REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 5                                                                
Attivita' di competenza delle Province                                          
1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di                     
orientamento dei consumi e d'educazione alimentare a livello locale             
spettano alle Province, in conformita' a quanto disposto                        
dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della L.R. 30 maggio 1997, n.             
15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di                
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e                    
successive modificazioni.                                                       
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,            
agiscono ricercando il coordinamento con i Servizi di igiene degli              
alimenti e della nutrizione, istituiti presso le Aziende Unita'                 
sanitarie locali e con i Comuni.                                                
3. Le Province ricercano altresi' la collaborazione delle                       
Associazioni dei consumatori accreditate nella fase                             
dell'informazione.                                                              
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 30                 
maggio 1997, n. 15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni            
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34, e' il seguente:                                                    
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'                  
Montane                                                                         
omissis                                                                         
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative                      
concernenti:                                                                    
omissis                                                                         
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare            
e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi           
alimentari;                                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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