e delle iniziative da intraprendere.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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