LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. La Commissione ha il compito di:
a) formulare proposte per la definizione del Programma regionale di
cui all'articolo 3;
b) valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a
livello locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza
rispetto alle linee definite dal Programma di cui all'articolo 3;
c) coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli
interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare.
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, e'
composta da:
a) Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo
delegato, con funzione di Presidente;
b) Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro
delegati.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di supporto
tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento
dei consumi e d'educazione alimentare o suo delegato e partecipano,
in relazione agli argomenti trattati, il dirigente regionale
competente in materia di sanita' ed il dirigente regionale competente
in materia di istruzione e formazione professionale o loro delegati.
5. La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali
dei produttori e dei consumatori per una valutazione dell'attivita'
svolta e delle iniziative da intraprendere.