REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 4                                                                
Modalita' di intervento                                                         
1. Le attivita' di competenza regionale sono realizzate direttamente            
o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.                          
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui                     
all'articolo 3, comma 2, lettera b), e nel rispetto della normativa             
regionale sulla selezione dei contraenti, puo' affidarne l'esecuzione           
a soggetti di accertata competenza ed esperienza nel settore,                   
stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono                 
disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare                 
riferimento ai progetti ed agli interventi da realizzare nonche' alle           
modalita' di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri           
derivanti.                                                                      
3. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,                
lettera e), sono realizzati attraverso gli enti di formazione                   
accreditati.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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