DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1238
Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 ôDisciplina procedura valutazione impatto ambientale'" e delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- l'art. 8 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificato
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio
1999, n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale'";
considerato:
- che l'art. 8 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, al comma 1, dispone che le modalita' ed i criteri di
attuazione delle procedure disciplinate dalla stessa legge, e cioe'
la procedura di verifica (screening) normata dal Titolo II della
legge regionale e la procedura di VIA normata dal Titolo III della
legge regionale, sono stabilite dalla Giunta regionale con direttive
vincolanti pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione;
preso atto:
- della proposta di "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.
9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione sull'impatto
ambientale'", predisposta dagli uffici regionali preposti alla
valutazione dell'impatto ambientale;
- della proposta di "Linee guida generali per la redazione e la
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)
e del SIA per la procedura di VIA", predisposta dagli uffici
regionali preposti alla valutazione dell'impatto ambientale;
ritenuto:
- di dover procedere all'adozione delle previste direttive secondo i
testi allegati concernenti la "Direttiva generale sull'attuazione
della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale'", che costituisce l'Allegato A alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, e le "Linee
guida generali per la redazione e la valutazione degli elaborati per
la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di
VIA", che costituisce l'Allegato B alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale, predisposti nell'ottica di
fornire contestualmente sia alle "autorita' competenti" sia ai
"proponenti" un quadro unitario e di consentire un approccio semplice
e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione degli
elaborati per le procedure di verifica (screening) e per la procedura
di VIA e per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)
e della procedura di VIA;
- di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione della "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.
9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale'" e delle "Linee guida generali per la redazione e la
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)
e del SIA per la procedura di VIA";
ritenuto, inoltre:
- di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, contemporaneamente alla "Direttiva generale
sull'attuazione della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale'" e alle "Linee guida generali
per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di
verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", della
"Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della legge regionale
ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'",
dopo aver provveduto a correggere alcuni errori materiali in essa
contenuta, che costituisce l'Allegato C alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di dare compiutezza
e contestualita' agli strumenti predisposti per la attuazione della
citata L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;
dato atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio Promozione, indirizzo e controllo
ambientale, dott. Sergio Garagnani, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione;
- dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione;
tutto cio' visto, considerato, preso atto, ritenuto e dato atto;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, la "Direttiva generale sull'attuazione
della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale'", che costituisce l'Allegato A alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
b) di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, le "Linee guida generali per la redazione
e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica
(screening) e del SIA per la procedura di VIA", che costituisce
l'Allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
c) di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive modifiche
ed integrazioni, i testi di cui ai punti a) e b), nonche' della
"Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della legge regionale
ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'",
che costituisce l'Allegato C alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale.
Tutta la documentazione che segue
e' consultabile e scaricabile sul sito WEB della Regione
Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it
ALLEGATO A
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile
DIRETTIVA GENERALE
SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9/99
"DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35
SOMMARIO
1. PREMESSA pag. 6
1.1 LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE "
1.2 LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
6
1.3 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00 " 6
2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
" 7
2.1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE " 7
2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE " 7
2.2.1 Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette
" 7
2.2.2 Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di
trasformazione ed ampliamento " 8
2.2.3 Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro
insieme " 8
2.2.4 Esclusioni " 8
2.2.5 Incrementi di soglie " 8
2.2.6 Individuazione procedure e relative autorita' competenti " 9
2.2.7 La disciplina specifica per "Cave e torbiere" " 9
2.2.8 Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista
dall'art. 2, comma 7 della L.R. 10/93 e successive modifiche ed
integrazioni " 9
2.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI " 10
2.4 L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE " 10
2.4.1 Procedura di verifica (screening): " 10
2.4.2 Procedura di VIA: " 11
2.5 COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE "
18
2.6 PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI " 18
2.6.1 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
" 18
2.6.2 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
" 18
2.6.3 Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza
statale " 18
2.7 MONITORAGGIO " 19
2.8 VIGILANZA E CONTROLLO " 19
2.9 CONTROLLO SOSTITUTIVO " 19
2.10 SISTEMA INFORMATIVO " 19
2.11 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI " 19
2.12 SPESE ISTRUTTORIE " 19
3. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/99 " 19
3.1. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
" 19
3.2 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA" " 20
3.3 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI
PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI " 20
3.4 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE ISTRUTTORIE" " 21
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE
ATTREZZATE" E DELLE
"AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI
TECNOLOGICI
ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E
DELL'AMBIENTE" " 21
3.5.1 Individuazione del soggetto gestore " 23
3.5.2 Contenuti urbanistico-territoriali di qualita' " 23
3.5.2.a Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella
pianificazione territoriale ed urbanistica " 23
3.5.2.b Destinazioni duso " 24
3.5.2.c Condizioni di assetto territoriale " 24
3.5.2.d Condizioni urbanistiche di qualita' " 24
3.5.3 Condizioni di gestione ambientale di qualita' " 25
3.5.3.a Principi generali pag. 25
3.5.3.b Programma ambientale " 25
3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale " 25
3.5.5 Monitoraggio " 25
3.6 APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE " 25
3.7 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI " 25
3.8 CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA
INFORMATICA " 26
4. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'
COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCA, COMUNE) " 26
4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE " 26
4.2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI " 26
4.3 DEPOSITO DEGLI ELABORATI " 26
4.4 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO " 26
4.5 ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI " 27
4.6 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI
OSSERVAZIONI " 27
4.7 DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) "
27
4.8 MONITORAGGIO " 28
4.9 "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
E DEI RELATIVI ESITI" " 28
5. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE) " 28
5.A. FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)
" 28
5.A.1 FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA
(SCOPING) " 28
5.A.2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA
" 28
5.A.3 ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE " 28
5.A.4 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA
DOCUMENTAZIONE " 29
5.A.5 DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL
SIA (SCOPING) " 29
5.A.6 EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI
CONTENUTI
DEL SIA (SCOPING) " 29
5.B. PROCEDURA DI VIA " 29
5.B.7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO
" 29
5.B.8 PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI
ELABORATI PROGETTUALI " 30
5.B.9 DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI " 30
5.B.10 PUBBLICIZZAZIONE " 30
5.B.11 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI " 31
5.B.12 SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI " 32
5.B.12.1 Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di
servizi " 32
5.B.12.2 Lo svolgimento della Conferenza di servizi " 32
5.B.12.3 Le determinazioni della Conferenza di servizi " 32
5.B.12.4 I dissensi espressi in Conferenza di servizi " 33
5.B.12.5 Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR
sulla VIA e della Conferenza prevista
per l'approvazione dei progetti relativi ai rifiuti " 34
5.B.13 EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA" " 34
5.B.14 EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI
PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI " 34
5.B.15 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA
TECNICA DELLE
EVENTUALI OSSERVAZIONI " 34
5.B.16 ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE
DELL'UFFICIO COMPETENTE
E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI " 35
5.B.17 PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" DEL
PROGETTO
DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE " 35
5.B.18 DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL
"RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" - COORDINAMENTO E
SEMPLIFICAZIONE
DI ATTI AUTORIZZATORI pag. 35
5.B.19 DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE
DELL'AUTORITA' COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE " 36
5.B.20 MONITORAGGIO " 37
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO " 37
ALLEGATO 1 Le definizioni da utilizzare per la procedura di verifica
(screening) e la procedura di VIA " 39
ALLEGATO 2 Parchi e riserve naturali istituiti in Emilia-Romagna "
40
ALLEGATO 3 Schema riparto delle competenze tra Regione, Provincia e
Comune in materia di impatto ambientale " 41
ALLEGATO 4 Modulo per la presentazione di osservazioni relativo alla
procedura di verifica (screening) " 44
ALLEGATO 5 Modulo per la presentazione di osservazioni relativo alla
procedura di VIA " 46
ALLEGATO 6 Modello di avviso dell'"Istruttoria pubblica" " 48
ALLEGATO 7 Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da publicare
su un quotidiano " 50
ALLEGATO 8 Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare su un quotidiano qualora il progetto sia stato gia'
sottoposto alla procedura di verifica (screening) " 52
1. PREMESSA
La Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla Legge
regionale 16 novembre 2000, n. 35, in materia di Valutazione di
impatto ambientale (d'ora in avanti: "LR sulla VIA") non solo
rappresenta il formale e necessario recepimento nella nostra regione
delle Direttive Europee - 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e da' attuazione al
conseguente Atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel DPR 12
aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso verso l'approccio
preventivo alle problematiche ambientali.
Con l'approvazione di questo testo normativo la nostra Regione -
intesa non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come
insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari
per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioe' uno dei
passi necessari per essere attenta, ed adeguare i propri strumenti di
intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialita' di
sistema e di qualita' che selezioneranno le economie e le societa'
nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente
parte consistente di questo processo.
La VIA sembra rispondere all'esigenza di rafforzare i tradizionali
meccanismi di controllo tramite strumenti piu' specificamente
preventivi, atti cioe' ad integrare l'insieme delle considerazioni
ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.
La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una
cooperazione tra proponenti, Amministrazioni pubbliche e cittadini,
l'informazione piu' completa possibile sull'insieme dell'impatto
ambientale di un intervento ed in quello di valutare l'importanza di
tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative.
Queste procedure vanno introdotte nel contesto piu' generale delle
procedure di decisione e di autorizzazione.
La VIA e' concepita, dunque, in tutti i Paesi - a partire dagli USA e
dalla CEE - soprattutto come uno strumento di conoscenza e di
informazione al servizio sia dei "decisori" privati sia dei centri
pubblici di decisione. Il suo obiettivo e', da un lato, quello di
rendere i privati piu' consapevoli degli interessi ambientali
meritevoli di una attenta considerazione nella realizzazione di
un'opera o di un intervento. Dall'altro, il processo di valutazione
mira ad informare le autorita' competenti sugli effetti probabili di
un intervento sull'ambiente prima che sia presa una decisione.
Uno dei principali interessi nell'utilizzo di uno strumento del
genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di
flessibilita'. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o
nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni
specifiche degli ambiti territoriali interessati, avvalendosi di una
informazione preventiva e completa.
La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione
amministrativa. L'informazione e la consultazione preventiva possono,
infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale
ed in una riduzione dei tempi di decisione.
1.1 LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Preliminarmente vanno sottolineati, molto schematicamente, alcuni
elementi che hanno costituito i capisaldi concettuali nel processo di
definizione della legge regionale.
In primo luogo, le procedure di VIA mirano ad introdurre nella prassi
amministrativa ed a fare "interiorizzare" dalla Amministrazione
pubblica e dagli operatori privati una valutazione sistematica
preventiva, in una fase precoce di progettazione, degli effetti delle
loro "azioni" sull'ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi
naturali ed umani.
Le procedure di VIA puntano ad introdurre un correttivo, rispetto
alla difficolta' a cogliere gli effetti lontani nello spazio e nel
tempo che un intervento determina sul territorio e sull'ambiente.Le
procedure di VIA possono, cioe', costituire un elemento di
arricchimento e qualificazione della capacita' progettuale del
pubblico e del privato. Da questo punto di vista c'e' anche una
scommessa da compiere sulla potenzialita' cooperativa del rapporto
tra pubblico e privato.
1.2 LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
In secondo luogo, vanno richiamati, molto sinteticamente perche' sono
elementi generalmente riconosciuti, le funzioni dello strumento
"procedura di VIA". Va, pero', sottolineato il fatto che queste
funzioni rappresentano anche gli obiettivi da perseguire.
a) La "prevenzione" e' il primo obiettivo ed e' l'elemento distintivo
rispetto ad approcci tradizionali che (in un orizzonte che si puo'
definire di "command and control") mirano, attraverso norme e
controlli amministrativi, alla riduzione di elementi "inquinanti" del
territorio e dell'ambiente, sia che fissino standard di limiti di
emissione o vincoli alla trasformazione, sia che definiscano standard
di qualita' del ricettore o di aree territoriali. Dunque le procedure
di VIA rappresentano uno strumento di qualificazione del processo
progettuale.
b) L'informazione e la partecipazione, attraverso strumenti e
procedimenti formalizzati, dei cittadini ai processi decisionali
rappresenta il secondo obiettivo distintivo ed innovativo. Viene in
evidenza qui il ruolo della partecipazione e del confronto nel merito
dei progetti per arricchire il percorso decisionale che e' fortemente
influenzato dai processi partecipativi. Con le procedure di VIA
possiamo introdurre nel percorso decisionale la possibilita' di
confronto fra tutti gli interessi settoriali ed insieme con interessi
piu' generali, i cosiddetti interessi diffusi, configurando la
partecipazione come momento di conoscenza della complessita',
ambientale e sociale. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno
strumento per l'affermazione di una piu' avanzata concezione della
rappresentanza degli interessi e della conflittualita' sociale. Uno
strumento di qualificazione del processo decisionale.
c) Il coordinamento e la semplificazione delle procedure
amministrative, innanzitutto in campo ambientale. Infatti le
procedure di VIA, per il loro approccio complessivo, rimandano ad una
valutazione unitaria le attivita' regolative e decisionali finora
settoriali e frammentarie. In questa ottica, le procedure di VIA
favoriscono la razionalizzazione dei processi decisionali. Dunque
esse rappresentano uno strumento di qualificazione del processo
decisionale.
Infine, va sottolineato che le procedure di VIA sono, in sintesi, un
utile strumento di supporto decisionale, che rende espliciti gli
effetti sull'ambiente e sul territorio di tali decisioni.
1.3 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00
Il Consiglio regionale ha approvato l'11 ottobre 2000 la L.R. 16
novembre 2000, n. 35 concernente "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di Valutazione
dell'impatto ambientale'", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 168 del 20 novembre 2000.
Con l'approvazione della L.R. 35/00 e' stata data compiuta attuazione
alle Direttive Europee in materia.
La conseguenza piu' rilevante dell'emanazione della L.R. 35/00
consiste, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 della L.R. 9/99,
nel fatto che dalla data di entrata in vigore di tale Legge (5
dicembre 2000), per tutti i progetti elencati negli Allegati alla LR
sulla VIA che non hanno ancora ottenuto le autorizzazioni alla
realizzazione previste dalle vigenti normative, con le esclusioni
indicate al successivo punto 2.2.2, diviene obbligatoria:
- l'effettuazione della procedura di verifica (screening)
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA per tutti i progetti
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA, secondo le
soglie dimensionali ivi indicate;
- l'effettuazione della procedura di VIA disciplinata dal Titolo III
della LR sulla VIA per tutti i progetti elencati negli:
- Allegati A.1, A.2 e A.3 alla LR sulla VIA, secondo le soglie
dimensionali ivi indicate;
- Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA, secondo le soglie
dimensionali ivi indicate, qualora i progetti interessino anche
parzialmente aree naturali protette o qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica (screening).
Cio' comporta che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,
A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi indicate, successivamente
alla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non
possono essere approvati senza che sia stata effettuata la procedura
di verifica (screening) o la procedura di VIA.
Cio' comporta, d'altra parte, che per tutti i progetti elencati negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi
indicate, approvati anteriormente alla data di entrata in vigore
della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non e' obbligatoria
l'effettuazione della procedura di verifica (screening) o della
procedura di VIA.
Al riguardo occorre ricordare che trova, in ogni caso, applicazione
la previsione dell'art. 4, comma 3 della LR sulla VIA, e cioe' che i
progetti:
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 sono
assoggettati alla procedura di verifica (screening) qualora sia
richiesto, su base volontaria, dal proponente;
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alla
procedura di VIA qualora sia richiesto, su base volontaria, dal
proponente.
Appare, inoltre, utile chiarire che le approvazioni in questione sono
da intendersi tutte quelle che, ai sensi della vigente normativa,
sono necessarie per la realizzazione del progetto.
2. LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Le caratteristiche generali LR sulla VIA, che si conforma ai
contenuti dell'"Atto di indirizzo e coordinamento" contenuto nel DPR
12 aprile 1996, sono individuabili in due elementi:
a) caratterizzarsi come "legge quadro", che fissa: le finalita' e gli
obiettivi, gli ambiti di applicazione; le autorita' ed i procedimenti
di funzionamento, le modalita' di informazione e partecipazione dei
soggetti interessati, la strutturazione tecnica ed organizzativa;
b) possedere un carattere di "gradualita' e sperimentalita'",
assicurato dal fatto che le procedure di VIA non sono introdotte in
modo rigido e definitivo, ma sono adattabili alla mutazione delle
esigenze nel tempo, e soprattutto alle esperienze maturate,
attraverso strumenti delegificati, ed in particolare attraverso
"Direttive" di attuazione che specificano contenuti e metodologie
degli Studi di Impatto Ambientale, nonche' degli elaborati necessari
per lo svolgimento dello screening (art. 8).
Il testo normativo vede l'introduzione delle tre nuove fasi, ovvero
dei tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle
procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente
recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996:
a) "screening", cioe' la decisione se le caratteristiche del
progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a
criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano
produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo
strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico
progetto, caso per caso, dall'autorita' competente se deve essere
effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA;
b) "scoping", cioe' la fase facoltativa (prevista all'art. 12) che si
attua una volta definita la necessita' dello svolgimento di una
procedura di VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono
essere considerati nello Studio di impatto ambientale (SIA). Lo
strumento scoping e' quindi teso ad individuare, in consultazione tra
autorita' competente e proponente, quali informazioni devono essere
fornite nello Studio di impatto ambientale (previsto all'art. 11), ed
in particolare l'individuazione degli impatti ambientali,
specialmente quelli importanti, i tipi di alternative da considerare,
le misure per mitigare gli impatti;
c) "monitoraggio", cioe' la fase di controllo e verifica
dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli
Studi di Impatto Ambientale, effettuata, dopo la decisione
concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o
intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).
2.1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE
L'art. 2 della LR sulla VIA fornisce le definizioni da utilizzare ai
fini della sua applicazione. Esse sono utilizzate anche nel presente
atto.
Per un piu' facile uso le definizioni sono riportate nell'ALLEGATO 1
2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE
La LR sulla VIA individua l'ambito di applicazione delle procedure di
verifica (screening) o di VIA ai progetti di impianti, opere od
interventi elencati in appositi allegati alla LR sulla VIA (art. 4).
Piu' in specifico viene definito che:
a) sono soggetti alle procedure di verifica (screening), ai sensi
degli artt. 9 e 10, i progetti:
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono, nemmeno
parzialmente, all'interno di aree naturali protette (art. 4, comma
1); al riguardo si faccia riferimento all'elenco delle aree naturali
protette riportato nell'ALLEGATO 2;
- di trasformazione ed ampliamento, esclusivamente per le parti non
ancora autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 (art. 4, comma 1);
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 qualora
sia richiesto, su base volontaria, dal proponente (art. 4, comma 3);
b) sono soggetti alle procedure di VIA, ai sensi degli artt. da 11 a
18, i progetti:
- elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 (art. 4, comma 2);
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche
parzialmente in aree naturali protette (art. 4, comma 2); al riguardo
si faccia riferimento all'elenco delle aree naturali protette
riportato nell'ALLEGATO 2;
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito
delle procedure di verifica (screening) (art. 4, comma 2);
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su
base volontaria, dal proponente (art. 4 comma 3).
Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 indicano per ogni
tipologia progettuale le soglie dimensionali oltre la quale il
progetto e' soggetto alla procedura di verifica (screening) o alla
procedura di VIA. Laddove negli Allegati non sono indicate soglie
dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla
specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure
previste dalla LR sulla VIA.
La LR sulla VIA da' compiuta attuazione sia alla Direttiva 85/337/CEE
come modificata dalla Direttiva 97/11/CE sia al DPR 12 aprile 1996
come modificato dal DPCM 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di impatto ambientale), ricomprendendo sia
tutte le tipologie di progetti in essi elencati, sia le soglie
dimensionali previste dal DPR 12 aprile 1996, come modificato dal
DPCM 3 settembre 1999 (al riguardo si veda l'ALLEGATO 1 alla
Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della LR sulla VIA,
inviata a tutte le Amministrazioni provinciali e comunali della
regione).
2.2.1 Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette
Si sottolinea che tutti i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e
B.3, qualora ricadano anche solo parzialmente in aree naturali
protette, sono, in ogni caso, assoggettate alla procedura di VIA.
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR
sulla VIA, le soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3,
B.1, B.2 e B.3 qualora i progetti ricadano in aree naturali protette
sono ridotte del 50%.
Al fine di facilitare l'individuazione dei casi per i quali anche i
progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati
direttamente alla procedura di VIA (ai sensi degli artt. da 11 a 18)
ed in cui applicare il dimezzamento delle soglie dimensionali,
nell'ALLEGATO 2 e' riportato l'elenco, alla data odierna, delle Aree
naturali protette della regione Emilia-Romagna.
Particolare attenzione e approfondimenti specifici dovranno essere
prestati nel caso i progetti interessino:
- i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Si sottolinea, in particolare, che la Direttiva 92/43/CEE prevede sia
effettuata una "Valutazione di incidenza" per tutti i progetti di
interventi ed opere che interessano le zone individuate come SIC e
ZPS. La stessa Direttiva specifica che tale "Valutazione di
incidenza" puo' essere effettuata all'interno delle procedure in
materia di valutazione di impatto ambientale e sostituita da esse.
Al riguardo e' utile precisare che gli elaborati prescritti per la
procedura di verifica (screening) ed il SIA devono in tal caso
prestare particolare attenzione ai possibili impatti ambientali
relativi agli "habitat" naturali (flora e fauna) e alle zone
rilevanti per l'avifauna.
2.2.2 Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di
trasformazione ed ampliamento
Si sottolinea che le procedure di verifica (screening) e le procedure
di VIA si applicano esclusivamente a:
- i progetti di nuovi impianti, opere od interventi elencati negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3
alla LR sulla VIA; in tal caso si applica la procedura di verifica
(screening) o la procedura di VIA secondo quanto ricordato al
precedente punto 2.2;
- i progetti di trasformazione ed ampliamento di impianti, opere od
interventi esistenti, esclusivamente per le parti non ancora
autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 (art. 4, comma 1); in tal caso si applica esclusivamente la
procedura di verifica (screening).
Questa definizione discende dai principi stabiliti nelle Direttive
Europee 85/337/CEE e 97/11/CE e dal DPR 12 aprile 1996; essa e',
inoltre, stabilita dal combinato disposto delle norme contenute
nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 4, commi 1 e 2 della LR sulla VIA.
Da cio' discende che non sono assoggettate ne' alla procedura di
verifica (screening) ne' alla procedura di VIA tutte le opere e gli
interventi concernenti:
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il ripristino, anche funzionale.
2.2.3 Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro
insieme
Si sottolinea che il progetto da sottoporre alle procedure
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale deve sempre essere
preso in considerazione nel suo insieme, anche quando esso verra'
realizzato tramite lotti funzionali successivi.
In tal senso va quanto disposto con la Circolare ministeriale 7
ottobre 1996 n. GAB/96/15208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 1996, n. 277.
In tal senso va soprattutto la Sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 21 settembre 1999 (Causa C-392/96) che condanna il
frazionamento dei progetti al fine di sottrarli alla procedura
concernente la valutazione di impatto ambientale.
2.2.4 Esclusioni
da sottolineare che l'art. 4, comma 8 della LR sulla VIA stabilisce
che la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, non
si applica ai progetti che, ancorche' contenuti negli Allegati A.1,
A.2 e A.3 e negli Allegati B.1, B.2 e B.3, siano:
a) destinati a scopi di difesa nazionale;
b) disposti in via d'urgenza dalle competenti autorita', sia al fine
di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da
pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato
dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Relativamente a quest'ultimo caso va evidenziato che l'art. 5 della
Legge 225/92 dispone che l'ordinanza in base a cui vengono disposti
gli interventi, individui espressamente i provvedimenti autorizzativi
che vengono, anche parzialmente, derogati.
Va, inoltre, ricordato che l'art. 4, comma 10 dispone che, ai sensi
dell'art. 1, comma 10 del DPR 12 aprile 1996, la procedura di
verifica (screening) e la procedura di VIA previste dalla LR sulla
VIA non si applica ai progetti sottoposti alle procedure di
valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. In altri termini, tale
disposizione stabilisce che i progetti sottoposti alla valutazione di
impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio non possano essere sottoposti alle procedure
disciplinate dalla LR sulla VIA.
Occorre, a questo proposito, ricordare che l'art. 71 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, che non ha ancora trovato attuazione, stabilisce
il trasferimento alla competenza delle Regioni la valutazione di
impatto ambientale per una parte dei progetti attualmente di
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.
, inoltre, da sottolineare che l'art. 4, comma 9 della LR sulla VIA
stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'autorita'
competente, puo', in casi eccezionali, esentare, in tutto o in parte
un progetto specifico dall'effettuazione della procedura di verifica
(screening) o della procedura di VIA, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 3 della Direttiva 85/337/CEE.
Lo stesso art. 4, comma 9, stabilisce, altresi', che l'efficacia
dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole della
Commissione Europea.
altresi', da ricordare che l'art. 4, comma 10 della LR sulla VIA
stabilisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 10 del DPR 12 aprile
1996, non sono assoggettate alla procedura di verifica (screening) o
alla procedura di VIA disciplinate dalla LR sulla VIA i progetti
elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i
progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi dell'art. 6
della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
A questo riguardo, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 4, comma
10 bis della LR sulla VIA, i progetti di trasformazione od
ampliamento di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle procedure di
valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e per i quali la
competenza in materia di valutazione dell'impatto ambientale sia
stata conferita alla Regione, sono assoggettati alla procedura di
verifica (screening) disciplinata dalla LR sulla VIA.
2.2.5 Incrementi di soglie
inoltre utile sottolineare come la LR sulla VIA ha utilizzato la
facolta' concessa alle Regioni dall'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile
1996 (incremento o decremento delle soglie fino ad un massimo del
30%), e quindi abbia compiuto la scelta di aumentare le soglie
dimensionali dei progetti contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3,
per riconoscere la correttezza della localizzazione (uno degli
elementi fondamentali dell'Allegato D, identico nelle Direttive
Europee, nel DPR 12 aprile 1996 e nella LR sulla VIA) di progetti di
nuove attivita' produttive che si insediano in:
a) aree industriali ecologicamente attrezzate che saranno individuate
nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98 e dall'art. A.14 della
L.R. 24 marzo 2000, n. 20; in tal caso e' stabilito un incremento del
30% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 6, lett. a);
b) aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli
impianti atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente, che saranno individuate entro un anno dalle Province
su proposta dei Comuni; in tal caso e' stabilito un incremento del
20% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 7).
Questa scelta ha, con tutta evidenza, la finalita', di notevole
rilievo anche ai fini della pianificazione territoriale ed
urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attivita'
produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e
specificamente individuate.
Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo 3.5.
Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i
progetti di trasformazione od ampliamenti di attivita' produttive che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento
CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2.2.6 Individuazione procedure e relative autorita' competenti
Particolare attenzione va posta alla corretta individuazione della
procedura da applicare e della relativa competenza (Procedura di VIA
di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio; Procedura di verifica (screening) di competenza di
Regione, Provincia o Comune; Procedura di VIA di competenza di
Regione, Provincia o Comune) ai sensi delle vigenti disposizioni
normative. Infatti, in alcuni casi i progetti sono assoggettati a
procedure e ad autorita' differenti solo in ragione di una loro
differente qualificazione o di una differente soglia dimensionale.
Ad esempio: le autostrade sono assoggettate alla procedura di VIA di
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;
le strade extraurbane secondarie a carattere regionale sono
assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della
Regione; le strade extraurbane secondarie (da intendersi come tutte
le strade extraurbane secondarie che non sono di carattere regionale)
sono assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza
della Provincia.
Ancora ad esempio: gli elettrodotti sopra i 150 kV e con tracciato
superiore a 15 km sono assoggettati alla procedura di VIA di
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;
gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore a 10 km
sono assoggettati alla procedura di VIA di competenza della
Provincia; gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore
a 3 km sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) di
competenza della Provincia.
Appare dunque necessario verificare in ogni caso la corretta
appartenenza di una tipologia progettuale agli elenchi che
individuano la fattispecie di procedura nonche' la autorita'
competente.
A tal fine nell'Allegato 1 alla Circolare 30 gennaio 2001 sulla
attuazione della LR sulla VIA, inviata a tutte le Amministrazioni
provinciali e comunali della regione, e' riportata una tabella
contenente la comparazione delle tipologie progettuali sottoposti
alle differenti procedure e che consente l'individuazione della
autorita' competente.
Si ricorda che, entro breve tempo, ai sensi dell'art. 71 del DLgs
112/98, una parte dei progetti attualmente assoggettati alla
procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio sono destinati, con apposito decreto, ad essere
conferiti alla competenza della Regione, che con apposita delibera
del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR sulla VIA
provvedera' a modificare conseguentemente gli Allegati A.1, A.2 e
A.3.
2.2.7 La disciplina specifica per "Cave e torbiere"
Per le cave e torbiere ricomprese negli Allegati A.3 e B.3 vanno
fornite alcune specifiche indicazioni particolari.
Infatti l'art. 30 della LR sulla VIA, al comma 3, stabilisce che a
decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5
dicembre 2000) sono abrogati i piani particolareggiati, previsti
dall'art. 8 e dall'art. 7, comma 2, lett. b) della L.R. 17/91 e
successive modifiche e integrazioni, per le attivita' estrattive
sottoposte alle procedure in materia di impatto ambientale.
Occorre qui ricordare che tali piani particolareggiati, nelle
disposizioni legislative abrogate, possedevano i contenuti, definiti
dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni,
peculiari di una valutazione di impatto ambientale. Infatti la
previsione di tali piani particolareggiati fu introdotta per valutare
approfonditamente, in un procedimento ad evidenza pubblica, l'impatto
ambientale delle attivita' estrattive, anche prima che fosse
compiutamente recepita la normativa comunitaria in materia di impatto
ambientale.
La disposizione abrogativa contenuta nel citato art. 30 della LR
sulla VIA ha, con tutta evidenza, la finalita' di evitare che la
stessa materia fosse esaminata piu' volte in procedimenti distinti
temporalmente, uno dei quali - le procedure in materia di valutazione
dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla
normativa europea.
Tenendo conto delle finalita' e degli specifici contenuti di tali
piani particolareggiati per le attivita' estrattive, lo stesso art.
30 della LR sulla VIA detta una specifica disciplina per i piani
particolareggiati delle attivita' estrattive.
Tale disciplina dispone che e' fatta salva la possibilita' di
concludere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/91 e
successive modifiche e integrazioni, il procedimento di approvazione
dei:
- piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa
pubblica adottati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.
35/00 (5 dicembre 2000);
- piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa
privata presentati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.
35/00 (5 dicembre 2000).
Questa specifica disciplina implica che per le attivita' estrattive
per le quali e' in corso il procedimento di approvazione del piano
particolareggiato nonche' per il rilascio delle autorizzazioni ad
esso inerenti, ai sensi della LR 17/91 e successive modifiche ed
integrazioni, non e' necessario l'assoggettamento alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA, in quanto la
valutazione dell'impatto ambientale di tali attivita' e' ritenuta
assolta, in ragione delle loro finalita', contenuti e modalita'
procedurali, all'interno dei procedimenti riguardanti l'approvazione
dei piani particolareggiati stessi.
2.2.8 Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2,
comma 7, della LR 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
L'art. 2, comma 7 della LR 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme in
materie di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche
ed integrazioni, prevede che, per tutti gli impianti e le opere
soggetti ad autorizzazione, le domande siano corredate di una
relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica.
La LR sulla VIA prevede che gli elettrodotti aerei esterni con
tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 3 km
siano sottoposti (All. B.2., punto B.2.7) alla procedura di verifica
(screening) e che gli elettrodotti aerei esterni con tensione
nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 10 km siano
sottoposti (All. A.2., punto A.2.11) alla procedura di VIA.
Le finalita' di entrambe le disposizioni normative sono, con tutta
evidenza, identiche. Al fine di evitare che la stessa materia sia
esaminata piu' volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei
quali - le procedure in materia di valutazione dell'impatto
ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa
europea, e' necessario che le procedure per le autorizzazioni di
opere elettriche e quelle relative alla VIA siano coordinate.
Per gli elettrodotti aerei esterni sottoposti alle procedure previste
dalla LR sulla VIA, gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 7,
della LR 10/93 e successive modifiche, sono ricompresi ed assolti
all'interno delle predette procedura di verifica (screening) o
procedura di VIA.
2.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI
La LR sulla VIA (all'art. 5) individua, inoltre, le autorita'
competenti ad effettuare le procedure di VIA relative a progetti di
impianti, opere o interventi imputando alla Regione, alle Province,
ed ai Comuni, territorialmente competenti l'effettuazione delle
procedure per le tipologie di opere ed interventi suddivisi in una
triplice ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A (relativo
ai progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA) sia per
quanto riguarda l'Allegato B (relativo ai progetti assoggettati alla
procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se
sottoporli alla ulteriore procedura di VIA).
L'art. 5 della LR sulla VIA individua le autorita' competenti come
segue:
1. la Regione e' competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di 2 o piu' province;
c) previsti al punto 2 di competenza della Provincia qualora la
Provincia stessa sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1,
attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di 2 o piu' province, attivate
su richiesta del proponente;
2. la Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi
il territorio di 2 o piu' comuni;
c) previsti al punto 3 di competenza del Comune qualora il Comune
stesso sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2,
attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio provinciale (cioe', interessi
il territorio di una sola provincia), attivate su richiesta del
proponente;
3. il Comune e' competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.3 e B.3;
b) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.3 e B.3,
attivate su richiesta del proponente.
Al fine di facilitare la corretta individuazione dell'autorita'
competente nella tabella costituente l'ALLEGATO 3 e' riportato, in
schema, il riparto delle competenze.
La scelta dell'autorita' competente cui affidare la competenza
all'effettuazione delle procedure di VIA e' fondata su un duplice
criterio:
- da una parte, la rilevanza dell'impianto, opera o intervento e del
relativo impatto ambientale;
- dall'altra, la coincidenza con la competenza al rilascio delle piu'
rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie
alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in
base alle vigenti normative.
L'articolata individuazione dell'autorita' competente ad effettuare
le procedure di VIA rappresenta una scelta qualificante della legge.
Innanzitutto perche' rinvia ad una impostazione di collaborazione ed
integrazione funzionale delle istituzioni: si tratta in sostanza di
una concreta affermazione ed applicazione del principio di
sussidiarieta'.
In secondo luogo perche' punta a sviluppare la diffusione della
qualificazione progettuale (a fini ambientali) in tutti i rami della
pubblica Amministrazione.
Lo stesso art. 5, stabilisce, al comma 5, che ogni autorita'
competente istituisce un apposito ufficio, e specifica che i Comuni
possono istituire un ufficio competente intercomunale, oppure
avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio competente della
Provincia. La questione e' di notevole rilievo; infatti essa deriva
dal fatto che sia le Direttive Europee sia l'Atto di indirizzo alle
Regioni dello Stato italiano (DPR 12 aprile 1996) prevedono
espressamente che sia individuata una autorita' amministrativa, e
conseguentemente le relative strutture organizzative, preposte in via
generale alla effettuazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale. Cio' implica che la valutazione di impatto ambientale
costituisce un procedimento specifico posto a tutela di un interesse
pubblico generale che non puo' essere limitato o esaurito nell'ambito
di singoli procedimenti anche in materia ambientale.
La Legge inoltre prevede (art. 5, comma 6) che ogni autorita'
competente possa avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle
strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna per l'esame e l'istruttoria
tecnica relativa alla procedura di verifica (screening) e alla
procedura di VIA.
2.4 L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE
La LR sulla VIA, quindi, articola le procedure in materia di impatto
ambientale come segue.
2.4.1 Procedura di verifica (screening):
1. Effettuazione (artt. 9 e 10) della procedura di verifica
(screening) per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che
non ricadono all'interno di aree naturali protette, volta ad assumere
la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una
procedura di VIA.
2. La procedura di verifica (screening) e' ad evidenza pubblica.
3. Essa e' attivata con la presentazione del progetto preliminare e
di una relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e
sulla conformita' alle previsioni in materia urbanistica, ambientale
e paesaggistica, da parte del proponente. Si sottolinea che la
presentazione della domanda di effettuazione della procedura di
verifica (screening) e delle connesse relazioni e' effettuata, nel
caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico,
dal proponente all'autorita' competente (art. 7). Nel caso di
progetti relativi ad attivita' produttive assoggettate al
procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del
1989, la presentazione della domanda per la procedura di verifica
(screening) e delle connesse relazioni e' effettuata tramite lo
Sportello Unico (art. 6); lo Sportello Unico provvede ad attivare la
procedura di verifica (screening) ed, una volta acquisito l'esito
della procedura di verifica (screening) conclude il procedimento di
autorizzazione all'insediamento dell'attivita' produttiva; fino
all'istituzione dello Sportello Unico le domande per l'avvio delle
procedure di verifica (screening) sono presentate dal proponente
direttamente all'autorita' competente.
4. L'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le
integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta
sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il
tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e
chiarimenti richiesti.
5. Tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorita'
competente ed i Comuni interessati (e ne viene dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque puo'
prenderne visione e presentare osservazioni scritte alla autorita'
competente.
6. La procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla
ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la
mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento
del progetto alla ulteriore procedura di VIA.
7. Va sottolineato che, in caso di scadenza del termine di 60 giorni,
il progetto si intende in ogni caso escluso dall'ulteriore procedura
di VIA.
8. Va sottolineato, inoltre, che le eventuali prescrizioni contenute
nella decisione sono vincolanti per il proponente che deve conformare
ad esse il progetto e sono vincolanti per le Amministrazioni
competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari
per la realizzazione del progetto.
2.4.2 Procedura di VIA:
A Fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Svolgimento (art. 12) facoltativo, a richiesta del proponente,
della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA
(scoping), per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3,
negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree
naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica (screening). Si sottolinea che
per lo svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei
contenuti del SIA (scoping) l'autorita' competente deve convocare la
Conferenza di servizi (di cui all'art. 18) prevista per lo
svolgimento della procedura di VIA. Tale Conferenza di servizi e'
unica e svolge le sue funzioni sia per la fase preliminare di
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di
VIA. Si sottolinea, inoltre, che la definizione dei contenuti del SIA
nonche' della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti
dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti
autorizzativi, ai sensi dell'art. 12, vincolano l'autorita'
competente e le Amministrazioni convocate nello svolgimento della
Conferenza di servizi all'interno della procedura di VIA.
B Procedura di VIA
2. Elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato,
del SIA e del progetto definitivo, per i progetti elencati negli
Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica
(screening).
3. La procedura di VIA e' attivata con la presentazione da parte del
proponente del SIA e del relativo progetto definitivo, predisposto in
conformita' alle disposizioni dell'art. 11 ed agli eventuali esiti
della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping). Si
sottolinea che il proponente deve corredare la domanda con la
documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa
vigente per il rilascio degli atti comunque denominati, necessari per
l'effettuazione della Conferenza di servizi. Si sottolinea, inoltre,
che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura
di VIA e' effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere
pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorita'
competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attivita'
produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e
seguenti del DLgs n. 112 del 1989, la presentazione della domanda per
la procedura di VIA e' effettuata tramite lo Sportello Unico (art.
6); lo Sportello Unico provvede ad attivare la procedura di VIA ed,
una volta acquisito l'esito della procedura di VIA conclude il
procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attivita'
produttiva; fino all'istituzione dello Sportello Unico le domande per
l'avvio delle procedure di VIA sono presentate dal proponente
direttamente all'autorita' competente.
4. L'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le
integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta
sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il
tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e
chiarimenti richiesti. Si sottolinea che il proponente ha in ogni
caso facolta' di presentare, per una sola volta, eventuali
integrazioni.
5. Attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la informazione e
la consultazione delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni
e dei soggetti interessati. La procedura di VIA e' attivata con la
presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA. Tali
elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le
Province ed i Comuni interessati. L'annuncio dell'avvenuto deposito
viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data
di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e su
un quotidiano. Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque
puo' prendere visione degli elaborati e puo' presentare osservazioni
scritte. I termini relativi al deposito ed alla presentazione di
osservazioni sono ridotti a 30 giorni per i progetti preliminarmente
sottoposti alla procedura di verifica (screening). Le osservazioni
devono essere inviate dall'autorita' competente al proponente che ha
la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni. Di notevole
rilievo e', inoltre, la previsione della possibilita' di promuovere
istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed
acquisire elementi di giudizio (al proposito si veda il paragrafo
3.2). Di altrettanto rilievo e' la previsione che, qualora non abbia
luogo l'istruttoria pubblica, l'autorita' competente, anche su
richiesta del proponente, puo' promuovere l'effettuazione di un
contraddittorio tra il proponente ed i soggetti che hanno presentato
osservazioni (al proposito si veda il paragrafo 3.2). Di grande
rilievo e', inoltre, la disposizione (art. 15, comma 6) che le
procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione effettuate
per la procedura di VIA sostituiscono ad ogni effetto le procedure di
pubblicita' e partecipazione previste dalle norme vigenti per i
provvedimenti acquisiti nella Conferenza di servizi.
6. Effettuazione (artt. 14 e 18) di una istruttoria tecnica
sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le
Amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente.
L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella
Conferenza di servizi. L'ufficio competente dell'autorita' competente
ha la responsabilita' di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto
sull'impatto ambientale, che viene inviato alle Amministrazioni
competenti convocate alla Conferenza di servizi nonche' al proponente
che ha la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere
di essere sentito dalla Conferenza di servizi.
7. Attivazione (art. 18) del coordinamento e della semplificazione
delle procedure autorizzative, attraverso la convocazione di una
Conferenza di servizi. La Conferenza di servizi deve essere
convocata dall'autorita' competente entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione. La Conferenza di servizi e' finalizzata sia
a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto sia ad
assumere le decisioni. Il termine per l'ultimazione dei lavori della
Conferenza di servizi e' stabilito dalla legge in 100 giorni Tale
termine e' ridotto a 85 giorni per i progetti preliminarmente
sottoposti alla procedura di verifica (screening).
8. Formulazione da parte dell'autorita' competente (artt. 16 e 17)
della deliberazione in merito alla Valutazione di impatto ambientale,
che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in
Conferenza di servizi. Il termine per l'assunzione della
deliberazione e' stabilito dalla legge in 120 giorni. Tale termine
e' ridotto a 105 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti
alla procedura di verifica (screening). Va sottolineato che l'atto
finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in
sintonia sia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla
Direttiva 97/11/CE, sia con l'"Atto di indirizzo e coordinamento"
(DPR 12 aprile 1996), ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2
della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE,
dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una
valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse
Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla
realizzazione del progetto. In sostanza, l'atto che conclude
positivamente la procedura puo' contenere prescrizioni per la
realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento,
mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione del
progetto presentato.
9. Attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla
realizzazione dell'opera o intervento.Al fine di facilitare la
comprensione dell'articolazione della procedura di verifica
(screening) e della procedura di VIA di seguito si forniscono alcuni
schemi sinottici.
Lo schema della procedura di verifica (screening) e' specificato in
figura 1 o 2, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di
interesse pubblico o d'attivita' produttive.
Gli schemi della procedura di VIA e dell'eventuale fase di
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono specificati nelle
figure 3 e 4, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di
interesse pubblico o d'attivita' produttive.
Lo schema della fase finale di monitoraggio e' indicato in figura 5.
(segue allegato fotografato)
2.5 COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Per le attivita' produttive e' innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e
18) il raccordo con lo "Sportello Unico" per le attivita' produttive
istituito dall'art. 23 e seguenti del DLgs 112/98. Infatti e' lo
Sportello Unico, in attuazione di quanto previsto dal DPR 447/98,
come modificato dal DPR 440/00, ad attivare la procedura di verifica
(screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni
e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione
all'insediamento dell'attivita' produttiva.
inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la Valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:
a) per le attivita' produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di
assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta
naturale regionale (art. 17, comma 1);
b) per le opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta,
gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del
progetto (art. 17, comma 2).
Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei
relativi atti autorizzatori e' disposta direttamente dalla LR sulla
VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.
La previsione di una specificazione delle autorizzazioni e degli atti
di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva all'interno delle Direttive
previste dall'art. 8 ha, con tutta evidenza, un mero contenuto
ricognitivo.
Le norme contenute nell'art. 17 della LR sulla VIA in merito al
coordinamento integrazione e semplificazione delle autorizzazioni e
degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella
valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva trovano quindi
applicazione anche in assenza di tali direttive.
Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia (art.
18) per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella indizione
di una Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e
delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi
certi (la LR sulla VIA stabilisce il termine massimo di conclusione
in 100 giorni).
L'indizione di tale Conferenza di servizi, per i progetti che su
richiesta del proponente vengono sottoposti alla fase di definizione
dei contenuti del SIA, cioe' alla fase di scoping, e' anticipata
contemporaneamente all'apertura della stessa fase di scoping, al fine
di integrare sin dal primo momento le valutazioni delle differenti
Amministrazioni pubbliche e di fornire al proponente, in tempi certi,
un unitario quadro di riferimento per le sue attivita' di redazione
del progetto e del SIA.
, inoltre, utile ricordare che per i progetti sottoposti alla
procedura di verifica (screening) e' previsto (art. 10, comma 6) la
possibilita', su richiesta del proponente, di convocare una
Conferenza di servizi qualora sia stata decisa la sottoposizione del
progetto alla procedura di VIA, per definire un unitario quadro di
riferimento per la redazione del progetto e del SIA.
Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi
consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame
globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e,
dall'altro, la realizzazione di uno "Sportello Unico" che consente di
abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli piu'
trasparenti.
2.6 PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
La LR sulla VIA disciplina i casi di procedure con impatti ambientali
interregionali (art. 19), e transfrontalieri (art. 21), nonche' le
modalita' di espressione dei pareri della Regione alle procedure di
VIA condotte nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del territorio (art. 20).
2.6.1 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.
Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul
territorio di piu' regioni.
In questo caso la competenza e' assegnata alla Regione (in quanto il
progetto interessa in ogni caso il territorio di piu' province).
La legge stabilisce che la Giunta regionale delibera la valutazione
di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura
di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate,
ovviamente nel rispetto delle norme procedimentali stabilite per le
procedure di ogni Regione. La decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) o la valutazione di impatto ambientale (VIA),
ovviamente, deve avere lo stesso contenuto per entrambe le Regioni.
Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.
In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la
procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.
Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non
stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura
ordinaria; le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche confinanti
possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed
essere consultate dalla autorita' competente.
Per quanto concerne la procedura di VIA la legge stabilisce che
l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve informare
le Regioni interessate: essa inoltre deve convocare le altre Regioni
interessate alla Conferenza di servizi ed acquisirne il parere
nell'ambito della Conferenza di servizi stessa.
2.6.2 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o
alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce
che l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve
provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio affinche' quest'ultimo compia gli obblighi (informazione
delle autorita' e dei cittadini dello Stato interessato, acquisizione
del parere di tale Stato; informare la Commissione Europea) stabiliti
dalla "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e
ratificata dallo Stato italiano con la Legge 640/94.
Concretamente, nella nostra regione, data la sua localizzazione
geografica, i casi di progetti con un potenziale impatto ambientale
transfrontaliero sono rari; essi si concentrano sui progetti
localizzati in prossimita' della Repubblica di San Marino.
2.6.3 Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale
La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il parere della Regione
previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, relativa alla
pronuncia di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6 della
Legge 349/86 sia espresso dalla Giunta regionale.
La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del
procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla
pronuncia di compatibilita' ambientale puo' promuovere consultazioni
ed istruttorie pubbliche con le Amministrazioni, le associazioni ed i
soggetti interessati. Si ricorda che l'art. 2, comma 1 della LR sulla
VIA, fornisce precise indicazioni: al riguardo si veda il paragrafo
2.1 e l'ALLEGATO 1.Per l'effettuazione della istruttoria pubblica si
rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2.
E' inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere il parere
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, deve
acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che
devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia
di impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine
la Giunta regionale puo' deliberare anche in assenza dei pareri delle
Province e dei Comuni interessati.
La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire
l'espressione del parere delle Province e dei Comuni, che il
proponente deve inviare alle Province e Comuni interessati gli
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia
di impatto ambientale di competenza statale.
2.7 MONITORAGGIO
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalita' di
effettuazione del monitoraggio.
L'art. 22 stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorita'
competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto
nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e
nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale
(VIA). Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)
della L.R. 44/95.
2.8 VIGILANZA E CONTROLLO
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 24, i casi e le modalita' di
effettuazione della vigilanza e dell'irrogazione di sanzioni.
L'art. 24 stabilisce che in materia di vigilanza e controllo:
- ogni Amministrazione interessata esercita le funzioni di propria
competenza;
- l'autorita' competente vigila sull'applicazione della LR sulla VIA
e sulle prescrizioni contenute nella decisione conclusiva della
procedura di verifica (screening) e/o nella deliberazione concernente
la valutazione di impatto ambientale (VIA).
L'autorita' competente si avvale di ARPA per l'esercizio delle
funzioni di controllo ambientale.
Lo stesso art. 24 stabilisce le sanzioni come segue:
- in caso di progetti realizzati senza aver ottenuto la valutazione
di impatto ambientale (VIA) positiva o senza avere effettuato la
procedura di verifica (screening), l'autorita' competente dispone la
sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del
responsabile; in caso di inerzia l'autorita' competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente;
- in caso di progetti realizzati in parziale o totale difformita'
dalle prescrizioni contenute nella deliberazione concernente la
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero nella decisione
concernente la procedura di verifica (screening), l'autorita'
competente (previa eventuale sospensione dei lavori) diffida il
proponente e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento. In
caso di mancato adeguamento a quanto stabilito nella diffida,
l'autorita' competente revoca la deliberazione concernente la
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la decisione
concernente la procedura di verifica (screening) e dispone la
sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del
responsabile; in caso di inerzia l'autorita' competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente.
2.9 CONTROLLO SOSTITUTIVO
Di notevole rilievo sono le norme relative al controllo sostitutivo,
previste all'art. 23. Esse prevedono che in caso di inadempienza o
ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da
parte dell'Autorita' competente si applichino le seguenti attivita'
sostitutive:
- in caso di progetti relativi alle attivita' produttive lo Sportello
Unico provvede, ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/98, cioe' con le
procedure ivi previste (commi 3, 4, 5, 6 e 7), alla convocazione di
una Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse
pubblico si applicano i principi generali della legislazione
regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti
locali, delineando, in sostanza, la sostituzione della Regione
all'ente inadempiente (art. 16, LR 3/99).
