LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 5
Attivita' di competenza delle Province
1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di
orientamento dei consumi e d'educazione alimentare a livello locale
spettano alle Province, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della L.R. 30 maggio 1997, n.
15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e
successive modificazioni.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
agiscono ricercando il coordinamento con i Servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione, istituiti presso le Aziende Unita'
sanitarie locali e con i Comuni.
3. Le Province ricercano altresi' la collaborazione delle
Associazioni dei consumatori accreditate nella fase
dell'informazione.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 30
maggio 1997, n. 15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34, e' il seguente:
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'
Montane
omissis
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
omissis
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare
e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi
alimentari;
omissis".