LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25
MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"
Art. 2
Modifica all'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, dopo la lettera
a) e' aggiunta la seguente:
"a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;".
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 e' sostituito dal
seguente:
"3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio
regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente
legge e' destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti
non superiore a dieci e a loro forme associative, nonche' ai loro
consorzi o societa' anche in forma cooperativa e, per gli interventi
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a
forme associative di imprese costituite in misura prevalente da
imprese con meno di dieci addetti.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n.
41, citato alla nota all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 5 - Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti aventi sede legale e operativa
nella regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali, al fine
di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 3 dell'art. 3;
c) gli Enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e
medie imprese o loro forme associate;
d) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il
commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, le
somministrazioni di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori
commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione
agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado
costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in
possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione
agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31
marzo 1998, n. 114.
omissis".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, citata
alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 5 - Destinatari dei contributi
omissis
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio
regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente
legge e' destinato a imprese commerciali aventi un numero complessivo
di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonche'
ai loro consorzi o societa' anche in forma cooperativa e, per gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3,
anche a forme associative di imprese commerciali costituite in misura
prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
omissis".