Lo stesso art. 23 prevede che qualora la Provincia o il Comune non
convochi la Conferenza di servizi entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della
Regione, previsto dall'art. 18, comma 1, la Regione Emilia-Romagna,
tramite il dirigente competente in materia di valutazione di impatto
ambientale, invita l'autorita' competente inadempiente a provvedere
entro un termine non superiore a 15 giorni.
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'
convocata dalla Regione.
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si
applicano le procedure piu' sopra ricordate.
2.10 SISTEMA INFORMATIVO
La LR sulla VIA prevede quindi una serie di disposizioni tese ad
assicurare un buon andamento delle procedure, prevedendo, ad esempio:
il raccordo con il sistema informativo (art. 25); l'organizzazione di
corsi di formazione ed aggiornamento professionale (art. 27) rivolti
sia ai dipendenti delle Autorita' competenti sia ai tecnici estensori
dei SIA; le disposizioni abrogative ed interpretative (art. 30).
2.11 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
Di rilievo e', inoltre, la previsione (art. 26) secondo la quale la
Giunta regionale presenta al Consiglio annualmente una relazione
sulla attuazione della legge, formulando proposte finalizzate in
particolare alle modifiche, in via amministrativa, degli Allegati al
testo normativo (art. 31) che il Consiglio puo' adottare, in
particolare, per quanto riguarda:
- l'incremento o diminuzione (fino ad un massimo del 30%) delle
soglie dimensionali dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e
B.3, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile 1996;
- l'esclusione dalle procedure di verifica (screening) dei progetti
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadano in aree
naturali protette, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 12 aprile
1996.
2.12 SPESE ISTRUTTORIE
Cosi' come di rilievo e' la previsione (art. 28) che le spese
istruttorie sono a carico del proponente in misura comunque non
superiore allo 0,05% del valore dell'opera. Per la definizione delle
spese istruttorie si veda il paragrafo 3.4.
3. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/99
Nel presente capitolo, relativamente ad alcuni adempimenti, sono
forniti indirizzi generali necessari al fine di dare compiuta
attuazione alle previsioni della LR sulla VIA.
3.1. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
L'art. 9, comma 4, e l'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevedono
che rispettivamente all'interno della procedura di verifica
(screening) e della procedura di VIA chiunque puo' presentare
osservazioni alla autorita' competente.Al fine di facilitare
l'espressione da parte dei soggetti interessati di tali osservazioni
si ritiene utile fornire la modulistica riportata in:
- ALLEGATO 4 per la presentazione di osservazioni relative alla
procedura di verifica (screening);
- ALLEGATO 5 per la presentazione di osservazioni relative alla
procedura di VIA.
Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno
strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte
dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in
evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni
soggetto interessato puo' presentare le proprie osservazioni nel modo
che ritiene piu' opportuno.
Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte
dell'autorita' competente e delle altre Amministrazioni interessate
e' consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione.
3.2 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le
associazioni ed i soggetti interessati. Lo stesso comma specifica
inoltre che l'"istruttoria pubblica" deve essere adeguatamente
pubblicizzata e che ad essa deve essere invitato il proponente.
La previsione della possibilita' di effettuazione di una "istruttoria
pubblica" integra la funzione di informazione e partecipazione delle
procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da
decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante
informazione e partecipazione dei diversi soggetti interessati
relativamente al progetto in esame e al connesso processo
decisionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali.
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa
sono forniti i seguenti indirizzi applicativi.
In primo luogo, va precisato che la individuazione dei casi di
particolare rilievo in cui e' utile l'effettuazione della predetta
"istruttoria pubblica" non puo' che essere affidata alla responsabile
valutazione di ogni singola autorita' competente.
Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti da invitare alla
"istruttoria pubblica", si ricorda che l'art. 2, comma 1, della LR
sulla VIA fornisce precise indicazioni che sono riportate nel
paragrafo 2.1 e nell'ALLEGATO 1.
L'"istruttoria pubblica" ha una duplice finalita':
- da una parte una finalita' informativa: assicurare, cioe', ai
soggetti interessati l'informazione piu' completa possibile sul
progetto e sull'insieme del relativo impatto ambientale;
- dall'altra una finalita' partecipativa: assicurare, cioe', ai
soggetti interessati la facolta' di fornire tutte le informazioni e
le valutazioni che ritengono pertinenti sul progetto e sull'insieme
del relativo impatto ambientale al fine di consentire una decisione
informata e ponderata.
necessario che l'istruttoria pubblica sia svolta entro il termine del
periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali ed abbia
luogo presso l'autorita' competente o presso uno degli Enti sul cui
territorio e' localizzato il progetto.
, inoltre, utile precisare che l'organizzazione e lo svolgimento
dell'istruttoria pubblica spetta all'autorita' competente; a tal fine
la presidenza dell'istruttoria pubblica puo' essere opportunamente
affidata all'ufficio competente.
Ovviamente, in casi di grande rilievo, l'autorita' competente, in
relazione al rilievo del progetto e dei relativi impatti ambientali,
puo' programmare ed organizzare anche piu' di una riunione
nell'ambito della istruttoria pubblica.
Per quanto concerne le forme di adeguata pubblicita' da assicurare
alla "istruttoria pubblica" l'autorita' competente informa i soggetti
interessati dell'effettuazione dell'"istruttoria pubblica",
utilizzando la seguente misura minima di pubblicita': affissione nei
comuni interessati di un numero adeguato di manifesti di convocazione
che specifichino:
- l'oggetto del progetto;
- la localizzazione del progetto;
- una sommaria descrizione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito del SIA e del
relativo progetto in cui chiunque puo' prenderne visione;
- l'indicazione del luogo e della data di effettuazione
dell'"istruttoria pubblica".
Ogni autorita' competente puo', inoltre, utilizzare, oltre alla
misura minima indicata, tutte le altre forme di pubblicita' che
riterra' opportune ed adeguate.
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento si
fornisce un modello (ALLEGATO 6) per la pubblicita' dell'"istruttoria
pubblica".
Lo svolgimento dell'istruttoria pubblica e' tesa ad assicurare la
realizzazione delle due finalita' sopra ricordate. Quindi l'autorita'
competente attraverso l'ufficio competente assicura che:
- l'istruttoria pubblica sia introdotta da una illustrazione del
progetto e del SIA in esame; illustrazione che e' utile sia
effettuata dal proponente;
- sia assicurata al proponente la facolta' di controdedurre nel corso
dell'istruttoria alle osservazioni presentate da parte dei soggetti
interessati;
- siano accuratamente verbalizzate sia le osservazioni dei soggetti
interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali
verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di servizi, al
fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed
al relativo impatto ambientale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA,
l'Autorita' competente nella deliberazione concernente la valutazione
d'impatto ambientale si deve esprimere contestualmente sulle
osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentate; tale
espressione concerne, ovviamente, anche quelle presentate
nell'"istruttoria pubblica".
3.3 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'
competente, nei casi in cui non sia stato deciso di effettuare
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.
La previsione della possibilita' di effettuazione di un
"contraddittorio" tra proponente e soggetti presentatori integra,
anche in questo caso, la funzione di informazione e partecipazione
delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso,
da decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante
informazione e partecipazione.
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa
sono forniti i seguenti indirizzi.
In primo luogo, va precisato che la individuazione dei casi in cui
promuovere lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che
abbiano presentato osservazioni ed il proponente non puo' essere che
affidata alla responsabile valutazione di ogni singola autorita'
competente, fermo restando che e' necessario che l'autorita'
competente provveda alla sua effettuazione nel caso sia richiesto dal
proponente.
E' utile che il "contraddittorio" sia svolto entro un ragionevole
termine, che puo' essere indicato in 30 giorni, dalla conclusione del
periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali, al fine di
garantire il rispetto dei termini complessivi della procedura di VIA,
definiti in 120 giorni dall'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA, ed
una adeguata presa in considerazione degli elementi da esso emersi da
parte dell'autorita' competente e delle Amministrazioni partecipanti
alla Conferenza di servizi.
, inoltre, utile precisare che l'organizzazione e lo svolgimento del
"contraddittorio" e' di competenza dell'autorita' competente che a
tal fine si avvale dell'ufficio competente.Lo svolgimento del
"contradditorio" e' teso a consentire una decisione informata e
ponderata sul progetto e sull'insieme del relativo impatto
ambientale. L'autorita' competente attraverso l'ufficio competente
assicura che:
- il "contradditorio" sia introdotto da una illustrazione, a cura del
proponente, del progetto e del SIA in esame;
- siano accuratamente verbalizzate sia le posizioni dei soggetti
interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali
verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di servizi, al
fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed
al relativo impatto ambientale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA,
l'Autorita' competente nella deliberazione concernente la valutazione
d'impatto ambientale si deve esprimere contestualmente sulle
osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentati; tale
espressione concerne, ovviamente, anche quelle emerse nel
"contradditorio".
3.4 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE ISTRUTTORIE"
L'art. 28 della LR sulla VIA prevede che il proponente corrisponda
all'autorita' competente un importo forfettario, calcolato sulla base
del valore dell'opera o dell'intervento, in misura comunque non
superiore allo 0,05%, a titolo di spese istruttorie.
, inoltre, stabilito che la quantificazione di tali spese istruttorie
e' effettuata dall'autorita' competente con l'atto conclusivo della
procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della LR sulla VIA,
l'autorita' competente puo' stabilire, ovviamente nello stesso atto
conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura
di VIA, di esentare dal pagamento delle spese istruttorie il
proponente che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, decida di assoggettare
volontariamente:
a) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 alla procedura di verifica (screening);
b) i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla procedura
di VIA.
Lo stesso art. 28 stabilisce che la quantificazione delle spese
istruttorie e' effettuata dall'autorita' competente secondo i criteri
definiti dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'art. 8
della LR sulla VIA al fine di assicurare una omogeneita' sul
territorio regionale.
Pertanto e' necessario che i criteri di quantificazione delle spese
istruttorie siano definiti tramite percentuali forfettarie
predefinite del costo di realizzazione del progetto.
Le spese istruttorie, sono quindi quantificate dall'autorita'
competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica
(screening) o della procedura di VIA applicando le seguenti
percentuali:
- per le procedure di verifica (screening): 0,02% del costo di
realizzazione del progetto
- per le procedure di VIA: 0,04% del costo di realizzazione del
progetto
Il comma 1 dell'art. 40 ("Valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti integrati") della Legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee (Legge
comunitaria 1993)", prevede modalita' semplificate e meno onerose di
effettuazione delle procedure in materia di impatto ambientale per i
progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da
artigiani o piccole imprese.
In relazione a tale previsione, le spese istruttorie, per i progetti
di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da
artigiani o piccole imprese, sono quantificate dall'autorita'
competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica
(screening) o della procedura di VIA in misura pari al 50% e quindi
applicando le seguenti percentuali:
- per le procedure di verifica (screening): 0,01% del costo di
realizzazione del progetto, qualora il progetto sia di dimensioni
ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole
imprese
- per le procedure di VIA: 0,02% del costo di realizzazione del
progetto, qualora il progetto sia di dimensioni ridotte ovvero di
durata limitata e proposto da artigiani o piccole imprese
Appare utile raccomandare che le autorita' competenti destinino gli
introiti derivanti dalle "spese istruttorie" alla strutturazione ed
organizzazione, anche strumentale, dei propri uffici competenti.
Si ricorda che per i progetti relativi alle attivita' produttive, che
ai sensi dell'art. 6 della LR sulla VIA attivano la procedura di
verifica (screening) ovvero la procedura di VIA tramite lo Sportello
Unico qualora esso sia costituito ed operante, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 10 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive
modifiche ed integrazioni, le spese istruttorie di cui al presente
paragrafo sono riscosse direttamente dallo Sportello Unico, qualora
esso sia costituito ed operante.
Ai sensi del citato art. 10 del DPR 447/98, e' lo Sportello Unico
che, successivamente, riversa alla autorita' competente per lo
svolgimento della procedura di verifica (screening) ovvero della
procedura di VIA le spese istruttorie di cui al presente paragrafo.
Si sottolinea che, e solo qualora l'autorita' competente abbia
rispettato i tempi procedurali indicati per lo svolgimento della
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA dalla
LR sulla VIA, lo Sportello Unico, ai sensi del citato art. 10, comma
2 del DPR 447/98, effettua il rimborso e destina alla autorita'
competente le somme riscosse come spese istruttorie relativamente
alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di VIA.
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE"
E DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E
IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA
SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"
L'art. 4, comma 6 della LR sulla VIA prevede che le soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 sono incrementate del 30% qualora i progetti siano
localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate
individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98.
L'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA prevede inoltre che le soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 sono incrementate del 20% qualora i progetti siano
insediati in aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Tali aree sono
specificatamente individuate dalla Provincia, su proposta dei Comuni
interessati.
Le "Aree ecologiche attrezzate" sono state previste dall'art. 26 del
DLgs 112/98, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Lo stesso art. 26 prevede che le medesime leggi
disciplinano inoltre le forme di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da
parte di soggetti pubblici o privati.
Lo stesso art. 26 dispone che gli impianti produttivi localizzati
nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione
delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi
presenti.
Successivamente la L.R. 20/00 e' intervenuta, nel campo della
disciplina delle trasformazioni e dell'uso del suolo, normando (art.
A - 14), come espressamente previsto dal DLgs 112/98, piu'
precisamente la fattispecie "aree industriali ecologicamente
attrezzate" e prevedendo che la Regione emani uno specifico atto di
coordinamento tecnico per specificare le caratteristiche delle "aree
industriali ecologicamente attrezzate".Piu' specificamente l'art. A -
14 della L.R. 20/00 prevede che gli "Ambiti specializzati per
attivita' produttive" (definiti, al precedente art. A - 13, come "le
parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attivita'
economiche, commerciali e produttive") costituiscono "ôaree
ecologicamente attrezzate' quando sono dotate di infrastrutture,
servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente" (comma 1).
Lo stesso art. A - 14 prevede (comma 2) che "la Regione, con atto di
coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente
in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente
attrezzate, avendo riguardo:
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno;
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
d) al trattamento delle acque reflue;
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo
efficace;
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti
rilevanti;
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle
merci.".
Lo stesso art. A - 14 prevede, inoltre, che "ai sensi del comma 1
dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, l'utilizzazione dei servizi
presenti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate comporta
l'esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle
autorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cui al comma
2, secondo quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico".
La L.R. 20/00 specifica che le aree ecologicamente attrezzate sono
individuate dal Comune nel PSC, oppure, quando sono di rilievo
sovracomunale, dalla Provincia nel PTCP (che, in tale ipotesi, assume
il valore e gli effetti del PSC). Da sottolineare e' la previsione,
contenuta nel comma 4 dell'art. A - 14, che le nuove aree produttive
di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree
ecologicamente attrezzate.
Va, inoltre sottolineato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5
dell'art. A - 14, il Comune puo' stipulare specifici accordi con le
imprese interessate per la trasformazione delle aree esistenti in
aree ecologicamente attrezzate.
In considerazione del fatto che i commi 6 e 7 della LR sulla VIA
hanno compiuto la scelta di incrementare le soglie dei progetti
relativi ad attivita' produttive assoggettati alle procedure di
verifica (screening) con la finalita', di notevole rilievo ai fini
della pianificazione territoriale ed urbanistica, di incentivare la
localizzazione delle attivita' produttive in aree industriali
adeguatamente attrezzate e specificamente individuate, si ritiene
necessario che l'applicazione degli incrementi previsti dai predetti
commi 6 e 7 debba essere armonizzata con le disposizioni della Legge
urbanistica regionale 20/00.
A tal fine e' necessario che si faccia riferimento alle aree
ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della L.R. 20/00 e del
conseguente atto di coordinamento tecnico per:
a) l'individuazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate,
in cui trova applicazione l'incremento del 30% delle soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 per i progetti che vi siano localizzati, previsto dal comma
6 dell'art. 4 della LR sulla VIA;
b) l'individuazione delle aree industriali esistenti dotate delle
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ai
fini dell'applicazione dell'incremento del 20% delle soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3, previsto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA.
, pero', altrettanto necessario che, in attesa dell'emanazione
dell'atto di coordinamento tecnico, nella presente Direttiva vengano
individuati alcuni primi elementi in grado di indirizzare l'attivita'
delle Province, dei Comuni e delle imprese produttive nella
definizione sia delle aree ecologicamente attrezzate, sia delle aree
industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti
tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente.
Appare, inoltre, necessario indicare, sia pure provvisoriamente fino
all'emanazione dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'art.
A - 14, comma 2 della L.R. 20/00, gli obiettivi prestazionali
necessari per la definizione sia delle aree ecologicamente
attrezzate, sia delle aree industriali esistenti dotate delle
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
I criteri da rispettare, sia per le aree ecologicamente attrezzate,
sia per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente, sono i seguenti:
1) individuazione del soggetto gestore cui e' affidata la promozione,
la realizzazione e la gestione;
2) contenuti urbanistico-territoriali di qualita' da attuare
preliminarmente nella fase di realizzazione intervento;
3) condizioni di gestione ambientale di qualita', da mantenere e
monitorare nel tempo.
I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente
specificati e dettagliati nei successivi paragrafi 3.5.1, 3.5.2 e
3.5.3.
I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, come specificati nei
successivi paragrafi 3.5.1., 3.5.2 e 3.5.3 vanno applicati in modo
differenziato per le aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto
e per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente come di seguito
specificato.
1. Aree industriali ecologicamente attrezzate di nuovo impianto
Per le nuove aree ecologicamente attrezzate appare necessario che
vengano realizzate le condizioni di seguito indicate:
a) individuare il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi
e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente
attrezzate, secondo le indicazioni del punto 3.5.1;
b) progettare e realizzare i contenuti urbanistico-territoriali di
qualita', secondo le indicazioni del punto 3.5.2;
c) realizzare le condizioni di gestione ambientale di qualita',
secondo le indicazioni del punto 3.5.3.
Per la definizione di aree industriali ecologicamente attrezzate, il
Comune puo' stipulare specifici accordi, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 18 della L.R. 20/00, con le imprese interessate, diretti a
determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico
delle medesime.
Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5 della L.R.
20/00, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere
nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le
medesime finalita'.
Nelle aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto si applica, a
far tempo dalla loro realizzazione, quanto disposto dall'art. 4,
comma 6 della LR sulla VIA: le soglie dimensionali delle attivita'
produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate
del 30% ai fini del loro assoggettamento alla procedura di verifica
(screening) ed eventualmente alla procedura di VIA.
2. Aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente
Per le aree industriali esistenti da trasformare in aree industriali
dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente appare necessario che venga assunto un impegno comune
a:
a) definire il programma ambientale secondo le indicazioni di cui al
succesivo punto 3.5.3.b.; il programma ambientale contiene anche la
individuazione degli obiettivi da perseguire in tema di contenuti
urbanistico-territoriali di qualita' secondo le indicazioni di cui al
successivo punto 3.5.2.;
b) realizzare le condizioni e gli impegni contenuti nel programma
ambientale di cui al successivo punto 3.5.3.b.
Per la trasformazione di aree industriali esistenti in aree
industriali dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici
e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente, il Comune puo' stipulare specifici
accordi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 20/00,
con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli
incentivi per il riassetto organico delle medesime.
Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5 della L.R.
29/00, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere
nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le
medesime finalita'.
Nelle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente, ai fini del loro
assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ed
eventualmente alla procedura di VIA si applicano, a far tempo dalla
dall'assunzione dell'impegno a definire il programma ambientale ed a
realizzare le condizioni e gli impegni in esso contenuti quanto
disposto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA: le soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 sono incrementate del 20%.
Si sottolinea che l'assunzione dell'impegno a definire il programma
ambientale ed a realizzare le condizioni e gli impegni in esso
contenuti rappresenta per le aree industriali esistenti il primo
necessario passo per conseguire il riconoscimento di "Area
industriale ecologicamente attrezzata". Tale definizione puo' essere
assunta allorquando vengono conseguiti i criteri di cui ai precedenti
punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente specificati e dettagliati nei
successivi paragrafi 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3.
3.5.1 Individuazione del soggetto gestore
In primo luogo appare necessario individuare il soggetto gestore
delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione
alle aree ecologicamente attrezzate. A questo riguardo appare utile
indicare che tale gestione puo' essere esercitata da:
a) imprese specializzate per la gestione di tali infrastrutture,
servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il
Comune, al fine di metterle a disposizione di imprese produttive;
b) imprese associate, anche in forma consortile a rilevanza interna o
esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali
infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite
convenzioni con il Comune;
c) affidamento, sulla base di specifici accordi tra le parti
interessate, ad una o piu' delle imprese insediate nell'area della
gestione di uno o piu' delle infrastrutture, dei servizi e delle
attrezzature dell'area;
d) Comuni singoli o associati, mediante: - societa' per azioni o a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale,
costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai
sensi della lettera e) dell'art. 113 del DLgs 267/00; - societa' per
azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria, ai
sensi della lettera f) dell'art. 113 del DLgs 267/00; - concessioni a
terzi di cui alla lettera b) dell'art. 113 del DLgs 267/00;
e) Consorzio tra Enti locali.
In secondo luogo appare necessario specificare che il soggetto
gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in
dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, oltre a fornire i
servizi alle imprese (energia, acqua, depurazione, gestione rifiuti),
puo' acquisire, per conto delle stesse imprese, le ulteriori
autorizzazioni ambientali necessarie per le attivita' insediate nelle
aree ecologicamente attrezzate.
Analogamente, occorre segnalare che i controlli relativi ai servizi
comuni sono effettuati per i medesimi servizi unitariamente e con
punti di prelievo o campionamento validi per tutta l'area.
3.5.2 Contenuti urbanistico-territoriali di qualita'
Le Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici e gli
atti regolamentari, che disciplinano le zone omogenee e gli ambiti
produttivi, determinano in concreto le condizioni urbanistiche
territoriali di qualita' per le aree ecologicamente attrezzate, tra
quelli di seguito indicati.
Per strumenti urbanistici comunali si intendono sia i PRG e
regolamenti edilizi vigenti sia i nuovi strumenti previsti dalla L.R.
20/00: PSC; POC; RUE.
Le Norme tecniche di attuazione e gli atti regolamentari dello
strumento urbanistico comunale (al momento della sua approvazione)
definiscono le condizioni e le prestazioni urbanistiche e
territoriali di qualita' da realizzare nel riuso o nella
trasformazione del territorio esistente in una area produttiva con
caratteristiche di area ecologicamente attrezzata.
Le norme e gli aspetti regolamentari riguardano l'assetto fisico ed
infrastrutturale dell'area urbana oggetto di intervento e le
prestazioni di sostenibilita' infrastrutturale da realizzare nella
parte del territorio interessato dagli impatti derivanti dal carico
urbanistico e funzionale delle aree ecologicamente attrezzate.
L'assetto urbanistico e territoriale di qualita' costituisce
condizione necessaria e preliminare alla identificazione dell'area
produttiva come area ecologicamente attrezzata.
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di gestione ambientale di
qualita' costituiscono, inoltre, le condizioni permanenti per
mantenere la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.
3.5.2.a Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella
pianificazione territoriale ed urbanistica
Dal combinato disposto degli articoli A-13 e A-14 della L.R. n. 20
del 2000 si desumono le seguenti disposizioni circa la previsione
delle aree ecologicamente attrezzate negli strumenti di
pianificazione:
a) le aree produttive di rilievo sovracomunale - cioe' caratterizzate
da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano piu'
Comuni (art. A-13, comma 2, lett. a) - sono individuate e
regolamentate dalla Provincia attraverso il PTCP (art. A-13, comma
4);
b) per aree produttive di rilievo sovracomunale si devono intendere
sia gli insediamenti che siano l'esito della urbanizzazione di nuove
aree in precedenza non edificate, sia gli insediamenti che derivino
da interventi di trasformazione e ampliamento di aree produttive
esistenti tali da fare assumere agli stessi i caratteri propri delle
aree sovracomunali appena richiamati (art. A-13, comma 4));
c) le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale devono essere
realizzate con le caratteristiche proprie delle aree ecologicamente
attrezzate (art. A-14, comma 4);
d) le nuove aree produttive di rilievo comunale - cioe' le aree
caratterizzate da limitati impatti sul sistema sociale, territoriale
e ambientale (art. A-13, comma 2, lett. b) - sono previste e
regolamentate dalla pianificazione comunale la quale puo' stabilire
che le stesse siano realizzate assumendo i requisiti di qualita'
propri delle aree ecologicamente attrezzate (art. A-14, comma 5);
e) tutte le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla
pianificazione urbanistica comunale (art. A-13, comma 3);
f) nel disciplinare le aree produttive esistenti, siano esse di
rilievo comunale che sovracomunale, il Comune puo' prevedere la
trasformazione delle stesse in aree ecologicamente attrezzate,
potendo prevedere la stipula di specifici accordi con le imprese
interessate circa le condizioni cui subordinare gli interventi ovvero
circa possibili incentivi per favorire il riassetto organico delle
aree medesime (art. A-14, comma 5).
Per la previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo
sovracomunale - che devono sempre assumere i caratteri delle aree
ecologicamente attrezzate - la Provincia provvede ad approvare,
secondo quanto disposto dall'art. 27 della L.R. n. 20 del 2000, il
PTCP o variante allo stesso. Le previsioni del piano provinciale
debbono essere assunte d'intesa con i Comuni interessati e debbono
riguardare sia la individuazione dei nuovi insediamenti sia la
definizione dell'assetto infrastrutturale e delle caratteristiche
urbanistiche e funzionali degli stessi, secondo i contenuti propri
del Piano strutturale Comunale, cosi' come definiti dall'art. 28
della L.R. n. 20 del 2000, (art. A-13, comma 4).
Le previsioni del PTCP devono essere attuate attraverso accordi
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R.
20 del 2000. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o
riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree sia realizzata
anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati ovvero
attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste (art.
A-13, comma 7).
Alla disciplina degli insediamenti produttivi esistenti e per la
previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo comunale il
Comune provvede nell'ambito degli strumenti di pianificazione
urbanistica definiti dalla L.R. n. 20 del 2000 (piano strutturale,
piano operativo, regolamento urbanistico ed edilizio e piano
urbanistico attuativo) in conformita' alla presente direttiva.
In via transitoria il Comune puo' provvedere attraverso apposita
variante specifica al PRG vigente, nei limiti di quanto previsto
dall'art. 41 della L.R. 20 del 2000, ovvero attraverso accordo di
programma secondo quanto previsto dall'art. 34 del DLgs 18 agosto
2000, n. 267, come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. n.
20 del 2000.
La variante al PRG vigente che preveda la realizzazione di nuovi
insediamenti produttivi di rilievo comunale o la loro trasformazione
con i caratteri delle aree ecologicamente attrezzate dovra' stabilire
contenuti urbanistico territoriali di qualita' coerenti con quanto
previsto dal punto 3.5.2. della presente direttiva e contenere la
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale prevista
dall'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000.
L'attuazione delle previsioni del PRG per le aree produttive avviene
tramite piano particolareggiato, contenente i criteri per la gestione
ambientale di qualita' secondo quanto disposto dalla presente
direttiva.
3.5.2.b Destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso ammesse per le aree ecologicamente attrezzate,
ai sensi dell'art. A-13 della L.R. 20/00, sono le attivita'
economiche, commerciali e produttive, con l'esclusione di
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R.
14/99.
Inoltre, per le aree ecologicamente attrezzate e' escluso l'uso
residenziale, con l'eccezione degli alloggi dei proprietari e dei
custodi.
Per le aree industriali esistenti dotate di infrastrutture ed
impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente, l'uso residenziale non puo' superare il 5%
della superficie dell'area; le stesse possono essere oggetto di
riorganizzazione tramite programmi di riqualificazione urbana di cui
all'art A-11 della L.R. 20/00.
In entrambe le tipologie di aree e' consentita, altresi', la
localizzazione, anche in modo integrato, di attrezzature per le
telecomunicazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3.5.2.c Condizioni di assetto territoriale
I criteri per la individuazione delle aree produttive ecologicamente
attrezzate, in conformita' alle definizione degli strumenti di
pianificazione sovraordinati, sono indicati di seguito:
- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area
ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di
efficienza funzionale;
- la capacita' di smaltimento delle reti fognanti principali e la
potenzialita' della rete idraulica di bonifica e degli impianti
idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli
scarichi e delle acque meteoriche;
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato
alla capacita' della rete e degli impianti di distribuzione di
energia esistenti o previsti per la realizzazione della area
ecologicamente attrezzata;
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere
rapportato alla qualita' ed alla disponibilita' della risorsa idrica
ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito
l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione
dell'uso;
- accessibilita' territoriale: le infrastrutture per l'accesso al
sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal PTCP non
devono superare i livelli congestione (F/Cattuazione dell'area
ecologicamente attrezzata; le stesse infrastrutture stradali di
accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono
evitare l'attraversamento di centri urbani; in particolare deve
essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi
di accessibilita' alla rete ferroviaria.
3.5.2.d Condizioni urbanistiche di qualita'
Fermo restando le dotazioni territoriali minime di legge e la
conformita' alle disposizioni previste negli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, le
condizioni urbanistiche di qualita' ritenute necessarie sono di
seguito indicate:
d.1. opere ed infrastrutture per la urbanizzazione delle aree:
- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di
allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere perseguito
l'obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda;
- impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche
e la rete fognante;
- impianti adeguati alle prestazioni definite nelle condizioni di
gestione ambientale di qualita' (si veda il seguente punto 3.5.3.c):
- per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
- per lo smaltimento dei reflui;
- allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area
ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
- spazi ed impianti d'area per: prioritariamente recupero e riuso dei
rifiuti; smaltimento dei rifiuti;
- realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova
urbanizzazione o rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli
unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la
razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo"
(Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1999);
- realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia
avanzata;
- rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas ed
altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e
sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il
contenimento dell'inquinamento luminoso;
- mobilita' interna all'area: infrastrutture viarie rispondenti alle
migliori pratiche per la sicurezza stradale (ivi compresi rete di
percorsi ciclabili sicuri); realizzazione di adeguati spazi e sistemi
di accessibilita' per i sistemi di emergenza e soccorso; spazi
attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico,
ove previsti;
d.2. dotazioni ecologico-ambientali:
- dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul
contesto paesaggistico urbano o rurale;
- inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di
mitigazione dell'inquinamento acustico;
- inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la
mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R.
30/00;
- dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il
miglioramento dell'habitat naturale nonche' garantire un miglior
equilibrio idrogeologico e la funzionalita' della rete idraulica
superficiale, anche attraverso il contenimento
dell'impermeabilizzazione dei suoli.
Le dotazioni ecologico-ambientali, insieme alle infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti, costituiscono ai sensi della
L.R. n. 20 del 2000 una condizione di sostenibilita' ambientale e
territoriale degli insediamenti in generale e dunque anche delle aree
ecologicamente attrezzate. Pertanto la loro realizzazione e
attivazione deve avvenire contemporaneamente al nuovo insediamento
produttivo o alla ristrutturazione dello stesso.
Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo
sovracomunale sono destinate a finanziare la realizzazione delle
dotazioni territoriali necessarie secondo quanto stabilito
dall'accordo territoriale, nell'osservanza delle presenti direttive
(art. A-13, comma 10).
Inoltre, ai sensi dell'art. A-26 della medesima legge regionale, le
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni
ecologiche e ambientali devono essere realizzate dal soggetto
attuatore dell'intervento e su aree reperite e cedute al Comune dal
medesimo soggetto all'interno dell'ambito oggetto dell'intervento. La
realizzazione di dette dotazioni comporta la possibilita' di chiedere
la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti (U1),
secondo quanto stabilito dal punto 1.7 della deliberazione del
Consiglio regionale n. 849 del 1998 (recante: "Aggiornamento delle
indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10").
3.5.3 Condizioni di gestione ambientale di qualita'
3.5.3.a Principi generali
Fermo restando il rispetto dei limiti e degli standard ambientali
previsti dalle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali,
nelle aree industriali ecologicamente attrezzate vanno, inoltre,
perseguiti i seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando nei casi previsti dalla Direttiva
96/61/CE le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della
direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; in
caso contrario i rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminarti evitandone e riducendone
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva dell'attivita' ed il sito stesso
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale.
3.5.3.b Programma ambientale
I predetti principi generali di cui al punto 3.5.3.a, vanno
perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale",
poliennale, di miglioramento delle "performances" ambientali
dell'area industriale ecologicamente attrezzata e delle singole
imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere
pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle
associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.
Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e'
necessario effettuare una "analisi ambientale" dell'area industriale
ecologicamente attrezzata delle sue attivita', dei suoi prodotti e
servizi.
Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e della
relativa "analisi ambientale" occorre fare opportunamente riferimento
ai pertinenti elementi indicati in:
a) "Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)", ed in particolare i pertinenti elementi dei relativi
Allegati I, VI e VII (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' Europee L. n. 114 del 24 aprile 2001);
b) "Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa
agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
L. n. 247 del 17 settembre 2001);
c) "Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli
orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
L. n. 247 del 17 settembre 2001).
3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale
Sembra utile richiamare il fatto che il percorso individuato per la
definizione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle
aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente puo' essere utilmente
utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse
insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed
EMAS), in quanto le fasi di definizione dell'analisi ambientale e del
programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste
da tali sistemi di certificazione.
3.5.5 Monitoraggio
I contenuti urbanistico-territoriali di qualita' di cui al punto
3.5.2 e le condizioni di gestione ambientale di qualita' di cui al
punto 3.5.3., vanno tenuti, a cura del soggetto gestore, sotto
costante monitoraggio nei suoi diversi elementi, al fine di
consentire una valutazione sistematica, documentata, periodica ed
obiettiva delle prestazioni dell'area industriale ecologicamente
attrezzata del suo sistema di gestione e dei processi destinati a
proteggere l'ambiente al fine di:
a) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono
avere un impatto sull'ambiente;
b) valutare la conformita' ai contenuti urbanistico-territoriali di
qualita' di cui al punto 3.5.2 ed alle condizioni di gestione
ambientale di qualita' di cui al punto 3.5.3 prescelti per l'area
industriale ecologicamente attrezzata.
3.6 APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'art. 8, comma 1, lett. c) stabilisce che le direttive specificano i
casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e del
possesso di requisiti per l'effettuazione sia della procedura di
verifica (screening) sia della procedura di VIA, fermo restando il
rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.
In via generale e fermo restando le specificazioni che saranno
contenute nella serie di direttive specifiche per ogni singola
tipologia progettuale, nell'ambito della procedura di verifica
(screening) e della procedura di VIA trovano applicazione le
disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", ed in particolare le disposizioni
contenute negli articoli 46 e seguenti.
3.7 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
L'art. 8, comma 1, lett. d) stabilisce che le direttive specificano
le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,
assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D alla LR sulla VIA.
Le Direttive specifiche per ogni tipologia progettuale elencata negli
Allegati B.1, B.2 e B.3 conterranno gli opportuni indirizzi per tali
specificazioni.
3.8 CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA
INFORMATICA
Le documentazioni che il proponente deve fornire per l'effettuazione
della procedura di verifica (screening) o per la procedura di VIA
possono essere inoltrate all'autorita' competente ed alle altre
autorita' coinvolte anche in forma informatica.
Resta fermo che le copie per il deposito sia per la procedura di
verifica (screening) sia per la procedura di VIA devono in ogni caso
essere fornite in formato cartaceo.
Nel caso il proponente prescelga la modalita' di invio per via
informatica, devono essere rispettati i seguenti formati:
Tipologia Formati
Testi WORD 97
Tabelle EXCEL 97
Immagini JPEG
Cartografia numerica ARCVIEW VER. 3.2
Elaborati di progettazione AUTOCAD 2.000 (*.DVG)
Piu' in generale sono ammissibili i formati *.PDF, gestibili con il
programma "Acrobat Reader".
4. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'
COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)
4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE
Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2.) a procedura di
verifica (screening), l'art. 9, comma 1 della LR sulla VIA, dispone
che, il proponente presenta all'autorita' competente ovvero, per le
attivita' produttive, allo Sportello Unico (come stabilito dall'art.
5, comma 4, e dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' ad inviarlo alla autorita' competente, una
domanda allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli
impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
bene, in primo luogo, specificare che le copie degli elaborati
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica
(screening) inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:
- 2 copie per l'autorita' competente, di cui una destinata ad essere
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- 1 copia per ciascuno dei Comuni interessati, destinata ad essere
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.
4.2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI
Per la predisposizione della relazione relativa alla individuazione e
valutazione degli impatti ambientali del progetto e sulla conformita'
del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica da parte del proponente possono essere utilmente
utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione degli
elaborati per la procedura di verifica (screening) riportata nel
Capitolo 1, ed in particolare la lista di controllo generale per la
procedura di verifica (screening) riportata al paragrafo 1.2 delle
"Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la
procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA",
nonche' le liste di controllo contenute nelle successive Direttive,
specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno piu'
precise e dettagliate indicazioni.
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni. necessario
che gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di
verifica (screening) siano debitamente firmati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LR sulla VIA, il
proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati
disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche
ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura
di verifica (screening).
4.3 DEPOSITO DEGLI ELABORATI
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come
stabilito dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura il deposito
di copia degli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di verifica (screening) presso l'autorita' competente
nonche' anche presso ogni Comune interessato, per un periodo di 30
(trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per
il libero accesso da parte dei soggetti interessati.
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito
dall'art. 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito
ed operante, che provvedera' ad inviare le copie ed a darne
informazione all'autorita' competente, cura il deposito di copia
degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di
verifica (screening) presso l'autorita' competente nonche' presso
ogni Comune interessato, per un periodo di 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero
accesso da parte dei soggetti interessati.
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia attivo il deposito di
copia degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura
di verifica (screening) presso l'autorita' competente nonche' presso
ogni Comune interessato, e' curato dall'autorita' competente.
Per l'individuazione dei soggetti interessati, si ricorda che l'art.
2, comma 1 della LR sulla VIA, fornisce precise indicazioni; al
riguardo si faccia riferimento al paragrafo 2.1 ed all'ALLEGATO 1.
utile che l'autorita' competente, dopo che e' stato effettuato il
deposito richieda che i Comuni interessati provvedano, al termine del
periodo di deposito, ad attestare l'avvenuto deposito facendo
pervenire all'autorita' competente una "Relata di avvenuto deposito".
4.4 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura, ai sensi
dell'art. 9, comma 3, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica
(screening)".
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito
dall'art 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' ad inviare le copie ed a darne informazione
all'autorita' competente, cura, ai sensi dell'art. 9, comma 3, la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso
dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione
della procedura di verifica (screening)".
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia attivo, la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso dell'avvenuto
deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di verifica (screening)", e' curata dall'autorita'
competente.
Lo stesso art. 9, comma 3, specifica che tale avviso deve contenere:
- l'oggetto del progetto;
- il proponente;
- la localizzazione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.
Per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per
l'effettuazione della procedura di verifica (screening)" vanno
opportunamente utilizzati i modelli allegati alla Circolare del 30
gennaio 2001.
Il proponente per le opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero,
per le attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, quando esso
non sia operante, l'autorita' competente provvedera' ad inviare 2
copie, in cartaceo, dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli
elaborati per la procedura di verifica (screening)" alla Redazione
del Bollettino Ufficiale della Regione, in Via A. Moro n. 52 -
Bologna.
4.5 ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI
L'ufficio competente provvede ad effettuare l'esame e l'istruttoria
tecnica degli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di verifica (screening).
L'ufficio competente nell'effettuazione dell'istruttoria tecnica puo'
acquisire, ove lo ritenga necessario, il parere delle altre
Amministrazioni pubbliche interessate.
Si ricorda soprattutto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della LR
sulla VIA, l'autorita' competente puo' richiedere, per una sola
volta, le eventuali integrazioni e chiarimenti che ritenesse
necessari.
Si ricorda, inoltre, che l'autorita' competente, ai sensi dell'art.
9, comma 6, deve assicurare al proponente la possibilita' di
intervenire in contraddittorio nelle attivita' di effettuazione
dell'istruttoria tecnica.
Operativamente, il contraddittorio si traduce nella possibilita' per
il proponente di fare pervenire all'ufficio competente le proprie
eventuali controdeduzioni sulle osservazioni presentate per cui si
rimanda al successivo paragrafo 4.2 nonche' degli eventuali pareri
richiesti alle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
4.6 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI
OSSERVAZIONI
L'art. 9, comma 4 della LR sulla VIA prevede che nell'ambito della
procedura di verifica (screening) chiunque puo' presentare
osservazioni alla autorita' competente entro il termine di 30 giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale regionale.
Tale termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, ai
sensi dell'art. 9, comma 5 della LR sulla VIA, e' computato per le
attivita' produttive a decorrere dalla data di pubblicizzazione della
domanda effettuata dallo Sportello Unico sui propri strumenti di
informazione e pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
DPR 447/98.
Al fine di facilitare l'espressione da parte dei soggetti interessati
di tali osservazioni si ritiene utile che la presentazione delle
osservazioni avvenga utilizzando la modulistica riportata in ALLEGATO
4.
Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno
strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte
dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in
evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni
soggetto interessato puo' presentare le proprie osservazioni nel modo
che ritiene piu' opportuno.
Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte
dell'autorita' competente e delle altre Amministrazioni interessate
e' consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione, da parte
dello stesso soggetto.
Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della LR sulla VIA e'
necessario che l'autorita' competente invii immediatamente al
proponente le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti
interessati.
In considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura e'
necessario che l'autorita' competente fissi un termine per
l'espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del
proponente. Tale termine puo' essere indicato in 15 giorni.
Ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, e dell'art. 10, comma 1 della LR
sulla VIA, l'autorita' competente acquisisce le eventuali
osservazioni presentate dai soggetti interessati nonche' le eventuali
controdeduzioni del proponente e ne tiene conto nell'istruttoria
tecnica e nella decisione.
4.7 DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
L'autorita' competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR sulla
VIA, decide, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale regionale, se il
progetto in esame deve essere assoggettato alla ulteriore procedura
di VIA, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D alla legge
medesima.
La decisione dell'autorita' competente puo' avere uno dei seguenti
contenuti:
a) esclusione dalla ulteriore procedura di VIA;
b) esclusione dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per
la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio;
c) assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA.
Si sottolinea che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 10,
trascorso il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale regionale,
senza che l'autorita' competente abbia assunto una decisione il
progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di
VIA.
Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorita' competente
l'opportunita' che la procedura di verifica (screening) si concluda
con una decisione espressa al fine di evitare eventuali contestazioni
e contenziosi.
utile specificare che la decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) sia deliberata dall'organo collegiale esecutivo
dell'autorita' competente, cioe' dalla Giunta regionale o provinciale
o comunale, in quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione
discrezionale sul livello di impatto ambientale, ponderando diversi
interessi pubblici egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva
valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
Si ricorda che l'autorita' competente, nell'atto contenente la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening), deve
esprimersi contestualmente sulle osservazioni presentate e sulle
eventuali controdeduzioni del proponente. Operativamente, appare
necessario che in tale atto sia data risposta, singolarmente o per
gruppi, alle osservazioni presentate, tenuto conto delle eventuali
controdeduzioni del proponente.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 10,
il proponente e' obbligato a rispettare la decisione dell'autorita'
competente ed a conformare il progetto alle prescrizioni in essa
contenute.
Si sottolinea, in particolare, che, ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 10, che le prescrizioni eventualmente contenute nella decisione
dell'autorita' competente sono vincolanti per tutte le
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa, nonche' per lo Sportello Unico qualora il progetto
sia assoggettato alle procedure di cui al DPR 447/98.
Da ultimo, si sottolinea che, il comma 6 del medesimo art. 10,
dispone che, qualora la decisione sia stata di assoggettare il
progetto alla ulteriore procedura di VIA, il proponente puo'
richiedere, allegando il piano di lavoro per la redazione del SIA,
l'espletamento della fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) e l'indizione della Conferenza di servizi prevista
dall'art. 12 della LR sulla VIA. L'autorita' competente e' tenuta ad
effettuare tale fase. Si sottolinea che in questo caso i termini di
effettuazione della fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) sono ridotti a 30 giorni.Per le modalita' di effettuazione
della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) si rimanda
ai successivi paragrafi 5.A.2 e 5.A.3.
necessario che l'autorita' competente comunichi la decisione in
merito alla procedura di verifica (screening) al proponente e a tutte
le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in
materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare
all'ARPA.
Nel caso di procedure relative ad attivita' produttive, l'autorita'
competente, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2 della LR
sulla VIA comunichera' la decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) allo Sportello Unico competente, il quale a sua
volta provvedera' a comunicarla al proponente e a tutte le
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in
materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare
all'ARPA.
utile che tali comunicazioni siano effettuate tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Si ricorda inoltre che l'art. 10, comma 3 della LR sulla VIA prevede
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a cura dell'autorita' competente della decisione in merito
alla procedura di verifica (screening).
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:
- l'autorita' competente;
- il progetto;
- la sua localizzazione;
- il proponente;
- le province ed i comuni interessati;
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.
Per la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione della decisione in merito alla procedura di verifica
(screening) vanno opportunamente utilizzati i modelli allegati alla
Circolare del 30 gennaio 2001.
4.8 MONITORAGGIO
Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il
proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del
monitoraggio eventualmente prescritto nella decisione in merito alla
procedura di verifica (screening).
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)
della L.R. 44/95.
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio
delle funzioni di controllo ambientale.
4.9 "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI"
L'art. 10, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'
competente curi la tenuta di un registro nel quale e' riportato
l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la procedura di
verifica (screening) nonche' dei relativi esiti.
Le autorita' competenti sono tenute a compilare scrupolosamente ed
aggiornare immediatamente tale registro.
Per tali adempimenti va opportunamente utilizzato il modello allegato
alla Circolare del 30 gennaio 2001.
Si ricorda che ai sensi dello stesso art. 10, comma 5 della LR sulla
VIA nonche' dell'art. 10, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, ogni
autorita' competente e' tenuta a far consultare tale registro a
semplice richiesta da parte di qualunque soggetto interessato.
5. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)
5.A. FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)
5.A.1 FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)
L'art. 12, comma 1 della LR sulla VIA, per i progetti sottoposti (si
veda il paragrafo 2.2) a procedura di VIA, stabilisce che il
proponente puo' richiedere all'autorita' competente l'effettuazione
di una fase preliminare (scoping) finalizzata ad una precisa
definizione di:
- contenuti del SIA;
- documentazione ed elaborati progettuali (di cui all'art. 13, comma
2 della LR sulla VIA) richiesti dalla normativa vigente per il
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati che vengono acquisiti in Conferenza di
servizi.
Innanzitutto va chiarito che l'autorita' competente e' obbligata a
svolgere i compiti previsti per la fase di definizione dei contenuti
del SIA (scoping) nel caso in cui il proponente lo richieda.
5.A.2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA
Lo stesso art. 12, comma 2, stabilisce che il proponente presenta
all'autorita' competente un elaborato che definisce il piano di
lavoro per la redazione del SIA e che individua la documentazione e
gli elaborati progettuali che intende fornire.
Per la predisposizione del piano di lavoro per la redazione del SIA
da parte del proponente possono essere utilmente utilizzate le linee
guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la
procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed in particolare la lista
di controllo generale per il SIA riportata al paragrafo 2.2 delle
"Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la
procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA",
nonche' le liste di controllo contenute nelle successive Direttive,
specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno piu'
precise e dettagliate indicazioni.
5.A.3 ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE
Al riguardo e' necessario specificare che le copie del piano di
lavoro inviate da parte del proponente devono essere pari a:
- 1 copia per l'autorita' competente;
- 1 copia per ognuna delle Amministrazioni convocate in Conferenza di
servizi.
Lo Studio di impatto ambientale (SIA), ai sensi dell'art. 4, comma 1
della LR sulla VIA, contiene gli elementi e le informazioni indicati
nell'Allegato C alla stessa Legge.
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.
La LR sulla VIA, all'art. 12, comma 3, stabilisce comunque i
contenuti minimi del SIA come segue:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di
monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
Si sottolinea come i sopracitati contenuti minimi del SIA sono
vincolanti sia per il proponente sia per l'autorita' competente.
5.A.4 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA
DOCUMENTAZIONE
Acquisito l'elaborato che definisce il piano di lavoro per la
redazione del SIA e che individua la documentazione e gli elaborati
progettuali, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della LR sulla VIA,
l'autorita' competente deve convocare la Conferenza di servizi,
prevista dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.
Si sottolinea, in particolare, che la Conferenza di servizi prevista
nell'ambito della procedura di VIA e' la stessa sia per la fase di
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di
VIA.
Si sottolinea, inoltre, come, in considerazione dei tempi
estremamente ristretti entro cui deve concludersi la fase di
definizione dei contenuti del SIA (scoping), sia utile e necessario
che l'autorita' competente convochi con estrema tempestivita' la
Conferenza di servizi.
Al riguardo si ritiene che, in analogia a quanto stabilito per la
procedura di VIA, anche in questo caso, la Conferenza di servizi
debba essere convocata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta di effettuazione della
fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping).
L'autorita' competente, provvede, altresi', ad inviare copia del
piano di lavoro a tutte le Amministrazioni convocate nella Conferenza
di servizi.
L'autorita' competente e la Conferenza di servizi provvederanno
all'esame ed all'istruttoria tecnica del piano di lavoro.
La fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) e' finalizzata
ad individuare, in consultazione tra autorita' competente e
proponente, quali informazioni devono essere fornite nel SIA
(previsto all'art. 11), ed in particolare: l'individuazione degli
impatti ambientali, specialmente quelli importanti; i tipi di
alternative da considerare; le misure per mitigare gli impatti. Essa
e', inoltre, finalizzata ad individuare, in consultazione tra
autorita' convocate in Conferenza di servizi e proponente, la
documentazione e gli elaborati progettuali necessari al rilascio
degli atti autorizzatori da acquisire in Conferenza di servizi. In
sostanza essa e' una modalita' di affinamento e finalizzazione del
processo di redazione del progetto e del SIA.
Le Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi si esprimono in
particolare su documenti ed elaborati progettuali richiesti dalla
normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati di
rispettiva competenza che vengono acquisiti in Conferenza di servizi.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento e funzionamento della
Conferenza di servizi, si rinvia al successivo paragrafo 5.B 6.
