LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina
del Presidente e alla elezione dei componenti del CORECOM si procede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Sono fatte salve tutte le attivita' espletate fino al 14 luglio
2002, nonche' gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati
dal CORECOM eletto con deliberazione del Consiglio regionale 26
luglio 2001, n. 242 "Elezione del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna".