LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 4
Modalita' di intervento
1. Le attivita' di competenza regionale sono realizzate direttamente
o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), e nel rispetto della normativa
regionale sulla selezione dei contraenti, puo' affidarne l'esecuzione
a soggetti di accertata competenza ed esperienza nel settore,
stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono
disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare
riferimento ai progetti ed agli interventi da realizzare nonche' alle
modalita' di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri
derivanti.
3. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), sono realizzati attraverso gli enti di formazione
accreditati.