Si fa presente che in questa fase di definizione dei contenuti del
SIA (scoping) trova adeguata collocazione lo svolgimento della
previsione dell'art. 11, comma 2. In sostanza, in questa fase
preliminare puo' opportunamente essere prevista l'effettuazione di
sopralluoghi o di attivita' di campionamento o di analisi di
difficile ripetizione preordinati alla redazione del SIA in cui il
proponente richiede la presenza di tecnici designati dall'autorita'
competente, senza oneri aggiuntivi per il proponente. Al riguardo si
faccia riferimento al successivo paragrafo 5.B.8.
Si ricorda che l'art. 12, comma 5 della LR sulla VIA dispone che
l'autorita' competente deve assicurare che le attivita' relative alla
fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) siano svolte in
contraddittorio con il proponente.
Operativamente tale disposizione si tradurra' nell'invito al
proponente ad esporre alla Conferenza di servizi il piano di lavoro,
al fine di consentire il dibattito ed il confronto necessari ad una
precisa identificazione degli elementi che devono essere contenuti
nel SIA e degli elaborati progettuali correlati. Se necessario
verranno organizzati ulteriori momenti di confronto.
Inoltre, appare utile che ogni necessita' di ulteriori
approfondimenti ed elaborazioni rispetto a quanto prospettato nel
piano di lavoro sia preventivamente sottoposta al proponente al fine
di acquisire le sue deduzioni e tenerne conto nella decisione in
merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping)
assunta dall'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della
Conferenza di servizi.
I lavori della Conferenza di servizi devono essere accuratamente
verbalizzati.
5.A.5 DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL
SIA (SCOPING)
L'art. 12, comma 6 della LR sulla VIA, stabilisce che l'autorita'
competente decide, entro 60 giorni dalla richiesta, in merito alla
definizione dei contenuti del SIA (scoping), basandosi sulle
indicazioni della Conferenza di servizi.
Nel provvedimento l'autorita' competente da' accuratamente atto delle
indicazioni della Conferenza di servizi.
Sembra opportuno chiarire che la decisione in merito alla definizione
dei contenuti del SIA (scoping) puo':
- approvare il piano di lavoro;
- approvare il piano di lavoro con prescrizioni per un diverso
approfondimento ed elaborazione del SIA e degli elaborati
progettuali.
Lo stesso art. 12, comma 6, stabilisce inoltre che nel caso
l'autorita' competente non si esprima entro il termine di 60 giorni,
si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.
Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorita' competente
l'opportunita' che la fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) si concluda con una decisione espressa al fine di evitare
eventuali contestazioni e contenziosi.
5.A.6 EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI
CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)
necessario sottolineare che il comma 7 dell'art. 12 stabilisce gli
effetti della decisione in merito alla fase di definizione dei
contenuti del SIA (scoping).
Infatti esso stabilisce che la definizione degli elementi indicati al
comma 1 (contenuti del SIA e documentazione ed elaborati progettuali
- di cui all'art. 13, comma 2 della LR sulla VIA - richiesti dalla
normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che
vengono acquisiti in Conferenza di servizi), contenuti nella
decisione in merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) vincolano l'autorita' competente e le Amministrazioni
convocate nello svolgimento della Conferenza di servizi, prevista
dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.
inoltre, utile sottolineare che tale effetto e' esplicato anche nel
caso in cui l'autorita' competente, si sia espressa nel termine di 60
giorni;, in tal caso si intende convalidato l'elaborato presentato
dal proponente.
5.B. PROCEDURA DI VIA
5.B.7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO
Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2) alla procedura
di VIA, l'art. 13, commi 1 e 2 della LR sulla VIA, dispone che, il
proponente presenta all'autorita' competente ovvero, per le attivita'
produttive, allo Sportello Unico (come stabilito dall'art. 5, comma
4, e dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed operante,
che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente, una domanda
allegando i seguenti elaborati:
- SIA (contenente gli elementi e le informazioni di cui all'Allegato
C; i contenuti del SIA saranno opportunamente specificati dalle
Direttive di cui all'art. 8);
- progetto definitivo;
- documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa
vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti
nell'ambito della Conferenza di servizi.
In primo luogo, e' bene specificare che le copie degli elaborati
inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:
- 2 copie per l'autorita' competente, di cui una destinata ad essere
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;
- 2 copie per ciascuna delle Province interessate, di cui una
destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei
soggetti interessati;
- 2 copie per ciascuno dei Comuni interessati, di cui una destinata
ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti
interessati;
- 1 copia per ciascuna delle Amministrazioni convocate in Conferenza
di servizi.
5.B.8 PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI
ELABORATI PROGETTUALI
Per la predisposizione del SIA da parte del proponente possono essere
utilmente utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione
degli elaborati per la procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed
in particolare la lista di controllo generale per la procedura di VIA
riportata al paragrafo 2.2 delle "Linee guida generali per la
redazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e
del SIA per la procedura di VIA", nonche' le liste di controllo
contenute nelle successive Direttive, specifiche per ogni tipologia
di progetto, che conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.
Nel caso sia stata effettuata la fase di definizione dei contenuti
del SIA (scoping) tali elaborati devono essere predisposti in
coerenza e conformita' a quanto definito nella relativa decisione
conclusiva.
necessario che gli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di VIA siano debitamente firmati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LR sulla VIA, il
proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati
disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche
ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura
di VIA.
Si fa presente che nella fase di redazione del SIA possono essere
effettuati, qualora il proponente lo ritenga utile e necessario, come
previsto dall'art. 11, comma 2, i sopralluoghi o le attivita' di
campionamento o di analisi di difficile ripetizione preordinati alla
redazione del SIA in cui il proponente richiede la presenza di
tecnici designati dall'autorita' competente, senza oneri aggiuntivi
per il proponente.
Si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 2, l'autorita'
competente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al proponente i
motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta di
presenziare a tali sopralluoghi o attivita' di campionamento o di
analisi.
5.B.9 DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura il deposito di
copia degli elaborati presso la Regione, le Province interessate ed i
Comuni interessati, per un periodo di 45 giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto
deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero
accesso da parte dei soggetti interessati.
Si ricorda che per le opere pubbliche o di interesse pubblico il
proponente provvede, inoltre, all'invio delle copie degli elaborati
alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito
dall'art, 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito
ed operante, cura il deposito di copia degli elaborati presso la
Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati, per un
periodo di 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti
interessati. Lo Sportello Unico, inoltre, che provvedera' ad inviare
le copie ed a dare informazione all'autorita' competente del deposito
effettuato.
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia istituito ed operante, per
le attivita' produttive il deposito di copia degli elaborati presso
la Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati e' curato
dell'autorita' competente.
Si rammenta che per le attivita' produttive lo Sportello Unico o
l'autorita' competente provvede, inoltre, all'invio delle copie degli
elaborati alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA, il
periodo di deposito e' ridotto a 30 giorni naturali consecutivi per i
progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica
(screening).
5.B.10 PUBBLICIZZAZIONE
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'avvenuto deposito degli elaborati.
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico laddove esso sia
istituito ed operante, che provvedera' a darne informazione
all'autorita' competente, cura la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito degli
elaborati.
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia istituito ed operante la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'avvenuto deposito degli elaborati e' curata dall'autorita'
competente.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA, l'avviso
dell'avvenuto deposito degli elaborati deve contenere:
- l'oggetto del progetto;
- il proponente;
- la localizzazione del progetto;
- una sommaria descrizione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.
Per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per
l'effettuazione della procedura di VIA vanno opportunamente
utilizzati i modelli allegati alla Circolare del 30 gennaio 2001.
Si ricorda che per le opere pubbliche il proponente, ovvero, per le
attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, in sua assenza,
l'autorita' competente provvede ad inviare 2 copie, in cartaceo,
dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA alla
"Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Via A. Moro 52 -
40127 Bologna".
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico il proponente, ovvero,
per le attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, in assenza
della sua attivazione, l'autorita' competente comunica agli enti
presso cui viene effettuato il deposito la data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito
degli elaborati.
Gli Enti presso cui viene effettuato il deposito devono provvedere,
al termine del periodo di deposito, ad attestare l'avvenuto deposito
e le relative date di inizio e di termine, trasmettendo all'autorita'
competente una "Relata di avvenuto deposito".
L'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA, dispone, inoltre, che l'avviso
dell'avvenuto deposito, con i medesimi contenuti, sia pubblicato
anche su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal
progetto.
Tale pubblicazione e' a cura e spese del proponente, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DPR 12 aprile 1996.Al fine
di consentire un tempestivo adempimento per le attivita' produttive,
lo Sportello Unico laddove esso sia istituito ed operante, oppure, in
assenza della sua attivazione, l'autorita' competente, ovvero, per le
opere pubbliche o di interesse pubblico, l'autorita' competente
dovra' tempestivamente e preventivamente comunicare al proponente la
data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento, la
pubblicazione sul quotidiano dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del
SIA e del relativo progetto definitivo" e' effettuato a cura del
proponente:
- conformemente al modello riportato nell'ALLEGATO 7;
- per i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di
verifica (screening), conformemente al modello riportato
nell'ALLEGATO 8.
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della LR sulla VIA,
le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione previste
per la procedura di VIA e disciplinate dall'art. 14, sostituiscono ad
ogni effetto le procedure di pubblicita' e partecipazione previste
dalle norme vigenti per i provvedimenti compresi e sostituiti nella
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale.
5.B.11 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della LR sulla VIA, l'autorita'
competente deve indire una Conferenza di servizi, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dalla
pubblicazione dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della
Regione, finalizzata alla istruttoria congiunta e alla ponderazione
dei diversi interessi pubblici coinvolti e finalizzata alla
acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto,
come individuati all'art.17,; e cioe':
- per i progetti relativi alle attivita' produttive tutte le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena
di decadenza (art. 17, comma 3).
opportuno precisare che il predetto termine di 10 giorni per la
indizione della Conferenza dei servizi deve intendersi riferito agli
adempimenti relativi alla convocazione della prima riunione di
insediamento; in altri parole tale termine non e' e non puo' essere
inteso come un termine entro cui la Conferenza di servizi deve
svolgere la seduta di insediamento.
Alla Conferenza di servizi devono essere invitate tutte le
Amministrazioni competenti al rilascio degli atti autorizzatori
comunque denominati secondo le specificazioni piu' sopra ricordate
per le attivita' produttive e per le opere pubbliche o di interesse
pubblico.
Si sottolinea che, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della
LR sulla VIA, per le attivita' produttive, e' compito dello Sportello
Unico ovvero, in assenza della sua attivazione, e' compito
dell'autorita' competente, mentre, secondo quanto disposto dall'art.
7, comma 2 della LR sulla VIA, per le opere pubbliche, e' compito del
proponente provvedere agli adempimenti di trasmissione di cui
all'art. 14, comma 3, e quindi trasmettere copia degli elaborati
prescritti per la procedura di VIA alle Amministrazioni convocate in
Conferenza di servizi, nonche', se il progetto interessa il loro
territorio, agli enti di gestione di aree naturali protette.
Ogni autorita' competente dovra', dunque, preliminarmente compiere
una attenta ricognizione degli atti autorizzatori comunque denominati
che vengono ricompresi e sostituiti dalla deliberazione concernente
la valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla base delle
determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi (art. 18, comma
4), al fine di convocare tutte le Amministrazioni pubbliche
competenti al loro rilascio.
Successive direttive, specifiche per singola tipologia progettuale
elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, conterranno
piu' precise e dettagliate indicazioni.
bene, comunque, precisare che le indicazioni contenute in tali
direttive hanno un mero contenuto ricognitorio, essendo la sola norma
di legge direttamente efficace e vincolante.
Si sottolinea, in ogni caso, che le disposizioni di coordinamento,
razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e
degli atti autorizzatori comunque denominati sono immediatamente
efficaci, anche nelle more della adozione delle direttive previste
dall'art. 8 in quanto, per i progetti sottoposti alla Procedura di
VIA, il coordinamento, l'integrazione e la semplificazione delle
procedure e dei relativi atti autorizzatori, e' disposta direttamente
dalla LR sulla VIA.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR sulla VIA,
l'autorita' competente deve, in ogni caso, convocare alla Conferenza
di servizi le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree
naturali protette, interessati, affinche' essi esprimano il proprio
parere sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di
servizi.
Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, e'
un parere consultivo, di cui l'autorita' competente deve tenere conto
nella valutazione di impatto ambientale (VIA). Va ricordato, inoltre,
che l'autorita' competente, secondo quanto disposto dall'art. 5,
comma 2 del DPR 12 aprile 1996, deve in ogni caso assumere la
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA)
entro i termini stabiliti, anche in assenza di tali pareri.
L'autorita' competente puo', inoltre, invitare a partecipare ai
lavori della Conferenza di servizi tutte le Amministrazioni pubbliche
o loro organi tecnici di cui ritiene utile acquisire le
considerazioni, osservazioni e valutazioni, fermo restando che gli
unici soggetti a pronunciarsi in sede decisionale della Conferenza di
servizi sono le Amministrazioni titolari di un atto autorizzatorio
comunque denominato che viene ricompreso e sostituito dalla
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della LR sulla VIA,
ogni autorita' competente e' obbligata a comunicare tempestivamente
alla Regione l'indizione della Conferenza di servizi.
Si sottolinea, inoltre, che tale disposizione e' collegata a quella
prevista dall'art. 23, comma 1, concernente il controllo sostitutivo.
Tale norma dispone che, nel caso la Provincia o il Comune non
convochino la Conferenza dei servizi entro il termine prescritto di
10 giorni, il dirigente competente in materia di impatto ambientale
della Regione deve invitare l'ente inadempiente a provvedere entro un
termine non superiore a 15 giorni.
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'
convocata dalla Regione.
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si
applichino le attivita' sostitutive ricordate nel paragrafo 2.9.
Al fine di dare compiuta e omogenea attuazione a tali disposizioni,
e' necessario che la comunicazione sull'indizione della conferenza di
servizi sia tempestivamente inviata al Responsabile dell'Ufficio
Valutazione impatti e Relazione stato ambiente della Regione
Emilia-Romagna in Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna.
5.B.12 SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
5.B.12.1 Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di
servizi
L'art. 18 della LR sulla VIA prevede che la Conferenza di servizi e'
regolata dalle norme e si svolge con le modalita' stabilite dagli
artt. 14 e seguenti della Legge 241/90, come modificati ed integrati
dall'art. 17 della Legge 127/97.
Lo svolgimento della Conferenza di servizi e' stato, tuttavia,
integralmente ridisciplinato dagli artt. 9 e seguenti della Legge 24
novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"
(che hanno integralmente sostituito gli artt. 14 e seguenti della
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).
Pertanto il rinvio operato dalla LR sulla VIA e' da intendersi
riferito agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 come sostituiti,
da ultimo, dalla Legge 340/00, fatte salve le specificazioni
contenute nella Legge regionale sulla VIA ed in primo luogo
l'obbligatorieta' della convocazione della Conferenza di servizi
nell'ambito della procedura di VIA.
La Conferenza di servizi si esplica con una duplice tipologia. Essa
infatti ha:
- una finalita' istruttoria, tesa cioe' ad un esame complessivo e
contestuale dei differenti profili coinvolti e ad una ponderazione
complessiva dei diversi interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo;
- una finalita' decisoria, tesa cioe' a definire una decisione comune
e concordata di tutte le Amministrazioni convocate e ad assicurare
efficacia ed efficienza al procedimento amministrativo, tramite un
provvedimento espresso in tempi certi.
Sembra utile sottolineare che la Conferenza di servizi
obbligatoriamente indetta nell'ambito di ogni procedura di VIA ha
entrambe le tipologie ed assolve ad entrambe le finalita'.
5.B.12.2 Lo svolgimento della Conferenza di servizi
L'art. 14-ter, comma 2 della Legge 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni stabilisce che la convocazione della prima riunione
della Conferenza di servizi deve pervenire, anche per via informatica
o telematica, alle Amministrazioni interessate almeno 10 giorni prima
della relativa data di svolgimento della prima riunione stessa.
Entro i successivi 5 giorni le Amministrazioni convocate, se
impossibilitate a partecipare, possono richiedere l'effettuazione
della riunione in una diversa data.
In tal caso l'Autorita' competente concorda una nuova data, comunque
entro i 10 giorni successivi alla prima.
Queste disposizioni devono essere applicate anche nel caso della
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA. Si
raccomanda alle autorita' competenti uno scrupoloso rispetto di tali
disposizioni.
Va ricordato che l'art. 14-ter, comma 3 della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni dispone che nella prima
riunione della Conferenza di servizi, le Amministrazioni che vi
partecipano definiscono il termine per l'adozione della decisione
conclusiva.
Nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della
procedura di VIA si applicano i termini fissati dall'art. 14, comma 7
della LR sulla VIA, e cioe': 100 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso dell'avvenuto
deposito del SIA e del relativo progetto definitivo" per
l'effettuazione della procedura di VIA, ridotti a 85 giorni, per i
progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica
(screening).
Ai sensi della LR sulla VIA, la Conferenza di servizi e' preordinata
allo svolgimento della procedura di VIA. Si applicano i termini
previsti dalla LR sulla VIA piu' sopra ricordati poiche' essi sono
inferiori ai termini previsti (complessivamente 120 giorni) per lo
svolgimento della Conferenza dei servizi previsti dall'art. 18, comma
3 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Infatti esso stabilisce in 90 giorni i termini ordinari entro cui
devono concludersi i lavori della Conferenza di servizi (salvo nei
casi in cui sia richiesta la VIA); nei casi in cui sia richiesta la
VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la
valutazione medesima; se detta valutazione non interviene entro il
termine previsto per la sua adozione, l'Amministrazione competente si
esprime in sede di Conferenza di servizi che deve concludersi entro i
successivi 30 giorni.
In caso di mancato rispetto dei termini, ovvero decorsi inutilmente i
termini per la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi,
l'autorita' competente provvede ai sensi dell'art. 14-quater della
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni: per tali
modalita' si veda il successivo paragrafo 5.B.12.4.
L'autorita' competente, trascorsi i termini per la conclusione della
Conferenza di servizi stabiliti dalla LR sulla VIA, puo' assumere la
determinazione di conclusione del procedimento, sia relativamente
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sia relativamente agli
atti autorizzatori che sono ricompresi e sostituiti, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 7 (notifica del dissenso o
impugnazione) e dall'art. 14-quater (dissensi) della Legge 241/90 e
successive integrazioni e modificazioni.
L'art. 18, comma 2 della LR sulla VIA, inoltre, stabilisce che la
Conferenza di servizi provvede all'esame ed all'istruttoria tecnica
del progetto sottoposto alla procedura di VIA.
L'art. 14-ter, comma 1 della Legge 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni stabilisce che la Conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti.
Questa disposizione si applica anche alla Conferenza di servizi
indetta nell'ambito della procedura di VIA.
Si precisa, inoltre, che ogni Amministrazione convocata partecipa
alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la
volonta' dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa (art. 14-ter, comma 6 della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni).
Anche questa disposizione trova applicazione nel caso della
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.
Peraltro una disposizione del tutto analoga e' contenuta nell'art.
18, comma 4, della LR sulla VIA.
Infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della LR sulla VIA ogni
Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria
competenza.
Questa disposizione ha, con tutta evidenza, rilevanza solo rispetto
alla finalita' decisionale della Conferenza di servizi. Essa infatti
e' tesa a favorire il coordinamento e la complessiva ponderazione dei
differenti interessi generali di cui ogni Amministrazione e'
titolare. Resta, infatti, ferma la possibilita' che, in sede
istruttoria, la Conferenza di servizi si avvalga delle
Amministrazioni pubbliche e dei loro organi tecnici di cui ritiene
utile acquisire le considerazioni, osservazioni e valutazioni.
In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore
documentazione (art. 14-ter, comma 8 della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni).
Anche questa disposizione trova applicazione nel caso della
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.
Peraltro una disposizione del tutto analoga e' contenuta nell'art.
13, comma 3 della LR sulla VIA.
5.B.12.3 Le determinazioni della Conferenza di servizi
Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni, il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla
Conferenza.
Queste previsioni, nel caso della Conferenza di servizi indetta
nell'ambito della procedura di VIA trovano applicazione con riguardo
agli atti autorizzatori che la LR sulla VIA prevede siano acquisiti
nell'ambito della Conferenza di servizi. E precisamente:
- per i progetti relativi alle attivita' produttive tutte le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena
di decadenza (art. 17, comma 3).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR sulla VIA, in
ogni caso, le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree
naturali protette interessati, esprimono il proprio parere
sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di
servizi. Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile
1996, e' un parere consultivo, di cui l'autorita' competente deve
tenere conto nella definizione della valutazione di impatto
ambientale (VIA).
Per quanto riguarda le modalita' di acquisizione delle volonta' dei
partecipanti alla Conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 7,
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni
stabilisce che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'Amministrazione rappresentata quando questa:
- non abbia notificato all'Amministrazione procedente il proprio
motivato dissenso entro 30 giorni dalla data di ricezione della
determinazione di conclusione del procedimento;
- ovvero, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
Conferenza i servizi entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data
di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.
A tal fine e' necessario che l'autorita' competente per la procedura
di VIA comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma
7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
formalmente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, le
determinazioni conclusive della Conferenza di servizi e della
procedura di VIA a tutte le Amministrazioni convocate in Conferenza
di servizi, anche a quelle assenti o impropriamente rappresentate o
che non hanno manifestato in modo definitivo la propria volonta'.
Queste norme dispongono che si considera acquisito nell'ambito della
Conferenza di servizi l'assenso delle Amministrazioni che,
regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla Conferenza e che
non abbiano espresso il proprio dissenso ovvero non abbiano impugnato
la deliberazione conclusiva del procedimento.
Va sottolineato come l'insieme di queste disposizioni configurano la
Conferenza di servizi come sede di coordinamento e cooperazione dei
pubblici poteri preordinati alla approvazione ed autorizzazione alla
realizzazione di determinati progetti e/o attivita'. Pertanto i
soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi mantengono i poteri
di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di
coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza di servizi.
, dunque, utile e necessario che ogni Amministrazione esprima la
propria volonta' in Conferenza di servizi, in sede decisionale,
avendo svolto tutti gli adempimenti che sono previsti per
l'espressione del provvedimento di assenso di propria competenza (con
l'eccezione delle procedure di deposito pubblicizzazione e
partecipazione che sono sostituite, ai sensi dell'art. 15, comma 6
della LR sulla VIA, da quelle effettuate per la procedura di VIA).
In altri termini, resta nella responsabilita' di ogni singola
Amministrazione acquisire preventivamente i pareri di strutture
organizzative, commissioni, eccetera, previsti dalle vigenti
normative al fine di esprimere definitivamente la propria volonta' in
sede di Conferenza di servizi.
Resta fermo, in ogni caso, che ai lavori della Conferenza di servizi
possono partecipare, in sede istruttoria, tutti gli organi e gli enti
del cui apporto la Conferenza stessa ritiene utile avvalersi.
Operativamente, sembra utile che ogni Amministrazione convocata in
Conferenza di servizi, partecipi alla seduta della Conferenza di
servizi in cui viene assunta la determinazione conclusiva
depositandovi i propri provvedimenti, qualora emessi, che vengono
acquisiti in Conferenza di servizi, sebbene gli assensi o i dissensi
possano risultare nel provvedimento finale, che sostituisce gli atti
di cui all'art. 17 della LR sulla VIA.
Infine, si sottolinea, che, differentemente dalle normative generali
che disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, l'art. 18,
comma 7 della LR sulla VIA, stabilisce direttamente e tassativamente
che i lavori della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della
procedura di VIA si concludono:
- entro 100 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA;
- entro 85 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per
i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica
(screening).
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18, comma 8 della LR
sulla VIA, l'autorita' competente, nei soli casi di particolare
complessita' che richiedano l'effettuazione di accertamenti o
indagini particolari, con propria motivata deliberazione, puo'
prorogare i termini di conclusione dei lavori della Conferenza di
servizi fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni.
5.B.12.4 I dissensi espressi in Conferenza di servizi
L'art, 14-quater della Legge 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni disciplina i casi di espressione di dissenso in sede di
Conferenza di servizi.
In primo luogo, il comma 1 dell'art, 14-quater della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni stabilisce che il dissenso di
uno o piu' rappresentanti delle Amministrazioni convocate alla
Conferenza di servizi, a pena di inammissibilita':
- deve essere manifestato nella Conferenza di servizi;
- deve essere congruamente motivato;
- non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della Conferenza;
- deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso della
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.
Peraltro disposizioni del tutto analoghe a parte di quelle teste'
citate sono contenute nell'art. 18, comma 5 della LR sulla VIA che,
infatti, detta le seguenti disposizioni.
In primo luogo, l'obbligo di motivazione del dissenso manifestato in
sede di Conferenza di servizi da parte di una o piu' Amministrazioni;
la disposizione legislativa impone inoltre di accompagnare la
motivazione del dissenso sulla realizzazione di un progetto con
l'indicazione delle specifiche modifiche e prescrizioni ritenute
necessarie ai fini dell'assenso.
In secondo luogo, la previsione che le determinazioni conclusive
della Conferenza di servizi, possono motivatamente discostarsi dai
pareri non vincolanti espressi.Entrambe le disposizioni sono
finalizzate alla definizione di una univoca decisione in merito alla
valutazione dell'impatto ambientale ed alla realizzazione del
progetto che ponderi complessivamente l'insieme delle valutazioni e
dei pareri espressi, ognuno dei quali ha il valore e l'efficacia
definita dalle vigenti norme, e degli interessi pubblici coinvolti.
Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 2 e 3
dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, rivestono grande rilievo. Infatti esse stabiliscono le
modalita' di assunzione delle determinazioni conclusive della
Conferenza di servizi definendo due casi.
Per la Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di
VIA i due casi sono cosi' riassumibili.
1. Nel caso (comma 3) in cui il proprio motivato dissenso sulla
proposta dell'autorita' competente sia espresso, nel corso della
Conferenza di servizi, da una Amministrazione, preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
decisione e' rimessa: - al Consiglio dei ministri, ove
l'Amministrazione dissenziente o quella procedente sia una
Amministrazione statale; - ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali negli altri casi. Il Consiglio dei ministri,
o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro 30 giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri,
o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia o il Sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un periodo non superiore a 60
giorni.
2. Nel caso (comma 2) in cui il motivato dissenso sulla proposta
dell'autorita' competente sia espresso, nel corso della Conferenza di
servizi, da una Amministrazione preposta a materie differenti dalla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o dalla tutela della salute dei cittadini,
l'autorita' competente assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento, entro i termini stabiliti, sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza di
servizi. Lo stesso comma 2 stabilisce che tale determinazione e'
immediatamente esecutiva.
Restano, in ogni caso, salve le disposizioni del comma 7 dell'art.
14-ter della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
e cioe', per le Amministrazioni che, in sede di Conferenza di
servizi, non abbiano espresso definitivamente la propria volonta', la
possibilita' di notificare il proprio motivato dissenso ovvero di
impugnare la determinazione conclusiva entro 30 giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.
Occorre sottolineare che le disposizioni di cui all'art. 14-ter,
comma 5 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, non trovano applicazione nel caso della Conferenza di
servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA (infatti esse
trovano applicazione solo nei casi di Conferenze di servizi indetti
successivamente allo svolgimento della procedura di VIA).
5.B.12.5 Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR
sulla VIA e della Conferenza prevista per l'approvazione dei progetti
relativi ai rifiuti
Per quanto riguarda i progetti relativi al recupero, trattamento e
smaltimento dei rifiuti vanno fornite alcune specifiche indicazioni
particolari.
Il DLgs 22/97 stabilisce che l'approvazione dei progetti relativi al
recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti e' di competenza
della Regione. Tali progetti, ai sensi del DLgs 22/97, sono approvati
tramite lo svolgimento di una Conferenza per i rifiuti che realizza
alcuni livelli di coordinamento e semplificazione delle procedure
amministrative necessarie per la loro realizzazione.
La Regione Emilia-Romagna ha compiutamente delegato tale competenza
alle Province dapprima con la L.R. 27/94 e successivamente con la
L.R. 3/99.Tutti i progetti relativi al recupero, trattamento, e
smaltimento dei rifiuti sono sottoposti a differenti procedure
relative all'impatto ambientale:
a) i progetti concernenti gli impianti di eliminazione dei rifiuti
tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e
stoccaggio a terra, sono soggetti alla procedura di competenza del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi
dell'art. 6 della Legge 349/86;
b) tutti gli altri progetti concernenti il recupero, trattamento, e
smaltimento dei rifiuti (ad esclusione degli impianti di recupero di
rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
artt. 31 e 33 del DLgs 22/97 e delle discariche per inerti con
capacita' complessiva sino a 100.000 mc) sono elencati negli Allegati
A.2 e B.2 della LR sulla VIA e quindi sono soggetti alla procedura di
VIA ovvero alla procedura di verifica (screening) di competenza della
Provincia.
Nel caso della procedura relativa all'impatto ambientale di
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 si applica quanto previsto
dall'art. 27, comma 1 del DLgs 22/97, fermo restando che il
procedimento di approvazione del progetto concernente l'impianto di
eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, viene sospeso fino alla
emanazione del provvedimento ministeriale concernente l'impatto
ambientale.
Nel caso della procedura di VIA di competenza della Provincia, nel
rispetto dei principi di snellimento e semplificazione dei
procedimenti nonche' di efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa e' necessario che la Provincia provveda
contestualmente all'esame ed all'istruttoria tecnica del progetto e
del SIA ed alla acquisizione degli atti autorizzatori sia per quanto
riguarda la procedura di VIA sia per quanto riguarda l'approvazione
del progetto ai sensi della legislazione in materia di rifiuti.
A tal fine la Provincia provvede ad un esame ed istruttoria unitari
del progetto sia in relazione all'impatto ambientale, sia in
relazione all'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione
in materia di rifiuti.
Inoltre, per la stessa finalita', la Provincia adotta un unico atto
che contestualmente deliberi la valutazione di impatto ambientale e
la approvazione del progetto.
5.B.13 EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA"
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le
associazioni ed i soggetti interessati.
Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento
dell'"istruttoria pubblica" si rinvia agli indirizzi contenuti nel
paragrafo 3.2.
5.B.14 EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'
competente, nei soli casi in cui non sia stato deciso di effettuare
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.
Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento
dell'"istruttoria pubblica" si rinvia agli indirizzi contenuti nel
paragrafo 3.3.
5.B.15 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA
TECNICA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI
L'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevede che, nell'ambito della
procedura di VIA, chiunque puo' presentare osservazioni alla
autorita' competente entro il termine di 45 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Il termine e' ridotto a 30 giorni per i
progetti precedentemente sottoposti alla procedura di verifica
(screening).
Al fine di facilitare l'espressione da parte dei soggetti interessati
di tali osservazioni si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3.1.
Secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2 della LR sulla VIA e'
necessario che l'autorita' competente invii tempestivamente al
proponente le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti
interessati, al fine di consentire l'eventuale espressione di sue
controdeduzioni.
Lo stesso art. 15, comma 2, stabilisce che il proponente ha facolta'
di far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni entro il
ventesimo giorno precedente la conclusione della Conferenza di
servizi; cio' significa:
- entro 80 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di osservazioni;
- entro 65 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di osservazioni per i progetti
assoggettati alla procedura di verifica (screening).
Ai sensi dell'art.15, commi 1 e 2, e dell'art. 16, comma 1 della LR
sulla VIA, l'autorita' competente acquisisce le eventuali
osservazioni presentate dai soggetti interessati nonche' le eventuali
controdeduzioni del proponente e ne tiene conto nell'istruttoria
tecnica e nella decisione.
5.B.16 ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE
DELL'UFFICIO COMPETENTE E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della LR sulla VIA, l'ufficio
competente dell'autorita' competente e la Conferenza di servizi
provvedono ad effettuare l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto
e del SIA.
Si ricorda che ogni Amministrazione convocata in Conferenza di
servizi deve curare, in particolare, l'esame e l'istruttoria tecnica
relativamente ai profili che concernono gli atti di assenso comunque
denominati che sono chiamati ad esprimere e a far confluire nella
determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della LR sulla VIA,
l'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le
integrazioni ed i chiarimenti necessari. Tali integrazioni e
chiarimenti, poiche' si agisce all'interno di un unico procedimento,
e' necessario che siano concordate in sede di Conferenza di servizi e
che riguardino tutti gli aspetti e le materie oggetto di attenzione
in Conferenza di servizi.
Si sottolinea, inoltre, che la richiesta di integrazioni e
chiarimenti sospende i termini del procedimento; i termini
ricominciano a decorrere, per il periodo di tempo residuo, dal
ricevimento delle integrazioni e chiarimenti richiesti, inviati dal
proponente all'autorita' competente.
Si ricorda che l'art. 13, comma 5 della LR sulla VIA dispone che, ai
sensi della vigente normativa in materia di segreto industriale o
commerciale, il proponente puo' richiedere che non sia resa pubblica,
in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi allegando
una specifica descrizione sulle caratteristiche del progetto e sugli
effetti sull'ambiente destinata ad essere resa pubblica.
In tal caso il personale dell'ufficio competente, nonche' i
rappresentanti legittimati delle Amministrazioni che devono esprimere
atti di assenso comunque denominati rispetto ai quali abbia rilevanza
la descrizione dei processi produttivi, hanno accesso alle
informazioni anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale.
Si sottolinea che, in tal caso, tutti coloro che hanno avuto accesso
alle suddette informazioni sul processo produttivo sottoposte a
segreto industriale o commerciale hanno l'obbligo di rispettare le
disposizioni che tutelano la segretezza di tali informazioni.
5.B.17 PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SUL-L'IMPATTO AMBIENTALE" DEL
PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE
Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della LR sulla VIA, l'ufficio
competente dell'autorita' competente predispone uno schema del
"Rapporto sull'impatto ambientale" del progetto, entro 60 giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Alla redazione finale del "Rapporto sull'impatto ambientale"
l'autorita' competente provvede a conclusione dei lavori della
Conferenza di servizi.
La disposizione normativa individua nell'ufficio competente il
soggetto responsabile della redazione del rapporto. L'ufficio
competente per la predisposizione del rapporto si basa, ovviamente,
sugli elaborati progettuali e sul SIA, sulle eventuali osservazioni
presentate dai soggetti interessati e sulle eventuali controdeduzioni
del proponente e soprattutto sull'esame e sull'istruttoria tecnica
compiuta in sede di Conferenza di servizi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della LR sulla VIA lo
schema del "Rapporto sull'impatto ambientale" deve essere inviato a
tutte le Amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi e
costituisce la base di riferimento per i lavori della Conferenza
stessa.
Inoltre, lo schema del "Rapporto sull'impatto ambientale" deve essere
inviato al proponente. Quest'ultimo puo' fornire le proprie
controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di
servizi.
Al fine di una omogenea attuazione di questa disposizione legislativa
ed in considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura
e' necessario che l'autorita' competente fissi un termine per
l'espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del
proponente, ovvero per la formulazione della richiesta di essere
sentito da parte della Conferenza di servizi. Tale termine puo'
essere indicato in 15 giorni.
5.B.18 DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL
"RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" - COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE
DI ATTI AUTORIZZATORI
Il "Rapporto sull'impatto ambientale", dopo avervi apportato tutti
gli approfondimenti e le modifiche emersi dai lavori della Conferenza
di servizi, costituisce, una volta approvato dalla Conferenza di
servizi, il documento in cui sono riassunte le determinazioni finali
della Conferenza di servizi.
Al fine di un omogeneo adempimento a tale previsione normativa,
appare utile che il "Rapporto sull'impatto ambientale" sia
strutturato secondo lo schema seguente:
1. Premesse
2. Quadro di Riferimento Programmatico
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel
SIA;
2.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro
di Riferimento Programmatico;
2.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in
merito al Quadro di Riferimento Programmatico.
3. Quadro di Riferimento Progettuale
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA
e del progetto definitivo;
3.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro
di Riferimento Progettuale;
3.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in
merito al Quadro di Riferimento Progettuale.
4. Quadro di Riferimento Ambientale
4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA;
4.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro
di Riferimento Ambientale;
4.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in
merito al Quadro di Riferimento Ambientale.
5. Conclusioni
6. Allegati:
6.A. Sintesi delle osservazioni presentate
6.B. Controdeduzioni del proponente
6.C Risposta alle osservazioni
Nel capitolo relativo alle "Premesse" del "Rapporto sull'impatto
ambientale" e' necessario che siano chiaramente indicati tutti gli
adempimenti compiuti nell'ambito della procedura di VIA:
- presentazione della domanda da parte del proponente;
- individuazione e localizzazione del progetto;
- identificazione del proponente;
- deposito degli elaborati;
- pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul quotidiano;
- attestazione dell'avvenuto deposito;
- indicazione delle eventuali osservazioni presentate e loro sintesi
in un apposito Allegato;
- attestazione dell'invio delle osservazioni al proponente;
- attestazione delle controdeduzioni (eventuali) del proponente,
riportate in un apposito allegato;
- attestazione delle risposte alle osservazioni, riportate in
apposito allegato;
- attestazione dell'indizione della Conferenza di servizi;
- individuazione degli atti di assenso comunque denominati che,
tramite la Conferenza di servizi, vengono ricompresi e sostituiti nel
provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- elencazione delle Amministrazioni convocate alla Conferenza di
servizi;
- attestazione dei rappresentanti legittimati delle Amministrazioni
partecipanti alla Conferenza di servizi;
- verbale dei lavori svolti dalla Conferenza di servizi.
I capitoli relativi al "Quadro di riferimento progettuale" e al
"Quadro di riferimento ambientale" devono concernere, cosi' come e'
stabilito per il SIA, oltre che la fase di gestione, anche la fase di
realizzazione del progetto e quella di dismissione.
Il capitolo relativo al "Quadro di riferimento ambientale" deve
prendere in considerazione, cosi' come e' stabilito per il SIA, oltre
che gli impatti ambientali attesi, anche la individuazione dello
stato di qualita' ambientale preesistente al progetto.
Si ricorda che la LR sulla VIA stabilisce, all'art. 16, comma 1,
l'obbligo di risposta, che puo' opportunamente essere data
singolarmente o per gruppi, alle osservazioni ed ai contributi
eventualmente presentati dai soggetti interessati.
Nelle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi devono
essere chiaramente riportate le volonta', con particolare attenzione
ai dissensi espressi, delle Amministrazioni partecipanti alla
Conferenza di servizi, nonche' riportati gli atti preordinati alla
emanazione degli atti di assenso, ovvero, qualora emessi, allegati
gli stessi atti di assenso comunque denominati che vengono ricompresi
e sostituiti nella procedura di VIA.
Si ricorda che il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato nella
sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza di
servizi deve necessariamente ricomprendere (in forma estesa o
riassunta) le eventuali controdeduzioni del proponente sia alle
osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati sia
all'iniziale schema di "Rapporto sull'impatto ambientale" inviati
rispettivamente ai sensi dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 18, comma
3 della LR sulla VIA.
Il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato e debitamente
sottoscritto dai rappresentanti legittimati delle Amministrazioni
riunite nella Conferenza di servizi rappresenta il documento su cui
sono riassunte le valutazioni, le motivazioni e le determinazioni
relative ai provvedimenti di competenza di ogni singola
Amministrazione e alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
dell'autorita' competente.
Operativamente il "Rapporto sull'impatto ambientale" costituisce il
documento in cui confluiscono tutte le valutazioni istruttorie e le
eventuali prescrizioni relative a tutti gli assensi comunque
denominati che vengono ricompresi, tramite la Conferenza di servizi,
nella procedura di VIA; tali eventuali prescrizioni sono da
evidenziare riassuntivamente nel capitolo "Conclusioni" del "Rapporto
sull'impatto ambientale".
Al "Rapporto sull'impatto ambientale" e' opportuno che siano allegati
i provvedimenti relativi ai diversi atti di assenso comunque
denominati ricompresi nella Conferenza di servizi.
Per la assunzione delle determinazioni finali della Conferenza di
servizi, in particolare per quanto concerne l'espressione di
dissensi, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui
elementi sono stati ricordati ai paragrafi 5.B.12.3 e 5.B.12.4.
5.B.19 DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE
DELL'AUTORITA' COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE
Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA l'autorita'
competente delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA):
- entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA;
- entro 105 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per
i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica
(screening).
Si sottolinea che la previsione di cui all'art. 16, comma 2 della LR
sulla VIA non trova piu' applicazione in quanto la Legge 340/00 ha
abrogato le disposizioni della Legge 109/94 cui tale comma faceva
riferimento.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) rappresenta la
determinazione dell'autorita' competente e si esprime in merito
all'impatto ambientale del progetto (art. 16, comma 1).
La valutazione di impatto ambientale (VIA) puo' essere:
- positiva: in tal caso le eventuali prescrizioni in essa contenute
sono vincolanti:
- per il proponente che deve conformare il progetto ad esse;
- per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto
(art. 17, comma 5);
- negativa: in tal caso essa preclude la realizzazione del progetto
(art. 17, comma 6).
La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e
sostituisce:
- per i progetti relativi alle attivita' produttive, tutte le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico, tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena
di decadenza (art. 17, comma 3).
Operativamente e' utile che alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) sia allegato il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato
nella sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza
di servizi. , inoltre, necessario che alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) siano allegati tutti gli atti di assenso comunque
denominati acquisiti in Conferenza di servizi, qualora emessi in
forma provvedimentale.
Lo stesso comma 1 dell'art. 16 della LR sulla VIA stabilisce che
l'autorita' competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA)
contestualmente si esprime sulle osservazioni, i contributi e le
controdeduzioni.
Operativamente tale disposizione si traduce nel fatto che in tale
atto deve essere data risposta, singolarmente o per gruppi, alle
osservazioni ed ai contributi presentati dai soggetti interessati, ed
alle eventuali controdeduzioni inviate dal proponente. Se tali
risposte sono gia' contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale"
approvato a conclusione della Conferenza di servizi la delibera di
valutazione di impatto ambientale (VIA) puo' opportunamente fare
rinvio ad essa.
utile specificare che la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia
deliberata dall'organo collegiale esecutivo dell'autorita'
competente, cioe' dalla Giunta regionale o provinciale o comunale, in
quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione discrezionale sul
livello di impatto ambientale, ponderando diversi interessi pubblici
egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva valutazione e
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
D'altra parte, per analogia, questa indicazione e' ritraibile anche
da quanto disposto:
- dall'art. 19 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure
per progetti con impatti ambientali interregionali, "la Giunta
regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA)
d'intesa con le Regioni cointeressate"
- dall'art. 20 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure
di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio, "il parere relativo alla pronuncia di
compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio
1986, n. 349 e' espresso dalla Giunta regionale".
Si sottolinea come la procedura di VIA deve sempre concludersi con
una valutazione di impatto ambientale (VIA) espressa.
In tale deliberazione devono sempre essere attestate:
- le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi;
- gli atti di assenso comunque denominati concessi ovvero negati.
Nel caso di atti di assenso comunque denominati negati in sede di
Conferenza di servizi, valgono le disposizioni dell'art. 14-quater
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, che
sono state riportate al paragrafo 5.B.12.4.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LR sulla VIA, la
valutazione di impatto ambientale (VIA) deve contenere un termine
temporale per la propria efficacia: tale termine non puo' mai essere
inferiore a 3 anni anche in deroga ai termini inferiori previsti per
gli atti ricompresi e sostituiti.
Concretamente cio' comporta che la procedura di VIA va integralmente
rinnovata nel caso in cui il proponente non inizi a realizzare il
progetto entro il termine temporale stabilito dall'autorita'
competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA).
Ai sensi dell'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA, l'autorita'
competente deve comunicare la valutazione di impatto ambientale (VIA)
al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del
progetto in base alla vigente normativa, nonche' agli enti e agli
organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali ed
in particolare all'ARPA.
Nel caso di procedure relative ad attivita' produttive, l'autorita'
competente, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2 della LR
sulla VIA comunica la valutazione di impatto ambientale (VIA) allo
Sportello Unico competente, il quale a sua volta provvede a
comunicarla al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonche'
agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle
materie ambientali ed in particolare all'ARPA.
Tali comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della LR sulla
VIA, qualora la valutazione di impatto ambientale (VIA) comprenda
l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune ai sensi degli
artt. 10 e seguenti della LR 1 agosto 1978, n. 26 e successive
modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 7 della Legge 1497/39, ora
sostituito dall'art. 151 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed
ambientali", essa e' trasmessa al Ministero per i Beni culturali e
ambientali al fine dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9
dell'art. 82 del DPR 616/77 e successive modifiche e integrazioni,
ora sostituito dall'art. 151 del DLgs 490/99.
Si ricorda, infine, che l'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA prevede
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a cura dell'autorita' competente della valutazione di
impatto ambientale (VIA).
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:
- l'autorita' competente;
- il progetto;
- la sua localizzazione;
- il proponente;
- le Province ed i Comuni interessati;
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.
Per la pubblicazione per estratto della valutazione di impatto
ambientale (VIA) vanno opportunamente utilizzati i modelli allegati
alla Circolare del 30 gennaio 2001.
5.B.20 MONITORAGGIO
Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il
proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del
monitoraggio eventualmente prescritto nella deliberazione concernente
la valutazione di impatto ambientale (VIA).
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)
della L.R. 44/95.
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio
delle funzioni di controllo ambientale.
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO
L'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve
trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio
eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) ovvero nella deliberazione concernente la
valutazione di impatto ambientale (VIA).
L'autorita' competente per l'eventuale gestione dei dati e delle
misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del
sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5,
comma 1, lett. e) della L.R. 44/95.
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio
delle funzioni di controllo ambientale.
Il proponente, in genere, deve effettuare la fase di monitoraggio,
che si configura come un ciclo che evolve nel tempo, durante e dopo
la realizzazione del progetto, raccogliendo alcune informazioni
sistematiche sullo stato ambientale, per trasmettere poi i risultati
alle Amministrazioni ed agli enti interessati.
Realizzare un "monitoraggio ambientale" significa stabilire lo stato
dell'ambiente nel corso del tempo, rilevandone le modifiche
significative che si possono manifestare.
Per definire un programma di monitoraggio e' necessario rispettare
alcuni requisiti ed effettuare alcuni passi fondamentali qui di
seguito indicati:
- identificare le azioni ed i processi di progetto che causano (o
possono causare) impatti significativi ed identificare gli obiettivi
del monitoraggio (i tipi di impatto; la relativa incidenza; la durata
e la localizzazione; requisiti dei dati ambientali da raccogliere).
Cio' e' correlato con i risultati del SIA. La frequenza dovrebbe
essere quella minima necessaria per l'analisi dell'andamento
temporale e per poter definire la correlazione causa/effetto tra
progetto e ambiente. La durata della raccolta dati solitamente deve
essere correlata alla durata delle attivita' che causano gli impatti,
considerando anche che diverse fasi di un'azione possono produrre
impatti che persistono dopo la cessazione delle attivita'. La
localizzazione dei siti di monitoraggio avviene sulla base della
localizzazione delle attivita' che causano gli impatti e delle zone
che possono essere interessate. Nel fissare i requisiti dei dati da
raccogliere si dovrebbe chiarire il formato (tabelle con elaborazioni
statistiche, carte, grafici, compendi, mappe, carte tematiche,
prodotti informatici, tecniche grafiche, ecc.). I criteri per
scegliere un formato adatto includono facilita' di accesso ai dati da
parte di tutti i potenziali utenti, intellegibilita', possibilita' di
interrelazione tra i diversi formati, facilita' di aggiornamento;
- predisporre un progetto per la raccolta di informazioni sugli
impatti ambientali, definendo istruzioni operative e criteri
prestazionali per le misure o stime di indicatori e indici
ambientali;
- stabilire le soglie ed i criteri prestazionali di accettabilita'
degli impatti e le azioni da intraprendere per risolvere gli
eventuali superamenti delle soglie;
- definire i criteri di revisione degli obiettivi del monitoraggio;
- coordinamento con le attivita' di Enti e/o Agenzie che operano nel
campo del monitoraggio ambientale (gia' nella fase iniziale della
predisposizione del programma di monitoraggio), in particolare, con
ARPA. Il programma di monitoraggio si deve in ogni caso integrare con
i sistemi di monitoraggio esistenti.
La fase di attuazione del monitoraggio va intesa come l'insieme di
tutte le operazioni relative all'acquisizione, alla elaborazione ed
alla restituzione dei dati e misure per la descrizione dell'ambiente,
delle opere significative e degli impatti connessi.
compito del proponente trasmettere alle Amministrazioni interessate i
risultati del monitoraggio attraverso la redazione di rapporti di
sintesi. I criteri utilizzati per la valutazione degli impatti si
devono basare su limiti stabiliti per legge, o su pareri e giudizi
professionali.
Il rapporto periodico sul monitoraggio effettuato e' necessario che
sia predisposto al termine di ciascun ciclo di monitoraggio.
I requisiti del rapporto sono stabiliti nella decisione in merito
alla procedura di verifica (screening) o nella valutazione di impatto
ambientale (VIA) e nel programma di monitoraggio. Di seguito sono
indicati alcuni requisiti di base:
- gli impatti ambientali stimati o misurati, per quanto possibile,
dovrebbero sempre essere connessi alle attivita' ed agli interventi
che li possono avere causati;
- il linguaggio delle parti dirette al pubblico dovrebbe essere
semplice, riportando le parti tecniche in specifici allegati. E'
utile descrivere l'evoluzione delle prestazioni ambientali
dell'intervento con un numero limitato di indici sintetici riferiti a
soglie, limiti o valori guida di riferimento;
- la sintetica descrizione del sistema di monitoraggio ambientale e
del contesto organizzativo piu' ampio nel quale si inserisce il
rapporto dovrebbe sempre inquadrare le particolari misure o stime
riportate;
- e' necessario indicare chiaramente le scadenze per le azioni future
di mitigazione o di monitoraggio ambientale.
La fase di monitoraggio implica la correlazione dei dati acquisiti
con le banche dati ed i sistemi informativi ambientali e territoriali
e la scelta d'idonei sistemi informativi per la classificazione e la
restituzione delle conoscenze acquisite. A cio' rinvia la previsione
della LR sulla VIA secondo cui l'autorita' competente si avvale delle
strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure
nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio.
