LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della L.R. 1/01
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 1/01 e'
inserita la seguente:
"b bis) nel caso di mancanza o infedelta' delle dichiarazioni o degli
adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, fatta salva la
manifesta buona fede o colpa lieve.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 1 del 2001, citata
alla nota all'art. 2, cosi' come integrato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 5 - Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengano senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle
effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilita' e l'interessato non
provveda a rimuoverla;
b bis) nel caso di mancanza o infedelta' delle dichiarazioni o degli
adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, fatta salva la
manifesta buona fede o colpa lieve.
omissis".