REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25

MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica all'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41                          
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 41 del 1997,           
dopo le parole "aree urbane" sono aggiunte le seguenti "ivi compresi            
i Capoluoghi e le frazioni dei Comuni di montagna e di pianura".                
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 10                 
dicembre 1997, n. 41, concernente Interventi nel settore del                    
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese               
minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre               
1994, n. 49, era il seguente:                                                   
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie               
competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete                    
distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:                
a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri             
storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso la              
promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di                     
iniziative comuni fra Enti locali ed operatori privati. In                      
particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi               
degli Enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti               
territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di              
programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10.                     
omissis.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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