L'organizzazione dei dati deve consentire una gestione unitaria del
quadro informativo, pur nella diversita' di dati derivanti, per
ciascun settore d'indagine, dall'analisi disaggregata d'aree
territoriali aventi differenti caratteri ambientali.
necessario coordinare le attivita' di monitoraggio conseguenti alla
procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA con le
attivita' di Enti e/o Agenzie che operano nel campo del monitoraggio
ambientale, in particolare con ARPA, che dispone di dati ambientali,
sia recenti sia di serie storica, e gestisce reti di monitoraggio
ambientale.
Tale attivita' di coordinamento e' finalizzata a:
- evitare l'eccesso di dati raccolti da piu' soggetti con spreco di
risorse;
- ottimizzare gli obiettivi e le priorita' di monitoraggio
ambientale, specificando gli insiemi di dati da raccogliere e
fornendo indicazioni omogenee sulle modalita' tecniche di rilievo;
- evidenziare le possibili sinergie tra diverse strutture di
monitoraggio, con evidente riduzione dei costi di realizzazione;
- gestire le reti e le stazioni di monitoraggio in modo integrato.
L'importanza delle "relazioni" tra i differenti dati ambientali,
della integrazione e la "confrontabilita'" consiste sulla sinergia
informativa che puo' scaturire dalla lettura di informazioni
correlate. E' l'integrazione dei dati correlati che puo' conferire ai
sistemi informativi una maggiore efficacia.
ALLEGATO 1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) E LA PROCEDURA DI VIA
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi
naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA, volta a definire se il
progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III della
LR sulla VIA, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita'
competente, della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui
alla successiva lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11 della LR
sulla VIA;
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare
facoltativa, disciplinata dall'art. 12 della LR sulla VIA, volta a
definire, in contraddittorio tra autorita' competente e proponente,
le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16 della LR sulla
VIA, in ordine all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure
disciplinate dalla LR sulla VIA;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) autorita' competente: l'Amministrazione che effettua le procedure
disciplinate dalla LR sulla VIA, ai sensi dell'art. 5 della stessa
Legge;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono
ricompresi i Comuni interessati;
l) Amministrazioni interessate: le Amministrazioni competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse
inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure
disciplinate dalla LR sulla VIA;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA.
ALLEGATO 2 PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA
PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PROV. Comuni territorialmente interessati
STIRONE Parco fluviale regionale PC-PR Alseno, Fidenza,
Salsomaggiore T., Vernasca
TARO Parco fluviale regionale PR Collecchio, Fornovo Taro,
Medesano, Noceto, Parma
BOSCHI DI CARREGA Parco regionale PR Collecchio, Felino, Fornovo
Taro, Sala Baganza.
ALTA VAL PARMA E CEDRA Parco regionale PR Corniglio e Monchio
delle Corti.
ALTO APPENNINO Parco regionale RE Busana, Collagna, Ligonchio,
Ramiseto, REGGIANO Villa Minozzo
SASSI DI ROCCAMALATINA Parco regionale MO Guiglia, Marano sul
Panaro
ALTO APPENNINO Parco regionale MO Fanano, Fiumalbo, Frassinoro,
Montecreto,
MODENESE Pievepelago, Riolunato, Sestola
GESSI BOLOGNESI Parco regionale BO Bologna, Pianoro, San Lazzaro
di Savena
E CALANCHI
DELL'ABBADESSA
ABBAZIA DI MONTEVEGLIO Parco regionale BO Monteveglio
MONTE SOLE Parco storico regionale BO Grizzana Morandi,
Marzabotto, Monzuno.
CORNO ALLE SCALE Parco regionale BO Lizzano in Belvedere
LAGHI SUVIANA
E BRASIMONE Parco regionale BO Camugnano, Castel di Casio
DELTA DEL PO Parco regionale FE-RA Alfonsine, Argenta, Cervia,
Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna
MONTE FALTERONA Parco nazionale FO, FI, AR Bagno di Romagna (FO),
Bibbiena (AR), CAMPIGNA E FORESTE Chiusi della Verna (AR),
Londa (FI),CASENTINESI (gia' parco Poppi (AR), Portico-San
Benedetto (FO),
regionale del Crinale romagnolo) Pratovecchio (AR), Premilcuore
(FO),
S. Godenzo (FI), Santa Sofia (FO), Stia (AR),
Tredozio (FO)
SALSE DI NIRANO Riserva naturale MO Fiorano Modenese
BOSCO DELLA FRATTONA Riserva naturale orientata BO Imola
ALFONSINE Riserva naturale speciale RA Alfonsine
PARMA MORTA Riserva naturale orientata PR Mezzani
ONFERNO Riserva naturale orientata RN Gemmano
FONTANILI DI CORTE
VALLE RE Riserva naturale orientata RE Campegine
MONTE PRINZERA Riserva naturale orientata PR Fornovo di Taro,
Terenzo
BOSCO DI SCARDAVILLA Riserva naturale orientata FO Meldola
PIACENZIANO Riserva naturale geologica PC Castell'Arquato,
Carpaneto Piacentino, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda,
Vernasca
SASSOGUIDANO Riserva naturale orientata MO Pavullo nel Frignano
DUNE FOSSILI DI
MASSENZATICA Riserva naturale orientata FE Codigoro, Mesola
CASSE DI ESPANSIONE DEL Riserva naturale orientata RE-MO
Campogalliano, Modena, Rubiera FIUME SECCHIA
RUPE DI CAMPOTRERA Riserva naturale orientata RE Canossa
ALLEGATO 3 SCHEMA RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA REGIONE, PROVINCIA E
COMUNE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
ENTE PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PROCEDURA DI VIA
REGIONE - Progetti elencati nell'Allegato A.1
- Progetti elencati nell'Allegato B.1 - Progetti elencati
nell'Allegato B.1
qualora il progetto interessi anche
parzialmente un'area naturale protetta
- Progetti elencati nell'Allegato B.1
qualora lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti elencati nell'Allegato A.2 la
cui localizzazione interessi il territorio
di 2 o piu' province
- Progetti elencati nell'Allegato B.2 la cui - Progetti elencati
nell'Allegato B.2 la cui
localizzazione interessi il territorio di 2 localizzazione
interessi il territorio di 2
o piu' province o piu' province qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti elencati nell'Allegato A.2
qualora la Provincia sia il proponente
- Progetti elencati nell'Allegato B.2 - Progetti elencati
nell'Allegato B.2
qualora la Provincia sia il proponente qualora la Provincia
sia il proponente e
lo richieda l'esito della procedura di
verifica (screening)
- Progetti elencati nell'Allegato A.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di 2
o piu' comuni qualora la Provincia sia il
proponente
- Progetti elencati nell'Allegato B.3 la cui - Progetti elencati
nell'Allegato B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di 2 localizzazione
interessi il territorio di 2
o piu' comuni qualora la Provincia sia il o piu' comuni
qualora la Provincia sia il
proponente proponente e lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti con una soglia dimensionale
inferiore a quella indicata nell'Allegato
A.2 attivati su proposta del proponente
qualora la Provincia sia il proponente
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata nell'Allegato inferiore a quella
indicata nell'Allegato
B.2 attivati su proposta del proponente B.2 attivati su
proposta del proponente
qualora la Provincia sia il proponente qualora la Provincia
sia il proponente e
lo richieda l'esito della procedura di
verifica (screening)
- Progetti non compresi negli Allegati - Progetti non compresi
negli Allegati
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio localizzazione
interessi il territorio
provinciale, qualora la Provincia sia il provinciale, qualora
la Provincia sia il
proponente proponente e lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti con una soglia dimensionale
inferiore a quella indicata
nell'Allegato A.1 attivati su proposta
del proponente qualora la Provincia sia
il proponente
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata inferiore a quella indicata
nell'Allegato B.1 attivati su proposta nell'Allegato B.1
attivati su proposta
del proponente del proponente qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata inferiore a quella indicata
nell'Allegato B.2 attivati su proposta nell'Allegato B.2
attivati su proposta
del proponente, qualora la Provincia sia del proponente,
qualora la Provincia sia
il proponente il proponente e lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti non compresi negli Allegati - Progetti non compresi
negli Allegati
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di localizzazione
interessi il territorio di
due o piu' province attivati su proposta due o piu' province
attivati su proposta
del proponente del proponente, qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
PROVINCIA - Progetti elencati nell'Allegato A.2
- Progetti elencati nell'Allegato B.2 - Progetti elencati
nell'Allegato B.2
qualora il progetto interessi anche
parzialmente un'area naturale protetta
- Progetti elencati nell'Allegato B.2
qualora lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti elencati nell'Allegato A.3 la
cui localizzazione interessi il territorio
di 2 o piu' comuni
- Progetti elencati nell'Allegato B.3 la - Progetti elencati
nell'Allegato B.3 la
cui localizzazione interessi il territorio cui localizzazione
interessi il territorio
di 2 o piu' comuni di 2 o piu' comuni qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti elencati nell'Allegato A.3
qualora il Comune sia il proponente
- Progetti elencati nell'Allegato B.3 - Progetti elencati
nell'Allegato B.3
qualora il Comune sia il proponente qualora il Comune sia il
proponente e lo
richieda l'esito della procedura di
verifica (screening)
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata inferiore a quella indicata
nell'Allegato B.3 attivati su proposta nell'Allegato B.3
attivati su proposta
del proponente qualora il Comune sia il del proponente qualora
il Comune sia il
proponente proponente e lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti con una soglia dimensionale
inferiore a quella indicata
nell'Allegato A.2 attivati su proposta
del proponente
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata inferiore a quella indicata
nell'Allegato B.2 attivati su proposta nell'Allegato B.2
attivati su proposta
del proponente del proponente qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti non compresi negli Allegati - Progetti non compresi
negli Allegati
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio localizzazione
interessi il territorio
provinciale attivati su proposta del provinciale attivati su
proposta del
proponente proponente qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica (screening)
COMUNE - Progetti elencati nell'Allegato A.3
- Progetti elencati nell'Allegato B.3 - Progetti elencati
nell'Allegato B.3
qualora il progetto interessi anche
parzialmente un'area naturale protetta
- Progetti elencati nell'Allegato B.3
qualora lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening)
- Progetti con una soglia dimensionale
inferiore a quella indicata
nell'Allegato A.3 attivati su proposta
del proponente
- Progetti con una soglia dimensionale - Progetti con una soglia
dimensionale
inferiore a quella indicata inferiore a quella indicata
nell'Allegato B.3 attivati su proposta nell'Allegato B.3
attivati su proposta
del proponente del proponente
ALLEGATO 4 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Ai sensi del Titolo II
(Compilare un modulo per ogni osservazione che si intende presentare)
(Si prega di scrivere in stampatello)
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:
OSSERVAZIONE DI TIPO (barrare una delle caselle):
sugli aspetti generali
sugli aspetti programmatici
sugli aspetti progettuali
sugli aspetti ambientali
altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ALLA AUTORITA' COMPETENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
RELATIVA AL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):
PRESENTATO DA:
OSSERVAZIONE:
MOTIVAZIONI:
(Se utile o necessario allegare documenti o ulteriori motivazioni in
fogli separati)
OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:
Nome
Cognome
Indirizzo
Ente rappresentato (eventuale)
luogo e data
FIRMA
ALLEGATO 5 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI VIA
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
¹BC12 = OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA
Ai sensi del Titolo III¹TC = (Compilare un modulo per ogni
osservazione che si intende presentare)
(Si prega di scrivere in stampatello)
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:
OSSERVAZIONE DI TIPO (barrare una delle caselle):
Sugli aspetti generali
Sugli aspetti programmatici
Sugli aspetti progettuali
Sugli aspetti ambientali
Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
ALLA AUTORITA' COMPETENTE:
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL PROGETTO:
PRESENTATO DA:
OSSERVAZIONE:
MOTIVAZIONI:
(Se utile o necessario allegare documenti o ulteriori motivazioni in
fogli separati)
OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:
Nome
Cognome
Indirizzo
Ente rappresentato (eventuale)
luogo e data
FIRMA
ALLEGATO 6 MODELLO DI AVVISO DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA"
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
PROCEDURA DI VIA
ISTRUTTORIA PUBBLICA
(Ai sensi del Titolo III)
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:
CON SEDE IN:
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 3, DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
HA DECISO L'EFFETTUAZIONE DI UNA
"ISTRUTTORIA PUBBLICA"
IL GIORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¹BC = SUL SIA ED
IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVI AL PROGETTO:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (sia come localizzazione degli
impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o
interventi correlati sia in relazione ai connessi impatti ambientali)
DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN:
COMUNE
SITA IN:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN:
PROVINCIA:
SITA IN:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA
ALLEGATO 7 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU
UN QUOTIDIANO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):
PROGETTO
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale
protetta)
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO STATI DEPOSITATI,
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E':
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45
(QUARANTACINQUE) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE AVVENUTO IL GIORNO
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI CHIUNQUE, AI
SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, PUo' PRESENTARE OSSERVAZIONI
ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 8 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU
UN QUOTIDIANO QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):
PROGETTO
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO E' GIA STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 35/00
L'AUTORITA' COMPETENTE
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA
CON ATTO
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO STATI DEPOSITATI,
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E':
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30
(TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL
GIORNO
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI
DELL'ART. 9, COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA'
COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO B
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile
LINEE GUIDA GENERALI
PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
E DEL SIA PER LA PROCEDURADI VIA
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35
SOMMARIO
1. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) pag. 56
1.1 PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) " 56
1.2 LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) " 57
2. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
PER LA PROCEDURA DI VIA " 71
2.1 PROCEDURA DI VIA " 71
2.2 LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER IL SIA " 74
1. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER
LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la
procedura di verifica (screening) fornite nel presente capitolo si
configurano come linee guida generali.
Esse vanno in ogni caso integrate con altri strumenti utili sia alla
redazione dei progetti sia alla valutazione del loro impatto
ambientale.
Specifici approfondimenti sono necessari per le singole tipologie
progettuali assoggettate alla procedura di verifica (screening); ogni
tipologia progettuale, infatti, risponde a particolari prescrizioni
normative, a specifiche tecniche di buona pratica, valutazioni di
rischio, etc.
Le linee guida necessitano inoltre di aggiornamenti ed integrazioni
nel tempo al fine di ottimizzare la loro efficacia e di adeguarle ai
progressi tecnologici e dell'analisi ambientale. Esse, dunque, anche
sulla base dell'esperienza accumulata nella loro concreta
applicazione, saranno periodicamente aggiornate.
Come gia' ricordato, alle linee guida generali fornite nella presente
direttiva seguiranno una serie di linee guida specifiche per ogni
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 della LR sulla VIA ed articolate per la procedura di verifica
(screening) e per la procedura di VIA, che verranno fornite in
specifiche successive direttive.
Le linee guida generali contenute nella presente direttiva vanno
sempre utilizzate in modo integrato con le linee guida specifiche per
singola tipologia progettuale.
1.1 PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) si deve fare riferimento al paragrafo 2.2 della
"Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale".
Per la individuazione dei passi procedimentali della procedura di
verifica (screening) si deve fare riferimento al capitolo 4 della
"Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale".
In questo paragrafo si forniscono indirizzi per la predisposizione
degli elaborati prescritti per la effettuazione della procedura di
verifica (screening).
Va innanzitutto ricordato che, per i progetti sottoposti a procedura
di verifica (screening), l'art. 9, comma 1, della LR sulla VIA,
dispone che, il proponente presenta, per le opere pubbliche o di
interesse pubblico, all'autorita' competente ovvero, per le attivita'
produttive, allo sportello unico laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente,
oppure, quando lo sportello unico non sia istituito ed operante, alla
autorita' competente, una domanda allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli
impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
importante un approccio sistematico al fine di garantire che anche
gli impatti meno evidenti (ad esempio: gli impatti indiretti,
secondari, derivanti da attivita' a breve termine, etc.) vengano
adeguatamente presi in considerazione.
Le liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 1.2, e che
saranno specificate e dettagliate nelle liste di controllo contenute
nelle linee guida specifiche per ogni tipologia progettuale elencata
negli Allegati B.1, B.2 e B.3, sono state predisposte al fine di
consentire contemporaneamente un approccio semplice e sistematico
alla predisposizione ed alla valutazione degli elaborati prescritti
per la procedura di verifica (screening).
Le informazioni che il proponente deve fornire a corredo del progetto
preliminare nelle relazioni previste dalla LR sulla VIA, che possono
anche essere contenute in un unico documento, devono dare risposta
alle questioni elencate nelle liste di controllo riportate nel
successivo paragrafo 1.2, tenendo presente che obiettivo della
procedura di verifica (screening) e' quello di assicurare la dovuta
attenzione a una gamma di fattori che possono influire sulla
necessita' di effettuare una procedura di VIA.
Gli impatti ambientali potenziali possono essere identificati
mediante l'analisi comparata del progetto (e delle sue alternative) e
dell'ambiente in cui esso si inserisce, al fine di stabilire se per
il progetto proposto sono prevedibili impatti ambientali
significativi, per loro natura, dimensione o localizzazione, tali da
richiedere lo svolgimento di una piu' approfondita procedura di VIA.
La L.R. sulla VIA fornisce esplicitamente nell'Allegato D i criteri
rispetto a cui compiere questa scelta. Si tratta di criteri da tenere
in considerazione sia per la predisposizione sia per la valutazione
degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening).
I criteri contenuti nell'Allegato D sono riportati di seguito:
1. CARATTERISTICHE
Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere
devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai
seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialita'). Tali
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
b) utilizzazione delle risorse naturali;
c) produzione di rifiuti;
d) inquinamento e disturbi ambientali;
e) rischio di incidenti;
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. UBICAZIONE DEL PROGETTO
La sensibilita' ambientale delle zone geografiche che possono essere
danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;
b) la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e
forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale
della legislazione comunitaria sono gia' superati; 4) zone a forte
densita' demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista
storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti
dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali
protette.
3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densita' della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessita' dell'impatto;
d) della probabilita' dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto.
Un problema di rilievo e' rappresentato dalla definizione delle aree
di studio.
In generale i confini delle aree di studio dipendono sia dalla
tipologia dei fattori ambientali da studiare, sia dalla
disponibilita' di informazioni. Comunque gli indicatori ambientali
dovrebbero essere riferiti a confini naturali, piuttosto che a
confini amministrativi o geometrici (ad esempio, zone circolari).
Nella predisposizione degli elaborati prescritti per la procedura di
verifica (screening) e' necessario raccogliere le informazioni ed i
dati significativi per descrivere lo stato dell'ambiente ed i livelli
di qualita' ambientale esistenti, ricorrendo innanzitutto a quelli
disponibili che possono essere ottenuti da archivi e sistemi
informativi di Amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'ARPA.
A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 2, della L.R. sulla VIA
stabilisce che il proponente ai fini della predisposizione degli
elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) ha
diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso
gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.
1.2 LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
Nella seguente tabella e' fornita la lista di controllo per la
predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per
la procedura di verifica (screening).Operativamente la lista di
controllo va utilizzata da parte del proponente, come d'altra parte
avviene in generale per ogni lista di controllo, come uno strumento
finalizzato ad evidenziare gli aspetti significativi.
Essa va quindi utilizzata come una guida per individuare gli elementi
da sviluppare ed esporre nelle relazioni da predisporre e presentare
all'autorita' competente per l'effettuazione della procedura di
verifica (screening).
Analogamente la lista di controllo va utilizzata da parte
dell'autorita' competente e dell'ufficio competente e di chi deve
condurre l'esame e l'istruttoria tecnica sugli elaborati presentati
per l'effettuazione della la procedura di verifica (screening) come
uno strumento per valutare gli aspetti rilevanti e quindi per
assicurare la dovuta attenzione a una gamma di fattori che possono
influire sulla necessita' di effettuare una procedura di VIA.
Con le medesime modalita' e finalita' andranno utilizzate le piu'
dettagliate liste di controllo contenute nelle linee guida specifiche
per ogni tipologia progettuale elencata negli Allegati B.1, B.2 e B.3
man mano che esse verranno rese disponibili.
LISTA DI CONTROLLO GENERALE
PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
QUESTIONI DA INDAGARE TRAMITE GLI ELABORATI GIUDIZIO SINTETICO NOTE
PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) (barrare riquadri)
(riportare anche la sigla del compilatore)
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO
1.1. Sono considerate la natura dei beni e/o servizi offerti? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.2. E' descritto/considerato il grado di copertura della SI
ASPETTI RILEVANTI
domanda di intervento (anche con riferimento NO ASPETTO
TRASCURAB.
all'ipotesi senza intervento)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.3. E' descritta/considerata la dimensione del bacino SI
ASPETTI RILEVANTI
d'utenza del progetto? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.4. Sono descritte/considerate le motivazioni che hanno SI
ASPETTI RILEVANTI
guidato le scelte progettuali, in relazione alle NO ASPETTO
TRASCURAB.
trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo? NON
DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.5. Sono descritte/considerate aree potenzialmente SI ASPETTI
RILEVANTI
idonee per la localizzazione delle opere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.6. Sono considerate ed adeguatamente motivate SI ASPETTI
RILEVANTI
scelte alternative realistiche per la localizzazione NO DOCUM.
ADEGUATA
delle opere? CRITICITA' PROG.
1.7. E' considerato il progetto in relazione agli usi del SI
ASPETTI RILEVANTI
suolo presenti nella zona (situazione "ante operam")? NO
ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.8. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
al Piano Territoriale Regionale (PTR) per la parte NO ASPETTO
TRASCURAB.
che interessa il sito di intervento? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.9. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) NO ASPETTO
TRASCURAB.
per la parte che interessa il sito di intervento? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.10. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale NO ASPETTO
TRASCURAB.
(PTCP) per la parte che interessa il sito di intervento? NON
DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.11. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
agli strumenti urbanistici comunali vigenti NO ASPETTO
TRASCURAB.
per la parte che interessa il sito di intervento? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.12. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
ad altri strumenti di pianificazione territoriale NO ASPETTO
TRASCURAB.
per la parte che interessa il sito di intervento? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.13. E' descritto/considerato il progetto in relazione SI
ASPETTI RILEVANTI
agli strumenti di pianificazione settoriali? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.14. Sono descritti/considerati i vincoli naturalistici SI
ASPETTI RILEVANTI
(anche in relazione ai Siti di Importanza NO ASPETTO TRASCURAB.
Comunitaria - SIC - ed alle Zone di Protezione NON DOCUM.
ADEGUATA
Speciale - ZPS - individuati per la conservazione ESISTENTE
CRITICITA' AMBIENT.
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche, ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE)?
1.15. Sono descritti/considerati i vincoli paesaggistici? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.16. Sono descritti/considerati i vincoli architettonici? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.17. Sono descritti/considerati i vincoli archeologici? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.18. Sono descritti/considerati i vincoli storico-culturali? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.19. Sono descritte le interferenze con il demanio? SI ASPETTI
RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.20. Sono descritti/considerati i vincoli idrogeologici? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.21. Sono considerate eventuali modifiche intervenute SI
ASPETTI RILEVANTI
rispetto alle ipotesi di sviluppo assunte dalla NO ASPETTO
TRASCURAB.
pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica NON
DOCUM. ADEGUATA
(p.e. varianti di piano previste o adottate)? ESISTENTE
CRITICITA' AMBIENT.
1.22. Sono considerate le eventuali disarmonie SI ASPETTI
RILEVANTI
reciproche di previsioni contenute in distinti NO ASPETTO
TRASCURAB.
strumenti programmatori? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.23. Sono descritte le autorizzazioni, i pareri, i nulla SI
ASPETTI RILEVANTI
osta necessari per la realizzazione delle opere? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
1.24. Altro sul quadro programmatico SI ASPETTI RILEVANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NO ASPETTO TRASCURAB.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NON DOCUM. ADEGUATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2. INQUADRAMENTO PROGETTUALE
2.1. Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi SI
ASPETTI RILEVANTI
e le durate) delle fasi di cantiere delle opere? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.2. Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi SI
ASPETTI RILEVANTI
e le durate) delle fasi di gestione delle opere? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.3. Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi SI
ASPETTI RILEVANTI
e le durate) delle fasi di dismissione delle opere? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.4. Il progetto preliminare e' adeguatamente SI ASPETTI
RILEVANTI
documentato (p.e. con diagrammi, mappe, NO ASPETTO TRASCURAB.
planimetrie, sezioni descrittive delle fasi, ecc.)? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.5. Sono considerate le soluzioni alternative SI ASPETTI
RILEVANTI
realistiche per i cantieri? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.6. Sono considerate le soluzioni alternative SI ASPETTI
RILEVANTI
realistiche per la gestione delle opere e le NO ASPETTO
TRASCURAB.
tecnologie impiegate? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.7. Sono considerati gli interventi connessi, SI ASPETTI
RILEVANTI
complementari o a servizio di quelli proposti NO ASPETTO
TRASCURAB.
aventi aspetti ambientali rilevanti? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.8. E' considerata l'attualita' del progetto e delle SI ASPETTI
RILEVANTI
tecniche prescelte, anche con riferimento alle NO ASPETTO
TRASCURAB.
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.9. Sono descritti i metodi costruttivi delle opere? SI ASPETTI
RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.10. Sono descritti i processi gestionali aventi SI ASPETTI
RILEVANTI
rilevanza ambientale? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.11. Sono considerate le norme tecniche che regolano SI ASPETTI
RILEVANTI
la realizzazione delle opere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.12. E' descritto/considerato il regime di proprieta' delle SI
ASPETTI RILEVANTI
aree interessate dall'intervento, le servitu' o altre NO
ASPETTO TRASCURAB.
limitazioni alla proprieta'? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.13. Il progetto comportera' la demolizione di strutture SI
ASPETTI RILEVANTI
esistenti? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.14. Il progetto si colloca vicino ad usi territoriali e SI
ASPETTI RILEVANTI
attivita' incompatibili? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.15. Sono descritte/considerate le opere per garantire SI
ASPETTI RILEVANTI
la viabilita' di cantiere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.16. Sono considerati movimenti di terra, con i SI ASPETTI
RILEVANTI
relativi volumi complessivi movimentati, nella fase NO DOCUM.
ADEGUATA
di cantiere? CRITICITA' PROG.
2.17. Sono considerati movimenti di terra, con i SI ASPETTI
RILEVANTI
relativi volumi complessivi movimentati, nella fase NO ASPETTO
TRASCURAB.
di esercizio? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.18. Sono considerate le modalita' di trasporto e la SI ASPETTI
RILEVANTI
frequenza dei trasporti di materiali nella fase NO ASPETTO
TRASCURAB.
di cantiere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.19. Sono considerate le modalita' di trasporto e la SI ASPETTI
RILEVANTI
frequenza dei trasporti di materiali nella fase NO ASPETTO
TRASCURAB.
di esercizio? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.20. Sono descritte/considerate le misure ed azioni di SI
ASPETTI RILEVANTI
dismissione delle opere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.21. Sono considerate soluzioni progettuali alternative SI
ASPETTI RILEVANTI
realistiche per la dismissione delle opere? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.22. Sono considerati i consumi dei materiali di SI ASPETTI
RILEVANTI
costruzione (p.e. suolo fertile per ricoperture, NO ASPETTO
TRASCURAB.
acqua, ecc.)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.23. Sono considerate soluzioni alternative realistiche SI
ASPETTI RILEVANTI
per l'utilizzo di risorse naturali o di materie prime NO
ASPETTO TRASCURAB.
nelle diverse fasi del progetto? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.24. Il progetto richiede consistenti apporti idrici? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.25. Il progetto richiede l'impiego di acqua in modo SI ASPETTI
RILEVANTI
da influenzare la disponibilita' di risorse idriche NO ASPETTO
TRASCURAB.
a livello locale? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.26. Il progetto richiede l'eliminazione di consistenti SI
ASPETTI RILEVANTI
volumi di acque effluenti? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.27. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
dei rifiuti prodotti durante la fase di cantiere NO ASPETTO
TRASCURAB.
delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.28. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
dei rifiuti prodotti durante la fase di esercizio NO ASPETTO
TRASCURAB.
delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.29. Sono considerati i rumori prodotti durante la fase SI
ASPETTI RILEVANTI
di cantiere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.30. Sono considerati i rumori prodotti durante la fase SI
ASPETTI RILEVANTI
di esercizio? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.31. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
degli scarichi idrici prodotti durante la fase NO ASPETTO
TRASCURAB.
di cantiere delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.32. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
degli scarichi idrici prodotti durante la fase NO ASPETTO
TRASCURAB.
di esercizio delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.33. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
delle emissioni in atmosfera prodotte durante NO ASPETTO
TRASCURAB.
la fase di cantiere delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.34. Sono considerate le quantita' e le caratteristiche SI
ASPETTI RILEVANTI
delle emissioni in atmosfera prodotte durante NO ASPETTO
TRASCURAB.
la fase di esercizio delle opere? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.35. Sono considerati possibili rischi d'incidente SI ASPETTI
RILEVANTI
nelle fasi di cantiere? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.36. Sono considerati possibili rischi d'incidente SI ASPETTI
RILEVANTI
nelle fasi di esercizio? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.37. Sono descritti/considerati i luoghi con pericolo SI
ASPETTI RILEVANTI
di esplosione o di incendio? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.38. Sono descritti/considerati reattori chimici SI ASPETTI
RILEVANTI
con reazioni esotermiche che richiedono NO ASPETTO TRASCURAB.
sistemi di raffreddamento? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.39. Sono considerate operazioni di trattamento di SI ASPETTI
RILEVANTI
materiali pericolosamente instabili NO ASPETTO TRASCURAB.
(p.e. essicamento polveri), o infiammabili NON DOCUM. ADEGUATA
ed esplosive? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.40. Sono considerati processi chimici pericolosamente SI
ASPETTI RILEVANTI
discontinui, con frequenti variazioni di procedure, NO ASPETTO
TRASCURAB.
materiali o condizioni operative? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.41. Sono considerati impianti con impieghi di tipo SI ASPETTI
RILEVANTI
plurimo e diverse campagne di lavorazione di NO ASPETTO
TRASCURAB.
sostanze chimiche, con conseguenti necessita' di NON DOCUM.
ADEGUATA
pulizia degli apparati o dei relativi accessori e di ESISTENTE
CRITICITA' AMBIENT.
intervento sugli organi di intercettazione delle
tubature, sulle regolazioni automatiche o sui valori
di allarme/blocco?
2.42. Sono considerate operazioni con sostanze tossiche SI
ASPETTI RILEVANTI
o pericolose facendo ricorso a manichette e NO ASPETTO
TRASCURAB.
collegamenti provvisori? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.43. Sono considerati fenomeni di corrosione dei SI ASPETTI
RILEVANTI
materiali di contenimento delle sostanze tossiche NO ASPETTO
TRASCURAB.
o pericolose? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.44. Sono considerati sfiati, valvole di sicurezza o dischi SI
ASPETTI RILEVANTI
di rottura di apparecchi e serbatoi a pressione? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.45. Sono considerati i sistemi di allarme, di blocco, SI
ASPETTI RILEVANTI
di diagnostica delle anomalie e guasti nell'ipotesi NO ASPETTO
TRASCURAB.
di manifestazione di eventi anomali pericolosi NON DOCUM.
ADEGUATA
o incidenti? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.46. Sono considerati i sistemi di protezione individuali SI
ASPETTI RILEVANTI
o collettivi nell'ipotesi di manifestazione di eventi NO
ASPETTO TRASCURAB.
anomali pericolosi o incidenti? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.47. Sono considerati bacini di contenimento SI ASPETTI
RILEVANTI
nell'ipotesi di eventuali sversamenti di liquidi NO ASPETTO
TRASCURAB.
tossici o pericolosi? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.48. Sono considerati i piani di emergenza e i sistemi SI
ASPETTI RILEVANTI
di intervento nell'ipotesi di manifestazione di NO ASPETTO
TRASCURAB.
emergenze particolari o incidenti? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.49. Sono descritti/considerati bacini di contenimento SI
ASPETTI RILEVANTI
nell'ipotesi di eventuali sversamenti di liquidi NO ASPETTO
TRASCURAB.
tossici o pericolosi? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.50. Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico, SI
ASPETTI RILEVANTI
sono considerati elementi di analisi economica NO ASPETTO
TRASCURAB.
(p.e. costi e benefici, il tasso di redditivita' interno NON
DOCUM. ADEGUATA
dell'investimento, ecc.)? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.51. Sono descritti/considerati recuperi di materiale SI
ASPETTI RILEVANTI
o di energia? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2.52. Altro sul quadro progettuale SI ASPETTI RILEVANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NO ASPETTO TRASCURAB.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NON DOCUM. ADEGUATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
3. FATTORI SINERGICI
3.1. Sono presenti eventuali altri impianti simili nelle SI
ASPETTI RILEVANTI
vicinanze (situazione "ante operam")? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
3.2. Sono previsti eventuali altri impianti simili nelle SI
ASPETTI RILEVANTI
vicinanze (situazione "post operam"; p.e. attivita' NO ASPETTO
TRASCURAB.
concorrenti, ampliamenti futuri, ecc.)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
3.3. Sono presenti nelle vicinanze eventuali attivita' SI
ASPETTI RILEVANTI
antropiche a rischio di incidente rilevante NO ASPETTO
TRASCURAB.
(situazione "ante operam")? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
3.4. Sono previste nelle vicinanze eventuali attivita' SI
ASPETTI RILEVANTI
antropiche a rischio di incidente rilevante NO ASPETTO
TRASCURAB.
(situazione "post operam")? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
3.5. Altri fattori sinergici SI ASPETTI RILEVANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NO ASPETTO TRASCURAB.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NON DOCUM. ADEGUATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO (ante operam)
4.1. Sono presenti tutele a parco, zone protette SI ASPETTI
RILEVANTI
dalla normativa o altre zone naturali sensibili NO ASPETTO
TRASCURAB.
connesse con l'intervento proposto (oasi, zone di NON DOCUM.
ADEGUATA
protezione, ecc.)? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.2. Il progetto e' situato in zone ambientali SI ASPETTI
RILEVANTI
particolari quali: NO ASPETTO TRASCURAB.
zone costiere NON DOCUM. ADEGUATA
zone montuose e forestali ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
zone con standard di qualita' ambientali gia' superati
zone a forte densita' demografica
paesaggi storici, culturali e archeologici importanti
aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi
e acque pubbliche
aree naturali protette
4.3. Il progetto e' situato in un'area che presenta SI ASPETTI
RILEVANTI
elementi naturali unici (p.e. specie rare)? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.4. Il progetto e' situato in ambiti ove i limiti di qualita' SI
ASPETTI RILEVANTI
ambientale stabiliti dalla normativa sono superati NO ASPETTO
TRASCURAB.
(p.e. rumorosita' eccessiva ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.5. Gli ambiti in questione presentano attualmente alti SI
ASPETTI RILEVANTI
livelli d'inquinamento o rischi ambientali NO ASPETTO
TRASCURAB.
(p.e. falde e terreni contaminati ante operam)? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.6. Il progetto e' situato in un'area che presenta SI ASPETTI
RILEVANTI
aspetti naturali caratteristici (p.e. boschi o NO ASPETTO
TRASCURAB.
morfologie tipiche)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.7. Il progetto si colloca in ambiti con problemi legati al SI
ASPETTI RILEVANTI
degrado degli habitat terrestri, acquatici o palustri NO
ASPETTO TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.8. Il progetto si colloca in ambiti con significative SI
ASPETTI RILEVANTI
patologie delle specie animali o vegetali NO ASPETTO TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.9. La capacita' di rigenerazione delle risorse naturali SI
ASPETTI RILEVANTI
presenta elementi di criticita' (p.e. nell'area sono NO ASPETTO
TRASCURAB.
presenti specie rare o minacciate)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.10. Ci sono carenti stati di qualita' dell'atmosfera vicino SI
ASPETTI RILEVANTI
all'intervento proposto (situazione "ante operam")? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.11. Il progetto si colloca presso corpi idrici con SI ASPETTI
RILEVANTI
problemi di qualita' delle acque superficiali NO ASPETTO
TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.12. Gli acquiferi sono caratterizzati da alta sensibilita' SI
ASPETTI RILEVANTI
nei confronti del progetto (p.e. attivita' idroesigenti NO
ASPETTO TRASCURAB.
alimentate da aquiferi con debole ricarica)? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.13. Il progetto s'inserisce in ambienti ad elevata SI ASPETTI
RILEVANTI
sensibilita' degli acquiferi? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.14. Sono presenti frane e condizioni di instabilita' SI
ASPETTI RILEVANTI
potenziale di versanti vicino all'intervento NO ASPETTO
TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.15. Il progetto e' situato presso pendii che possono essere SI
ASPETTI RILEVANTI
soggetti ad erosioni (situazione ante operam)? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.16. Gli ecosistemi sono caratterizzati da alta sensibilita' SI
ASPETTI RILEVANTI
nei confronti del progetto (p.e. capacita' portante NO ASPETTO
TRASCURAB.
prossima al nuovo carico complessivo generato)? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.17. Sono presenti carenti stati di qualita' del clima SI
ASPETTI RILEVANTI
acustico vicini all'intervento proposto NO ASPETTO TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.18. E' indicato/considerato il bacino visivo degli SI ASPETTI
RILEVANTI
interventi, con le foto degli elementi caratteristici NO
ASPETTO TRASCURAB.
del paesaggio attuale? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.19. Il paesaggio e' caratterizzato da un'alta sensibilita' SI
ASPETTI RILEVANTI
nei confronti del progetto (p.e. strutture dominanti NO ASPETTO
TRASCURAB.
realizzate in un vasto bacino visivo)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.20. Il progetto si colloca presso unita' di paesaggio SI
ASPETTI RILEVANTI
degradate (situazione ante operam)? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.21. Il progetto si colloca presso presenze architettoniche, SI
ASPETTI RILEVANTI
culturali e/o storiche significative? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.22. Il progetto interessa aree ad elevata densita' SI ASPETTI
RILEVANTI
demografica? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.23. Il progetto interessa ambiti con problemi legati SI
ASPETTI RILEVANTI
ai livelli di benessere e di salute della popolazione? NO
ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.24. Il progetto si colloca in ambiti con usi plurimi SI
ASPETTI RILEVANTI
del territorio reciprocamente poco compatibili NO ASPETTO
TRASCURAB.
(situazione ante operam)? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.25. Sono considerate le evoluzioni significative dello SI
ASPETTI RILEVANTI
stato ambientale attuale in assenza di intervento NO ASPETTO
TRASCURAB.
(p.e. aumento demografico, estensione di NON DOCUM. ADEGUATA
contaminazioni, ecc.)? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
4.26. Altro sulla descrizione dell'ambiente di riferimento SI
ASPETTI RILEVANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NO ASPETTO TRASCURAB.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NON DOCUM. ADEGUATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5. VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
POTENZIALI A BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO
5.1. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards NO ASPETTO
TRASCURAB.
ed i criteri per la tutela delle acque sotterranee? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.2. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards NO ASPETTO
TRASCURAB.
ed i criteri per la tutela delle acque superficiali? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.3. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards NO ASPETTO
TRASCURAB.
ed i criteri per la tutela dell'atmosfera? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.4. Le emissioni di polvere generate dal progetto in fase SI
ASPETTI RILEVANTI
di cantiere potrebbero influire negativamente sulla NO ASPETTO
TRASCURAB.
salute o il benessere degli esseri umani? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.5. Il progetto comporta impatti ambientali trasferiti in SI
ASPETTI RILEVANTI
altre regioni o comunque a grande distanza NO ASPETTO
TRASCURAB.
(p.e. inport/export di rifiuti, si propongono lunghe NON DOCUM.
ADEGUATA
infrastrutture, sterri o sbancamenti di ampie ESISTENTE
CRITICITA' AMBIENT.
dimensioni, estesa limitazione di superfici
esondabili, ecc.)?
5.6. Sono considerati/descritti gli impatti ed i rischi SI
ASPETTI RILEVANTI
ambientali potenziali per le varie alternative NO ASPETTO
TRASCURAB.
di progetto? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.7. Sono possibili soluzioni alternative a costi non SI ASPETTI
RILEVANTI
eccessivi e non analizzate, con minore impatto NO ASPETTO
TRASCURAB.
ambientale o minore rischio d'incidente? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.8. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la NO ASPETTO
TRASCURAB.
tutela della stabilita' dei versanti? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.9. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per limitare NO
ASPETTO TRASCURAB.
l'erosione dei suoli? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.10. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la NO ASPETTO
TRASCURAB.
tutela della vegetazione? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.11. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la NO ASPETTO
TRASCURAB.
tutela della fauna? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.12. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la NO ASPETTO
TRASCURAB.
tutela della qualita' degli ecosistemi? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.13. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i NO
ASPETTO TRASCURAB.
criteri per la tutela della qualita' degli elementi NON DOCUM.
ADEGUATA
paesaggistici? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.14. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i NO
ASPETTO TRASCURAB.
criteri per la tutela della qualita' dei valori del NON DOCUM.
ADEGUATA
patrimonio storico-culturale? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.15. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards NO ASPETTO
TRASCURAB.
ed i criteri per la tutela del benessere e della NON DOCUM.
ADEGUATA
salute umana? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.16. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i NO
ASPETTO TRASCURAB.
criteri per la prevenzione dei rischi di incidente? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.17. Il progetto puo' accrescere il rischio di incendio? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.18. Il progetto puo' comportare peggioramenti dei rischi SI
ASPETTI RILEVANTI
attuali riguardanti la salute della popolazione NO ASPETTO
TRASCURAB.
e dei lavoratori? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.19. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i NO
ASPETTO TRASCURAB.
criteri per la tutela delle possibilita' di svago NON DOCUM.
ADEGUATA
della popolazione? ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.20. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la tutela NO
ASPETTO TRASCURAB.
del valore dei beni materiali? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.21. Le analisi svolte consentono la verifica della SI ASPETTI
RILEVANTI
compatibilita' dell'intervento con i criteri per la tutela NO
ASPETTO TRASCURAB.
degli usi plurimi delle risorse materiali? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.22. Il progetto danneggia aree importanti dal punto SI ASPETTI
RILEVANTI
di vista turistico? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.23. Il progetto danneggia aree importanti dal punto SI ASPETTI
RILEVANTI
di vista ricreativo? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.24. Il progetto danneggia terreni ad alto valore agricolo? SI
ASPETTI RILEVANTI
NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.25. Il progetto influira' negativamente sul mercato SI ASPETTI
RILEVANTI
del lavoro nell'area? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.26. Il progetto influira' negativamente sul mercato SI ASPETTI
RILEVANTI
immobiliare dell'area? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.27. Le infrastrutture viarie a servizio delle opere sono SI
ASPETTI RILEVANTI
in grado di sopportare il carico di traffico previsto? NO
ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.28. Il progetto puo' interagire con altre pressioni SI ASPETTI
RILEVANTI
ambientali (presenti e future) che cumulativamente NO ASPETTO
TRASCURAB.
potranno esercitare impatti o rischi significativi? NON DOCUM.
ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.29. Sono considerate misure d'intervento e di emergenza SI
ASPETTI RILEVANTI
adeguate ai rischi potenziali di incidente? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.30. Sono considerate adeguate misure di mitigazione SI ASPETTI
RILEVANTI
o di compensazione degli impatti ambientali? NO ASPETTO
TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.31. Sono considerate modalita' d'applicazione delle SI ASPETTI
RILEVANTI
misure di mitigazione nel tempo? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.32. Sono considerati impatti e rischi residui dopo SI ASPETTI
RILEVANTI
l'adozione delle misure di mitigazione? NO ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.33. Sono considerati gli impatti ambientali residui SI ASPETTI
RILEVANTI
dopo la sistemazione e ripristino finale delle NO ASPETTO
TRASCURAB.
opere dismesse? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.34. Sono considerati tutti gli impatti ed i rischi SI ASPETTI
RILEVANTI
ambientali significativi per le alternative di progetto? NO
ASPETTO TRASCURAB.
NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.35. Sono considerati programmi di monitoraggio degli SI
ASPETTI RILEVANTI
impatti ambientali (p.e.: impatti residui dopo la NO ASPETTO
TRASCURAB.
mitigazione, impatti incerti, controllo dell'efficacia NON
DOCUM. ADEGUATA
delle misure di mitigazione, ecc.)? ESISTENTE CRITICITA'
AMBIENT.
5.36. Sono considerate le difficolta' di raccolta, SI ASPETTI
RILEVANTI
coordinamento ed esame dei dati necessari alla stima NO ASPETTO
TRASCURAB.
degli impatti ambientali? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.37. Sono descritte le informazioni ancora mancanti ed SI
ASPETTI RILEVANTI
utili ad accrescere la completezza degli elaborati NO ASPETTO
TRASCURAB.
presentati? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.38. Il progetto dara' luogo ad effetti particolarmente SI
ASPETTI RILEVANTI
complessi sull'ambiente (p.e. gli impatti si NO ASPETTO
TRASCURAB.
cumuleranno con quelli derivanti da altri progetti, NON DOCUM.
ADEGUATA
oppure i diversi impatti avranno carattere sinergico)? ESISTENTE
CRITICITA' AMBIENT.
5.39. Il progetto dara' eventualmente luogo ad impatti SI
ASPETTI RILEVANTI
estremamente incerti o che comportano rischi NO ASPETTO
TRASCURAB.
difficilmente stimabili o eccezionali? NON DOCUM. ADEGUATA
ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
5.40. Altre valutazioni di impatto SI ASPETTI RILEVANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NO ASPETTO TRASCURAB.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . NON DOCUM. ADEGUATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ESISTENTE CRITICITA' AMBIENT.
2. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER
LA PROCEDURA DI VIA
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la
procedura di VIA fornite nel presente capitolo si configurano come
linee guida generali.
Esse vanno in ogni caso integrate con altri strumenti utili sia alla
redazione dei progetti sia alla valutazione del loro impatto
ambientale.
Specifici approfondimenti sono necessari per le singole tipologie
progettuali assoggettate alla procedura di VIA; ogni tipologia
progettuale, infatti, risponde a particolari prescrizioni normative,
a specifiche tecniche di buona pratica, valutazioni di rischio, etc.
Le linee guida necessitano inoltre di aggiornamenti ed integrazioni
nel tempo al fine di ottimizzare la loro efficacia e di adeguarle ai
progressi tecnologici e dell'analisi ambientale. Esse, dunque, anche
sulla base dell'esperienza accumulata nella loro concreta
applicazione, saranno periodicamente aggiornate.
Come gia' ricordato, alle linee guida generali fornite nella presente
direttiva seguiranno una serie di linee guida specifiche per ogni
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 della L.R. sulla VIA ed articolate per la procedura di verifica
(screening) e per la procedura di VIA che verranno fornite in
specifiche successive direttive.
Le linee guida generali contenute nella presente direttiva vanno
sempre utilizzate in modo integrato con le linee guida specifiche per
singola tipologia progettuale.
2.1 PROCEDURA DI VIA
Per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA
si deve fare riferimento al paragrafo 2.2.
Per la individuazione dei passi procedimentali della procedura di VIA
si deve fare riferimento al capitolo 5 della "Direttiva generale
sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale".
In questo paragrafo si forniscono indirizzi per la predisposizione
del SIA e quindi anche per l'effettuazione della fase eventuale di
definizione dei contenuti del SIA (scoping).
Va innanzitutto ricordato che per i progetti sottoposti alla
procedura di VIA, l'art. 13, commi 1 e 2, della L.R. sulla VIA,
dispone che, il proponente presenta, per le opere pubbliche o di
interesse pubblico, all'autorita' competente ovvero, per le attivita'
produttive, allo Sportello Unico laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente,
oppure, quando lo Sportello Unico non sia istituito ed operante, alla
Autorita' competente, una domanda allegando i seguenti elaborati:
- SIA (che deve essere redatto in conformita' alle disposizioni
dell'art. 11, comma 1, e che quindi contiene gli elementi e le
informazioni di cui all'Allegato C; i contenuti del SIA saranno
opportunamente specificati dalle Direttive di cui all'art. 8);
- progetto definitivo;
- documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa
vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti
nell'ambito della Conferenza di servizi.
Il SIA deve, inoltre, essere redatto in conformita' agli eventuali
esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) per
la quale si faccia riferimento ai paragrafi 5.A.1, 5.A.2, 5.A.3,
5.A.4 e 5.A.5 della "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.
9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale".
La L.R. sulla VIA fornisce nell'Allegato C gli elementi e le
informazioni che devono essere contenuti nel SIA.
L'Allegato C stabilisce, infatti, che il SIA relativo a progetti di
impianti, opere o interventi contiene gli elementi indicati nella
seguente tabella.
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
biologico ed antropico;
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
proposti, delle modalita' e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonche' la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,
con l'indicazione della natura e delle quantita' dei materiali
impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
dall'attivita' del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili;
e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente;
f) l'illustrazione della conformita' delle opere e degli interventi
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
g) l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alla
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad
impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed
i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di
gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli
interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di
discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da
possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,
alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti;
i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi,
nonche' delle misure di monitoraggio;
j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
L'approccio sistematico rappresenta una componente importante della
procedura di VIA al fine di garantire che anche gli impatti meno
evidenti (ad esempio: gli impatti indiretti, secondari, derivanti da
attivita' a breve termine, etc.) vengano adeguatamente presi in
considerazione.
Le liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 2.2, e che
saranno specificate e dettagliate nelle liste di controllo contenute
nelle linee guida specifiche per ogni tipologia progettuale elencata
negli Allegati A.1, A.2 A.3, B.1, B.2 e B.3, sono state predisposte
al fine di consentire un approccio semplice e sistematico alla
predisposizione ed alla valutazione del SIA.
Le informazioni che il proponente deve fornire a corredo del progetto
definitivo nel SIA, devono dare risposta alle questioni elencate
nelle liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 2.2.
Deve sempre essere tenuto presente che obiettivo della procedura di
VIA e' quello di assicurare la dovuta attenzione a una gamma di
fattori che e' necessario esaminare al fine di pervenire ad una
determinazione finale circa la sostenibilita' dell'impatto ambientale
atteso.
Gli impatti ambientali potenziali possono essere identificati
mediante l'analisi comparata del progetto (e delle sue alternative) e
dell'ambiente in cui esso si inserisce.
In particolare nel SIA e' importante esaminare gli obiettivi, i
motivi del progetto ed identificare le alternative che rendono
possibile il conseguimento degli obiettivi oltre a ridurre l'impatto.
necessario considerare sempre l'alternativa della non realizzazione
del progetto in questione, ossia analizzare gli stati ambientali
senza l'attuazione del progetto (l'alternativa "zero"); tale
considerazione e' necessaria poiche' rende possibile la stima degli
impatti ambientali, definiti appunto come "modificazione delle
condizioni dell'ambiente" rispetto ad una situazione senza progetto.
