REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

          Art. 4                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si             
fa fronte con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito            
della Unita' previsionale di base 1.7.2.2.29100 - Fondi speciali -              
per provvedimenti in corso di approvazione a valere sul Capitolo                
86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da                    
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese            
correnti" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 21                  
dell'elenco n. 2 allegato alla L.R. 1 agosto 2002, n. 19                        
(Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna           
per l'esercizio finanziario 2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004           
a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo                  
provvedimento generale di variazione) e con l'istituzione di appositi           
capitoli nell'ambito di una specifica Unita' previsionale di base,              
nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della              
necessaria disponibilita'.                                                      
2. Per l'esercizio 2002, ove necessario, la Giunta della Regione                
Emilia-Romagna e' autorizzata ad apportare con proprio atto le                  
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma             
di quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n.             
50 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno              
finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004) e per gli esercizi           
successivi sara' la legge annuale del bilancio di previsione a                  
determinare l'entita' degli stanziamenti ai sensi di quanto disposto            
dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento                
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6                
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).                                      
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La voce n. 21 dell'elenco n. 2 - Fondo speciale per far fronte               
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso            
di approvazione - Spese correnti - allegato alla L.R. n. 19 del 2002,           
e' la seguente: "P.L.R.: Aiuti Argentina".                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 50 del 2001 e' il seguente:              
"Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma della lettera d) del comma            
2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001                                        
1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione della           
gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,            
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio                 
finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune                
variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel             
caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali              
sia previsto, nel bilancino in vigore, apposito specifico                       
accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.".                                  
3) Il testo dell'art. 37 della L.R. n. 40 del 2001 e' il seguente:              
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1 le relative                
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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