LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 ottobre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'articolo 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Alni, Amato,
Bignami, Dragotto e La Forgia presentato in data 28 ottobre 2002;
oggetto consiliare n. 3502 (VII legislatura), con richiesta di
dichiarazione d'urgenza approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 29 ottobre 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 204 in data 30 ottobre 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 29
ottobre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Zanca;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2002,
atto n. 84/2002.