La seguente lista e' utile per l'identificazione dei tipi di
alternative possibili per un determinato tipo di progetto. Ognuna
delle differenti tipologie di alternative risultera' essere piu' o
meno appropriata secondo la natura del progetto in questione, la
qualita' ambientale preesistente ed il quadro di pianificazione.
Tipologie di alternative possibili
ASSENZA DI PROGETTO (ALTERNATIVA ZERO)
- Stato attuale senza alcuna realizzazione.
- Scenari futuri probabili.
- Scenari futuri pessimistici (ad esempio, stimando una crescita
estrema delle pressioni ambientali, oppure il massimo trend di
degrado ambientale).
ALTERNATIVE STRUTTURALI
- Ubicazioni alternative degli interventi (siti alternativi di
intervento).
- Variazioni della pianta e delle strutture costruite nel sito di
intervento.
- Diversificazione delle dimensioni delle opere.
- Diversificazione dell'accessibilita': modalita' di accesso, strade
alternative.
- Configurazioni alternative per mitigazioni ambientali.
ALTERNATIVE GESTIONALI
- Diversificazione di processi, di tecnologie impiegate, di metodi di
lavoro.
- Diversificazioni delle scelte dei tempi.
- Diversificazione dei programmi di attuazione.
- Gestione diversificata della domanda o dei modi per soddisfare la
domanda.
- Diversificazione delle specifiche dei prodotti.
- Diversificazione dei tipi e delle fonti di materia prima.
- Diverse modalita' di smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo
dei rifiuti.
- Diversificazione dei servizi ausiliari.
- Modifica delle procedure per la gestione dell'ambiente.
- Modifica delle responsabilita' di attuazione.
- Variazioni organizzative interne.
- Differente impiego e formazione del personale.
- Processi alternativi per smantellamento, ripristino e recupero dei
siti.
ALTERNATIVE DI CONTROLLO
- Diversificazione delle misure di controllo ambientale.
- Diverse modalita' dei piani di emergenza.
- Diverse responsabilita' per i controlli ambientali.
I metodi di stima e di misura degli impatti per le alternative di
progetto variano molto e possono aiutare notevolmente l'operazione di
scelta del progetto migliore. Alcune tecniche di confronto tra le
piu' conosciute sono:
- caso per caso non formalizzate;
- sovrapposizione di carte tematiche;
- liste e matrici di impatto;
- grafi e matrici coassiali causa/effetto.
I metodi di valutazione "caso per caso non formalizzati" sono i piu'
semplici; essi sono basati su confronti prevalentemente qualitativi e
intuitivi, piuttosto soggettivi, degli impatti positivi/negativi
prodotti dalle varie alternative. Tali metodi possono essere
utilmente applicati solo per valutazioni semplici, confrontando
separatamente gli impatti di ogni componente ambientale (paesaggio,
acqua, ecc.).
I metodi di sovrapposizione di carte tematiche (ambiente fisico,
sociale, ecosistemi, paesaggio, ecc.) producono una descrizione
composita dell'ambiente d'intervento e mirano ad evidenziare
soprattutto i problemi (criticita', rischi, vulnerabilita' o
sensibilita'), o, per contro, le opportunita', relativi alla
realizzazione del progetto. Tali metodi possono essere piu' utilmente
applicati per scelte localizzative su vaste aree, limitando il numero
delle cartografie sovrapposte solo ai tematismi ambientali tra loro
affini.
I metodi di valutazione con liste e matrici d'impatto combinano liste
comuni di componenti o fattori ambientali da considerare con liste di
azioni alternative. Combinando queste liste disposte su assi
orizzontali e verticali si evidenziano relazioni di causa/effetto tra
le alternative e l'ambiente. Gli elementi della matrice possono
riportare sia valutazioni qualitative sia stime quantitative. Nel
secondo caso le stime quantitative possono essere associate a schemi
di pesatura per il computo della prestazione ambientale di ciascuna
alternativa.
I grafi e le matrici causa/effetto mettono in evidenza la catena
cause/effetti delle azioni di progetto, delle condizioni ambientali e
degli impatti (diretti, indiretti) sui vari ricettori. In pratica
attraverso questo tipo di metodologia e' possibile identificare
"alberi di impatto" dove sono evidenziati anche gli impatti di ordine
superiore (esiste una corrispondenza tra gli alberi di impatto e le
matrici coassiali).
Esistono, inoltre, diverse tecniche di analisi multicriteriale per
valutare impatti complessivi di ciascuna alternativa che si basano
sulla costruzione di matrici di impatto o di grafi. Tali tecniche
comportano la necessita' di determinare:
- punteggi di impatto in una scala normalizzata (per esempio,
definiti attraverso la definizione di "funzioni di utilita'");
- livelli d'importanza relativa tra diversi tipi di impatto ("pesi";
per esempio definiti attraverso i confronti a coppie).
Essendo tali valutazioni determinanti per la scelta delle alternative
e' necessario che i metodi di valutazione siano formalmente corretti
ed esplicitati dal SIA. In pratica il confronto di alternative
progettuali puo' essere fatto inserendo valutazioni quantitative
nelle matrici coassiali proposte nelle linee guida specifiche per le
singole tipologie progettuali.
La fase di valutazione delle alternative d'intervento e'
un'operazione molto delicata: occorre predisporre tutti gli elementi
affinche' sia possibile verificare l'attendibilita' delle valutazioni
e ponderazioni effettuate, nonche' di farle variare per analizzare la
sensitivita' dei risultati del confronto.
Nel confronto di alternative occorre soprattutto esplicitare i
criteri di stima degli impatti e di ponderazione. Il metodo deve
consentire di verificare come si e' giunti alla valutazione finale e
come valutazioni diverse sugli impatti e i pesi relativi possono fare
variare il risultato (la valutazione della sensitivita' puo' essere
fatta in modo semplice mostrando gli ordinamenti di alternative
risultanti da diversi criteri di pesatura oppure, in modo piu'
complesso, attraverso l'analisi di "concordanza" e "discordanza"
degli ordinamenti di alternative).
I SIA si devono incentrare sulle azioni di progetto e sugli impatti
ambientali che risultano essere significativi (cioe' che rivestono
maggiore importanza nell'ambito del processo decisionale) o hanno un
maggior livello d'incertezza.
Bisogna analizzare un certo numero di fattori differenti per poter
decidere quale livello d'indagine e' necessario per ciascun impatto
identificato.
inoltre importante considerare il livello di studi necessario a
fornire un'adeguata descrizione degli impatti che presentano un certo
livello d'incertezza relativamente alla loro rilevanza o importanza.
La lista di controllo qui di seguito riportata, identifica una
possibile gamma di fattori da esaminare.
LISTA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI
CRITERI SU ENTITA' IMPATTI
- L'impatto e' di lunga durata? irreversibile? di grande entita'?
- La sua attenuazione e' impossibile o difficile?
- Ha ripercussioni su una vasta area?
- Ha ripercussioni su un vasto numero di persone?
- La probabilita' che si verifichi e' alta?
- Potrebbero esserci impatti transfrontalieri?
CRITERI SU AMBIENTE INTERESSATO
- E' una zona di un certo valore?
- E' una zona sensibile all'impatto?
- La popolazione interessata e' sensibile all'impatto?
- C'e' un alto livello di impatto esistente?
CRITERI SU ASPETTI GIURIDICI E DI CONFLITTO DI USI
- E' possibile che vengano superati i limiti ambientali?
- Sono probabili conflittualita' in materia di uso dei
terreni/assetto territoriale?
CRITERI SU CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA
- Esiste un alto livello d'interesse da parte del pubblico?
- Esiste un alto livello d'interesse politico?
CRITERI SU INCERTEZZE
- La rilevanza o entita' dell'impatto e' incerta a causa di scarse
informazioni?
- Esistono metodi per prevedere e valutare gli impatti che presentano
tali incertezze?
- Possono essere sviluppati metodi appropriati?
Nella predisposizione di un SIA puo' essere utile fare ricorso
all'utilizzo di modelli. I modelli servono soprattutto per studiare
problemi. In generale possono essere usati per la simulazione dei
fenomeni reali, in un contesto, cioe', di proiezione e previsione che
e' proprio dei SIA.
Si rileva che la modellistica puo' essere applicata con relativa
facilita' a sistemi fisico-chimici (ad esempio: modelli idraulici, di
trasporto solido, di diffusione in un mezzo, etc.). Essa e', invece,
assai meno affidabile nel caso di sistemi complessi come gli
ecosistemi, la societa', etc. L'uso dei modelli e' facilitato dalla
misurazione dei fatti osservati e dei dati raccolti da interpretare.
L'eventuale uso di modelli complessi per la stima degli impatti
ambientali e' opportuno solo se i metodi di stima piu' semplici e
conservativi non hanno rassicurato sull'assenza di impatti
significativi. Cioe', in un ottica di ottimizzazione delle risorse
(umane, temporali, economiche) per la predisposizioni del SIA si
consiglia l'uso di modelli complessi e dispendiosi solo per la
soluzione degli aspetti veramente critici e per gli impatti
maggiormente significativi ai fini della valutazione finale.
Un importante corollario di cio' e' che in un SIA i modelli
semplificati dovrebbero essere conservativi: ad esempio le
concentrazioni di inquinamento atmosferico stimate con un modello
semplificato dovrebbero essere quelle del "caso peggiore", con il
bersaglio piu' esposto ed in condizioni climatiche avverse.
Un problema metodologico legato alla previsione di impatti ambientali
ed all'utilizzo dei modelli previsionali e' quello del trattamento
dell'incertezza. I modelli di previsione forniscono in genere le
stime piu' probabili. Poiche' l'evoluzione reale dei parametri
stimati (ad esempio concentrazione di inquinanti in atmosfera) potra'
anche essere diversa, risulta chiaro che la trattazione degli stati
ambientali solo attraverso modelli di tipo deterministico non e'
sufficiente a garantire una corretta previsione degli impatti. Nei
casi piu' complessi (ad esempio quando gli impatti riguardano molti
aspetti) risulta importante la gestione di diversi scenari, a
probabilita' differenti, ma comunque possibili, attraverso il
monitoraggio.
I metodi di valutazione utilizzati dovrebbero riconoscere la natura
probabilistica degli impatti. Le catene causali degli impatti
ambientali sono raramente deterministiche per i molti fattori
aleatori e le conoscenze incerte sulle relazioni tra le azioni umane
e gli stati delle componenti naturali. Anche gli impatti cumulativi e
indiretti sono importanti sebbene ci siano limiti evidenti
sull'approfondimento con cui essi possono essere considerati. Gli
ecosistemi sono fortemente interrelati ed una serie di azioni
secondarie possono indurre impatti significativi.
Al pari di quanto avviene per la procedura di verifica (screening),
un problema di rilievo e' rappresentato dalla definizione delle aree
di studio.
In generale i confini delle aree di studio dipendono sia dalla
tipologia dei fattori ambientali da studiare, sia dalla
disponibilita' di informazioni. Comunque gli indicatori ambientali
dovrebbero essere riferiti a confini naturali, piuttosto che a
confini amministrativi o geometrici (ad esempio, zone circolari).
Nella predisposizione di un SIA e' necessario raccogliere le
informazioni ed i dati significativi per descrivere lo stato
dell'ambiente ed i livelli di qualita' ambientale esistenti;
innanzitutto ricorrendo a quelli disponibili che possono essere
ottenuti da archivi e sistemi informativi di Amministrazioni
pubbliche ed in particolare dell'ARPA.
A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 2, della L.R. sulla VIA
stabilisce che il proponente ai fini della predisposizione del SIA ha
diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso
gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.
Nel SIA e', inoltre, necessario riconoscere le fluttuazioni temporali
(giornaliere, stagionali o annuali) dei dati ambientali. Di
particolare importanza sono le condizioni di fluttuazione estrema o
peggiori (ad esempio, le condizioni di qualita' delle acque d'un
fiume sono tipicamente critiche in condizioni di magra).
Per alcune situazioni puo' esservi carenza o assenza di informazioni.
In tal caso possono essere adottati due approcci:
- considerare informazioni disponibili di ambiti vicini o analoghi a
quello in esame;
- effettuare apposite campagne di monitoraggio con l'obiettivo di
rilevare alcuni indicatori chiave.
La scelta tra i due approcci va opportunamente compiuta in relazione
alla rilevanza dell'informazione carente o mancante nel contesto
dell'analisi degli impatti ambientali attesi ed in relazione alla
sufficiente correttezza del trasferimento delle informazioni dagli
ambiti vicini o analoghi.
utile presentare nel SIA la sintesi delle analisi condotte
(riportando, se necessario, le analisi dettagliate in specifici
allegati). Cio' porta a tre considerazioni generali:
- i dati riportati nel SIA servono in quanto riescono a comunicare
informazioni (in questo senso gli indicatori ambientali sono i "dati
piu' efficienti");
- oltre ai dati ed agli indicatori ambientali sono molto utili anche
gli indici ambientali e le immagini; la sintesi delle informazioni
ambientali, attuata attraverso gli indici e le immagini, e' utile
soprattutto per informare la generalita' dei soggetti interessati,
che di norma possiedono una limitata esperienza tecnica.
Inoltre, al fine di evitare un rischio ricorrente di riportare nel
SIA molte informazioni irrilevanti o inutili ai fini decisionali, e'
utile effettuare consultazioni sia delle Amministrazioni interessate,
sia dei soggetti interessati, per individuare quali sono gli aspetti
rilevanti.
La predisposizione del testo del SIA riveste un grande rilievo.
Infatti questa comunicazione scritta sara' utilizzata ai fini della
decisione sul progetto proposto. Tale elaborato sara' anche esaminato
dalle Amministrazioni interessate e dai soggetti interessati. Percio'
attenzione particolare deve essere posta nella redazione per
comunicare effettivamente informazioni utili.
Per la redazione del SIA e' utile, quindi, applicare alcuni
accorgimenti.
- Decidere preliminarmente gli obiettivi del SIA in modo che esso dia
un chiaro contributo agli obiettivi fissati.
- Utilizzare un linguaggio semplice e concreto. Il riassunto in
linguaggio non tecnico si consiglia che possa essere riprodotto
(rilegatura asportabile, uso del bianco/nero, numero di pagine
limitato, possibilmente in formato UNI A4). Gli allegati servono a
snellire l'esposizione delle sezioni precedenti: in esse dovrebbero
essere raccolti i dati, gli elaborati cartografici, le fotografie, le
tabelle e altri elaborati grafici ritenuti utili. I documenti ed i
materiali a cui lo studio fa esplicito riferimento dovrebbero essere
specificati, riportati in bibliografia e ragionevolmente reperibili o
verificabili.
- Presentare le informazioni delle azioni proposte con i pro ed i
contro.
- Non usare espressioni generiche (ad esempio: "Il rumore della fase
di cantiere andra' minimizzato", "Una considerazione speciale verra'
rivolta ai controlli degli impianti", ecc.). e' necessario
individuare i problemi specifici ed metodi utilizzati per
individuarli e risolverli.
- Dato che i SIA sono elaborati da gruppi interdisciplinari, e'
facile trovare differenti stili di scrittura. Questo puo' far
sembrare il lavoro contraddittorio. Una fase importante per evitare
questo tipo di problema e' quello di effettuare una revisione
unitaria.
- Le diverse opinioni professionali o informazioni scientifiche,
anche se tra loro conflittuali, vanno riportate perche' possono
essere un valido strumento di confronto per le Amministrazioni ed i
soggetti interessati.
utile, inoltre, prestabilire i capitoli standard di un SIA. Il
contenuto delle sezioni di un SIA puo' essere schematizzato come di
seguito.
I. Copertina (enti, titolo, recapito del responsabile, data)
II. Indice
A QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
III. Premessa (su motivazioni dell'intervento e contenuti del SIA)
IV. Descrizione di piani, programmi e norme di riferimento per il
progetto di intervento
B QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
V. Descrizione del progetto e delle sue alternative (che cosa si
propone, come funziona, tempistica costruttiva e gestionale)
C QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
VI. Descrizione dell'ambiente interessato (confini degli ambiti di
indagine, stato attuale delle componenti ambientali, tendenze
evolutive senza il progetto)
VII. Impatti del progetto (e' il cuore dello studio;
identificazione, descrizione e quantificazione delle modifiche allo
stato ambientale)
VIII. Scelta delle alternative e delle azioni di mitigazione degli
impatti ambientali residui (descrizione dei metodi di valutazione e
scelta; valutazione dell'importanza degli impatti; scelta delle
alternative e delle mitigazioni)
IX. Programma di monitoraggio (finalita' del monitoraggio;
obiettivi, modalita' e tempistica del monitoraggio; prodotti del
monitoraggio e metodi di decisione dei risultati)
D ALLEGATI
X. Bibliografia
XI. Glossario dei termini tecnici utilizzati
XII. Appendici (lista dei pareri per il progetto, lista degli enti,
organizzazioni e persone da informare sullo studio; elaborati tecnici
del progetto; liste dettagliate di indicatori ambientali; calcoli
degli impatti; altri fattori ambientali considerati, ma non rilevanti
per le decisioni)
XIII. Sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate nella raccolta dei dati.
XIV. Sintesi in linguaggio non tecnico
2.2 LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER IL SIA
Nella seguente tabella e' fornita la lista di controllo per la
predisposizione e per la valutazione del SIA.
Tale lista di controllo e' utilizzabile proficuamente anche nella
fase eventuale di definizione dei contenuti del SIA (scoping).
Operativamente la lista di controllo va utilizzata da parte del
proponente, come d'altra parte avviene in generale per ogni lista di
controllo, come uno strumento finalizzato ad evidenziare gli aspetti
significativi.
Essa va quindi utilizzata come una guida per individuare gli elementi
da sviluppare ed esporre nelle relazioni da predisporre e presentare
all'autorita' competente per l'effettuazione della procedura di VIA.
Analogamente la lista di controllo va utilizzata da parte
dell'autorita' competente e dell'ufficio competente e di chi deve
condurre l'esame e l'istruttoria tecnica sugli elaborati presentati
per l'effettuazione della procedura di VIA come uno strumento per
valutare gli aspetti rilevanti e quindi per assicurare la dovuta
attenzione a una gamma di fattori che possono influire sulla
decisione finale in materia di impatto ambientale.
Con le medesime modalita' e finalita' andranno utilizzate le piu'
dettagliate liste di controllo contenute nelle linee guida specifiche
per ogni tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3,
B.1, B.2 e B.3 man mano che esse verranno rese disponibili.
LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VIA
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Nota bene:
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali
di piani, programmi, norme e le informazioni rilevanti e pertinenti
per la valutazione di impatto ambientale, raggruppando le
informazioni tra loro correlate; le descrizioni estese degli
strumenti considerati vanno inseriti in allegato al SIA.
A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO NOTE E GIUDIZI
A.1. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO
A.1.1. Descrizione sintetica sull'impostazione del SIA
(composizione gruppo di lavoro,
metodi usati per selezionare alternative o fare valutazioni,
difficolta', carenze, ecc.;
in allegato le descrizioni estese)
A.1.2. Descrizione sintetica sulla natura dei beni e/o servizi
offerti dalle opere o
dagl'impianti progettati
A.1.3. Descrizione sintetica introduttiva del progetto
specificando la natura, la tipologie
delle opere, le motivazioni, gli obiettivi da conseguire ed i
risultati attesi
A.1.4. Descrizione del livello di copertura della domanda di
intervento (per ogni
alternativa di intervento, anche in assenza d'intervento, e in
relazione
all'evoluzione della domanda lungo la vita tecnica
dell'intervento)
A.1.5. Descrizione dell'esercente dell'attivita' o dell'intervento
A.1.6. Descrizione delle esperienze dell'esercente nel campo
dell'attivita'
o dell'intervento
A.1.7. Descrizione di eventuali finanziamenti pubblici per
l'intervento
A.1.8. Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico
descrizione dei costi e dei
benefici economici complessivi dell'intervento
A.1.9. Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico
descrizione del tasso
di redditivita' interno dell'investimento complessivo
A.1.10. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE
CONSIDERATE
A.2.1. Mappa inquadramento territoriale delle opere progettate
(cartografia di
riferimento con indicazione di nuovi siti costruiti, siti di
cantiere ed occupazioni
temporanee per la costruzione)
A.2.2. Mappa uso reale del suolo esistente (con riportate aree
edificate: uso residenziale,
insediamenti storici, attivita' industriali, attivita'
artigianali, servizi urbani e
territoriali; aree di tutela paesaggistica ed ambientale; aree a
verde pubblico e
privato, aree agricole, aree naturali, ecc.)
A.2.3. Mappa topografica con indicazione delle infrastrutture
esistenti (strade esistenti,
ferrovie, aeroporti, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, opere
acquedottistiche o
fognarie, opere di consolidamento, linee telefoniche, ecc.)
A.2.4. Descrizione dei titoli conferenti la disponibilita' dei
terreni
A.2.5. Mappa delle proprieta' interessate e vicine al progetto
(con riportati i siti
d'intervento, i riferimenti catastali e le delimitazioni delle
diverse proprieta')
A.2.6. Descrizione del bacino di utilizzo del progetto
A.2.7. Altri eventuali
A.3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA
A.3.1. Descrizione di inquadramento del Piano territoriale
regionale (PTR) per la parte
che interessa i siti di intervento
A.3.2. Descrizione di inquadramento del Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR)
per la parte che interessa i siti di intervento (qualora non sia
vigente il PTCP)
A.3.3. Descrizione di inquadramento del Piano territoriale di
coordinamento provinciale
(PTCP) per la parte che interessa i siti di intervento
A.3.4. Descrizione di inquadramento di altri strumenti di
pianificazione territoriale
che interessano i siti d'intervento
A.3.5. Descrizione di inquadramento degli strumenti di
pianificazione urbanistica e delle
relative norme tecniche che interessano i siti di intervento
A.3.6. Stralcio delle norme tecniche di attuazione degli strumenti
urbanistici
comunali vigenti
A.3.7. Descrizione di inquadramento dei vincoli naturalistici
(anche in relazione ai Siti
di Importanza Comunitaria - SIC - ed alle Zone di Protezione
Speciale - ZPS -
individuati per la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche'
della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Direttiva
92/43/CEE e della
Direttiva 79/409/CEE)
A.3.8. Descrizione dei vincoli paesaggistici che interessano i
siti di intervento
A.3.9. Descrizione dei vincoli architettonici che interessano i
siti di intervento
A.3.10. Descrizione dei vincoli archeologici che interessano i
siti di intervento
A.3.11. Descrizione dei vincoli storico-culturali che interessano
i siti di intervento
A.3.12. Descrizione delle zone demaniali che interessano i siti di
intervento
A.3.13. Descrizione dei vincoli idrogeologici che interessano i
siti di intervento
A.3.14. Estratti delle cartografie di pianificazione territoriale
(p.e. dal PTPR)
A.3.15. Mappa mosaico dei vincoli
territoriali/paesaggisitici/ambientali/naturalistici
(parchi, riserve, vincolo idrogeologico, vincolo archeologico,
vincolo paesistico,
vincoli locali, ecc.)
A.3.16. Mappa mosaico degli strumenti di pianificazione
urbanistici comunali che
interessano i siti di intervento
A.3.17. Mappa infrastrutture principali esistenti e programmate
presso i siti di intervento
A.3.18. Descrizione delle unita' di paesaggio definite negli
strumenti di
pianificazione territoriali
A.3.19. Descrizione delle disarmonie reciproche eventuali di
previsioni contenute
in distinti strumenti programmatori, piani o normative
A.3.20. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI BACINO
A.4.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti
di pianificazione di bacino
A.4.2. Mappa bacino idrografico di appartenenza delle opere
proposte
A.4.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.5. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI ATTIVITA' ESTRATTIVE
A.5.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti
di pianificazione infraregionale (P.I.A.E.) per le cave (con
particolare riferimento
ai materiali litoidi di interesse per le opere proposte.)
A.5.2. Descrizione della classificazione dell'area secondo il
P.I.A.E.: Polo o
Area estrattiva
A.5.3. Descrizione della superficie totale inserita nel P.I.A.E.
come "Zona
per attivita' estrattiva"
A.5.4. Descrizione della tipologia di materiali e volumi utili
totali previsti nel P.I.A.E.
A.5.5. Descrizione delle caratteristiche tecniche della
coltivazione previste nel P.I.A.E.
A.5.6. Descrizione di prescrizioni particolari eventualmente.
riportate nel P.I.A.E.
(estratto di planimetria, ecc.)
A.5.7. Descrizione della classificazione dell'area secondo il
Piano delle Attivita'
estrattive (P.A.E.)
A.5.8. Descrizione della superficie totale inserita nel P.A.E.
A.5.9. Descrizione della tipologia di materiali e volumi utili
totali previsti nel P.A.E.
A.5.10. Descrizione delle caratteristiche tecniche della
coltivazione previste nel P.A.E.
(prescrizioni particolari espresse, estratto di planimetria,
ecc.)
A.5.11. Estratti delle cartografie di pianificazione attivita'
estrattive
A.5.12. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.6. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI RISANAMENTO
E TUTELA DELLE ACQUE
A.6.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti di
pianificazione per il risanamento e la tutela delle acque
A.6.2. Estratti delle cartografie di pianificazione per il
risanamento e tutela delle acque
A.6.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI
A.7.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti di
pianificazione di settore per i trasporti
A.7.2. Estratti delle cartografie di pianificazione del settore
trasporti che interessano
le opere progettate
A.7.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.8. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI SMALTIMENTO
RIFIUTI
A.8.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti di
pianificazione provinciale di settore per lo smaltimento rifiuti
A.8.2. Estratti delle cartografie di pianificazione dello
smaltimento rifiuti che
interessano le opere progettate
A.8.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.9. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI SETTORE
A.9.1. Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli
strumenti di
pianificazione provinciale di settore in riferimento a . . . . .
A.9.2. Estratti delle cartografie di pianificazione di settore . .
. . . . . . . . . . . .
A.9.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.10. COERENZA DEL PROGETTO CON NORME
A.10.1. Descrizione delle concessioni, autorizzazioni, intese,
licenze, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del
progetto
proposto (specificare anche amministrazioni interessate)
A.10.2. Descrizione delle principali norme ed indirizzi tecnici
che regolano le tipologie
di opere come quelle proposte (p.e. norme in materia di tutela
ambientale
e della salute)
A.10.3. Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali delle
opere e degli interventi
proposti alle norme ed indirizzi tecnici
A.10.4. Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali del
progetto con i vincoli
di tutela naturalistica (p.e. rispetto ai Siti di Importanza
Comunitaria - SIC - ed
alle Zone di Protezione Speciale - ZPS - individuati per la
conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche
definiti ai sensi della Ddirettiva 92/43/CEE e della Direttiva
79/409/CEE)
A.10.5. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.11. COERENZA DEL PROGETTO CON STUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE
A.11.1. Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali del
progetto con gli
strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
A.11.2. Descrizione delle modificazioni assunte formalmente,
intervenute o necessarie
per il progetto
A.11.3. Mappa delle modificazioni assunte formalmente, intervenute
o necessarie
per il progetto
A.11.4. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Nota bene:
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali
del progetto e dei fattori antropici indipendenti dal progetto in
esame e le informazioni rilevanti e pertinenti per la valutazione di
impatto ambientale, raggruppando le informazioni tra loro correlate;
le descrizioni estese dei metodi (criteri, stime, ecc.) e delle
scelte progettuali vanno inseriti in allegato al SIA.
B. INQUADRAMENTO PROGETTUALE NOTE E GIUDIZI
B.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ALTERNATIVE CONSIDERATE
(descrizione delle strutture, dei processi, dei tempi, dei costi
previsti per ciascuna
delle alternative)
B.1.1. Descrizione della storia del progetto
B.1.2. Descrizione delle alternative possibili considerate in
relazione alla differente
localizzazione sul territorio
B.1.3. Descrizione delle alternative considerate in relazione al
diverso disegno
planimetrico all'interno dei siti d'intervento
B.1.4. Descrizione delle alternative considerate in relazione al
diverso dimensionamento
delle opere
B.1.5. Descrizione delle alternative considerate in relazione alla
diversificazione
dell'accessibilita' alle opere
B.1.6. Descrizione delle alternative considerate in relazione alla
diversificazione
nella scelta dei processi e dei metodi di lavoro
B.1.7. Descrizione delle alternative considerate in relazione ai
diversi livelli di esercizio
B.1.8. Descrizione delle alternative considerate in relazione ai
diversi modi di gestire
o soddisfare la domanda
B.1.9. Descrizione delle alternative considerate in relazione alla
diversita' dei tipi
e delle fonti di materia prima
B.1.10. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alle diverse modalita'
di smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo dei rifiuti
B.1.11. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alla diversificazione
dei servizi ausiliari
B.1.12. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alla diversificazione
dei ripristini ambientali dopo la fase di cantiere
B.1.13. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alle diverse mitigazioni
ambientali
B.1.14. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alle modalita' di
dismissione finale
B.1.15. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alla diversificazione
dei piani di emergenza
B.1.16. Descrizione delle alternative considerate in relazione
alla diversa tempistica,
scelta dei tempi di costruzione e di esercizio
B.1.17. Descrizione degli interventi non considerati nella
presente proposta progettuale,
ma connessi, di servizio o complementari alle azioni alternative
prescelte
(specificare anche possibili successioni temporali di
realizzazione;
p.e. impianti futuri di recupero energetico)
B.1.18. Descrizione della valutazione sull'attualita' del progetto
e delle tecniche prescelte,
anche con riferimento alle migliori tecnologie disponibili
B.1.19. Descrizione e motivazione delle scelte compiute per le
alternative, tenendo conto
degli impatti ambientali
B.1.20. Altro sulle alternative di progetto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AZIONI DI CANTIERE (descrizione delle pressioni ambientali dirette
sulle
componenti ambientali nelle fasi di costruzione delle opere)
B.2. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO E STRUTTURE
DI CANTIERE
B.2.1. Descrizione dei criteri adottati per il dimensionamento dei
cantieri
B.2.2. Descrizione dei programmi di cantiere (con indicazione
della tempistica delle fasi
di sistemazione iniziale, costruzione, smantellamento dei
cantieri)
B.2.3. Nel caso di progetti di modifica ad interventi esistenti,
descrizione delle modalita'
di gestione del cantiere rispetto all'intervento esistente
B.2.4. Planimetrie, sezioni rappresentative dei siti di cantiere
B.2.5. Descrizione dei rilevamenti e prove (capisaldi di
riferimento, prove geognostiche
in situ e in laboratorio, analisi geotecniche, ecc.)
B.2.6. Descrizione delle sistemazioni superficiali durante i
lavori di costruzione
(pavimentazioni, impermeabilizzazioni, ecc.)
B.2.7. Descrizione delle aree funzionali nel perimetro dei
cantieri
B.2.8. Descrizione dell'eliminazione della vegetazione nelle fasi
di cantiere
B.2.9. Descrizione delle demolizioni di manufatti preesistenti
B.2.10. Descrizione delle modalita' di smaltimento dei reflui dai
siti di cantiere
B.2.11. Descrizione degli sbancamenti di terreno
B.2.12. Descrizione degli scavi di gallerie
B.2.13. Descrizione dei movimenti di terra interni alle aree di
cantiere
B.2.14. Descrizione di scavi o dragaggi in acqua durante i lavori
di costruzione
B.2.15. Descrizione dell'accumulo temporaneo in cantiere di
materiali di scavo
B.2.16. Descrizione di sbarramenti e/o deviazioni temporanei di
corsi d'acqua
B.2.17. Descrizione di guadi temporanei e modalita' di
attraversamento dei corsi d'acqua
da parte di mezzi di costruzione
B.2.18. Descrizione dei prelievi da corsi d'acqua per i lavori di
costruzione
B.2.19. Descrizione delle modalita' di regolazione delle portate
dei corsi d'acqua
interessati da attivita' di cantiere
B.2.20. Descrizione delle modalita' di controllo dell'accesso alle
zone di cantiere
B.2.21. Descrizione della cartellonistica agli accessi e lungo la
recinzione dei cantieri
B.2.22. Descrizione degli edifici a servizio dei cantieri (casotti
esterni per servizi igienici,
alloggi, officine, magazzini, pesa, ecc.)
B.2.23. Descrizione del traffico per il raggiungimento del
cantiere da parte del personale
(con i relativi volumi di traffico, n. veicoli/giorno per ciascun
tracciato)
B.2.24. Planimetria tracciati, sezioni rappresentative e profili
longitudinali delle strade
di cantiere
B.2.25. Disegno dei ponti provvisori
B.2.26. Disegno dei piazzali e degli spianamenti di cantiere
B.2.27. Disegni degli alloggi e degli edifici accessori provvisori
B.2.28. Disegni dei guadi provvisori
B.2.29. Disegni di funicolari e di altri impianti provvisori a
fune
B.2.30. Disegni delle opere di sbarramento e/o deviazione
provvisoria di corsi d'acqua
B.2.31. Disegni delle opere provvisorie di consolidamento di
versanti, di rive o di gallerie
B.2.32. Descrizione degli accumuli temporanei di materiali,
discariche speciali per i
materiali di risulta, depositi di carburante, depositi di
materiali di scarto
B.2.33. Disegno degli accumuli temporanei di materiali, discariche
speciali per i materiali
di risulta, depositi di carburante, depositi di materiali di
scarto
B.2.34. Disegni di recinzioni esterne delle aree di
cantiere¹TAB18 = B.2.35. Disegni degli impianti per
l'illuminazione notturna cantieri¹TAB18 = B.2.36. Descrizione di
altre sistemazioni e modalita' di utilizzo dei siti di cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.3. MATERIALI E RISORSE NECESSARI PER LE COSTRUZIONI
B.3.1. Descrizione delle tipologie e dei volumi degli inerti di
cava, di acqua, di materie
prime utilizzate per la costruzione
B.3.2. Descrizione dei materiali litoidi necessari per la
realizzazione dei rilevati
e opere accessorie
B.3.3. Descrizione del bilancio energetico delle opere di cantiere
B.3.4. Mappa con cave presumibilmente utilizzate
B.3.5. Mappa con impianti di adduzione idrica
B.3.6. Mappa con impianti di trasporto d'energia elettrica o di
gruppi elettrogeni
B.3.7. Mappa con opere di protezione (recinzioni esterne, impianti
per l'illuminazione
notturna, ecc. .)
B.3.8. Mappa con indicate le condotte o i collettori di fluidi
B.3.9. Mappa con indicate le derivazioni da corpi idrici
superficiali o bacini idrici
di accumulo
B.3.10. Descrizione dei tipi di mezzi o veicoli usati per i
cantieri con i relativi volumi
di traffico per l'approvvigionamento di materiali, per lo
smaltimento dei materiali
di risulta (n. veicoli/giorno per ciascun tracciato, mappatura
con strade di accesso,
strade di servizio, piazzali di servizio, ecc.)
B.3.11. Descrizione degli automezzi per l'approvvigionamento di
materiali, per lo
smaltimento dei materiali di risulta
B.3.12. Indicazione del tipo di mezzi di cantiere che vengono
utilizzati: ruspe escavatori,
automezzi pesanti, ecc.
B.3.13. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.4. PROGETTAZIONE DELLE CAVE
B.4.1. Descrizione della tipologia di cave previste (a fossa, in
versante, ecc.)
B.4.2. Descrizione della classificazione del materiale (in
riferimento ai gruppi definiti
dalla Regione)
B.4.3. Descrizione della superficie utile dell'intervento (per la
sua determinazione,
individuare la presenza di zone escluse dall'attivita' estrattiva
per vincoli
urbanistici, paesistici, ambientali ed archeologici non
derogabili; di zone
sottoposte a vincoli derogabili, di alberature monumentali, di
valore
ecologico-ambientale, di manufatti di valore
storico/archeologico/ambientale)
B.4.4. Descrizione delle caratteristiche volumetriche del
giacimento (distinguere
i volumi di scavo del terreno vegetale, del materiale sterile e
di quello utile)
B.4.5. Descrizione della profondita' massima di scavo
B.4.6. Descrizione della geometria delle scarpate di scavo
B.4.7. Descrizione della geometria delle scarpate di finitura (a
fine scavo, prima
della sistemazione)
B.4.8. Descrizione della presenza di zone per le quali e'
necessario richiedere deroghe
per lo scavo, ai sensi della normativa vigente (DPR 128/1959 ed
altri; definirne
separatamente le superfici ed i volumi)
B.4.9. Descrizione dell'utilizzo previsto del materiale cavato
B.4.10. Descrizione delle rese dei giacimenti di cava (mc/mq)
B.4.11. Descrizione della suddivisione in lotti annuali (o di
altra durata) di intervento
B.4.12. Descrizione dei volumi di scavo suddivisi per lotti e
distinguendo le quantita'
di materiali utili, sterili e di terreno vegetale
B.4.13. Descrizione delle fasi di escavazione
B.4.14. Descrizione della durata delle diverse fasi attuative e
dell'intero intervento
B.4.15. Descrizione del periodo stagionale di attivita'
B.4.16. Descrizione delle potenzialita' di escavazione
giornaliera/annua
B.4.17. Descrizione delle modalita' di escavazione
B.4.18. Descrizione dei movimenti di terra interni all'area
B.4.19. Descrizione degli accumuli temporanei di terreno vegetale,
materiali sterili
e materiali utili
B.4.20. Planimetria della coltivazione su base tratta dal rilievo
topografico o su base
C.T.R. (con superficie utile, delimitazione dei lotti e delle
fasi di escavazione,
zone di stoccaggio temporaneo dei materiali, suddivise per
tipologie,
eventualmente anche indicazioni sulle rampe di accesso e su altre
strutture
al servizio dell'attivita')
B.4.21. Disegni delle sezioni di escavazione (possibilmente senza
deformazioni di scala
verticali/orizzontali)
B.4.22. Descrizione dei bacini d'utenza del materiale cavato per
definire i tratti
di viabilita' pubblica interessata dal traffico tra la cava e
impianti
B.4.23. Descrizione dell'attuale traffico nei bacini d'utenza
delle opere di cava rispetto
alle capacita' di carico della viabilita'
B.4.24. Descrizione dell'utilizzo delle strade, dei mezzi ed i
relativi volumi di traffico
indotti nei bacini d'utenza (n. veicoli/giorno per ciascun
tracciato per trasporto
personale, materiali, ecc.)
B.4.25. Descrizione dei siti con utilizzo di veicoli fuoristrada
(caratterizzazione
del loro uso)
B.4.26. Descrizione delle modalita' di attraversamento dei corsi
d'acqua dai mezzi di cava
B.4.27. Descrizione dell'uso di materiali pericolosi nelle
attivita' di cava (descrivere le
modalita' di utilizzo e di gestione ed i siti degli stoccaggi di
materiale
combustibile e di esplosivi)
B.4.28. Descrizione e analisi del rischio presente nelle aree di
cava per incidenti,
esplosioni, emissioni, fuoriuscite accidentali, ecc. (le
modalita' di contrasto degli
eventuali fenomeni erosivi, le modalita' di stabilizzazione di
eventuali versanti e/o
sponde instabili, i potenziali incidenti ascrivibili al processo
di produzione, ecc.)
B.4.29. Descrizione delle modalita' organizzative delle azioni di
mitigazione previste
nelle aree di cava (argini perimetrali in terra battuta, filari
di alberi, pulizia dei
pneumatici dei mezzi adibiti al trasporto, bagnatura delle
superfici asfaltate
e sterrate interne alla cava, altri sistemi per l'abbattimento
dell'emissione
di rumore e di polveri, misure di mitigazione degli impatti sul
traffico, eventuali
variazioni dell'assetto viario circostante l'area, interventi per
favorire gli
attraversamenti faunistici o la continuita' negli ecosistemi
acquatici e terrestri, ecc.)
B.4.30. Altro su modalita' di sistemazione delle cave
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.5. SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN FASE DI CANTIERE
B.5.1. Descrizione delle quantita' e del tipo di materiali di
risulta dai cantieri, con le
relative modalita' di smaltimento dei rifiuti (con indicate le
misure per la
limitazione o il riutilizzo dei rifiuti)
B.5.2. Disegni delle opere di raccolta e di stoccaggio provvisorio
dei rifiuti e dei
materiali di risulta dei cantieri
B.5.3. Altro su modalita' di smaltimento rifiuti di cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.6. SMALTIMENTO DI REFLUI E DI ACQUE DI SCORRIMENTO
IN FASE DI CANTIERE
B.6.1. Descrizione delle modalita' di organizzazione del drenaggio
nei siti di cantiere,
con indicate le azioni di mitigazione previste per limitare il
rilascio di reflui
inquinati (p.e. bacini di decantazione o lagunaggi,
neoecosistemi-filtro, impianti
di fitodepurazione, riciclo dei reflui, ecc.)
B.6.2. Mappa del drenaggio dei siti di cantiere (canalizzazioni e
opere per lo
smaltimento degli effluenti, reti di drenaggio, ecc)
B.6.3. Altro su modalita' di smaltimento dei reflui di cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.7. EMISSIONI NELL'ATMOSFERA IN FASE DI CANTIERE
B.7.1. Descrizione delle emissioni di polvere e di gas inquinanti
prevedibili nella fase
di cantiere, con indicate le azioni di mitigazione previste
(indicare i fattori di
emissione anche nel caso peggiore in relazione ai ricettori
impattati)
B.7.2. Disegni delle opere di mitigazione per limitare le
emissioni di gas inquinanti o di
polvere nella fase di cantiere (p.e. vasche di lavaggio dei
pneumatici degli
automezzi di cantiere, impianti di depurazione fumi, ecc.)
B.7.3. Altre informazioni su emissioni in atmosfera in fase di
cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.8. PRODUZIONE DI RUMORE IN FASE DI CANTIERE
B.8.1. Descrizione del rumore prodotto dalle attivita' di scavo,
trasporto e sistemazione
dei materiali di cantiere, con indicate le azioni di mitigazione
previste (indicare
i fattori di emissione dei mezzi e delle operazioni, anche nel
caso sfavorevole
peggiore in relazione ai ricettori impattati)
B.8.2. Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare il
rumore prodotto in fase
di cantiere (barriere, ecc.)
B.8.3. Altri eventuali sul rumore prodotto in fase di cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.9. PRODUZIONE DI VIBRAZIONI IN FASE DI CANTIERE
B.9.1. Descrizione delle vibrazioni emesse nel terreno dalle
attivita' di cantiere, con
indicate le azioni di mitigazione previste (indicare i fattori di
emissione
dei mezzi e delle operazioni nelle condizioni normali e peggiori
in relazione
ai ricettori impattati)
B.9.2. Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare le
vibrazioni prodotte
nel terreno in fase di cantiere
B.9.3. Altre informazioni sulle vibrazioni prodotte in fase di
cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.10. RISCHI DI INCIDENTE DURANTE LA FASE DI CANTIERE
B.10.1. Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di
cantiere in riferimento
ad esondazioni (effetti, danni e possibilita' di accadimento)
B.10.2. Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di
cantiere in riferimento
a franamenti di versante (effetti, danni e possibilita' di
accadimento)
B.10.3. Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di
cantiere in riferimento
ad incendi o esplosioni in ambiti di cantiere (cause, p.e.
connessi a materiale
bellico disperso, effetti, danni e probabilita' di accadimento)
B.10.4. Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di
cantiere in riferimento
ad interazione dei lavori con gasdotti, oleodotti, elettrodotti
interrati (effetti,
danni e possibilita' di accadimento)
B.10.5. Altri eventuali sui rischi d'incidente in fase di cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.11. OPERE DI MITIGAZIONE PER L'INSERIMENTO DELLE OPERE
DI CANTIERE
B.11.1. Descrizione delle misure che si sono considerate nella
fase di cantiere per
mitigare gli impatti prodotti e per migliorare l'inserimento nel
paesaggio (come
piantagioni arboree ed arbustive, opere di ingegneria
naturalistica, ecc.)
B.11.2. Mappa delle misure che si sono considerate nella fase di
cantiere per la
mitigazione degli impatti prodotti e per l'inserimento nel
paesaggio
(p.e. opere a verde, ecc.)
B.11.3. Descrizione di sistemazioni di restituzione e modalita' di
utilizzo finale dei siti di
cantiere (p.e. riutilizzo di suolo fertile asportato, creazione
di tappeti erbosi, ecc.)
B.11.4. Altro eventuale sulla mitigazione degli impatti di
cantiere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.12. COSTI DI COSTRUZIONE
B.12.1. Descrizione dei costi di costruzione (dettagliando
soprattutto le voci per le azioni
di mitigazione e d'inserimento ambientale)
B.12.2. Descrizione della durata dei cantieri e dei lavori di
costruzione
B.12.3. Altro eventuale sui costi di costruzione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AZIONI D'ESERCIZIO (si descrivono le pressioni ambientali dirette
sulle
componenti ambientali nella fase di esercizio delle opere proposte)
B.13. INTERFERENZE CON GLI SPAZI ESTERNI E PROCESSI IN FASE
D'ESERCIZIO
B.13.1. Descrizione generale del progetto definitivo
B.13.2. Planimetrie, piante e sezioni rappresentative delle opere
permanenti
B.13.3. Descrizione della viabilita' di servizio delle opere
B.13.4. Descrizione dei flussi di traffico previsti nei diversi
scenari di esercizio
considerati (p.e. traffico normale diurno e notturno, traffico di
pre-congestione,
traffico di congestione, percentuali di traffico pesante)
B.13.5. Descrizione dei materiali e dei colori delle superfici
esterne
B.13.6. Descrizione del regime di proprieta' delle aree
interessate dall'intervento
B.13.7. Descrizione di prescrizioni, servitu' e restrizioni
all'uso dei suoli indotti o
conseguenti all'intervento
B.13.8. Descrizione delle modalita' di regolazione delle portate
dei corsi d'acqua
interferiti dalle opere (con stima dei parametri idrologici
variati)
B.13.9. Descrizione dei sistemi di gestione e dell'organizzazione
degli impianti, con
particolare riferimento ai sistemi di gestione ambientale e di
prevenzione del
rischio incidentale (principi e politica gestionale, struttura
organizzativa,
responsabilita'/procedure/risorse/personale per la prevenzione
degli impatti
e degli incidenti)
B.13.10. Descrizione delle opere permanenti di mitigazione degli
impatti ambientali
(barriere antirumore, piantumazioni, mascheramenti, passaggi per
fauna,
materiali utilizzati per le superfici, ecc.)
B.13.11. Descrizione delle modalita' di piantumazione e taglio di
vegetazione (n. di alberi
e arbusti, specie, eta' e sesto d'impianto, irrigazione,
manutenzione)
B.13.12. Descrizione delle modalita' organizzative delle azioni di
manutenzione delle opere
B.13.13. Descrizione delle modalita' di gestione dell'uso dei
suoli nelle fasce di rispetto
e di ambientazione delle opere proposte
B.13.14. Profili longitudinali delle opere lineari permanenti
(strade, elettrodotti, pipe lines,
collettori, ecc.)
B.13.15. Disegno dei ponti (opere permanenti)
B.13.16. Disegno dei piazzali e spianamenti permanenti
B.13.17. Disegno delle opere di regimazione dei corsi d'acqua
B.13.18. Disegno degli impianti a fune
B.13.19. Disegno delle opere permanenti di drenaggio dei piazzali
di servizio
B.13.20. Disegno delle opere fognarie e di trattamento reflui
B.13.21. Disegno degli edifici accessori permanenti
B.13.22. Disegno delle opere permanenti per il consolidamento di
versanti o di gallerie
B.13.23. Disegno degli accumuli definitivi e discariche speciali
per i materiali di risulta
B.13.24. Disegno delle fasce di rispetto e recinzioni
B.13.25. Disegno degli impianti per l'illuminazione
B.13.26. Disegno delle opere permanenti di mitigazione degli
impatti ambientali
(barriere antirumore, piantumazioni, mascheramenti, passaggi per
fauna, ecc.)
B.13.27. Altre eventuali interferenze con gli spazi esterni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.14. MATERIALI ED ENERGIA NECESSARI PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE
DELLE OPERE
B.14.1. Descrizione delle tipologie e dei volumi di materie prime
utilizzate nell'esercizio
delle opere (bilancio dei materiali).
B.14.2. Descrizione del bilancio dei materiali nell'esercizio
delle opere (p.e. rifiuti,
materiali litoidi, ecc.)
B.14.3. Descrizione del bilancio idrico nell'esercizio delle opere
B.14.4. Descrizione recuperi di risorse idriche e reflui durante
la fase di esercizio
delle opere
B.14.5. Descrizione recuperi di rifiuti durante la fase di
esercizio delle opere
B.14.6. Descrizione recuperi di biogas durante la fase di
esercizio delle opere
B.14.7. Descrizione del bilancio energetico nell'esercizio delle
opere
B.14.8. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.15. SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN FASE DI ESERCIZIO
B.15.1. Descrizione delle quantita' e del tipo di materiali di
risulta dalle opere, con le
relative modalita' di smaltimento dei rifiuti (con indicate le
misure per la
limitazione o il riutilizzo dei rifiuti)
B.15.2. Elenco dei codici europei (CER) dei rifiuti da smaltire
B.15.3. Disegni delle opere di raccolta e di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti e dei
materiali di risulta delle opere
B.15.4. Altro su modalita' di smaltimento rifiuti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.16. SMALTIMENTO DI REFLUI E DI ACQUE DI SCORRIMENTO
IN FASE D'ESERCIZIO
B.16.1. Descrizione del sistema di drenaggio nei siti di
intervento, con indicati il bilancio
idrico su base annua e le azioni di mitigazione previste per
limitare il rilascio
di reflui inquinati (p.e. impianti di depurazione, bacini di
decantazione,
riciclo dei reflui, ecc.)
B.16.2. Descrizione degli eventi di pioggia che creano condizioni
di funzionalita' estreme
nella rete di drenaggio delle opere (tempi di ritorno, dimensioni
di pioggia,
dimensione delle portate e caratteristiche chimico-fisiche delle
acque
di prima pioggia)
B.16.3. Mappa del sistema drenante e fognario (con particolare
riferimento
all'ubicazione degli scarichi)
B.16.4. Descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei
reflui e delle acque sversate
dagli impianti (in condizioni ordinarie, eccezionali e anomale)
B.16.5. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.17. EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FASE D'ESERCIZIO
B.17.1. Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera
prevedibili in condizioni
ordinarie (diagramma di flusso del ciclo produttivo con i
relativi punti di
emissione, tipo di sostanza inquinante, temperature e durata
delle emissioni,
frequenza nelle 24 ore, concentrazione inquinanti all'emissione,
fattori di
emissione, flussi di massa, ecc.)
