LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/01
1. L'articolo 3 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)" e' sostituito dai seguenti:
"Art. 3
Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale
della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere
competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno
uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,
ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di
controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilita'
richiesti dalla legislazione regionale.
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare
nelle situazioni di incompatibilita' individuate dall'articolo 4.
4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma 2
e ferme le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4, non si
applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II
della L.R. 27 maggio 1994, n.24 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale).
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente
del Comitato e' nominato dal Consiglio regionale con votazione a
maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il
quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con
maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata
dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del CORECOM precede
quella degli altri componenti.
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il voto e'
espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte
dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati
positivamente e corredati della relativa dichiarazione di
ammissibilita' da parte della competente Commissione consiliare,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il
relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione
all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale
del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione
delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.
7. La Commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla
verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente
sulla ammissibilita' o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla
mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilita' di
cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche effettuate e le
corrispondenti dichiarazioni di ammissibilita' o di inammissibilita',
nonche' le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla
Commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla
trasmissione di cui al comma 6.
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla
avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della
avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilita' di cui
all'articolo 4, qualora esse sussistano;
b) trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e
della situazione patrimoniale.
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere
aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione e' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3 bis
Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo
inferiore a due anni e sei mesi.
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata
cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo
Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della
carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5
dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si e'
verificata la cessazione anticipata.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'articolo 3 della L.R. n. 1 del 2001 era il seguente:
"Art. 3 - Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente
del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due
terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime
due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata
cessazione dalla carica del Presidente e fino alla elezione del nuovo
Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno
o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni
della carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro
sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione
anticipata.".