LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28
INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA
Art. 2
Iniziative
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna
realizza:
a) iniziative di sviluppo locale in Argentina, ed in particolare
interventi mirati allo sviluppo locale delle zone del Paese piu'
colpite dalla crisi economica, con specifico riferimento a quelle in
cui e' presente la comunita' degli emiliano-romagnoli;
b) azioni di sviluppo professionale e di sviluppo e supporto
all'autoimprenditorialita' nei confronti degli appartenenti alla
comunita' italiana in Argentina che intendano rientrare in
Emilia-Romagna, avvalendosi: 1) degli strumenti previsti dalla
normativa regionale vigente in materia di formazione e mercato del
lavoro per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro e di
collaborazione con imprese operanti nella regione Emilia-Romagna; 2)
degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente per
favorire la creazione di nuove imprese nel territorio
emiliano-romagnolo;
c) iniziative straordinarie di assistenza a favore di emigrati in
Argentina che versino in stato di gravissimo bisogno, erogando, anche
d'intesa o per il tramite dei Consolati italiani in Argentina o delle
Associazioni degli emiliano-romagnoli in Argentina, contributi
assistenziali straordinari a emigrati emiliano-romagnoli o a loro
familiari e discendenti, nonche' disponendo interventi di prima
emegenza per favorire l'accoglienza di appartenenti alla comunita'
italiana in Argentina che intendano stabilirsi in Emilia-Romagna.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche tramite
convenzioni con enti pubblici e privati dotati della necessaria
competenza, cui potranno essere affidate ulteriori attivita' di
studio, assistenza, consulenza, tutoraggio e supporto che favoriscano
la realizzazione degli interventi stessi.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere
straordinario e sono limitati ad un biennio dall'entrata in vigore
della legge medesima.