B.17.2. Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche
degli impianti con emissioni
(portate delle emissioni, sezione del camino, altezza del camino)
B.17.3. Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera
prevedibili in condizioni
d'avvio o anomale (caratteristiche chimico-fisiche, fattori di
emissione
e flussi di massa)
B.17.4. Elenco di materie prime e combustibili utilizzati
annualmente in ogni punto
del ciclo produttivo con indicazione del consumo delle stesse per
ciclo
di lavorazione e per impianti, degli intermedi e/o prodotti
realizzati per ciclo
di lavorazione con indicazione della loro destinazione e relative
schede
tossicologiche
B.17.5. Descrizione dettagliata delle modalita' di controllo,
trattamento o depurazione
delle emissioni in atmosfera (con indicazioni in merito al
rendimento degli
impianti in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche
degli inquinanti da
abbattere e alle caratteristiche tecniche dell'impianto di
aspirazione)
B.17.6. Descrizione delle emissioni significative di gas
climalteranti nell'atmosfera
B.17.7. Descrizione delle emissioni caratteristiche di inquinanti
in atmosfera a causa del
traffico stradale con condizioni di esercizio normali ed estreme
(traffico massimo)
B.17.8. Disegni degli impianti di controllo, trattamento o
depurazione delle emissioni
prodotte dagli impianti (altezza, posizione, superficie delle
sezioni di emissione,
ecc.)
B.17.9. Specificazione dei metodi di indagine e degli studi
eseguiti per accertare
il rendimento di abbattimento degli inquinanti
B.17.10. Altre informazioni su emissioni in atmosfera in fase di
esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.18. PRODUZIONE DI RUMORE IN FASE D'ESERCIZIO
B.18.1. Descrizione del rumore prodotto dalle operazioni
progettate, con azioni di
mitigazione previste (indicare i fattori di emissione dei mezzi e
delle operazioni,
con condizioni di esercizio normali o estreme peggiori in
relazione
ai ricettori impattati)
B.18.2. Descrizione delle azioni di mitigazione previste per
limitare il rumore prodotto
in fase di esercizio
B.18.3. Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare
il rumore prodotto
in fase di esercizio (barriere, ecc.)
B.18.4. Altre informazioni sul rumore prodotto in fase di
esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.19. PRODUZIONE DI VIBRAZIONI IN FASE D'ESERCIZIO
B.19.1. Descrizione delle vibrazioni emesse nel terreno dalle
operazioni progettate e delle
azioni di mitigazione previste (indicare i fattori di emissione
dei mezzi e delle
operazioni, in condizioni normali e peggiori in relazione ai
ricettori impattati)
B.19.2. Descrizione delle azioni di mitigazione previste per
limitare le vibrazioni
prodotte nel terreno in fase di esercizio
B.19.3. Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare
le vibrazioni prodotte
nel terreno in fase di esercizio
B.19.4. Altre informazioni sulle vibrazioni prodotte in fase di
esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.20. PRODUZIONE DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI IN FASE D'ESERCIZIO
B.20.1. Descrizione delle emissioni di radiazioni non ionizzanti
dalle operazioni
progettate e delle azioni di mitigazione previste (vari fattori
di emissione
in condizioni di lavoro normali e peggiori)
B.20.2. Descrizione delle azioni di mitigazione delle radiazioni
non ionizzanti prodotte
dagli impianti in fase di esercizio (p.e. sistemi di controllo)
B.20.3. Altre informazioni sulle radiazioni non ionizzanti
prodotte in fase di esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.21. PRODUZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN FASE D'ESERCIZIO
B.21.1. Descrizione delle emissioni di radiazioni ionizzanti dalle
operazioni progettate
e delle azioni di mitigazione previste (vari fattori di emissione
in condizioni
di lavoro normali e peggiori)
B.21.2. Descrizione degli impianti di controllo e limitazione
delle radiazioni ionizzanti
prodotte dagli impianti in fase di esercizio
B.21.3. Altre informazioni sulle radiazioni ionizzanti prodotte in
fase di esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B.22. RISCHI DI INCIDENTE IN FASE D'ESERCIZIO
B.22.1. Descrizione delle sostanze pericolose presenti
B.22.2. Descrizione dei processi chimici pericolosi (con frequenti
variazioni di procedure,
materiali o condizioni operative, ecc.)
B.22.3. Descrizione delle operazioni di trattamento di materiali
pericolosamente instabili
o infiammabili o esplosivi
B.22.4. Descrizione delle operazioni con movimentazione di
sostanze pericolose facendo
ricorso a manichette e collegamenti provvisori
B.22.5. Descrizione dei fenomeni di corrosione dei materiali di
contenimento
delle sostanze pericolose o dei rifiuti
B.22.6. Descrizione degli sfiati, delle valvole di sicurezza o dei
dischi di rottura
di apparecchi e serbatoi a pressione
B.22.7. Descrizione dei sistemi di allarme, di blocco, di
diagnostica delle anomalie
e guasti nell'ipotesi di manifestazione di eventi anomali
pericolosi o di incidenti
B.22.8. Descrizione dei sistemi di protezione individuali o
collettivi nell'ipotesi di
manifestazione di eventi anomali pericolosi o di incidenti
B.22.9. Descrizione dei bacini di contenimento d'eventuali
sversamenti di liquidi tossici
o pericolosi
B.22.10. Descrizione degli incidenti per reazioni chimiche
incontrollate durante il processo
produttivo (nei reattori chimici, depositi, serbatoi, apparati
secondari
complementari, ecc.; in condizioni normali ed anormali, fattori
di rischio, effetti,
danni e probabilita' di accadimento)
B.22.11. Descrizione degli incidenti per viabilita' (in condizioni
operazionali normali
ed anormali, con fattori di rischio, effetti, danni e
probabilita' di accadimento)
B.22.12. Descrizione degli incidenti per trasporto materiali
pericolosi (danni e probabilita'
di accadimento)
B.22.13. Descrizione degli incidenti per esondazioni eccezionali
(con tempo di ritorno,
effetti, danni e probabilita' di accadimento)
B.22.14. Descrizione degli incidenti per franamenti di versanti
(danni e probabilita'
di accadimento)
B.22.15. Descrizione degli incidenti per crolli di strutture (p.e.
indotti da sisma; danni
e probabilita' di accadimento)
B.22.16. Descrizione della gestione di eventuali modifiche
prevedibili, con effetti rischiosi,
per gli impianti, i processi produttivi o gli stoccaggi
B.22.17. Descrizione delle possibilita' di innescare "effetti
domino", cioe' possibile
incremento degli effetti incidentali per la prossimita' del
progetto ad altri
fattori di rischio
B.22.18. Mappa dei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio
durante la fase
di esercizio delle opere
B.22.19. Descrizione delle prestazioni del monitoraggio, con
definizione delle procedure
per la verifica dell'insieme degli obiettivi di prevenzione del
rischio di incidente
e delle azioni correttive in caso di non conformita'
B.22.20. Schede contenenti la natura e l'entita' di ogni tipo
d'incidente stimato e delle
relative misure di gestione (p.e. schema degli impianti fissi di
spegnimento
incendio, con portate e pressioni degli idranti, ecc. degli
impianti di protezione,
risorse e riserve idriche o di altri agenti estinguenti,
consistenza delle squadre
antincendio interne in uomini, mezzi e materiali, ecc.).
B.22.21. Manuale sulle modalita' di controllo operativo del
rischio (definizione di
procedure e istruzioni per la sicurezza, inclusa la manutenzione
di impianti,
di processi, di equipaggiamenti, formazione, ecc.)
B.22.22. Descrizione del piano di emergenza interno e delle
procedure di verifica
ed aggiornamento periodico
B.22.23. Altro sugli incidenti in fase di esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.23. MANUTENZIONE IN FASE D'ESERCIZIO DELLE OPERE
B.23.1. Descrizione delle possibilita' di degrado delle strutture
B.23.2. Descrizione delle azioni di manutenzione previste nella
fase di esercizio
(modalita' organizzative, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
B.23.3. Altro sulla manutenzione delle opere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.24. OPERE PER LA MITIGAZIONE ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
NELLA FASE D'ESERCIZIO
B.24.1. Descrizione delle misure che si sono considerate per la
mitigazione degli impatti
nella fase di esercizio (come piantagioni arboree ed arbustive,
opere di ingegneria
naturalistica, creazione di neoecosistemi filtro a valle del
sistema drenante,
opere per il miglioramento delle capacita' di autodepurazione
degli ecosistemi
esistenti, azioni compensative a favore di specie di interesse,
ecc.)
B.24.2. Mappa delle misure che si sono considerate nella fase di
esercizio per la
mitigazione degli impatti e per l'inserimento nel paesaggio
(p.e. opere a verde, ecc.)
B.24.3. Descrizione del programma di monitoraggio ambientale
B.24.4. Altro eventuale sulla mitigazione degli impatti in fase
d'esercizio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.25. COSTI D'ESERCIZIO
B.25.1. Descrizione dei costi di manutenzione (soprattutto con
riferimento ai costi
connessi a mitigazione, monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali)
B.25.2. Descrizione dei tempi di vita delle opere
B.25.3. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AZIONI DI DISMISSIONE FINALE (Si descrivono le pressioni ambientali
dirette
sulle componenti ambientali nella fase di ripristino finale e
dismissione delle opere)
B.26. DISMISSIONE FINALE DEGLI IMPIANTI O DELLE OPERE
B.26.1. Descrizione delle modalita' scelte di dismissione finale
per le opere di cantiere
(modalita', trasporti, mitigazione degli impatti residui, ecc.)
B.26.2. Descrizione delle modalita' scelte di sostituzione
parziale o di dismissione o di
smantellamento per le opere di esercizio (modalita', trasporti,
bilancio di terreni
e di acqua, destinazioni finali ed eventuali riusi delle
superfici sistemate, ecc.)
B.26.3. Disegni delle sistemazioni finali (nuove strutture,
permanenza di vecchi edifici,
di macchinari, di accumuli, di scarti, ecc.)
B.26.4. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.27. COSTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O DISMISSIONE FINALE DELLE
OPERE
B.27.1. Descrizione dei costi di dismissione e smantellamento
delle strutture di cantiere
(soprattutto in riferimento ai ripristini ambientali)
B.27.2. Descrizione dei costi di sostituzione parziale, di
dismissione e smantellamento
delle strutture al termine della fase di esercizio (soprattutto
in riferimento
ai ripristini ambientali)
B.27.3. Descrizione dei tempi necessari per la sostituzione
parziale o lo smantellamento
e la dismissione delle opere
B.27.4. Altro sui costi di dismissione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. FATTORI ANTROPICI SINERGICI E INDIPENDENTI DAL PROGETTO
IN ESAME (Elaborati del SIA per descrivere le pressioni antropiche
non prodotte
dal progetto, ma rilevanti per il contesto ambientale interessato)
C.1 PRESENZA DI CONSUMI DI RISORSE NATURALI O FATTORI D'IMPATTO
INDIPENDENTI DAL PROGETTO
C.1.1. Descrizione del quadro della pressione antropica a livello
di inquadramento
territoriale vasto (p.e. carichi inquinanti presenti nel bacino
idrografico)
C.1.2. Descrizione del quadro della pressione antropica a livello
di dettaglio presso
i siti di intervento (p.e. scarichi inquinanti vicini, attivita'
rumorose vicine, ecc.)
C.1.3. Descrizione di opere vicine analoghe a quelle proposte
C.1.4. Descrizione della presenza di ambiti contaminati da rifiuti
e da sostanze
pericolose vicino alle zone d'intervento (p.e. amianto, ricadute
al suolo
d'inquinanti, ecc.)
C.1.5. Descrizione del carico di pesticidi (principi attivi,
valori totali annui e parziali
per i periodi di maggiore applicazione)
C.1.6. Descrizione di prelievi idrici esistenti da acque
superficiali nei bacini di
intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)
C.1.7. Descrizione di prelievi idrici esistenti da acque
sotterranee nei bacini di
intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)
C.1.8. Descrizione dei consumi idrici per usi civili e produttivi
presso i siti di intervento
(andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)
C.1.9. Descrizione dei sistemi esistenti di captazione delle acque
da corpi idrici
superficiali o sotterranei presso i siti di intervento
C.1.10. Descrizione delle opere esistenti di regimazione dei corsi
d'acqua entro il bacino
idrico di intervento (caratteri di artificialita' dei corpi
idrici)
C.1.11. Descrizione del sistema esistente di captazione e
smaltimento delle acque
meteoriche e reflue presso i siti di intervento
C.1.12. Descrizione del suolo attualmente impermeabilizzato
artificialmente
(percentuali di impermeabilizzazione rispetto ad aree omogenee)
C.1.13. Descrizione degli impianti di depurazione dei reflui entro
il bacino idrico di
intervento (centralizzati, decentrati, potenzialita', volumi
effettivamente trattati,
efficienza, qualita' delle acque in entrata e in uscita, ecc.)
C.1.14. Descrizione di scarichi inquinanti nei corpi idrici nel
bacino d'intervento
(scarichi produttivi, civili, scolmatori fognari, carichi da
attivita' agronomica, ecc.)
C.1.15. Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera
esistenti (di origine
trasportistica, industriale, civile)
C.1.16. Descrizione del traffico esistente nelle strade delle aree
di studio
C.1.17. Descrizione di sorgenti di rumore vicine alle zone
d'intervento
C.1.18. Descrizione di sorgenti vibranti vicine alle zone
d'intervento
C.1.19. Descrizione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti
presso le zone d'intervento
(elettrodotti, antenne e sistemi radianti)
C.1.20. Descrizione di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le
zone d'intervento
(radioattivita' per tipologia di sorgente)
C.1.21. Descrizione dei consumi energetici per usi civili e
produttivi presso i siti di
intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)
C.1.22. Descrizione di grandi impianti o infrastrutture vicini
(lottizzazioni, parcheggi,
aeroporti, cave, elettrodotti, pozzi, impianti di risalita,
discariche, ecc.)
C.1.23. Pressione venatoria esistente
C.1.24. Pressione alieutica esistente
C.1.25. Descrizioni dei prelievi di biomassa forestale (valori
annui per tipologia
di ecosistema)
C.1.26. Mappe delle pressioni ambientali e delle sorgenti di
inquinamento presso
il sito d'intervento
C.1.27. Altro sui fattori sinergici di impatto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.2. PRESENZA DI RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA INDIPENDENTI
DAL PROGETTO
C.2.1. Descrizione dei rischi di incidente di origine antropica
presenti nella zona
vicino all'intervento proposto (p.e. attivita' a rischio di
incendio, esplosione,
rinvenimento di ordigni e materiale bellico, ecc.)
C.2.2. Descrizione dei rischi di incidente di origine antropica
previste in futuro nella
zona vicino all'intervento proposto (p.e. attivita' a rischio di
incendio,
esplosione, ecc.)
C.2.3. Mappa delle zone a rischio d'incidente (incendio,
esplosione, ecc.)
C.2.4. Altro sui fattori di rischio indipendenti dal progetto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.3. PRESENZA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE
ESISTENTI
C.3.1. Descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale
esistenti nelle aree di studio
(tipologia delle reti di rilevamento, zone coperte, gestori dei
sistemi)
C.3.2. Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per
la prevenzione e il
contenimento dell'inquinamento
C.3.3. Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per
il contenimento dei
consumi di risorse naturali (acqua, energia, biodiversita', ecc.)
C.3.4. Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per
il restauro o recupero
di risorse paesaggistiche e culturali
C.3.5. Altro sui sistemi di monitoraggio e controllo ambientale
indipendenti dal progetto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nota bene:
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali
dello stato ambientale di riferimento, i risultati della stima degli
impatti e le informazioni rilevanti e pertinenti per la valutazione
di impatto ambientale, raggruppando le informazioni tra loro
correlate, le descrizioni estese dei metodi di analisi ambientale
utilizzati e l'illustrazione dei calcoli effettuati vanno inseriti in
allegato al SIA. stimare gli impatti presso tutti i ricettori
sensibili, nelle fasi di cantiere, d'esercizio e di dismissione delle
opere; stimare gli impatti residui piu' probabili dopo l'applicazione
delle misure di mitigazione; stimare gli impatti del caso peggiore,
con condizioni sfavorevoli concomitanti di pressione e di stato
ambientale.
D. STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO NOTE E GIUDIZI
D.1. STATO DEL CLIMA E DELL'ATMOSFERA
D.1.1. Descrizione di inquadramento del clima locale
D.1.2. Descrizione delle temperature mensili
D.1.3. Mappe delle isoterme per mesi significativi (gennaio,
luglio)
D.1.4. Descrizione del regime pluviometrico (precipitazioni
mensili, piogge intense,
curve di possibilita' pluviometrica, ecc.)
D.1.5. Mappe delle isoiete
D.1.6. Descrizione delle condizioni di siccita' eccezionali
D.1.7. Descrizione delle condizioni caratteristiche di umidita'
atmosferica
D.1.8. Descrizione del regime anemometrico (intensita' e direzioni
dei venti con
statistiche stagionali, serie storiche ed eventi estremi)
D.1.9. Descrizione delle forme tipiche e traiettorie delle
perturbazioni che
interessano l'area
D.1.10. Descrizione dei valori di pressione atmosferica
D.1.11. Mappe dei valori di pressione atmosferica al suolo (carte
bariche)
D.1.12. Descrizione degli eventi di nebbia o gelo eccezionali
D.1.13. Descrizione delle diverse condizioni di equilibrio
atmosferico presso le opere
proposte (p.e. calme prolungate)
D.1.14. Descrizione delle possibilita' d'inversione termica (p.e.
valli montane
sensibili, ecc.)
D.1.15. Descrizione delle diverse condizioni di deposizione
atmosferica al suolo
di inquinanti presso le opere proposte
D.1.16. Descrizione del bilancio di radiazione solare
D.1.17. Mappe della radiazione solare
D.1.18. Descrizione delle stazioni considerate per il rilevamento
meteo-climatico
D.1.19. Descrizione di inquadramento dello stato di inquinamento
atmosferico locale
D.1.20. Descrizione dell'inquinamento atmosferico presente (con
valutazione dei singoli
parametri specifici, di bioindicatori, effetti sui beni immobili,
ecc.)
D.1.21. Descrizione dell'evoluzione dell'inquinamento atmosferico
ipotizzabile
in assenza di intervento
D.1.22. Mappa delle fasce d'isoconcentrazione per gli inquinanti
presenti in atmosfera,
con particolare riferimento a condizioni critiche
D.1.23. Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione
umana ad inquinanti
dell'aria, con particolare riferimento a condizioni critiche
(p.e. di scuole,
ospedali, abitazioni o alla combinazione di piu' fattori
d'inquinamento)
D.1.24. Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo
significativo ad inquinanti
atmosferici e delle fasce di isoconcentrazione dell'inquinamento
atmosferico
esistente presso i siti di intervento (evidenziare anche le
sorgenti piu' significative)
D.1.25. Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione
umana a odori fastidiosi
D.1.26. Descrizione dei fenomeni presenti di deposizioni acide
(tipo di campionamento
e vari parametri rilevati)
D.1.27. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.2. STATO DEL MARE
D.2.1. Descrizione della lunghezza di area di generazione delle
onde (fetch)
che interessano il sito
D.2.2. Descrizione del regime delle onde (probabili condizioni
ordinarie ed estreme
di sollecitazione ondosa, differenziati per settori direzionali)
D.2.3. Descrizione del regime delle correnti (condizioni
stagionali, ecc.)
D.2.4. Descrizione dell'escursione di marea
D.2.5. Descrizione del trasporto di sedimenti marini (litoraneo,
verso il largo o dal largo,
compensazione della subsidenza; condizioni stagionali, fenomeni
estremi, ecc.)
D.2.6. Descrizione dello stato di qualita' esistente per le acque
costiere (con riferimento
particolare alla distribuzione spazio-temporale dei parametri
chimici, fisici
e microbiologici per la balneabilita'; indici sintetici)
D.2.7. Mappe dello stato di qualita' esistente per le acque
costiere
D.2.8. Mappe delle correnti costiere
D.2.9. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.3. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
D.3.1. Descrizione di inquadramento dello stato delle acque
superficiali e sotterranee
D.3.2. Mappa dei bacini, dei corpi idrici principali, fontanili,
cascate,
sistema irriguo, ecc.
D.3.3. Mappa della rete locale esistente per lo scolo delle acque
meteoriche
D.3.4. Descrizione delle caratteristiche idrologiche nei bacini di
studio
D.3.5. Descrizione dei parametri idrologici dei bacini in assenza
delle opere progettate
(sottesi ed a valle di esse)
D.3.6. Descrizione dei bilanci idrici dei bacini in assenza delle
opere progettate
(sottesi ed a valle di esse)
D.3.7. Descrizione delle aree morfologicamente depresse o a lento
drenaggio
D.3.8. Descrizione dei regimi di magra presenti nei corsi d'acqua
interessati,
con i relativi volumi minimi, durate e frequenze
D.3.9. Descrizione dei regimi di piena dei corsi d'acqua
interessati, con i relativi
volumi e frequenze
D.3.10. Descrizione degli eventi di piena e di pioggia che creano
condizioni di crisi
nella rete idrografica (tempi di ritorno, dimensioni degli eventi
di pioggia
e delle portate, minimi franchi arginali, stime dei danni, ecc.)
D.3.11. Descrizione degli acquiferi presenti nel bacino di
interesse (escursioni
piezometriche, velocita' di scorrimento, rapporti tra falde
superficiali e profonde
e zone di ricarica, ecc.)
D.3.12. Descrizione dello stato di qualita' esistente per le acque
sotterranee
(con riferimento particolare alla distribuzione spazio-temporale
dei parametri
chimici, fisici e microbiologici per la potabilita')
D.3.13. Descrizione delle aree di protezione di pozzi idropotabili
e sulle zone di ricarica
della falda
D.3.14. Mappa degli alvei di piena, di morbida, di magra
D.3.15. Mappe di classificazione delle zone riparie primaria e
secondaria e classificazione
delle fasce fluviali (p.e. fasce A, B, C definite dall'Autorita'
di Bacino del Po)
D.3.16. Mappa delle aree potenzialmente oggetto d'esondazioni e
delle aree esondate
in passato
D.3.17. Mappa della vulnerabilita' degli acquiferi
D.3.18. Mappa delle isofreatiche e delle quote piezometriche
D.3.19. Mappa delle zone di carica della falda e delle emergenze
in superficie
delle sorgenti (perenni, temporanee, portate)
D.3.20. Mappa delle fonti e sorgenti (idrominerali, termali,
idropotabili, ecc.)
D.3.21. Mappa dei pozzi per l'approvigionamento idrico
D.3.22. Mappa delle zone con falda molto alta o affiorante
D.3.23. Mappa delle zone con falde profonde pregiate o strategiche
D.3.24. Mappe del chimismo delle acque sotterranee
D.3.25. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.4. STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
D.4.1. Descrizione d'inquadramento geologico
D.4.2. Carta geologica generale
D.4.3. Sezioni geologiche rappresentative
D.4.4. Descrizione della sismicita' dell'area
D.4.5. Mappa d'inquadramento ad area vasta dei rischi geologici,
idrogeologici
geomorfologici (dissesti, faglie, zone a rischio di valanghe,
ecc.)
D.4.6. Descrizione litostratigrafica ed idrogeologica valida per
l'area d'intervento
D.4.7. Descrizione delle caratteristiche geologiche locali di
dettaglio dell'area
di intervento (con particolare riferimento alla situazione
litostratigrafica,
descrizione delle prove geognostiche disponibili)
D.4.8. Mappe con caratteristiche geologiche locali di dettaglio
dell'area di intervento
(con particolare riferimento alla situazione litostratigrafica)
D.4.9. Mappa dei rischi geologici, idrogeologici geomorfologici
degli ambiti
d'intervento
D.4.10. Descrizione delle condizioni di giacitura degli strati
D.4.11. Descrizione dei livelli di fessurazione delle rocce
D.4.12. Descrizione di situazioni particolarmente sfavorevoli in
relazione alla stabilita'
dei versanti (p.e. presenza di strati a franappoggio meno
inclinati del pendio,
presenza di intercalazioni a scarsa resistenza meccanica, ecc.)
D.4.13. Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni
e/o dei fondali (indicare
le prove di laboratorio geotecnico, i risultati, la capacita'
portante, ecc.)
D.4.14. Mappa delle indagini geotecniche dei terreni e/o dei
fondali (indicare le prove
di laboratorio geotecnico, i risultati, la capacita' portante,
ecc.)
D.4.15. Descrizione documentata delle prove di laboratorio
geotecnico e delle analisi
di campagna (per definire idoneita' all'uso previsto dei terreni,
caratteristiche
di cementazione, addensamento, resistenza al taglio,
permeabilita', fratturazione,
grado di compattazione, ecc.)
D.4.16. Mappa con caratteristiche morfologiche dei siti (ambiti
morfologico
e sotto-unita' morfologiche omogenee, forme di versante, di
deiezione, fluviali,
carsiche, grotte, ecc.)
D.4.17. Fotorilievo aereo recente (con possibilita' di lettura
stereoscopica)
D.4.18. Mappe delle altimetrie (in assenza delle opere progettate)
D.4.19. Mappe delle batimetrie (riferite a capisaldi posti a
terra)
D.4.20. Descrizione dei fenomeni di subsidenza presso i siti di
intervento
D.4.21. Mappa delle zone in subsidenza (isolinee di abbassamento
annuo dei suoli)
D.4.22. Descrizione dei processi di modellamento geomorfologico in
atto
D.4.23. Descrizione del trasporto solido naturale dei corsi
d'acqua presso i siti
di intervento (con particolare riferimento alle dinamiche erosive
e di interramento
attualmente presenti negli alvei)
D.4.24. Carta geomorfologica di area vasta
D.4.25. Carta della geomorfologia storica di pianura
D.4.26. Mappa delle aree potenzialmente oggetto di frane, versanti
a stabilita' bassa
o molto bassa (classificazione delle tendenze evolutive dei
versanti adiacenti
alle opere proposte, con problemi d'instabilita' dei pendii,
paleo-frane,
colate di fango, soliflussi, ecc.)
D.4.27. Disegno dei profili longitudinali attuali dei corsi
d'acqua
D.4.28. Disegno delle possibili evoluzioni dei profili
longitudinali dei corsi d'acqua
(in assenza delle opere progettate)
D.4.29. Disegni delle sezioni tipiche attuali dei corsi d'acqua
D.4.30. Disegni delle possibili evoluzioni delle sezioni tipiche
attuali dei corsi d'acqua
(in assenza delle opere progettate)
D.4.31. Descrizione delle configurazioni di equilibrio degli alvei
fluviali
D.4.32. Mappa della permeabilita' dei terreni presso gli ambiti di
intervento
D.4.33. Descrizione pedologica dei suoli presso i siti di
intervento
(composizione fisico-chimica dei suoli, sue caratteristiche
idrologiche, elementi
di interesse nutrizionale o tossicologico, ecc.)
D.4.34. Mappa dei suoli interessati da dilavamenti degli strati
umiferi e superfici
interessate da erosioni
D.4.35. Mappa delle potenzialita' d'uso agronomico dei suoli
D.4.36. Descrizione delle dinamiche prevalenti di
sedimentazione/erosione fluviale
(in assenza delle opere progettate)
D.4.37. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.5. STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE
D.5.1. Descrizione d'inquadramento sullo stato della vegetazione
presente a livello
di area vasta
D.5.2. Descrizione della flora e della vegetazione presente nei
siti coinvolti
(liste della flora rappresentativa, presenza di specie endemiche,
rare,
minacciate, protette, ruolo funzionale della vegetazione nella
catena trofica,
biodiversita' floristica, ecc.)
D.5.3. Carta fisionomica della vegetazione locale (p.e. boschi
naturali, boschi artificiali,
vegetazione ripariale, praterie, cespuglieti, siepi, vegetazione
di aree residuali,
vegetazione dei coltivi, vegetazione sinantropica, vegetazione
scarsa o nulla,
alberi monumentali, zone incendiate, ecc.)
D.5.4. Carta della struttura della vegetazione locale (p.e. le
specie botaniche
e associazioni vegetali presenti, specie vegetali dominanti,
unita' vegetali relitte,
stazioni floristiche di interesse comunitario, valenze botaniche
particolari, ecc.)
D.5.5. Descrizione della vegetazione potenziale locale
D.5.6. Carta della vegetazione potenziale presso le aree di
intervento
D.5.7. Carta e tabella fitosociologiche
D.5.8. Descrizione della vegetazione a rischio di incendio
D.5.9. Descrizione della vegetazione con funzione di protezione
dei versanti
D.5.10. Descrizione di unita' floristiche o vegetazionali relitte
in territori fortemente
antropizzati
D.5.11. Descrizione della presenza di specie vegetali esotiche
potenzialmente invasive
D.5.12. Descrizione delle patologie e degli stati di sofferenza
della vegetazione presente
presso i siti interessati dalle opere
D.5.13. Descrizione delle risorse botaniche di valenza locale
(siti di interesse
per la raccolta di piante officinali, funghi, frutti di bosco,
boschi di provvigione,
prati e pascoli di interesse produttivo, coltivazioni, ecc.)
D.5.14. Descrizione di presenze d'organismi vegetali indesiderati
D.5.15. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.6. STATO DELLA FAUNA
D.6.1. Descrizione d'inquadramento della fauna presente a livello
d'area vasta
(specie d'interesse presenti o potenziali, con riferimento a
mammiferi, uccelli,
rettili, anfibi, pesci, ecc.; siti e corridoi di migrazione)
D.6.2. Descrizione della fauna presente a livello locale
(mammiferi, uccelli, pesci,
anfibi, rettili, insetti, molluschi, protetti, rari o di
interesse; ruoli funzionali delle
specie di maggiore interesse, loro sensibilita' rispetto agli
interventi previsti, ecc.)
D.6.3. Mappatura degli areali di specie animali di particolare
interesse locale (di rifugio,
di sosta, di svernamento, siti di frega per l'ittiofauna, di
riproduzione,
di nutrimento, di passaggio obbligato, di spostamento faunistico
locale, ecc.)
D.6.4. Descrizione degli indici di biodiversita' faunistica
D.6.5. Descrizione delle patologie delle fauna presente presso i
siti interessati dalle opere
D.6.6. Descrizione di presenze di patologie, stress o di stati di
sofferenza significativi
per la fauna locale
D.6.7. Descrizione di fauna con processi di bioaccumulo di
sostanze pericolose
D.6.8. Descrizione di presenze d'organismi animali indesiderati
(parassiti, patogeni,
molesti o potenzialmente pericolosi, p.e. ratti, zanzare, ecc.)
D.6.9. Descrizione dell'ittiofauna e delle zone di interesse
alieutico o professionale
D.6.10. Descrizione della selvaggina e delle zone d'interesse
venatorio
D.6.11. Descrizione dei siti faunistici d'interesse locale per la
raccolta di lumache,
rane, ecc.
D.6.12. Descrizione di siti d'interesse didattico per la fauna
presente (p.e. birdwatching)
D.6.13. Descrizione delle zone di ripopolamento ittico-marino
D.6.14. Descrizione d'impianti di maricoltura e/o molluschicoltura
D.6.15. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.7. STATO DEGLI ECOSISTEMI
D.7.1. Descrizione della struttura degli ecosistemi ad area vasta
(ecomosaici ad area
vasta con componenti significative, problemi, loro dinamica)
D.7.2. Descrizione dello stato di fatto delle unita' ecosistemiche
locali e delle
componenti naturali (componenti significative degli ecomosaici
locali, loro ruolo
funzionale, loro dinamica, problemi, con particolare riguardo ai
degradi e
contaminazioni ed al livello di sensibilita' rispetto agli
interventi previsti)
D.7.3. Descrizione dettagliata di ecosistemi naturali e altri
ambiti a valenza naturalistica
particolarmente significativa (p.e. zone umide)
D.7.4. Descrizione delle caratteristiche limnologiche dei laghi e
degli specchi d'acqua
D.7.5. Descrizione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua
connessi agli
interventi previsti
D.7.6. Descrizione di stati di eutrofia presenti negli ecosistemi
acquatici
D.7.7. Descrizione degli ecosistemi contaminati/degradati e loro
evoluzione nel tempo
(stima della gravita' in relazione alle soglie di qualita'
ambientale ed alle capacita'
di autodepurazione/rigenerazione naturale)
D.7.8. Descrizione dello stato di specie animali o vegetali
indicatrici della qualita'
ecologica complessiva locale (bioindicatori)
D.7.9. Descrizione delle catene trofiche locali
D.7.10. Descrizione delle biomasse vegetali e della produttivita'
primaria nei siti
interferiti dalle opere
D.7.11. Descrizione del rischio di estinzione per le popolazioni
animali o vegetali locali
D.7.12. Descrizione della diversita' biologica e confronto tra la
situazione attuale
e quella ottimale ipotizzabile in situazioni di analoga
naturalita' (p.e. riferita
alle specie piu' significative)
D.7.13. Descrizione con classificazione sintetica degli ecosistemi
per grado di naturalita'
D.7.14. Descrizione e stime sintetiche della qualita' ambientale
negli ecosistemi interessati
D.7.15. Descrizione sintetica della sensibilita' degli ecosistemi
interessati
D.7.16. Descrizione generale delle evoluzioni significative dello
stato degli ecosistemi
in assenza degli interventi progettati
D.7.17. Mappa di inquadramento degli ecosistemi ad area vasta
(tipologie d'ecosistemi
ed ecomosaici)
D.7.18. Mappa delle zone di tutela, parchi, zone protette dalla
normativa o altre zone
naturali sensibili vicine ai siti di intervento (oasi, zone di
protezione, ecc.)
D.7.19. Mappa dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC - (ai sensi
della direttiva
92/43/CEE) e delle Zone di Protezione Speciale - ZPS - (ai sensi
della direttiva
79/409/CEE)
D.7.20. Mappa degli ecosistemi locali (con componenti degli
ecomosaici, sistemi di siepi,
paludi, acquitrini, torbiere, rupi, grotte, dune, litorali,
insediamenti, ecc.)
D.7.21. Mappa di ecosistemi contaminati e altri ambiti a degrado
significativo
D.7.22. Mappa di ecosistemi naturali e altri ambiti a valenza
naturalistica particolarmente
significativa
D.7.23. Mappa delle unita' ecosistemiche naturali con funzioni
sostanziali di filtro
o di tampone
D.7.24. Mappa delle zone umide presenti (comprensiva di sorgenti,
fontanili, ecc.)
D.7.25. Mappa dei corridoi ecologici piu' significativi
(tipologia, funzionalita',
sensibilita' rispetto agli interventi previsti, ecc.)
D.7.26. Descrizione dell'immigrazione/emigrazione di organismi
da/verso
ecosistemi extralocali
D.7.27. Mappe dei siti utilizzati per il rilevamento e la
ricognizione delle condizioni
faunistiche e vegetazionali
D.7.28. Mappa descrittiva delle unita' ecosistemiche fluviali
(ripe, acque correnti,
strutture in alveo di ritenzione degli apporti trofici, raschi,
pozze, ecc.)
D.7.29. Mappa descrittiva delle unita' ecosistemiche marine
D.7.30. Mappatura dei condizionamenti e delle opportunita'
ecologiche (con situazioni
di vulnerabilita', corridoi ecologici, barriere, ecc.)
D.7.31. Mappa della sensibilita' degli ecosistemi presso i siti
d'intervento
D.7.32. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.8. STATO AMBIENTALE PER RUMORE E VIBRAZIONI
D.8.1. Descrizione del clima acustico esistente presso le zone
d'intervento (andamento
spaziale e temporale dei livelli di pressione sonora)
D.8.2. Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana
a rumore presso
i siti d'intervento, con particolare riferimento a condizioni
critiche e ricettori
sensibili (p.e. di scuole, ospedali, abitazioni)
D.8.3. Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo
significativo a rumore
e delle isofoniche esistenti presso i siti di intervento
(evidenziare anche le
sorgenti esistenti piu' significative)
D.8.4. Descrizione delle vibrazioni presenti nel terreno presso i
siti di progetto,
con particolare riferimento a condizioni critiche e sensibilita'
particolari
delle strutture esistenti o delle presenze umane (intensita',
monumenti o edifici
sensibili e lesionabili, versanti instabili, presenza di disagi
alle persone,
evidenziare anche le sorgenti esistenti significative)
D.8.5. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.9. STATO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELL'UOMO
D.9.1. Descrizione di inquadramento sullo stato locale di salute e
di benessere dell'uomo
D.9.2. Descrizione degli ambiti locali con presenza di problemi
legati ai livelli
di benessere e di salute della popolazione
D.9.3. Descrizione della sensibilita' sanitaria delle attuali
presenze umane nel territorio
interessato (esistenza di esposti a rischio sanitario)
D.9.4. Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana
a radiazioni
ionizzanti, con particolare riferimento a condizioni critiche e
ricettori sensibili
(p.e. soggetti sensibili, scuole, ospedali, abitazioni)
D.9.5. Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo
significativo a radiazioni
ionizzanti esistenti presso i siti di intervento (evidenziare
anche le sorgenti
piu' significative)
D.9.6. Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana
a radiazioni
non ionizzanti, con particolare riferimento a condizioni critiche
e ricettori
sensibili (p.e. di scuole, ospedali, abitazioni; valori dei
campi)
D.9.7. Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo
significativo a radiazioni
non ionizzanti esistenti presso i siti di intervento; evidenziare
anche le sorgenti
piu' significative (campi statici, frequenze basse ed
elettrodotti, radiofrequenze
ed antenne radio, ecc.)
D.9.8. Descrizione dei livelli significativi di rischio igienico
sanitario presenti presso
i siti di intervento (stime con modelli ecotossicologici)
D.9.9. Descrizione di alti livelli di rischio d'incidente presso i
siti di intervento
D.9.10. Descrizione degli indici epidemiologici nell'area vasta
interessata dagli interventi
(p.e. valori critici di morbosita'/mortalita')
D.9.11. Descrizione della presenza di contaminanti in prodotti
destinati
all'alimentazione umana
D.9.12. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.10. STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE
D.10.1. Descrizione di inquadramento del paesaggio locale
D.10.2. Descrizione degli ambiti paesaggistici esistenti (di
pregio, degradati, valutazioni
di sensibilita' nei confronti delle opere previste)
D.10.3. Mappe dei bacini visivi interessati dagli elementi di
progetto (con evidenziati
percorsi, riferimenti, margini, forme, segni caratterizzanti)
D.10.4. Mappa delle unita' paesaggistiche di interesse, con punti
di vista e percorsi
panoramici
D.10.5. Descrizione dei beni storico/culturali presenti, presenze
monumentali, edifici e
manufatti di interesse storico, elementi di testimonianza
storica, aree di interesse
archeologico e siti oggetto di ritrovamenti archeologici
D.10.6. Mappa dei beni storico/culturali presenti, presenze
monumentali, edifici e
manufatti di interesse storico, elementi di testimonianza
storica, aree di interesse
archeologico e siti oggetto di ritrovamenti archeologici
D.10.7. Descrizione delle condizioni antropiche che hanno
influenzato il paesaggio
(storia del paesaggio locale)
D.10.8. Foto-rilievi degli elementi paesaggistici rilevanti (da
punti di vista significativi)
D.10.9. Descrizione delle dinamiche d'evoluzione del paesaggio,
delle dinamiche
spontanee dei suoi elementi caratterizzanti (relazioni
semiologiche e formali
caratteristiche nel rapporto tra soggetto ed ambiente)
D.10.10. Descrizione dei siti di interesse geologico e
paesaggistico
D.10.11. Mappa delle localita' fossilifere, siti geologici di
interesse, salse e altre
manifestazioni idrotermali
D.10.12. Mappa dei soprassuoli di interesse didattico/monumentale
D.10.13. Mappa dei geositi di interesse didattico/monumentale
D.10.14. Descrizione sintetica della sensibilita' paesaggistica
presso i siti d'intervento
D.10.15. Mappa della sensibilita' paesaggistica presso i siti
d'intervento
D.10.16. Altri eventuali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.11. STATO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, DELLE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE E DEI BENI MATERIALI
D.11.1. Descrizione d'inquadramento del sistema insediativo e
delle presenze antropiche
significative ad area vasta e nei siti di intervento (p.e.
densita' abitativa e attivita'
economiche principali, evoluzione demografica, struttura della
popolazione, ecc.)
D.11.2. Descrizione delle presenze antropiche significative vicino
ai siti di intervento
D.11.3. Mappa delle attivita' antropiche principali vicine alle
opere proposte (p.e. siti
con valori agronomici e silvocolturali)
D.11.4. Mappa degli usi del suolo a scala di dettaglio
D.11.5. Descrizione dei sistemi antropici interessati alla domanda
di ambiente (per tipo
di domanda abitativa, produttiva, ricreativa, ecc.)
D.11.6. Descrizione sintetica delle sensibilita' dei sistemi
antropici presenti nei confronti
dell'intervento (p.e. presenze di disturbi, di malesseri, di
avversione psicologica,
di avversione culturale, ecc.)
D.11.7. Mappa delle sensibilita' dei sistemi antropici presso i
siti d'intervento
(con evidenziati i potenziali ricettori d'impatto)
D.11.8. Altri sul sistema insediativo e le condizioni
socioeconomiche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO E DELLE SUE ALTERNATIVE
E.1. SINTESI E SCELTA TRA LE ALTERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE
E.1.1. Descrizione dei bilanci ambientali complessivi del progetto
e delle sue alternative
E.1.2. Descrizione della valutazione e della scelta tra
alternative progettuali
(p.e. mediante analisi multi-criteri)
E.1.3. Carte riassuntive degli impatti ambientali attesi a scala
locale
E.1.4. Descrizione riassuntiva degli impatti ambientali attesi a
grande distanza
(p.e. impatti ambientali trasferiti in altre regioni, ecc.)
E.1.5. Altro sulle metodologie di stima degli impatti ambientali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.2. IMPATTI PER ATMOSFERA E CLIMA
E.2.1. Descrizione delle modifiche indotte al microclima locale in
relazione
alla sensibilita' delle zone di studio (p.e. per creazione o
rilascio di grandi masse
idriche, alterazione di zone vegetate estese, ecc.)
E.2.2. Descrizione delle emissioni di gas climalteranti del
progetto in rapporto
al contributo locale
E.2.3. Descrizione degli impatti per l'atmosfera (analisi dei
fenomeni di diffusione
degli inquinanti prodotti con il progetto, confronto con i
criteri di tutela
della qualita' dell'aria a breve, medio e lungo periodo, con
localizzazione
dei ricettori e valutazione dell'esposizione umana)
E.2.4. Mappe di iso-concentrazione d'inquinanti in atmosfera
E.2.5. Descrizione delle possibilita' di alterazione di odori
(individuazione
popolazione coinvolta)
E.2.6. Altro sugli impatti ambientali per atmosfera e clima
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.3. IMPATTI PER ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
E.3.1. Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'ambiente
idrico superficiale
(analisi dei fenomeni di diffusione degli inquinanti prodotti con
il progetto,
confronto con gli standards di qualita' ed i criteri di tutela
delle acque superficiali
a breve, medio e lungo periodo)
E.3.2. Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'ambiente
idrico sotterraneo
(analisi dei fenomeni di diffusione degli inquinanti prodotti con
il progetto,
confronto con gli standards di qualita' ed i criteri di tutela
delle acque sotterranee
a breve, medio e lungo periodo)
E.3.3. Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo di
percolazioni di sostanze
inquinanti nel sottosuolo
E.3.4. Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle
alterazioni indotte
dal progetto sul regime idraulico e sulle correnti dei corsi
d'acqua
E.3.5. Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle
alterazioni indotte
dal progetto sulle correnti marine ed sul moto ondoso
E.3.6. Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo di diffusione
di sostanze inquinanti
nei corpi idirci superficiali (anche con stime dei carichi
complessivi mensili)
E.3.7. Mappa del rischio di alterazione qualita' acque in corpi
idrici superficiali
(p.e. in piu' stagioni di riferimento)
E.3.8. Mappa rischio di ristagno delle acque superficiali
E.3.9. Descrizione dei rischi di esondazione, con ricettori,
superfici interessate,
probabilita' dei danni (p.e. indotta nei corpi idrici a valle
delle opere)
E.3.10. Descrizione degli impatti indotti per l'idrogeologia
(analisi dei fenomeni
di diffusione degli inquinanti prodotti con il progetto,
confronto con i criteri
di tutela delle falde a breve, medio e lungo periodo)
E.3.11. Mappa degli impatti per alterazione delle condizioni di
qualita' delle acque
di falda (concentrazione parametri)
E.3.12. Descrizione dell'aumento della esposizione umana ad
inquinanti veicolati
dalle acque superficiali o sotterranee (p.e. contaminazione dei
flussi idropotabili)
E.3.13. Altro sugli impatti ambientali per acque superficiali e
sotterranee
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.4. IMPATTI PER SUOLO E SOTTOSUOLO
E.4.1. Descrizione degli impatti sulla geomorfologia (confronto
con i criteri per limitare
l'erosione e di tutela della stabilita' dei terreni a breve,
medio e lungo periodo)
E.4.2. Mappa dei rischi indotti di erosione dei versanti
E.4.3. Mappa rischi indotti d'instabilita' dei versanti
E.4.4. Descrizione e stima della possibilita' di innesco di
fenomeni di dissesto
in relazione ad attivita' estrattive o movimenti di terreno
E.4.5. Descrizione degli impatti dell'attivita' rispetto alle
morfologie prodotte dai corsi
d'acqua di pianura (paleoalvei, canali di rotta, linee basali,
ecc.,
E.4.6. Descrizione e stima dell'impatto indotto dalla perdita di
strati pedogenizzati e/o
di suolo forestale (scenari a breve, medio e lungo periodo)
E.4.7. Descrizione e stima dell'impatto indotto dalla variazione
del trasporto solido
sulle dinamiche di erosione/ripascimento delle rive (scenari a
breve,
medio e lungo periodo)
E.4.8. Modifiche delle condizioni di evapotraspirazione dei
terreni
E.4.9. Altro sugli impatti ambientali per suolo e sottosuolo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.5. IMPATTI PER LA FLORA E LA VEGETAZIONE
E.5.1. Descrizione degli impatti indotti dal progetto per la
vegetazione presente
(alterazione di vegetazione arborea ed arbustiva, disturbo di
stazioni di interesse
botanico, alterazione della diversita' botanica, alterazione del
patrimonio forestale,
aumento di specie infestanti)
E.5.2. Descrizione delle possibilita' d'alterazione degli indici
di biodiversita' floristici
(stime dei possibili trend futuri)
E.5.3. Descrizione delle variazioni di unita' vegetazionali
significative rispetto allo stato
attuale ed a un intorno di riferimento (p.e. in valori %)
E.5.4. Mappa alterazione di habitat di popolazioni vegetali rare,
minacciate, protette,
importanti e/o di potenziale interesse biogenetico futuro o
eliminazione di flora
di pregio (specie significative)
E.5.5. Mappa degli impatti causati alla vegetazione (diradamenti,
ecc.)
E.5.6. Descrizione delle possibilita' d'induzione di processi di
bioaccumulo
nella vegetazione di sostanze pericolose
E.5.7. Descrizione dell'alterazione di indici sintetici di
qualita' vegetazionale
presente della zona
E.5.8. Altro sugli impatti ambientali per la flora e la
vegetazione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.6. IMPATTI PER LA FAUNA
E.6.1. Descrizione dell'alterazione indotta per habitat di specie
animali d'interesse
E.6.2. Descrizione dei disturbi per la fauna presente
E.6.3. Mappa alterazione di habitat con popolazioni animali rare,
minacciate, protette
e/o di potenziale interesse biogenetico (estensione, numerosita'
di specie, ecc.)
E.6.4. Descrizione dei possibili disturbi e rischi per l'avifauna
prodotti da tralicci
e fili elettrici
E.6.5. Descrizione delle possibilita' d'alterazione degli indici
di biodiversita' faunistici
(stime dei possibili trend futuri)
E.6.6. Descrizione delle variazioni di habitat di specie animali
significative
E.6.7. Descrizione dell'alterazione di indici sintetici di
qualita' faunistica presente
nella zona
E.6.8. Descrizione delle possibilita' di sviluppo o di richiamo in
zona di specie animali
indesiderate (patogeni, parassiti dell'uomo, molesti o
potenzialmente pericolosi,
p.e. ratti, zanzare, ecc.)
E.6.9. Descrizione delle possibilita' d'induzione di processi di
bioaccumulo nella fauna
di sostanze pericolose
E.6.10. Altro sugli impatti ambientali per la fauna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.7. IMPATTI PER GLI ECOSISTEMI
E.7.1. Descrizione dell'alterazione della qualita' ambientale
globale degli ecosistemi
(alterazione delle funzionalita' e degli equilibri ecologici,
p.e. aumento
di eutrofizzazione)
E.7.2. Mappa del rischio di danno e riduzione di ambiti a valenza
naturalistica
(frammentazione della continuita' ecologica, riduzione di zone
umide, sorgenti,
fontanili e riaffioramenti di acque, unita' faunistiche di
rifugio, sosta,
svernamento, passaggio obbligato, riproduzione, nutrimento, ecc.)
E.7.3. Descrizione del rischio di riduzione degli indici di
biodiversita'
E.7.4. Descrizione dei rischi di incendio di boschi o praterie
E.7.5. Descrizione dei rischi di riduzione delle capacita' di
recupero e rigenerazione
degli ecosistemi degradati (capacita' di autodepurazione, di
riossigenazione
spontanea, ecc.)
E.7.6. Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle
alterazioni indotte
dal progetto sulle caratterisitche limnologiche dei laghi e degli
specchi d'acqua
E.7.7. Mappa alterazione qualita' ambientale degli ecosistemi
(p.e. indici sintetici tipo
Habitat Evaluation System)
E.7.8. Descrizione dei rischi di compattazione prodotta nei suoli
fertili
E.7.9. Descrizione dei rischi di frammentazione della continuita'
ecologica
E.7.10. Mappa dell'evoluzione attesa dell'ecomosaico in relazione
agli interventi
progettati
E.7.11. Mappa rischi di frammentazione degli ecosistemi naturali
(p.e. indici
di connessione)
E.7.12. Descrizione dei rischi di interruzione della continuita'
ecologica di ecosistemi
acquatici
E.7.13. Descrizione dell'alterazione dei flussi migratori lungo
corridoi ecologici
o attraverso passaggi obbligati disposti sui percorsi faunistici
(volume delle
migrazioni o degli spostamenti faunistici)
E.7.14. Mappa alterazione dei flussi migratori lungo un corridoio
ecologico o dei
passaggi lungo percorsi faunistici (migrazioni o spostamenti
faunistici)
E.7.15. Descrizione di potenziali bioaccumuli d'inquinanti negli
ecosistemi presenti
E.7.16. Altro sugli impatti ambientali per gli ecosistemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.8. IMPATTI PER RUMORE E VIBRAZIONI
E.8.1. Descrizione degli impatti da rumore (aumento livelli di
rumore presso ricettori
sensibili e stime di livelli sonori equivalenti nelle fasi di
cantiere e d'esercizio)
E.8.2. Mappe del rumore prodotto con gl'interventi
E.8.3. Descrizione e stima dei possibili danni legati alle
vibrazioni indotte dal progetto
(p.e. indotte da automezzi pesanti presso ricettori sensibili, in
fase di cantiere
da scavi o dalle esplosioni di mine, ecc.)
E.8.4. Altro sugli impatti ambientali per rumore e vibrazioni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.9. IMPATTI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE DELL'UOMO
E.9.1. Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'uomo
(confronto con gli
standards di qualita' ed i criteri di tutela della salute umana a
breve, medio
e lungo periodo)
E.9.2. Mappa d'inquadramento degli ambiti inquinati dopo la
realizzazione
dell'intervento (estensione ed evoluzione nel tempo per tipo di
parametro)
E.9.3. Descrizione degli impatti da radiazioni ionizzanti (aumento
dei livelli di
radiazione presso ricettori sensibili e presenza/diffusione di
radionuclidi;
in condizioni operative normali ed eccezionali)
E.9.4. Descrizione degli impatti da radiazioni non ionizzanti
indotti dal progetto per i
sistemi antropici (aumento dei livelli di radiazione presso
ricettori sensibili e
livelli di campo magnetico e di induzione magnetica, in
condizioni operative
normali ed eccezionali)
E.9.5. Mappe dei campi elettromagnetici prodotti dal progetto (in
condizioni operative
normali ed eccezionali)
E.9.6. Descrizione delle possibilita' di modifica di superfici
esondabili (superfici e
popolazione coinvolta)
E.9.7. Descrizione delle possibilita' di sviluppo di organismi
fastidiosi o molesti
(zanzare, ratti, ecc.), o di vettori di malattie (popolazione
coinvolta)
E.9.8. Descrizione delle possibilita' di aumento d'incidentalita'
stradale
E.9.9. Mappa dei rischi per incidenti stradali
E.9.10. Descrizione di rischi sanitari conseguenti alla
interazione/movimentazione
di terreni contaminati
E.9.11. Altro sugli impatti ambientali per la salute ed il
benessere dell'uomo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.10. IMPATTI CONNESSI AI RISCHI D'INCIDENTE
E.10.1. Descrizione d'inquadramento degli impatti conseguenti al
verificarsi di
incidenti rilevanti (scenari a breve, medio e lungo periodo)
E.10.2. Mappe d'inquadramento degli impatti ambientali conseguenti
al verificarsi
degli incidenti rilevanti
E.10.3. Altre eventuali informazioni sugli impatti connessi al
verificarsi degli
incidenti possibili
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.11. IMPATTI PER IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE
E.11.1. Descrizione delle alterazioni delle relazioni con gli
elementi di interesse
paesaggistico, storico o culturale presenti (indici di impatto
percettivo, viste
prospettiche d'insieme degli interventi)
E.11.2. Mappe degli impatti per alterazione dei caratteri
percettivi del paesaggio locale
(interferenze entro il bacino visivo delle opere proposte)
E.11.3. Descrizione degli impatti fisici per il patrimonio
storico-culturale
(p.e. interferenze con siti archeologici, beni storici, ecc.)
E.11.4. Mappa degli impatti sul patrimonio storico-culturale (p.e.
interferenze con siti
archeologici, beni storici, ecc.)
E.11.5. Simulazioni visive dei nuovi interventi dai principali
punti di vista
(p.e. fotomontaggi)
E.11.6. Altro sugli impatti ambientali per il paesaggio ed il
patrimonio storico/culturale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.12. IMPATTI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO, LE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE ED I BENI MATERIALI
E.12.1. Descrizione d'inquadramento degli impatti per il sistema
socio-economico
(p.e. induzione di nuovi flussi migratori, creazione di posti di
lavoro, ecc.)
E.12.2. Descrizione delle possibilita' di alterazione del valore
economico di infrastrutture,
manufatti e beni ed attivita' economiche influenzate delle opere
proposte
(p.e. variazioni dei valori immobiliari)
E.12.3. Descrizione degli impatti per il sistema della mobilita'
(p.e. variazione
dell'accessibilita', del grado di congestione, ecc.)
E.12.4. Descrizione delle possibilita' di alterazione dei sistemi
irrigui e in particolare
per le superfici coltivate con difficolta' di drenaggio
E.12.5. Descrizione della sottrazione di territorio ad altri usi
(p.e. agricolo, insediativo,
usi plurimi, ecc.)
E.12.6. Descrizione delle possibilita' d'alterazione
dell'accessibilita' di zone per usi
sportivo, ricreativo, di svago, plurimo (p.e. stima della
variazione di superfici,
popolazione coinvolta, ecc.)
E.12.7. Descrizione delle possibilita' di degrado di zone
acessibili/fruibili per attivita'
didattiche
E.12.8. Descrizione degli impatti indotti dalle opere progettate
rispetto agli usi plurimi
delle risorse materiali (scenari a breve, medio e lungo periodo)
E.12.9. Altre informazioni eventuali sugli impatti per i sistemi
antropici ed i beni
materiali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.13. SINERGIE D'IMPATTO AMBIENTALE
E.13.1. Descrizione degli impatti ambientali cumulativi prodotti
dal progetto sulle
differenti componenti ambientali di ecosistemi sensibili
E.13.2. Descrizione degli impatti ambientali cumulativi prodotti
dal progetto assieme
ad altre pressioni ambientali indipendenti dal progetto, presenti
o prevedibili
(p.e. emissioni in atmosfera prodotte da diverse attivita')
E.13.3. Descrizione d'inquadramento degli impatti ambientali
sinergici, conseguenti
al verificarsi di piu' eventi con reciproco incremento degli
effetti negativi
(scenari del caso peggiore a breve, medio e lungo periodo)
E.13.4. Mappe d'inquadramento degli impatti ambientali sinergici,
conseguenti al
verificarsi di piu' eventi con reciproco incremento degli effetti
negativi (scenari
del caso peggiore a breve, medio e lungo periodo)
E.13.5. Altre eventuali informazioni sugli impatti ambientali
sinergici
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.14. MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI
E.14.1. Descrizione d'inquadramento delle mitigazioni d'impatto
ambientale
E.14.2. Descrizione degli impatti residui dopo le mitigazioni
E.14.3. Mappa d'inquadramento delle mitigazioni d'impatto
ambientale adottate
E.14.4. Descrizione delle modalita' di monitoraggio/controllo
degli impatti prodotti e
dell'efficacia delle misure di mitigazione, con particolare
attenzione agli impatti
residui a medio-lungo termine, irreversibili, incerti, emergenze
o incidenti
(responsabili, obiettivi, enti coinvolti, modalita' di azione,
scadenze dei rapporti
periodici, ecc.)
E.14.5. Altre eventuali informazioni sulle mitigazioni degli
impatti ambientali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. SOMMARIO DEI MODELLI DI PREVISIONE E DELLE EVENTUALI DIFFICOLTA'
Nota bene:
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA
in esame tra quelle elencate;
F. SOMMARIO DEI MODELLI DI PREVISIONE NOTE E GIUDIZI E DELLE
EVENTUALI DIFFICOLTA'
F.1. Descrizione sintetica dei metodi adottati per l'analisi del
contesto ambientale
del progetto (ampiezza aree di studio, modelli d'analisi, lista
degli indicatori
ambientali, precisione delle stime, ecc.; le eventuali
descrizioni dettagliate vanno
inserite in allegato al SIA)
F.2. Descrizione sintetica delle difficolta' e le carenze
informative incontrate
nell'analisi ambientale (le eventuali descrizioni dettagliate
vanno inserite
in allegato al SIA)
F.3. Descrizione delle fonti di dati utilizzati per le analisi
ambientali
F.4. Altro sui metodi di analisi ambientale adottati
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.5. Descrizione sintetica dei metodi, modelli, riferimenti
utilizzati per la valutazione
e la stima degli impatti (allegare esempi significativi completi
delle stime
modellistiche effettuate rispetto alle diverse tipologie di
impatto ambientale, con
valori di input, algoritmi di calcolo e relativi risultati di
output; le eventuali
descrizioni dettagliate vanno inserite in allegato al SIA)
F.6. Descrizione delle difficolta' incontrate per la valutazione e
la stima degli impatti
(le eventuali descrizioni dettagliate vanno inserite in allegato
al SIA)
F.7. Altro sulle metodologie di stima degli impatti ambientali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO
Nota bene:
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA
in esame tra quelle elencate; allegare la sintesi al S.I.A., con un
fascicolo separato, rilegato in modo da poter essere facilmente
fotocopiabile.
G. SINTESI DEL S.I.A. IN LINGUAGGIO NON TECNICO NOTE E GIUDIZI
G.1. Descrizione sintetica sulla conformita' del progetto alle
norme ambientali e agli
strumenti di programmazione/pianificazione vigenti
G.2. Descrizione sintetica del progetto, delle modalita' e dei
tempi di attuazione,
delle pressioni ambientali esercitate durante le fasi di
costruzione ed esercizio
G.3. Descrizione sintetica delle tecniche prescelte e confronto
con le migliori tecniche
disponibili
G.4. Descrizione sintetica dei motivi della scelta tra le
alternative progettuali possibili
G.5. Descrizione sintetica delle condizioni ambientali iniziali,
con riferimento
particolare agli stati di qualita'
G.6. Descrizione sintetica degli impatti ambientali significativi
del progetto
G.7. Descrizione sintetica delle misure per mitigare gli impatti
ambientali negativi
G.8. descrizione sintetica delle misure di monitoraggio delle
opere e impianti
G.9. Descrizione sintetica delle difficolta' incontrate nel
predisporre il SIA
G.10. Altre eventuali descrizioni sintetiche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO C
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile
CIRCOLARE
30 gennaio 2001
Prot. AMB/AMB/01/1854
SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
"DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35
SOMMARIO
1. PREMESSA pag. 116
1.1 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00 " 116
1.2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE " 116
1.2.1 Le definizioni da utilizzare " 116
1.2.2 L'ambito di applicazione " 117
a) Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette "
117
b) Esclusioni " 117
c) Incrementi di soglie " 117
d) Individuazione procedure e relative autorita' competenti " 117
e) La disciplina specifica per "Cave e torbiere" " 118
f) Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti
prevista dall'art. 2, comma 7 della L.R. 10/93 e successive
modifiche ed integrazioni " 118
1.2.3 L'individuazione delle autorita' competenti " 118
1.2.4 L'articolazione delle procedure " 118
a) Procedura di verifica (screening): " 118
b) Procedura di VIA: " 119
1.2.5 Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure
" 125
1.2.6 Procedure interregionali e sovraregionali " 125
a) Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali "
125
b) Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
" 125
c) Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale
" 125
1.2.7 Monitoraggio, vigilanza e controllo " 125
1.2.8 Controllo sostitutivo " 125
1.2.9 Sistema informativo, modifiche degli allegati " 126
1.2.10 Spese istruttorie " 126
2. PRIME INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LR SULLA VIA " 126
2.1 EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE " 126
2.2 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE DEGLI
"AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) " 127
2.3 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE E SU UN
QUOTIDIANO DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI
VIA " 127
2.4 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE DELLA
DECISIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DELLA
DELIBERAZIONE
SULLA PROCEDURA DI VIA " 128
2.5. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
" 128
2.6 TENUTA DEL "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI
VERIFICA
(SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI" " 128
2.7 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA" " 128
2.8 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITTORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI
PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI " 128
2.9 MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SUI PROCEDIMENTI IN CORSO " 129
2.10 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI DATI VALUTAZIONI E PROPOSTE DI
PROVINCE
E COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE" " 129
2.11 DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE
ISTRUTTORIE" " 129
2.12 DEFINIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AD ARPA PER LO SVOLGIMENTO,
TRAMITE
CONVENZIONE, DELL'ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA PER LE PROCEDURE IN
MATERIA
DI IMPATTO AMBIENTALE " 129
2.13 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI
INFRASTRUTTURE
E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE,
DELLA
SICUREZZA E DELL'AMBIENTE" pag. 129
2.14 MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO REGIONALE SUI SIA
E LE
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) " 129
2.15 PREDISPOSIZIONE DI UN SITO WEB REGIONALE SULLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE " 130
2.16 GLI ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA " 130
2.16.1 Istituzione dell'ufficio competente " 130
2.16.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto
deposito" " 130
2.17 GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE " 130
2.17.1 Istituzione dell'ufficio competente " 130
2.17.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto
deposito" " 131
3. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'
COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE) " 131
4. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE) " 131
5. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER
LA
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E PER LA PROCEDURA DI VIA DA
PARTE
DEL PROPONENTE " 131
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO " 131
ALLEGATO 1 Comparazione progetti sottoposti alle procedure di
valutazione
di impatto ambientale " 132
ALLEGATO 2 Parchi e riserve naturali istituiti in Emilia-Romagna "
160
ALLEGATO 3 Schema riparto delle competenze tra Regione, Provincia e
Comune
in materia di impatto ambientale " 161
ALLEGATO 4 Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto
deposito
degli elaborati per la procedura di verifica (screening) da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione " 165
ALLEGATO 5 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito degli
elaborati per la procedura di verifica (screening) da pubblicare
nel
Bollettino Ufficiale della Regione per le attivita' produttive
quando e' attivo
lo Sportello Unico " 167
ALLEGATO 6 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito degli
elaborati per la procedura di verifica (screening) da pubblicare
nel
Bollettino Ufficiale della Regione quando lo Sportello Unico non
sia attivo " 169
ALLEGATO 7 Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto
deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione " 171
ALLEGATO 8 Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto
deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione qualora il progetto sia
stato gia'
sottoposto alla procedura di verifica (screening) " 174
ALLEGATO 9 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione per le attivita' produttive
quando
e' attivo lo Sportello Unico " 177
ALLEGATO 10 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione, per le attivita' produttive
quando
e' attivo lo Sportello Unico, qualora il progetto sia stato gia'
sottoposto
alla procedura di verifica (screening) pag. 180
ALLEGATO 11 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione quando lo sportello unico
non sia attivo " 183
ALLEGATO 12 Modello di avviso per le attivita' produttive
dell'avvenuto deposito del SIA
e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da
pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della regione quando lo Sportello Unico non
sia attivo
qualora il progetto sia stato gia' sottoposto alla procedura di
verifica (screening) " 186
ALLEGATO 13 Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto
definitivo per la procedura di via da pubblicare su un quotidiano
" 189
ALLEGATO 14 Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto
definitivo per la procedura di VIA da pubblicare su un quotidiano
qualora
il progetto sia stato gia' sottoposto alla procedura di verifica
(screening) " 192
ALLEGATO 15 Modello di avviso della decisione relativa alla
procedura di verifica
(screening) da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione "
195
ALLEGATO 16 Modello di avviso della deliberazione relativa alla
procedura di VIA
da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione " 197
ALLEGATO 17 Registro dei progetti sottoposti alla procedura di
verifica (screening)
e dei relativi esiti " 199
ALLEGATO 18 Comunicazioni al Ministero dell'Ambiente " 200
ALLEGATO 19 Facsimile nota indizione della Conferenza di servizi per
le attivita' produttive " 215
ALLEGATO 20 Facsimile nota indizione della Conferenza di servizi per
le opere pubbliche
e di interesse pubblico " 217
1. PREMESSA
La L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35, in materia di Valutazione di impatto ambientale (d'ora
in avanti LR sulla VIA) non solo rappresenta il formale e necessario
recepimento nella nostra regione delle Direttive Europee - 85/337/CEE
e 97/11/CE - in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e
da' attuazione al conseguente Atto di indirizzo e coordinamento
contenuto nel DPR 12 aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso
verso l'approccio preventivo alle problematiche ambientali.
Con l'approvazione di questo testo normativo la nostra Regione -
intesa non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come
insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari
per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioe' uno dei
passi necessari per essere attenta, ed adeguare i propri strumenti di
intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialita' di
sistema e di qualita' che selezioneranno le economie e le societa'
nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente
parte consistente di questo processo.
La VIA sembra rispondere all'esigenza di rafforzare i tradizionali
meccanismi di controllo tramite strumenti piu' specificamente
preventivi, atti cioe' ad integrare l'insieme delle considerazioni
ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.
La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una
cooperazione tra proponenti, Amministrazioni pubbliche e cittadini,
l'informazione piu' completa possibile sull'insieme dell'impatto
ambientale di un intervento ed in quello di valutare l'importanza di
tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative.
Queste procedure vanno introdotte nel contesto piu' generale delle
procedure di decisione e di autorizzazione.
La VIA e' concepita, dunque, in tutti i Paesi - a partire dagli USA e
dalla CEE - soprattutto come uno strumento di conoscenza e di
informazione al servizio sia dei "decisori" privati sia dei centri
pubblici di decisione. Il suo obiettivo e', da un lato, quello di
rendere i privati piu' consapevoli degli interessi ambientali
meritevoli di una attenta considerazione nella realizzazione di
un'opera o di un intervento. Dall'altro, il processo di valutazione
mira ad informare le autorita' competenti sugli effetti probabili di
un intervento sull'ambiente prima che sia presa una decisione.
Uno dei principali interessi nell'utilizzo di uno strumento del
genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di
flessibilita'. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o
nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni
specifiche degli ambiti territoriali interessati, avvalendosi di una
informazione preventiva e completa.
La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione
amministrativa. L'informazione e la consultazione preventiva possono,
infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale
ed in una riduzione dei tempi di decisione.
1.1 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00
Il Consiglio regionale ha approvato l'11 ottobre 2000 la L.R. 16
novembre 2000, n. 35 concernente "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di Valutazione
dell'impatto ambientale", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 168 del 20 novembre 2000.
Con l'approvazione della L.R. 35/00 e' stata data compiuta attuazione
alle Direttive Europee in materia.
La conseguenza piu' rilevante dell'emanazione della L.R. 35/00
consiste, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 della L.R. 9/99,
nel fatto che dalla data di entrata in vigore di tale legge (5
dicembre 2000) diviene obbligatoria:
- l'effettuazione della procedura di verifica (screening)
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA per tutti i progetti
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA;
- l'effettuazione della procedura di VIA disciplinata dal Titolo III
della L.R. 9/99 per tutti i progetti elencati negli:
- Allegati A.1, A.2 e A.3;
- Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora i progetti interessino anche
parzialmente aree naturali protette e qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica (screening).
Cio' comporta che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,
A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi indicate, successivamente
alla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non
possono essere approvati e realizzati senza che sia stata effettuata
la procedura di verifica (screening) o la procedura di VIA.
1.2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Le caratteristiche generali LR sulla VIA, che si conforma ai
contenuti dell'"Atto di indirizzo e coordinamento" contenuto nel DPR
12 aprile 1996, sono individuabili in due elementi:
a) caratterizzarsi come "legge quadro", che fissa: le finalita' e gli
obiettivi, gli ambiti di applicazione; le autorita' ed i procedimenti
di funzionamento, le modalita' di informazione e partecipazione dei
soggetti interessati, la strutturazione tecnica ed organizzativa;
b) possedere un carattere di "gradualita' e sperimentalita'",
assicurato dal fatto che le procedure di VIA non sono introdotte in
modo rigido e definitivo, ma sono adattabili alla mutazione delle
esigenze nel tempo, e soprattutto alle esperienze maturate,
attraverso strumenti delegificati, ed in particolare attraverso
"Direttive" di attuazione che specificano contenuti e metodologie
degli Studi di impatto ambientale, nonche' degli elaborati necessari
per lo svolgimento dello screening (art. 8).
Il testo normativo vede l'introduzione delle tre nuove fasi, ovvero
dei tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle
procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente
recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996:
a) "screening", cioe' la decisione se le caratteristiche del
progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a
criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano
produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo
strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico
progetto, caso per caso, dall'autorita' competente se deve essere
effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA, a partire dalla
redazione di un esauriente Studio di impatto ambientale (SIA);
b) "scoping", cioe' la fase (prevista all'art. 12) che si attua una
volta definita la necessita' dello svolgimento di una procedura di
VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono essere
considerati nello Studio di impatto ambientale (SIA). Lo strumento
scoping e' quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorita'
competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite
nello Studio di impatto ambientale (previsto all'art. 11), ed in
particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente
quelli importanti, i tipi di alternative da considerare, le misure
per mitigare gli impatti;
c) "monitoraggio", cioe' la fase di controllo e verifica
dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli
Studi di impatto ambientale, effettuata, dopo la decisione
concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o
intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).
1.2.1 Le definizioni da utilizzare
L'art. 2 della LR sulla VIA fornisce le definizioni da utilizzare ai
fini della sua applicazione. Esse sono utilizzate anche nel presente
atto. Si rinvia, quindi, a quanto previsto in tale articolo.
1.2.2 L'ambito di applicazione
La LR sulla VIA individua l'ambito di applicazione delle procedure di
VIA ai progetti di impianti, opere od interventi elencati in appositi
allegati alla legge (art. 4). Piu' in specifico viene definito che:
a) sono soggetti alle procedure di verifica (screening), ai sensi
degli artt. 9 e 10, i progetti:
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono, nemmeno
parzialmente, all'interno di aree naturali protette (art. 4, comma
1);
- di trasformazione ed ampliamento, esclusivamente per le parti non
ancora autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 (art. 4, comma 1);
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3. B.1, B.2 e B.3 qualora
sia richiesto, su base volontaria, dal proponente (art. 4 comma 3);
b) sono soggetti alle procedure di VIA, ai sensi degli artt. da 11 a
18, i progetti:
- elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 (art. 4, comma 2);
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche
parzialmente in aree naturali protette (art. 4, comma 2);
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito
delle procedure di verifica (screening) (art. 4, comma 2);
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su
base volontaria, dal proponente (art. 4, comma 3).
Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 indicano per ogni
tipologia progettuale le soglie dimensionali oltre la quale il
progetto e' soggetto alla procedura di verifica (screening) o alla
procedura di VIA. Laddove negli Allegati non sono indicate soglie
dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla
specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure
previste dalla LR sulla VIA.
La LR sulla VIA da' compiuta attuazione sia alla Direttiva 85/337/CEE
come modificata dalla Direttiva 97/11/CE sia al DPR 12 aprile 1996
come modificato dal DPCM 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di impatto ambientale), ricomprendendo sia
tutte le tipologie di progetti in essi elencati, sia le soglie
dimensionali previste dal DPR 12 aprile 1996, come modificato dal
DPCM 3 settembre 1999 (al riguardo si veda l'ALLEGATO 1).
a) Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette
Si sottolinea che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,
A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano anche solo parzialmente in aree
naturali protette, sono, in ogni caso, assoggettate alle procedure di
VIA.
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR
sulla VIA, le soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3,
B.1, B.2 e B.3 qualora i progetti ricadano in aree naturali protette
sono ridotte del 50%.
Al fine di facilitare l'individuazione dei casi per i quali anche i
progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati
direttamente alla procedura di VIA (ai sensi degli artt. da 11 a 18)
ed in cui applicare il dimezzamento delle soglie dimensionali,
nell'ALLEGATO 2 e' riportato l'elenco, alla data odierna, delle Aree
naturali protette della regione Emilia-Romagna.
Particolare attenzione e approfondimenti specifici dovranno essere
prestati nel caso i progetti interessino:
- i Siti di Importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- le Zone di Protezione speciale (ZPS) individuati ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Si sottolinea, in particolare, che la Direttiva 92/43/CEE prevede sia
effettuata una "Valutazione di incidenza" per tutti i progetti di
interventi ed opere che interessano le zone individuate come SIC e
ZPS. La stessa Direttiva specifica che tale "Valutazione di
incidenza" puo' essere effettuata all'interno delle procedure in
materia di valutazione di impatto ambientale e sostituita da esse.Al
riguardo e' utile precisare che gli elaborati prescritti per la
procedura di verifica (screening) ed il SIA devono in tal caso
prestare particolare attenzione ai possibili impatti ambientali
relativi agli "habitat" naturali (flora e fauna) e alle zone
rilevanti per l'avifauna.
b) Esclusioni
da sottolineare che l'art. 4, comma 8 della LR sulla VIA stabilisce
che la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, non
si applica ai progetti che, ancorche' contenuti negli Allegati A.1,
A.2 e A.3 e negli Allegati B.1, B.2 e B.3, siano:
a) destinati a scopi di difesa nazionale;
b) disposti in via d'urgenza dalle competenti autorita', sia al fine
di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da
pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato
dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
c) Incrementi di soglie
inoltre utile sottolineare come la LR sulla VIA ha utilizzato la
facolta' concessa alle Regioni dall'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile
1996 (incremento o decremento delle soglie fino ad un massimo del
30%), e quindi abbia compiuto la scelta di aumentare le soglie
dimensionali dei progetti contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3,
per riconoscere la correttezza della localizzazione (uno degli
elementi fondamentali dell'Allegato D, identico nelle Direttive
Europee, nel DPR 12 aprile 1996 e nella LR sulla VIA) di progetti di
nuove attivita' produttive che si insediano in:
a) aree industriali ecologicamente attrezzate che saranno individuate
nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98; in tal caso e'
stabilito un incremento del 30% delle soglie dimensionali (art. 4,
comma 6, lett. a));
b) aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli
impianti atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente, che saranno individuate entro un anno dalle Province
su proposta dei Comuni; in tal caso e' stabilito un incremento del
20% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 7).
Questa scelta ha, con tutta evidenza, la finalita', di notevole
rilievo anche ai fini della pianificazione territoriale ed
urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attivita'
produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e
specificamente individuate.
Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i
progetti di trasformazione od ampliamenti di attivita' produttive che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento
CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Individuazione procedure e relative autorita' competenti
Particolare attenzione va posta alla corretta individuazione della
procedura da applicare e della relativa competenza (Procedura di VIA
di competenza del Ministero dell'Ambiente; Procedura di verifica
(screening) di competenza di Regione, Provincia o Comune; Procedura
di VIA di competenza di Regione, Provincia o Comune) ai sensi delle
vigenti disposizioni normative. Infatti, in alcuni casi i progetti
sono assoggettati a procedure e ad autorita' differenti solo in
ragione di una loro differente qualificazione o di una differente
soglia dimensionale.
Ad esempio: le autostrade sono assoggettate alla procedura di VIA di
competenza del Ministero dell'Ambiente; le strade extraurbane
secondarie a carattere regionale sono assoggettate a procedura di
verifica (screening) di competenza della Regione; le strade
extraurbane secondarie (da intendersi come tutte le strade
extraurbane secondarie che non sono di carattere regionale) sono
assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della
Provincia.
Ancora ad esempio: gli elettrodotti sopra i 150 kV e con tracciato
superiore a 15 km sono assoggettati alla procedura di VIA di
competenza del Ministero dell'Ambiente; gli elettrodotti sopra i 100
kV e con tracciato superiore a 10 km sono assoggettati alla procedura
di VIA di competenza della Provincia; gli elettrodotti sopra i 100 kV
e con tracciato superiore a 3 km sono assoggettati alla procedura di
verifica (screening) di competenza della Provincia.
Appare dunque necessario verificare in ogni caso la corretta
appartenenza di una tipologia progettuale agli elenchi che
individuano la fattispecie di procedura nonche' la autorita'
competente.
A tal fine in ALLEGATO 1 e' riportata una tabella contenente la
comparazione delle tipologie progettuali sottoposte alle differenti
procedure e che consente l'individuazione della autorita' competente.
Si ricorda che, entro breve tempo, ai sensi dell'art. 71 del
DLgs112/98, una parte dei progetti attualmente assoggettati alla
procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente sono
destinati, con apposito decreto, ad essere conferiti alla competenza
della Regione, che con apposita delibera del Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 31 della LR sulla VIA provvedera' a modificare
conseguentemente gli Allegati A.1, A.2 e A.3.
e) La disciplina specifica per "Cave e torbiere"
Per le cave e torbiere ricomprese negli Allegati A.3 e B.3 vanno
fornite alcune specifiche indicazioni particolari.
Infatti l'art. 30 della LR sulla VIA, al comma 3, stabilisce che a
decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5
dicembre 2000) sono abrogati i piani particolareggiati, previsti
dall'art. 8 e dall'art. 7, comma 2, lett. b) della L.R. 17/91 e
successive modifiche e integrazioni, per le attivita' estrattive
sottoposte alle procedure in materia di impatto ambientale.
Occorre qui ricordare che tali piani particolareggiati, nelle
disposizioni legislative abrogate, possedevano i contenuti, definiti
dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni,
peculiari di una valutazione di impatto ambientale. Infatti la
previsione di tali piani particolareggiati fu introdotta per valutare
approfonditamente, in un procedimento ad evidenza pubblica, l'impatto
ambientale delle attivita' estrattive, anche prima che fosse
compiutamente recepita la normativa comunitaria in materia di impatto
ambientale.
La disposizione abrogativa contenuta nel citato art. 30 della LR
sulla VIA ha, con tutta evidenza, la finalita' di evitare che la
stessa materia fosse esaminata piu' volte in procedimenti distinti
temporalmente, uno dei quali - le procedure in materia di valutazione
dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla
normativa europea.
Tenendo conto delle finalita' e degli specifici contenuti di tali
piani particolareggiati per le attivita' estrattive, lo stesso art.
30 della LR sulla VIA detta una specifica disciplina per i piani
particolareggiati delle attivita' estrattive.
Tale disciplina dispone che e' fatta salva la possibilita' di
concludere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/91 e
successive modifiche e integrazioni, il procedimento di approvazione
dei:
- Piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa
pubblica adottati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.
35/00 (5 dicembre 2000);
- Piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa
privata presentati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.
35/00 (5 dicembre 2000).
Questa specifica disciplina implica che per le attivita' estrattive
per le quali e' in corso il procedimento di approvazione del piano
particolareggiato, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni ad
esso inerenti, ai sensi della L.R. 17/91, non e' necessario
l'assoggettamento alle procedure di verifica (screening) o alla
procedura di VIA, in quanto la valutazione dell'impatto ambientale di
tali attivita' e' ritenuta assolta, in ragione delle loro finalita',
contenuti e modalita' procedurali, all'interno dei procedimenti
riguardanti l'approvazione dei piani particolareggiati stessi.
f) Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita' ambientale
e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2, comma 7
della L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
L'art. 2, comma 7 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme
in materie di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche
ed integrazioni, prevede che, per tutti gli impianti e le opere
soggetti ad autorizzazione, le domande siano corredate di una
relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica.
La LR sulla VIA prevede che gli elettrodotti aerei esterni con
tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 3 km
siano sottoposti (All. B.2., punto B.2.7) alla procedura di verifica
(screening) e che gli elettrodotti aerei esterni con tensione
nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 10 km siano
sottoposti (All. A.2., punto A.2.11) alla procedura di VIA.
Le finalita' di entrambe le disposizioni normative sono, con tutta
evidenza, identiche. Al fine di evitare che la stessa materia sia
esaminata piu' volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei
quali - le procedure in materia di valutazione dell'impatto
ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa
europea, e' necessario che le procedure per le autorizzazioni di
opere elettriche e quelle relative alla VIA siano coordinate.
Per gli elettrodotti aerei esterni sottoposti alle procedure previste
dalla LR sulla VIA, gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 7
della L.R. 10/93 e successive modifiche, sono ricompresi ed assolti
all'interno delle predette procedura di verifica (screening) o
procedura di VIA.
1.2.3 L'individuazione delle autorita' competenti
La LR sulla VIA (art. 5) individua le autorita' competenti ad
effettuare le procedure di VIA relative a progetti di impianti, opere
o interventi imputando alla Regione, alle Province, ed ai Comuni,
territorialmente competenti l'effettuazione delle procedure per le
tipologie di opere ed interventi suddivisi in una triplice
ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A (relativo ai
progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA) sia per
quanto riguarda l'Allegato B (relativo ai progetti assoggettati alla
procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se
sottoporli alla ulteriore procedura di VIA).
Al fine di facilitare la corretta individuazione dell'autorita'
competente nella tabella costituente l'ALLEGATO 3 e' riportato, in
schema, il riparto delle competenze.
1.2.4 L'articolazione delle procedure
La LR sulla VIA, quindi, articola le procedure in materia di impatto
ambientale come segue.
a) Procedura di verifica (screening):
1) effettuazione (artt. 9 e 10) delle procedure di verifica
(screening) per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che
non ricadono all'interno di aree naturali protette, volta ad assumere
la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una
procedura di VIA;
2) la procedura di verifica (screening) e' ad evidenza pubblica;
3) essa e' attivata con la presentazione del progetto preliminare e
di una relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e
sulla conformita' alle previsioni in materia urbanistica, ambientale
e paesaggistica, da parte del proponente;
4) tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorita'
competente ed i Comuni interessati (e ne viene dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque puo'
prenderne visione e presentare osservazioni scritte;
5) la procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni
con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA,
eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti,
oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla
ulteriore procedura di VIA. Va sottolineato che, in caso di scadenza
del termine di 60 giorni, il progetto si intende in ogni caso escluso
dall'ulteriore procedura di VIA. Va sottolineato, inoltre, che le
eventuali prescrizioni contenute nella decisione sono vincolanti per
il proponente che deve conformare ad esse il progetto e sono
vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto.
b) Procedura di VIA:
1) svolgimento (art. 12) facoltativo, a richiesta del proponente,
della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA
(scoping), per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3,
negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree
naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica (screening);
2) elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato,
del SIA, per gli stessi progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e
A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di
aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo
richieda l'esito della procedura di verifica (screening);
3) attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la informazione e
la consultazione delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni
e dei soggetti interessati. La procedura di VIA e' attivata con la
presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA. Tali
elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le
Province ed i Comuni interessati. L'annuncio dell'avvenuto deposito
viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data
di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e su
un quotidiano. Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque
puo' prendere visione degli elaborati e puo' presentare osservazioni
scritte. I termini relativi al deposito ed alla presentazione di
osservazioni sono ridotti a 30 giorni per i progetti preliminarmente
sottoposti alla procedura di verifica (screening). Le osservazioni
devono essere inviate dall'autorita' competente al proponente che ha
la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni. Di notevole
rilievo e', inoltre, la previsione della possibilita' di promuovere
istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed
acquisire elementi di giudizio;
4) effettuazione (artt. 14 e 18) di una istruttoria tecnica
sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le
Amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente.
L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella
Conferenza di servizi. L'ufficio competente dell'autorita' competente
ha la responsabilita' di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto
sull'impatto ambientale, che viene inviato alle Amministrazioni
competenti convocate alla Conferenza di servizi nonche' al proponente
che ha la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere
di essere sentito dalla Conferenza di servizi;
5) attivazione (art. 18) del coordinamento e della semplificazione
delle procedure autorizzative, attraverso la convocazione di una
Conferenza di servizi. La Conferenza di servizi deve essere
convocata dall'autorita' competente entro 10 giorni. La Conferenza di
servizi e' finalizzata sia a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica
del progetto sia ad assumere le decisioni. Il termine per
l'ultimazione dei lavori della Conferenza di servizi e' stabilito
dalla legge in 100 giorni. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per i
progetti preliminarmente sottoposti alla procedura di verifica
(screening);
6) formulazione da parte dell'autorita' competente (artt. 16 e 17)
della deliberazione in merito alla Valutazione di impatto ambientale,
che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in
Conferenza di servizi. Il termine per l'assunzione della
deliberazione e' stabilito dalla legge in 120 giorni. Tale termine
e' ridotto a 105 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti
alla procedura di verifica (screening). Va sottolineato che l'atto
finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in
sintonia sia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla
Direttiva 97/11/CE, sia con l'"Atto di indirizzo e coordinamento"
(DPR 12 aprile 1996), ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2
della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE,
dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una
valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse
Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla
realizzazione del progetto. In sostanza, l'atto che conclude
positivamente la procedura puo' contenere prescrizioni per la
realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento,
mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione
dell'impianto, opera o intervento;
7) attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla
realizzazione dell'opera o intervento.
Al fine di facilitare la comprensione dell'articolazione della
procedura di verifica (screening) e della procedura di VIA di seguito
si forniscono alcuni schemi sinottici.
Lo schema della procedura di verifica (screening) e' specificato in
figura 1 o 2, a seconda che si tratti di opere pubbliche o
d'attivita' produttive.
Gli schemi della procedura di VIA e dell'eventuale fase di
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono specificati nelle
figure 3 e 4, a seconda che si tratti di opere pubbliche o
d'attivita' produttive.
Lo schema della fase finale di monitoraggio e' indicato in figura 5.
(segue allegato fotografato)
1.2.5 Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure
Per le attivita' produttive e' innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e
18) il raccordo con lo "Sportello unico" per le attivita' produttive
istituito dall'art. 23 e seguenti del DLgs 112/98. Infatti e' lo
Sportello unico, in attuazione di quanto previsto dal DPR 447/98, ad
attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA,
ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il
procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attivita'
produttiva.
inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la Valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:
a) per le attivita' produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di
assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta
naturale regionale (art. 17, comma 1);
b) per le opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta,
gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del
progetto (art. 17, comma 2).
Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei
relativi atti autorizzatori e' disposta direttamente dalla LR sulla
VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.
La previsione di una specificazione delle autorizzazioni e degli atti
di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva all'interno delle Direttive
previste dall'art. 8 ha, con tutta evidenza, un mero contenuto
ricognitivo.
Le norme contenute nell'art. 17 della LR sulla VIA in merito al
coordinamento integrazione e semplificazione delle autorizzazioni e
degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella
valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva trovano quindi
applicazione anche in assenza di tali direttive.
1.2.6 Procedure interregionali e sovraregionali
La LR sulla VIA disciplina i casi di procedure con impatti ambientali
interregionali (art. 19), e transfrontalieri (art. 21), nonche' le
modalita' di espressione dei pareri della Regione alle procedure di
VIA condotte nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente
(art. 20).
a) Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.
Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul
territorio di piu' regioni.
In questo caso la competenza e' assegnata alla Regione (in quanto il
progetto interessa in ogni caso il territorio di piu' province).
La legge stabilisce che la Giunta regionale delibera la valutazione
di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura
di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate,
ovviamente nel rispetto delle norme procedimentali stabilite per le
procedure.
Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.
In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la
procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.
Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non
stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura
ordinaria; le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche confinanti
possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed
essere consultate dalla autorita' competente. Per quanto concerne
la procedura di VIA la legge stabilisce che l'autorita' competente
(Regione, Provincia o Comune) deve informare le Regioni interessate:
essa inoltre deve convocare le altre Regioni interessate alla
Conferenza di servizi ed acquisirne il parere nell'ambito della
Conferenza di servizi stessa.
b) Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o
alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce
che l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve
provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente affinche'
quest'ultimo compia gli obblighi (informazione delle autorita' e dei
cittadini dello Stato interessato, acquisizione del parere di tale
Stato; informare la Commissione Europea) stabiliti dalla "Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata
dallo Stato Italiano con la Legge 640/94.
Concretamente, nella nostra regione, data la sua localizzazione
geografica, i casi di progetti con un potenziale impatto ambientale
transfrontaliero sono rari; essi si concentrano sui progetti
localizzati in prossimita' della Repubblica di San Marino.
c) Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale
La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il parere della Regione
previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del
Ministero dell'Ambiente, relativa alla pronuncia di compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 sia espresso dalla
Giunta regionale.
La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del
procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla
pronuncia di compatibilita' ambientale puo' promuovere consultazioni
ed istruttorie pubbliche con le Amministrazioni, le associazioni ed i
soggetti interessati.
Si ricorda che l'art. 2, comma 1 della LR sulla VIA, fornisce precise
indicazioni: al riguardo si veda il paragrafo 1.4.1.
Per l'effettuazione della istruttoria pubblica si rinvia a quanto
indicato nel successivo paragrafo 2.1.8.
inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere tale parere,
deve acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che
devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia
di impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine
la Giunta regionale puo' deliberare anche in assenza dei pareri delle
Province e dei Comuni interessati.
La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire
l'espressione di tale parere, che il proponente deve inviare alle
Province e Comuni interessati gli elaborati prescritti per
l'effettuazione della procedura in materia di impatto ambientale di
competenza statale.
1.2.7 Monitoraggio, vigilanza e controllo
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalita' di
effettuazione del monitoraggio e all'art. 24, i casi e le modalita'
di effettuazione della vigilanza e dell'irrogazione di sanzioni.
1.2.8 Controllo sostitutivo
Di notevole rilievo sono le norme relative al controllo sostitutivo,
previste all'art. 23. Esse prevedono che in caso di inadempienza o
ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da
parte dell'Autorita' competente si applichino le seguenti attivita'
sostitutive:
- in caso di progetti relativi alle attivita' produttive lo sportello
unico provvede, ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/98, cioe' con le
procedure ivi previste (commi 3, 4, 5, 6 e 7), alla convocazione di
una Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di progetti relativi ad opere pubbliche si applicano i
principi generali della legislazione regionale in materia di poteri
sostitutivi nei confronti degli Enti locali, delineando, in sostanza,
la sostituzione della Regione all'ente inadempiente (art. 16, L.R.
3/99).
Lo stesso art. 23 prevede che qualora la Provincia o il Comune non
convochi la Conferenza di servizi entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della
Regione, previsto dall'art. 18, comma 1, la Regione Emilia-Romagna,
tramite il dirigente competente in materia di valutazione di impatto
ambientale, invita l'autorita' competente inadempiente a provvedere
entro un termine non superiore a 15 giorni.
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'
convocata dalla Regione.
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si
applicano le procedure piu' sopra ricordate.
1.2.9 Sistema informativo, modifiche degli allegati
La LR sulla VIA prevede una serie di disposizioni tese ad assicurare
un buon andamento delle procedure; ad esempio: il raccordo con il
sistema informativo (art. 25); l'organizzazione di corsi di
formazione ed aggiornamento professionale (art. 27) rivolti sia ai
dipendenti delle Autorita' competenti sia ai tecnici estensori dei
SIA; le disposizioni abrogative ed interpretative (art. 30).
Di rilievo e', inoltre, la previsione (art. 26) secondo la quale la
Giunta regionale presenta al Consiglio annualmente una relazione
sulla attuazione della legge, formulando proposte finalizzate in
particolare alle modifiche, in via amministrativa, degli Allegati al
testo normativo (art. 31) che il Consiglio puo' adottare, in
particolare, per quanto riguarda:
- l'incremento o diminuzione (fino ad un massimo del 30%) delle
soglie dimensionali dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e
B.3, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile 1996;
- l'esclusione dalle procedure di verifica (screening) dei progetti
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadano in aree
naturali protette, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 12 aprile
1996.
1.2.10 Spese istruttorie
Cosi' come di rilievo e' la previsione (art. 28) che le spese
istruttorie sono a carico del proponente in misura comunque non
superiore allo 0,05% del valore dell'opera.
2. PRIME INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LR SULLA VIA
Nel presente capitolo si forniscono prime indicazioni e strumenti
operativi per facilitare l'attuazione della LR sulla VIA, fermo
restando che con Direttive saranno forniti indirizzi piu' dettagliati
per l'attuazione delle procedure previste dalla LR sulla VIA.
Preliminarmente si informa che la Regione Emilia-Romagna, come
previsto dall'art. 5 della LR sulla VIA, ha gia' da tempo provveduto
ad istituire il Servizio, cui e' affidata la cura di tutte le
attivita' inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale.
Tale Servizio e' il "Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilita' ambientale" incardinato nella Direzione generale
Ambiente della Regione. Esso ha sede in via dei Mille 21, 40121
Bologna. Il numero di telefono e': 051 - 6396911. Il fax e': 051 -
6396990. L'e mail e': via¹regione.emilia-romagna.it.
2.1 EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR sulla VIA,
deve emanare Direttive vincolanti. Esse devono essere pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione e riguardano i seguenti elementi:
a) modalita' e criteri di attuazione relativi a: - procedura di
verifica (screening) di cui al Titolo II; - procedura di VIA di cui
al Titolo III; - procedure per progetti con impatti ambientali
interregionali previste all'art. 19; - procedure di cui all'art. 20
per la partecipazione della Regione alle procedure di competenza del
Ministero dell'Ambiente; - procedure per progetti con impatti
ambientali transfrontalieri di cui all'art. 21;
b) contenuti e metodologie relativi alla predisposizione, per ogni
tipologia di progetto, di: - elaborati (relazione relativa alla
individuazione e valutazione degli impatti ambientali, relazione
sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia
urbanistica, ambientale e paesaggistico) relativi alla procedura di
verifica (screening); - studio di impatto ambientale (SIA);
c) specificazione, per ogni tipologia di progetto, delle
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati ricompresi
nella valutazione di impatto ambientale positiva ai sensi dell'art.
17, commi 1 e 2. Questa specificazione ha natura ricognitiva: in ogni
caso l'effetto di coordinamento, integrazione e semplificazione delle
procedure nell'ambito della Conferenza di servizi si produce per
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
necessari per ogni progetto come stabilito nella LR sulla VIA;
d) specificazione dei casi e delle modalita' di autocertificazione di
stati di fatto e di possesso di requisiti;
e) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2, e
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.
Le Direttive sono in corso di predisposizione ed entro breve tempo ne
e' prevista la loro approvazione e divulgazione. Esse saranno emanate
tenendo conto della rilevanza del progetto e del relativo impatto
ambientale e delle priorita' stabilite nell'ordine del giorno
deliberato dal Consiglio regionale in occasione dell'approvazione
della L.R. 9/99.
Queste Direttive si articoleranno in:
a) una prima direttiva, generale ed unitaria, rivolta a tutti i
possibili soggetti coinvolti, che specifichera' modalita' e criteri
di attuazione delle procedure sopra ricordate (da utilizzare in modo
integrato con le direttive specifiche per singola tipologia
progettuale);
b) una serie di direttive, ognuna specifica per singola tipologia
progettuale. Esse, con una impostazione metodologica unitaria, si
configureranno come linee guida rivolte in particolare ai soggetti
che predisporranno gli elaborati relativi alla procedura di verifica
(screening) e lo studio di impatto ambientale (SIA) ed ai funzionari
che li valuteranno. Ogni direttiva conterra': - linee guida,
specifiche per singola tipologia progettuale elencata negli Allegati
B.1, B.2 e B.3, relative agli elaborati (relazione relativa alla
individuazione e valutazione degli impatti ambientali, relazione
sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia
urbanistica, ambientale e paesaggistico) previsti per la procedura di
verifica (screening). Tali linee guida sono strutturate in specifiche
"chek list", che puntano a non trascurare alcun elemento rilevante
per la individuazione degli impatti ambientali attesi e ad
evidenziarne il peso relativo; - linee guida, specifiche per singola
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2 e A.3 e negli
Allegati B.1, B.2 e B.3 relative allo studio di impatto ambientale
(SIA). Tali linee guida sono strutturate in specifiche "chek list",
che elencano gli elaborati necessari per la individuazione e la
valutazione degli impatti ambientali attesi ed individuano altresi'
ulteriori elaborati che, caso per caso, possono essere ritenuti
necessari.
In attesa dell'emanazione delle Direttive, ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1 della LR
sulla VIA occorre fare riferimento:
- per la predisposizione degli elaborati previsti per l'effettuazione
della procedura di verifica (screening) a quanto indicato alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 9 tenendo conto degli
elementi indicati nell'Allegato D;
- per la predisposizione del SIA e l'effettuazione della procedura di
VIA agli elementi contenuti nell'Allegato C.
2.2 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
L'art. 9, comma 3 della LR sulla VIA prevede che nel Bollettino
Ufficiale della Regione sia pubblicato l'avviso dell'avvenuto
deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di verifica (screening).
Lo stesso articolo specifica che tale avviso deve contenere:
- l'oggetto del progetto;
- la localizzazione del progetto;
- il proponente;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.
Le pubblicazioni dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati
per la procedura di verifica (screening)" sono effettuate:
- per le opere pubbliche, a cura del proponente (come stabilito
dall'art. 7, comma 2);
- per le attivita' produttive, a cura dello sportello unico (come
stabilito anche dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' a darne informazione all'autorita'
competente. Qualora lo sportello unico non sia istituito operante le
pubblicazioni sono a cura dell'autorita' competente.
Si ricorda, inoltre, che il deposito degli elaborati, ai sensi della
LR sulla VIA, e' effettuata per:
- 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica
(screening) (art. 9, comma 4).
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimenti,
per le opere pubbliche, la pubblicazione, a cura del proponente, nel
Bollettino Ufficiale della Regione deve essere conforme al modello
allegato alla presente circolare:
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di
verifica (screening)" - ALLEGATO 4.
Per le attivita' produttive la pubblicazione, a cura dello sportello
unico, laddove esso sia istituito ed operante, nel Bollettino
Ufficiale della Regione deve essere conforme al modello allegato alla
presente circolare:
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di
verifica (screening)" - ALLEGATO 5;
Va tenuto presente che, per le attivita' produttive, nel caso lo
sportello unico non sia istituito ed operante, la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione va effettuata a cura
dell'autorita' competente e deve essere conforme al modello allegato
alla presente circolare:
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di
verifica (screening)" - ALLEGATO 6;
Il proponente, lo sportello unico ovvero l'autorita' competente
provvedera' ad inviare tempestivamente al Bollettino Ufficiale della
Regione numero 2 copie, in cartaceo, dell'avviso opportunamente
predisposto dal proponente secondo i modelli riportati
rispettivamente negli Allegati 4, 5 o 6.
Si ricorda che le pubblicazioni di tali avvisi, ai sensi dell'art.
25, comma 3 della LR sulla VIA, sono gratuite.
2.3 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
E SU UN QUOTIDIANO DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA
PROCEDURA DI VIA
L'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA prevede che nel Bollettino
Ufficiale della Regione sia pubblicato l'avviso dell'avvenuto
deposito dello Studio di impatto ambientale (SIA) e del relativo
progetto definitivo.
Lo stesso articolo specifica che tale avviso deve contenere:
- l'oggetto del progetto;
- la localizzazione del progetto;
- il proponente;
- una sommaria descrizione del progetto;
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.
Le pubblicazioni dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di
VIA sono effettuate:
- per le opere pubbliche, a cura del proponente (come stabilito
dall'art. 7, comma 2);
- per le attivita' produttive, a cura dello sportello unico (come
stabilito anche dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed
operante, che provvedera' a darne informazione all'autorita'
competente. Qualora lo sportello unico non sia istituito operante le
pubblicazioni sono a cura dell'autorita' competente.
Si ricorda, inoltre, che il deposito degli elaborati, ai sensi della
LR sulla VIA, e' effettuata per:
- 45 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di VIA (art.
15, comma 1);
- 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora
siano stati precedentemente gia' assoggettati alla procedura di
verifica (screening) (art. 15, comma 1, ultimo periodo).
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tali adempimenti,
per le opere pubbliche, la pubblicazione, a cura del proponente, nel
Bollettino Ufficiale della Regione deve essere conforme ai modelli
allegati alla presente circolare e precisamente:
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 7;
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 8.
Per le attivita' produttive la pubblicazione, a cura dello sportello
unico, laddove esso sia istituito ed operante, nel Bollettino
Ufficiale della Regione deve essere conforme ai modelli allegati alla
presente circolare e precisamente:
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 9;
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 10.
Va tenuto presente che, per le attivita' produttive, nel caso lo
sportello unico non sia istituito ed operante, la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione va effettuata a cura
dell'autorita' competente e deve essere conforme ai modelli allegati
alla presente circolare e precisamente:
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 11;
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 12.
Il proponente, lo sportello unico ovvero l'autorita' competente
provvedera' ad inviare tempestivamente al Bollettino Ufficiale della
Regione numero 2 copie, in cartaceo, dell'avviso opportunamente
predisposto dal proponente secondo i modelli riportati
rispettivamente negli Allegati 7, 8, 9, 10, 11 o 12.
Si ricorda che le pubblicazioni di tali avvisi, ai sensi dell'art.
25, comma 3 della LR sulla VIA, sono gratuite.
Lo stesso art. 14, comma 2 della L.R. 9/99 e successive modificazioni
e integrazioni prevede, per la procedura di VIA, che l'avviso
dell'avvenuto deposito, con i medesimi contenuti, sia pubblicato
anche su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal
progetto.
La pubblicazione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del
relativo progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di
VIA su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto
e', ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DPR 12
aprile 1996, a cura e spese del proponente, sia per le attivita'
produttive, sia per le opere pubbliche.
Al fine di consentire una tempestiva pubblicazione dell'avviso su un
quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto, per le
attivita' produttive, lo sportello unico laddove esso sia istituito
ed operante, ovvero l'autorita' competente, dovra' tempestivamente e
preventivamente comunicare al proponente la data di pubblicazione
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; la redazione del
Bollettino Ufficiale della Regione e' in grado di comunicare alla
autorita' competente con ampio anticipo tale data.
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento per
la pubblicazione, a cura del proponente, sul quotidiano diffuso nel
territorio interessato dal progetto devono essere utilizzati i
modelli allegati alla presente circolare:
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 13;
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 14.
2.4 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DELLA DECISIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DELLA
DELIBERAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA
L'art. 10, comma 3, e l'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA prevedono
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a cura dell'autorita' competente rispettivamente della
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e della
deliberazione contenente la valutazione d'impatto ambientale.
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:
- l'autorita' competente;
- il progetto;
- la sua localizzazione;
- il proponente;
- le province ed i comuni interessati;
- il contenuto della decisione e/o deliberazione.
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento per
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione devono essere
utilizzati i modelli allegati alla presente circolare:
- "Decisione in merito alla procedura di verifica (screening)" -
ALLEGATO 15;
- "Deliberazione contenente la valutazione d'impatto ambientale
(VIA)" - ALLEGATO 16.
2.5. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
L'art. 9, comma 4, e l'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevedono
che rispettivamente all'interno della procedura di verifica
(screening) e della procedura di VIA chiunque puo' presentare
osservazioni alla autorita' competente.
Nelle Direttive di cui all'art. 8 della Legge sulla VIA saranno
contenuti specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a
tale disposizione legislativa.
2.6 TENUTA DEL "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI
VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI"
L'art. 10, comma 5 della L.R. 9/99 prevede che ogni autorita'
competente curi la tenuta di un registro nel quale e' riportato
l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la procedura di
verifica (screening) nonche' dei relativi esiti.
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa
si forniscono gli indirizzi seguenti.
Nell'ALLEGATO 17 e' fornito lo schema del "Registro dei progetti
sottoposti alla procedura di verifica (screening) e dei relativi
esiti", che le autorita' competenti sono tenute a compilare
scrupolosamente ed aggiornare immediatamente.
Si ricorda che ai sensi dello stesso art. 10, comma 5 della L.R. 9/99
nonche' dell'art. 10, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, ogni autorita'
competente e' tenuta a far consultare tale registro a semplice
richiesta da parte di qualunque soggetto interessato.
Si ricorda, inoltre, che i dati contenuti nel "Registro" devono, ai
sensi dell'art. 26, comma 2 della L.R. 9/99, essere annualmente
comunicati, insieme alle valutazioni e proposte che ogni autorita'
competente ritenesse necessarie, alla Regione al fine della
predisposizione della "Relazione sull'attuazione delle procedure in
materia di impatto ambientale".
Si rammenta, infine, che tali dati sono indispensabili per poter
adempiere a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del DPR 12 aprile
1996 e dell'art. 16, comma 4 della LR sulla VIA, e cioe' dare
comunicazione al Ministero dell'Ambiente sulle procedure in materia
di impatto ambientale annualmente svolte nella regione
Emilia-Romagna. Tali dati contribuiranno a fornire analoga
comunicazione alla Commissione Europea da parte dello Stato Italiano.
2.7 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le
associazioni ed i soggetti interessati. Lo stesso comma specifica
inoltre che l'istruttoria deve essere adeguatamente pubblicizzata e
che ad essa deve essere invitato il proponente.
La previsione della possibilita' di effettuazione di una "istruttoria
pubblica" integra la funzione di informazione e partecipazione delle
procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da
decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante
informazione e partecipazione dei diversi soggetti interessati
relativamente al progetto in esame e al connesso processo
decisionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali.
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale
disposizione legislativa.
2.8 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'
competente, nei soli casi in cui non sia stato deciso di effettuare
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.
La previsione della possibilita' di effettuazione di un
"contraddittorio" tra proponente e soggetti presentatori integra,
anche in questo caso, la funzione di informazione e partecipazione
delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso,
da decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante
informazione e partecipazione.
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale
disposizione legislativa.
2.9 MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SUI PROCEDIMENTI IN CORSO
L'adempimento relativo alle informazioni sui provvedimenti adottati e
le procedure di VIA in corso, da fornire annualmente al Ministero
dell'Ambiente, previsto dall'art. 16, comma 4 della LR sulla VIA,
riprende l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2 del
DPR 12 aprile 1996.
La LR sulla VIA assegna tale compito direttamente ad ogni singola
autorita' competente.
Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a fornire lo schema di un
questionario nazionale (ALLEGATO 18), che deve essere adeguatamente
compilato da ciascuna autorita' competente ed inviata direttamente al
Ministero dell'Ambiente.
In relazione al fatto che il Ministero dell'Ambiente per quanto
riguarda i progetti assoggettati alle procedure di verifica
(screening) richiede esclusivamente l'indicazione del loro numero
complessivo, suddivisi per grandi raggruppamenti tipologici e per
esito, si ritiene necessario che allo schema di questionario sia
allegato anche l'elenco dettagliato dei progetti e dei relativi
proponenti e localizzazioni, organizzato, anche in questo caso, per
grandi raggruppamenti tipologici e per esito.
Il periodo di riferimento della comunicazione annuale al Ministero
dell'Ambiente sui provvedimenti adottati e sui procedimenti in corso
e' l'anno solare. A tal fine entro il mese di gennaio successivo
all'anno di riferimento ogni autorita' competente dovra' far
pervenire al Ministero dell'Ambiente i dati richiesti.
Tale comunicazione andra' inviata anche alla Regione Emilia-Romagna,
integrata con le informazioni valutazioni e proposte, richieste, ai
sensi dell'art. 26 della LR sulla VIA, per la predisposizione della
"Relazione annuale sull'attuazione delle procedure in materia di
impatto ambientale", per la quale si veda il successivo paragrafo
2.10.
2.10 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI DATI VALUTAZIONI E PROPOSTE DI
PROVINCE E COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE"
L'art. 26 della LR sulla VIA prevede che la Giunta regionale presenti
annualmente una "Relazione sull'attuazione delle procedure in materia
di impatto ambientale". Tale relazione in particolare:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 8 della LR sulla VIA;
b) da' conto degli esiti delle procedure in materia di valutazione di
impatto ambientale effettuate in attuazione della LR sulla VIA;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui
all'art. 25 della LR sulla VIA;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in
attuazione della presente legge e formula proposte con particolare
riguardo agli adempimenti relativi alle modifiche degli Allegati
previsti all'articolo 31 della LR sulla VIA.
Lo stesso art. 26, al comma 2, prevede che per predisporre tale
relazione la Giunta regionale acquisisce le informazioni, valutazioni
e proposte delle Province e dei Comuni.
Il periodo di riferimento per la predisposizione della "Relazione
sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale" e
quindi per l'acquisizione di tali informazioni, valutazioni e
proposte e' l'anno solare.
A tal fine ogni autorita' competente, entro il mese di gennaio
successivo all'anno di riferimento, inviera' alla Regione la
comunicazione sui provvedimenti adottati e le procedure di VIA in
corso da fornire annualmente al Ministero dell'Ambiente cosi' come
indicato al precedente paragrafo 2.1.9.
Inoltre ogni autorita' competente, entro lo stesso termine del mese
di gennaio, inviera' alla Regione le valutazioni e proposte che
riterra' opportuno al fine di contribuire alla qualificazione, al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure in
materia di valutazione di impatto ambientale.
2.11 DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE
ISTRUTTORIE"
L'art. 28 della LR sulla VIA prevede che il proponente corrisponda
all'autorita' competente un importo forfettario, calcolato sulla base
del valore dell'opera o dell'intervento, in misura comunque non
superiore allo 0,05%, a titolo di spese istruttorie.
Lo stesso art. 28 stabilisce inoltre che la quantificazione di tali
spese istruttorie e' effettuata dall'autorita' competente con l'atto
conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura
di VIA.
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale
disposizione legislativa.
2.12 DEFINIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AD ARPA PER LO SVOLGIMENTO,
TRAMITE CONVENZIONE, DELL'ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA PER LE
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA, stabilisce che le autorita'
competenti possono avvalersi, tramite apposita convenzione onerosa,
delle strutture di ARPA e che l'ammontare delle somme dovute ad ARPA
e' stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento alle diverse
tipologie di progetti, in misura forfettaria, previo parere del
Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.
La quantificazione di tali somme sara' definita, come quota parte
delle spese istruttorie dovute dal proponente, dalla Giunta regionale
con apposita deliberazione, che sara' cura della Regione approvare
rapidamente.
2.13 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA
DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"
L'art. 4, comma 6 della LR sulla VIA prevede che le soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 sono incrementate del 30% qualora i progetti siano
localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate
individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98.
L'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA prevede inoltre che le soglie
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,
B.2 e B.3 sono incrementate del 20% qualora i progetti siano
insediati in aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale
disposizione legislativa.
2.14 MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO REGIONALE SUI SIA
E LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
L'art. 25, comma 2 della LR sulla VIA prevede che la Regione
organizzi un archivio in cui sono raccolti i SIA e le valutazioni di
impatto ambientale (VIA) emanate dalle autorita' competenti.
In relazione a tale compito occorre precisare che la stessa LR sulla
VIA, all'art. 14, comma 1, dispone che il proponente provveda, in
ogni caso, ad effettuare il deposito degli elaborati prescritti per
l'effettuazione della procedura di VIA anche presso la Regione
Emilia-Romagna, oltre che presso le Province ed i Comuni interessati.
Ogni autorita' competente dovra' inviare una copia della
deliberazione contenente la valutazione di impatto ambientale
all'ufficio competente della Regione.
2.15 PREDISPOSIZIONE DI UN SITO WEB REGIONALE SULLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
La Regione ha in corso di predisposizione la realizzazione di un sito
WEB regionale sulla valutazione di impatto ambientale, che possa
funzionare come fornitore di servizi per l'insieme delle autorita'
competenti e degli Enti locali della regione.
L'articolazione prevista per tale sito WEB e' la seguente:
- legislazione di riferimento europea, italiana e regionale;
- elenco delle tipologie dei progetti da sottoporre alla procedura di
verifica (screening) ed alla procedura di VIA, di competenza statale,
regionale, provinciale e comunale;
- rappresentazione degli "iter" procedurali tipo;
- regolamenti di attuazione e norme tecniche/linee guida, predisposte
per la compilazione da parte dei soggetti proponenti e disponibili su
file scaricabili sia per la procedura di verifica (screening) sia per
la procedura di VIA;
- elenco dei progetti per i quali sono in corso sia la procedura di
verifica (screening) sia la procedura di VIA, recante le seguenti
informazioni principali: autorita' competente; denominazione del
progetto; nome del proponente; Comuni e Province interessate;
ubicazione e descrizione sintetica del progetto. E', inoltre,
possibile prevedere di inserire la sintesi non tecnica del SIA,
definendone formati informatici "standard" per testo ed immagini e
struttura tipo del documento. La eventuale ulteriore documentazione
relativa ai progetti disponibile in formato elettronico puo' essere
resa scaricabile;
- elenco delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di
VIA concluse con i seguenti dati principali: dati di sintesi; atti
assunti; etc.;
- indicazioni sugli enti e strutture competenti per i diversi
progetti, nonche' dati di riferimento per i responsabili di
procedimento;
- "link" ad altri siti di interesse;
- "best cases": SIA particolarmente significativi;
- organizzazione dell'informazione e della ricerca tramite l'uso di
"thesaurus" specifici, classificazione tramite parole chiave,
strumenti di ricerca "full text";
- realizzazione di un forum di discussione e gestione di F.A.Q.
("Frequently Asked Questions") come strumenti di comunicazione.
Sono inoltre in corso di predisposizione le seguenti iniziative:
1) realizzazione di un modello di gestione dell'"iter" procedurale e
del flusso documentale fra Sportello Unico ed autorita' competente
per la procedura di VIA e tra quest'ultimo e gli altri Enti
interessati, con una predefinizione delle fasi fondamentali e
monitoraggio dei passaggi e dei tempi previsti per ciascuna fase;
realizzazione del sistema con utilizzo della posta elettronica ed
applicativi orientati al "workflow/workgroup";
2) realizzazione di un modello di gestione dell'interazione con
imprese e cittadini, prevedendo l'uso della posta elettronica e del
"browser" Internet per la pubblicazione delle informazioni relative e
l'acquisizione da parte dei cittadini. Si possono definire standard
informativi ed informatici per l'inoltro in formato elettronico della
richiesta e della documentazione relativa ai progetti;
3) realizzazione di modalita' di gestione della firma digitale per
gestire le interazioni fra Ente ed Ente (scambio richieste di
autorizzazioni, verbali, documentazione) fra Enti ed imprese
(deposito di progetti, invio documentazione) e tra Enti e cittadini
(invio osservazioni). Attivazione dei processi di certificazione e
sperimentazione in rapporto con altri enti ed aziende.
2.16 GLI ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA
2.16.1 Istituzione dell'ufficio competente
L'art. 5, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'
competente provveda ad istituire un apposito ufficio ("ufficio
competente") preposto allo svolgimento delle attivita' preordinate
alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.
Si invitano, quindi, le Amministrazioni provinciali che ancora non
l'avessero fatto, a provvedere, con urgenza, alla istituzione
dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure in materia di
impatto ambientale.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, stante la natura complessa,
interdisciplinare e di valutazione e ponderazione complessiva delle
procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la
strutturazione degli uffici competenti corrisponda alla complessita'
dei compiti che e' chiamato ad adempiere.
Si ricorda che, ai sensi dello stesso art. 5, comma 5, i Comuni per
lo svolgimento delle procedure in materia di impatto ambientale
possono avvalersi dell'ufficio competente provinciale, tramite
apposita convenzione con la Provincia, in cui dettagliare i reciproci
rapporti e compiti nonche' i rapporti finanziari.
A tal fine e' utile che le Province, che addivengono alla
determinazione di stipulare le predette convenzioni con i Comuni,
strutturino il proprio ufficio competente in modo da risultare
adeguato anche a tali compiti aggiuntivi.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della LR
sulla VIA, le Province, nella loro qualita' di autorita' competenti
in materia di valutazione di impatto ambientale, possono avvalersi,
tramite apposita convenzione onerosa, delle strutture di ARPA, nel
rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA.
2.16.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto
deposito"
L'art. 14, comma 1 della Legge prevede, nell'ambito della procedura
di VIA, che il SIA ed il relativo progetto siano depositati presso la
Regione, le Province ed i Comuni interessati, per la libera
consultazione da parte dei cittadini.
Il deposito e' effettuato per 45 giorni, ridotti a 30 se il progetto
e' gia' stato sottoposto alla procedura di verifica (screening), a
far tempo dalla pubblicazione dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Ogni Provincia in cui e' effettuato tale deposito, deve far pervenire
tempestivamente alla autorita' competente per la procedura di VIA una
"Relata di avvenuto deposito" che attesti l'avvenuto deposito per la
libera consultazione da parte dei soggetti interessati del SIA e del
relativo progetto, per 45 giorni, ridotti a 30 se il progetto e' gia'
stato sottoposto alla procedura di verifica (screening), a far tempo
dalla pubblicazione dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino
Ufficiale della Regione, specificando data di inizio e di termine del
deposito stesso.
Si richiama tutti gli enti interessati ad un attento e tempestivo
adempimento sia dell'obbligo di effettuare il deposito in modo tale
da assicurare a tutti i cittadini interessati un agevole accesso e
consultazione degli elaborati depositati, sia dell'obbligo di
comunicare alla autorita' competente l'avvenuto deposito per il tempo
prescritto, in quanto la informazione e la partecipazione dei
soggetti interessati e' un diritto espressamente garantito dalla LR
sulla VIA.
L'autorita' competente deve nella deliberazione concernente la
valutazione di impatto ambientale (VIA) dare atto dell'avvenuto
deposito per il tempo prescritto in tutti gli enti interessati,
avvalendosi all'uopo delle "Relate di deposito".
2.17 GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE
2.17.1 Istituzione dell'ufficio competente
L'art. 5, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'
competente provveda ad istituire un apposito ufficio ("ufficio
competente") preposto allo svolgimento delle attivita' preordinate
alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.
Si ricorda che, ai sensi dello stesso art. 5, comma 5, i Comuni per
lo svolgimento delle procedure in materia di impatto ambientale
possono istituire, tramite apposite convenzioni, un ufficio
competente intercomunale ovvero possono avvalersi dell'ufficio
competente provinciale, tramite apposita convenzione con la
Provincia, in cui dettagliare i reciproci rapporti e compiti nonche'
i rapporti finanziari.
Si invitano, quindi, le Amministrazioni comunali che ancora non
l'avessero fatto, a provvedere, con urgenza, alla istituzione
dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure in materia di
impatto ambientale, ovvero a stipulare una apposita convenzione con
la Provincia territorialmente competente per l'avvalimento
dell'ufficio competente provinciale al fine dello svolgimento delle
procedure in materia di impatto ambientale
Si richiama l'attenzione sul fatto che, stante la natura complessa,
interdisciplinare e di valutazione e ponderazione complessiva delle
procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la
strutturazione degli uffici competenti corrisponda alla complessita'
dei compiti che e' chiamato ad adempiere.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della LR
sulla VIA, i Comuni, nella loro qualita' di autorita' competenti in
materia di valutazione di impatto ambientale, possono avvalersi,
tramite apposita convenzione onerosa, delle strutture di ARPA, nel
rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA.
2.17.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto
deposito"
L'art. 9, comma 3 della legge prevede, nell'ambito della procedura di
verifica (screening), che gli elaborati prescritti siano depositati
presso l'autorita' competente e presso i Comuni interessati, per la
libera consultazione da parte dei cittadini. Il deposito e'
effettuato per 30 giorni, a far tempo dalla pubblicazione
dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
L'art. 14, comma 1 della legge prevede, nell'ambito della procedura
di VIA, che il SIA ed il relativo progetto siano depositati presso la
Regione, le Province ed i Comuni interessati, per la libera
consultazione da parte dei cittadini. Il deposito e' effettuato per
45 giorni, ridotti a 30 se il progetto e' gia' stato sottoposto alla
procedura di verifica (screening), a far tempo dalla pubblicazione
dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Ogni Comune in cui e' effettuato tale deposito, deve far pervenire
tempestivamente alla autorita' competente per la procedura di VIA una
"Relata di avvenuto deposito" che attesti l'avvenuto deposito per la
libera consultazione da parte dei soggetti interessati del SIA e del
relativo progetto, per 30 giorni, a far tempo dalla pubblicazione
dell'"avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della
Regione, specificando data di inizio e di termine del deposito
stesso.
Si richiama tutti gli enti interessati ad un attento e tempestivo
adempimento sia dell'obbligo di effettuare il deposito in modo tale
da assicurare a tutti i cittadini interessati un agevole accesso e
consultazione degli elaborati depositati, sia dell'obbligo di
comunicare alla autorita' competente l'avvenuto deposito per il tempo
prescritto, in quanto la informazione e la partecipazione dei
soggetti interessati e' un diritto espressamente garantito dalla LR
sulla VIA. L'autorita' competente deve nella decisione concernente la
procedura di verifica (screening) ovvero nella deliberazione
concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) dare atto
dell'avvenuto deposito per il tempo prescritto in tutti gli enti
interessati, avvalendosi all'uopo delle "Relate di deposito".
3. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'
COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)
Indicazioni ed indirizzi piu' precisi per la svolgimento della
procedura di verifica (screening) e relativi ai compiti di ogni
autorita' competente saranno fornite nelle Direttive che sara' cura
della Regione emanare in tempi brevi
4. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)
Indicazioni ed indirizzi piu' precisi per la svolgimento della
procedura di VIA e relativi ai compiti di ogni autorita' competente
saranno fornite nelle Direttive che sara' cura della Regione emanare
in tempi brevi.
comunque utile e necessario anticipare in questa sede, al fine di
facilitare una omogenea attuazione, alcuni indirizzi relativamente
alla obbligatoria convocazione della Conferenza di servizi
nell'ambito della procedura di VIA.
A tal fine sono allegati alla presente circolare due facsimili per la
indizione della Conferenza di servizi (ALLEGATO 19 per i progetti
relativi alle attivita' produttive e ALLEGATO 20 per i progetti
relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico).
5. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER
LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E PER LA PROCEDURA DI VIA DA
PARTE DEL PROPONENTE
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la
procedura di verifica (screening) e per la procedura di VIA saranno
fornite nelle Direttive che sara' cura della Regione emanare in tempi
brevi.
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO
L'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve
trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio
eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) ovvero nella deliberazione concernente la
valutazione di impatto ambientale (VIA).
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)
della L.R. 44/95.
Le Direttive, che sara' cura della Regione emanare in tempi brevi,
conterranno specifici indirizzi per la realizzazione del
monitoraggio.
ALLEGATO 1 COMPARAZIONE PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI VIA
EUROPA STATO italiano REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIRETTIVA
85/337/CEE DPCM 377/88 L.R. 9/99 Come modificata da Come
modificato da Come modificata da DIRETTIVA 97/11/CE DPR
11/2/1998 LR 35/00
Allegato I Progetti sottoposti a VIA Allegato A1
Progetti sottoposti a VIA (progetti assoggettati a VIA -
competenza REGIONE)
Allegato A2
(progetti assoggettati a VIA -
competenza PROVINCIA)
Allegato A3
(progetti assoggettati VIA -
competenza COMUNE)
EUROPA STATO italiano REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIRETTIVA
85/337/CEE DPCM 377/88 L.R. 9/99 Come modificata da Come
modificato da Come modificata da DIRETTIVA 97/11/CE DPR
11/2/1998 LR 35/00
I . 1 a)
Raffinerie di petrolio greggio Raffinerie di petrolio greggio
(escluse le imprese che (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti producono soltanto lubrificanti
dal petrolio greggio) nonche' dal petrolio greggio), nonche'
impianti di gassificazione e di impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 liquefazione di almeno 500
tonnellate al giorno di carbone o tonnellate al giorno di carbone o
di scisti bituminosi. di scisti bituminosi;
s)
Impianti di gassificazione e
liquefazione;
I . 2 b)
- Centrali termiche ed altri - Centrali termiche ed altri
impianti di combustione con impianti di combustione con
potenza termica pari o potenza termica di almeno
maggiore di 300 MW e 300 MW, nonche'
- Centrali nucleari ed altri - centrali nucleari e altri
reattori nucleari, compreso lo reattori nucleari (esclusi gli
smantellamento e lo impianti di ricerca per la
smontaggio di tali centrali e produzione e la lavorazione
reattori (esclusi gli impianti delle materie fissili e fertili,
di ricerca per la produzione e la cui potenza massima non
la lavorazione delle materie supera 1 KW di durata
fissili e fertili, la cui potenza permanente termica);
massima non supera 1 KW di
durata permanente termica).
I .3 t)
Impianti destinati:
a. Impianti per il ritrattamento - al ritrattamento di
di combustibili nucleari combustibili nucleari
irradiati. irradiati;
b. Impianti destinati:
alla produzione o - alla produzione o
all'arricchimento di all'arricchimento di
combustibile nucleare; combustibili nucleari;
al trattamento di combustibile - al trattamento di combustibile
nucleare irradiato o residui nucleare irradiato o
altamente radioattivi; residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo c)
dei combustibili nucleari Impianti destinati esclusivamente
irradiati; allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione definitiva dei
esclusivamente allo residui radioattivi;
smaltimento definitivo di
residui radioattivi;
SEGUE t)
- esclusivamente allo
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'
stoccaggio (previsto per piu' di dieci anni) di combustibile
di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui
nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o
da quello di produzione. l'arricchimento di
combustibili nucleari
irradiati, per la raccolta e il
trattamento di residui
radioattivi;
I . 4 d)
- Acciaierie integrate di prima Acciaierie integrate di prima
fusione della ghisa e fusione della ghisa e dell'acciaio;
dell'acciaio.
A.2. 1)
- Impianti destinati a ricavare Impianti destinati a ricavare
metalli grezzi non ferrosi da metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati minerali, nonche' concentrati o
o materie prime secondarie materie prime secondarie
attraverso procedimenti attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o metallurgici, chimici o
elettrolitici. elettrolitici;
I . 5 e)
Impianti per l'estrazione di Impianti per l'estrazione di
amianto, nonche' per il amianto, nonche' per il
trattamento e la trasformazione trattamento e la trasformazione
dell'amianto : per i prodotti di dell'amianto e dei prodotti
amianto-cemento, una contenenti amianto: per i prodotti
produzione annua di oltre 20.000 di amianto-cemento, una
tonnellate di prodotti finiti; per le produzione annua di oltre
20.000
guarnizioni da attrito, una t di prodotti finiti; per le
produzione annua di oltre 50 guarnizioni da attrito, una
tonnellate di prodotti finiti e, per produzione annua di oltre 50 t
di
gli altri impieghi dell'amianto, prodotti finiti e, per gli altri
un'utilizzazione annua di oltre 20 impieghi dell'amianto,
tonnellate. un'utilizzazione annua di oltre
200 t;
I . 6 f)
Impianti chimici integrati, ossia Impianti chimici integrati, ossia
impianti per la produzione su impianti per la produzione su
scala industriale, mediante scala industriale, mediante
processi di trasformazione processi di trasformazione
chimica, di sostanze in cui si chimica di sostanze, in cui si
trovano affiancati vari trovano affiancate varie unita'
stabilimenti funzionalmente produttive funzionalmente
connessi tra di loro: connesse tra di loro:
i) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di prodotti chimici organici di
base; base;
ii) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
prodotti chimici prodotti chimici inorganici di
inorganici di base; base;
iii) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fertilizzanti a base di fosforo,
fosforo, azoto o azoto, potassio (fertilizzanti
potassio (fertilizzanti semplici o composti);
semplici o composti);
iv) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
prodotti di base prodotti di base fitosanitari e
fitosanitari e di biocidi; di biocidi;
v) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
prodotti farmaceutici prodotti farmaceutici di base
di base mediante mediante procedimento
procedimenti chimico chimico o biologico;
o biologico;
vi) per la fabbricazione di - per la fabbricazione di
esplosivi. esplosivi;
I . 7 g)
a. Costruzione di tronchi - Tronchi ferroviari per il
ferroviari per il traffico a traffico a grande distanza
grande distanza, nonche' nonche' aeroporti con piste di
aeroporti (1- corrispondono atterraggio superiori a 1.500
alla definizione data nella m di lunghezza;
convenzione di Chicago nel
1944) con piste di decollo e
di atterraggio lunghe almeno
2.100 m.
b. Costruzione di autostrade e - autostrade e strade riservate
vie di rapida comunicazione alla circolazione
(2 - corrispondono alla automobilistica o tratti di
definizione data nell'accordo esse, accessibili solo
europeo sulle grandi strade attraverso svincoli o
di traffico internazionale del intersezioni controllate e sulle
15 novembre 1975). quali sono vietati tra l'altro
l'arresto e la sosta di
c. Costruzione di nuove strade autoveicoli; strade
a quattro o piu' corsie o extraurbane, o tratti di esse, a
raddrizzamento e/o quattro o piu' corsie o
allargamento di strade raddrizzamento e/o
esistenti a due corsie al allargamento di strade
massimo per renderle a esistenti a due corsie al
quattro o piu' corsie, sempre massimo per renderle a
che la nuova strada o il tratto quattro o piu' corsie;
di strada raddrizzato e/o
allargato abbia una
lunghezza ininterrotta di
almeno 10 Km.
I . 8
a. Vie navigabili e porti di
navigazione interna che
consentono il passaggio di h)
navi di stazza superiore a Porti commerciali marittimi,
1.350 tonnellate; nonche' vie navigabili e porti per
la navigazione interna accessibili
b. Porti marittimi commerciali, a battelli con stazza superiore a
moli di carico e scarico 1.350 t;
collegati con la terraferma e
l'esterno dei porti (esclusi gli
attracchi per navi traghetto)
che possono accogliere navi
di stazza superiore a 1.350
tonnellate.
I . 9 i) A.2. 2)
Impianti di smaltimento dei Impianti di eliminazione dei Impianti
di smaltimento e recupero
rifiuti, cioe' rifiuti cui si applica la rifiuti tossici e nocivi
mediante di rifiuti pericolosi, mediante
direttiva 91/689/CEE mediante incenerimento, trattamento operazioni
di cui all'allegato B
incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; e
all'allegato C, lettere da R1 a R9
chimico, quale definito del decreto legislativo 5 febbraio
nell'allegato II bis, punto D 9 nella 1997, n. 22, ad esclusione
degli
direttiva 75/442/CEE, o impianti di recupero sottoposti alle
interramento di rifiuti pericolosi. procedure semplificate di
cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo
decreto legislativo 22/97;
I . 10 A.2. 3)
Impianti di smaltimento dei Impianti di smaltimento e
rifiuti mediante incenerimento o recupero di rifiuti non
pericolosi,
trattamento chimico di rifiuti non con capacita' superiore a 100
pericolosi, quali definiti t/giorno, mediante operazioni di
nell'allegato II bis, punto D 9 incenerimento o di trattamento
di
della direttiva 75/442/CEE, con cui all'allegato B, lettere D2 e
da
capacita' superiore a 100 D8 a D11, ed allegato C, lettere
tonnellate al giorno. da R1 a R9 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n.22, ad
esclusione degli impianti di
recupero sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31
e 33 del medesimo decreto
legislativo 22/97;
A.2. 4)
Impianti di smaltimento e di
recupero di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di
raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e
deposito preliminare con capacita'
superiore a 200 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B
del decreto legislativo 5 febbraio
1997 n. 22, punti D13, D14;
A.2. 5)
Discariche di rifiuti urbani non
pericolosi con capacita' complessiva
superiore a 100.000 mc (operazioni
di cui all'allegato B, lettere D1 e
D5 del decreto legislativo
22/97); discariche di rifiuti
speciali non pericolosi (operazioni
di cui all'allegato B, lettere D1 e
D5 del decreto legislativo
22/1997), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacita'
complessiva sino a 100.000 mc;
A.2. 6)
Impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi mediante
operazioni di deposito
preliminare con capacita'
superiore a 150.000 mc oppure
con capacita' superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 del
decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22);
A.2. 7)
Impianti di smaltimento di rifiuti
mediante operazioni di iniezione
di profondita', lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento
nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D3, D4, D6,
D7 e D12 del decreto legislativo
22/97);
I . 11 A.1. 1)
Sistemi di estrazione o di ricarica Utilizzo non energetico di
acque
artificiale delle acque freatiche in superficiali nei casi in
cui la
cui il volume annuale dell'acqua derivazione superi i 1.000
litri al
estratta o ricaricata sia pari o minuto secondo e di acque
superiore a 10 milioni di metri sotterranee, ivi comprese acque
cubi. minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al
minuto secondo; sistemi di
estrazione o di ricarica artificiale
delle acque freatiche in cui il
volume annuale dell'acqua
estratta o ricaricata sia pari o
superiore a 10 milioni di metri
cubi.
I . 12 A.1. 2)
a. Opere per il trasferimento Opere ed interventi relativi a Opere
per il trasferimento di
di risorse idriche tra bacini trasferimenti d'acqua tra regioni
risorse idriche tra bacini imbriferi
imbriferi inteso a prevenire diverse che travalichino i inteso a
prevenire un'eventuale
un'eventuale penuria di comprensori dei bacini penuria di acqua,
per un volume
acqua, per un volume di idrografici di riferimento di acque
trasferite superiore a 100
acque trasferite superiore a milioni di metri cubi all'anno;
in
100 milioni di metri cubi Legge 36/94 tutti gli altri casi, opere
per il
all'anno. trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi con
b. In tutti gli altri casi, opere un'erogazione media
pluriennale
per il trasferimento di risorse del bacino in questione
superiore
idriche tra bacini imbriferi a 2 000 milioni di metri cubi
con un'erogazione media all'anno e per un volume di
pluriennale del bacino in acque trasferite superiore al 5%
questione superiore a 2 000 di detta erogazione; in entrambi i
milioni di metri cubi all'anno casi sono esclusi i
trasferimenti di
e per un volume di acque acqua potabile convogliata in
trasferite superiore al 5% di tubazioni.
detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i
trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni.
I . 13 A.2. 8)
Impianti di trattamento delle Impianti di depurazione delle
acque
acque reflue con una capacita' con potenzialita' superiore a
superiore a 150.000 abitanti 100.000 abitanti equivalenti;
equivalenti quali definiti
all'articolo 2, punto 6 della
direttiva 91/271/CEE.
I . 14 A.1. 3)
Estrazione di petrolio e gas Attivita' di ricerca e coltivazione
Attivita' di coltivazione degli
naturale a fini commerciali, per degli idrocarburi liquidi e gassosi
idrocarburi e delle risorse
un quantitativo estratto superiore nel mare territoriale o nella
geotermiche sulla terraferma;
a 500 tonnellate al giorno per il piattaforma continentale.
petrolio e a 500.000 mc. al giorno
per il gas naturale. DPR 526/94
I . 15 l) A.1. 4)
Dighe e altri impianti destinati a Impianti destinati a trattenere,
Dighe ed altri impianti destinati
trattenere le acque o ad regolare o accumulare le acque in a
trattenere, regolare o
accumularle in modo durevole, modo durevole, di altezza accumulare
le acque in modo
laddove un nuovo o superiore a 15 m o che durevole, a fini non
energetici, di
supplementare volume di acqua determinano un volume d'invaso
altezza superiore a 10 m e/o di
trattenuta o accumulata sia superiore ad 1.000.000 mc, capacita'
superiore a 100.000 mc.
superiore a 10 milioni di metri nonche' impianti destinati a
cubi. trattenere, regolare o accumulare
le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a
10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a
100.000 mc;
I . 16 n)
Gasdotti, oleodotti o conduttore Oleodotti e gasdotti di lunghezza
per prodotti chimici, di diametro superiore a 40 km e diametro
superiore a 800 mm e di superiore o uguale a 800 mm,
lunghezza superiore a 40 Km. esclusi quelli disciplinati dal
decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994,
n. 526;
I . 17 A.3. 1)
Impianti per l'allevamento Impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini intensivo di pollame o di suini
con piu' di: con piu' di:
a 85.000 posti per polli da a 85.000 posti per polli da
ingrasso, 60.000 posti per ingrasso, 60.000 posti per
galline; galline;
b 3000 posti per suini da b 3000 posti per suini da
produzione (di oltre 30 produzione (di oltre 30
Kg) o Kg) o
c 900 posti per scrofe. c 900 posti per scrofe.
I . 18
Impianti industriali destinati:
A.2. 9)
a. alla fabbricazione di Fabbricazione di pasta carta a
pasta per carta a partire partire dal legno o da altre materie
dal legno o da altre fibrose con una capacita' di
materie fibrose; produzione superiore a 100
tonnellate al giorno;
A.2. 10)
Fabbricazione di carta e cartoni
con capacita' di produzione
superiore a 200 tonnellate al
b. alla fabbricazione di carta giorno.
e cartoni con capacita' di
produzione superiore a
200 tonnellate al giorno.
I . 19 A.3. 2)
Cave e attivita' minerarie a cielo Cave e torbiere con piu' di
aperto, con superficie del sito 500.000 mc/a di materiale
superiore a 25 ettari, oppure estratto o di un'area interessata
torbiere con superficie del sito superiore a 20 ha.
superiore a 150 ettari.
VEDI ANCHE A.1. 5)
II . 2.a) Attivita' di coltivazione di
II . 2.b) minerali solidi
I . 20 m) A.2. 11)
Costruzione di elettrodotti aerei Elettrodotti aerei esterni per il
Elettrodotti aerei esterni per il
con un voltaggio di 220 KV o trasporto di energia elettrica con
trasporto di energia elettrica con
superiore e di lunghezza tensione nominale di esercizio tensione
nominale superiore a
superiore a 15 Km. superiore a 150 kV e con 100 kV con tracciato di
tracciato di lunghezza superiore a lunghezza superiore a 10 Km
15 km;
I . 21 A.2. 12)
Impianti per Stoccaggio di petrolio, di prodotti
l'immagazzinamento di petrolio, petroliferi, petrolchimici e
prodotti petrolchimici o prodotti chimici pericolosi, ai sensi
della
chimici, con una capacita' Legge 29 maggio 1974, n. 256 e
superiore a 200.000 tonnellate. successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a
VEDI ANCHE 40.000 mc;
II . 6.c)
VEDI o)
II . 3.c) Stoccaggio superficiale di gas
naturali con una capacita'
complessiva superiore a 80.000
mc; stoccaggio di prodotti di gas
di petrolio liquefatto con capacita'
complessiva superiore a 40.000
mc; stoccaggio di prodotti
petroliferi liquidi di capacita'
complessiva superiore a 80.000
mc;
VEDI p)
II . 3.a) Impianti termoelettrici con
potenza elettrica complessiva
superiore a 50 MW con
esclusione di quelli con potenza
termica fino a 300 MW di cui
agli accordi di programma
previsti dall'art. 22, comma 11
del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 ;
VEDI q)
II . 3.h) Impianti per la produzione
dell'energia idroelettrica con
potenza di concessione superiore
a 30 MW incluse le dighe ed
invasi direttamente asserviti ;
VEDI r)
II . 3.e) Stoccaggio di prodotti
combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 t;
Piano, opere ed interventi di
riassetto idrogeologico,
ricostruzione e sviluppo della
Valtellina e delle zone adiacenti
colpite da avversita' atmosferiche
nell'87
Legge 102/90
Interporti ammessi a contributo
Legge 240/90
Progetto del laboratorio di fisica
nucleare del Gran Sasso
Legge 366/90
Progetti esecutivi per gli
interventi previsti dal piano
pluriennale di attuazione del
sistema idroviario padano-veneto
Legge 380/90
Progetti di tipo infrastrutturale
finanziati dal Comitato
interministeriale per la
cooperazione e lo sviluppo
Legge 412/91
Impianti di produzione di
biossido di titanio
D.Lgs. 100/92
- Costruzione di terminali per
il carico e lo scarico di
idrocarburi e di sostanze
pericolose
- Sfruttamento minerario della
piattaforma continentale
- Realizzazione di condotte
sottomarine per il trasporto
delle sostanze di cui al primo
punto
- Realizzazione di impianti per
il trattamento delle morchie e
delle acque di zavorra e di
lavaggio delle navi che
trasportano le sostanze di cui
al primo punto.
Legge 220/92
Piano regolatore portuale per
porti di II categoria, classi I, II,
III
Legge 84/94
Progetti e attivita' di coltivazione
di idrocarburi liquidi o gassosi in
mare tra la foce del Tagliamento
e quella del ramo di Goro del
delta del Po
Legge 206/95
Rigassificatori di gas naturale
liquido
Legge 340/00
VEDI A.1. 6)
II . 1.g) Recupero di suoli dal mare per
una superficie che superi i 200 ha;
VEDI A.1. 7)
II . 6.a) Trattamento di prodotti intermedi
e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacita'
superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate;
VEDI A.1. 8)
II . 6.b) Produzione di pesticidi, prodotti
farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacita'
superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate;
VEDI A.2. 13)
II . 8.c) Impianti per la concia del cuoio e
del pellame qualora la capacita'
superi le 12 tonnellate di prodotto
finito al giorno;
VEDI A.1. 9)
II . 10.e) Porti turistici e da diporto quando
lo specchio d'acqua e' superiore a
10 ha o le aree interessate
superano i 5 ha, oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai
500 metri;
VEDI A.2. 14)
II . 3.d) Stoccaggio di gas combustibili in
serbatoi sotterranei con una
capacita' complessiva superiore a
80.000 mc;
A.1. 10)
Impianti per la decoibentazione
ed il trattamento di materiali
contenenti amianto;
EUROPA STATO italiano REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIRETTIVA
85/337/CEE DPCM 377/88 L.R. 9/99 Come modificata da Come
modificato da Come modificata da DIRETTIVA 97/11/CE DPR
11/2/1998 LR 35/00
Allegato II Allegato B1
Progetti sottoposti a VIA se (progetti assoggettati a
superano le soglie stabilite da procedura di verifica
(screening)
ciascuno Stato membro o - competenza REGIONE)
valutati caso per caso Allegato B2
(screening) dagli Stati membri (progetti assoggettati a
procedura
di verifica (screening) -
competenza PROVINCIA)
Allegato B3
(progetti assoggettati a procedura
di verifica (screening) -
competenza COMUNE)
EUROPA STATO italiano REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIRETTIVA
85/337/CEE DPCM 377/88 L.R. 9/99 Come modificata da Come
modificato da Come modificata da DIRETTIVA 97/11/CE DPR
11/2/1998 LR 35/00
II .1 Agricoltura, silvicoltura ed 1 - AGRICOLTURA
acquicoltura.
II . 1.a) B.2. 1)
Progetti di ricomposizione rurale. Progetti di ricomposizione
fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ha;
II . 1.b) B.2. 2)
Progetti volti a destinare terre Cambiamento di uso di aree non
incolte o estensioni seminaturali coltivate, semi-naturali o
naturali
alla coltivazione agricola per la loro coltivazione agraria
intensiva. intensiva con una superficie
superiore a 10 ha;
II . 1.c) B.2. 3)
Progetti di gestione delle risorse Progetti di irrigazione per
una
idriche per l'agricoltura, superficie superiore ai 300 ha;
compresi i progetti di irrigazione
e di drenaggio delle terre.
II . 1.d) B.2. 4)
Primi rimboschimenti e Iniziale forestazione con una
disboscamenti a scopo di superficie superiore a 20 ha;
conversione ad un altro tipo di deforestazione allo scopo di
sfruttamento del suolo. conversione ad altri usi del suolo
di una superficie superiore a 5 ha;
II . 1.e) B.3. 1)
Impianti di allevamento Impianti di allevamento intensivo
intensivo di animali (progetti non di animali (progetti non
compresi
contemplati nell'allegato I). nel punto B. 3. 2) in particolare
per gli allevamenti di bovini, fino
a diversa determinazione statale
di recepimento della direttiva
97/11/CE, con piu' di 500 posti
bovini;
B.3. 2)
Impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini
con piu' di:
- 40.000 posti pollame;
- 2.000 posti suini da
produzione (di oltre 30 Kg);
- 750 posti scrofe;
II . 1.f) B.3. 3)
Piscicoltura intensiva. Piscicoltura per superficie
complessiva oltre i 5 ha;
II . 1.g) B.1. l)
Recupero di terre dal mare. Recuperi di suoli dal mare per
una superficie che superi i 10 ha;
II .2 Industria estrattiva 2 - INDUSTRIA ESTRATTIVA
II . 2.a) B.3. 4)
Cave, attivita' minerarie a cielo Cave e torbiere;
aperto e torbiere (progetti non
compresi nell'allegato I). VEDI ANCHE
A.1. 5)
II . 2.b) VEDI
Attivita' mineraria sotterranea. A.1. 5)
B.1. 2)
Attivita' di ricerca di minerali
solidi, di idrocarburi e di risorse
geotermiche incluse le relative
attivita' minerarie;
II . 2.c) B.1. 3)
Estrazione di minerali mediante Estrazione di minerali mediante
dragaggio marino o fluviale. dragaggio marino o fluviale.
II. 2.d) VEDI
Trivellazioni in profondita', in A.1. 3)
particolare:
trivellazioni geotermiche, VEDI
B.1. 2)
trivellazioni per lo B.1. 4)
stoccaggio dei residui Trivellazioni per lo stoccaggio
nucleari, dei residui nucleari,
trivellazioni per VEDI
l'approvvigionamento di B.1. 21)
acqua, escluse quelle intese
a studiare la stabilita' del
suolo.
II . 2.e) VEDI
Impianti di superficie A.1. 5)
dell'industria di estrazione di A.1. 3)
carbon fossile, di petrolio, di gas
naturale e di minerali metallici B.1. 5)
nonche' di scisti bituminosi.
Impianti di superficie
dell'industria di estrazione di
carbon fossile, di petrolio, di gas
naturale e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminosi.
II . 3 Industria energetica 3 - INDUSTRIA ENERGETICA
II . 3.a) VEDI B.1. 6)
Impianti industriali per la p) Impianti termici per la
produzione di energia elettrica, produzione di vapore e acqua
vapore e acqua calda (progetti calda con potenza termica
non compresi nell'allegato I). complessiva superiore a 50 MW;
B.2. 5)
Impianti industriali non termici
per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda;
II . 3.b) B.2. 6)
Impianti industriali per il Impianti industriali per il
trasporto di gas, vapore e acqua trasporto del gas, vapore e
calda; trasporto di energia dell'acqua calda che alimentano
elettrica mediante linee aeree condotte con una lunghezza
(progetti non compresi complessiva superiore ai 20 km;
nell'allegato I).
B.2. 7)
Elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100
kV con tracciato superiore a 3 km;
II . 3.c) VEDI
Stoccaggio in superficie di gas o)
naturale.
II . 3.d) VEDI
Stoccaggio di gas combustibile in A.2. 14)
serbatoi sotterranei.
II . 3.e) VEDI
Stoccaggio in superficie di r)
combustibili fossili.
II . 3.f) B.2. 8)
Agglomerazione industriale di Agglomerazione industriale di
carbon fossile e lignite. carbon fossile e lignite.
II . 3.g) B.1. 7)
Impianti per il trattamento e lo Impianti per il trattamento e
lo
stoccaggio di residui radioattivi stoccaggio di residui
radioattivi)
(se non compresi nell'allegato I).
II . 3.h) VEDI B.1. 8)
Impianti per la produzione di q) Impianti per la produzione di
energia idroelettrica. energia idroelettrica.
II. 3.i) B.2. 9)
Impianti di produzione di energia Impianti industriali per la
mediante lo sfruttamento del produzione di energia mediante
vento (centrali eoliche). lo sfruttamento del vento;
II . 4 Produzione e 4 - PRODUZIONE E
trasformazione dei metalli TRASFORMAZIONE
DEI METALLI
II . 4.a) B.2. 10)
Impianti di produzione di ghisa o Impianti di produzione di
ghisa o
acciaio (fusione primaria o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa secondaria) compresa la
relativa
colata continua. colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
II . 4.b) B.2. 11)
Impianti destinati alla Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi trasformazione di metalli
ferrosi
mediante: mediante:¹TAB20B = i) laminazione a caldo, -
laminazione a caldo con
capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
ii) forgiatura con magli, - forgiatura con magli la cui
energia di impatto supera 50
KJ per maglio e allorche' la
potenza calorifica e' superiore
iii) applicazione di strati a 20 MW;
protettivi di metallo fuso.
- applicazione di strati
protettivi di metallo fuso con
una capacita' di trattamento
superiore a 2 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;¹TAB20B = II . 4.c) B.2. 12)
Fonderie di metalli ferrosi. Fonderie di metalli ferrosi con
una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al
giorno;
II . 4.d) B.2. 13)
Impianti di fusione e lega di Impianti di fusione e lega di
metalli non ferrosi, esclusi i metalli non ferrosi, compresi i
metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con
una
formatura in fonderia ecc). capacita' di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti
gli altri metalli al giorno;
II . 4.e) B.2. 14)
Impianti per il trattamento di Impianti per il trattamento di
superficie di metalli e materie superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici. elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a
30 mc;
II . 4.f) B.2. 15)
Costruzione e montaggio di Impianti di costruzione e
autoveicoli e costruzione dei montaggio di auto e motoveicoli
relativi motori. e costruzione dei relativi motori;
impianti per la costruzione e
VEDI riparazione di aeromobili;
II . 4.h) costruzione di materiale
ferroviario e rotabile che
II . 4.i) superino i 10.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc
di volume;
II . 4.g) B.2. 16)
Cantieri navali. Cantieri navali di superficie
complessiva superiore a 2 ha;
II . 4.h) VEDI
Impianti per la costruzione e B.2. 15)
riparazione di aeromobili.
II . 4.i) VEDI
Costruzione di materiale B.2. 15)
ferroviario.
II . 4.j) B.2. 17)
Imbutitura di fondo con esplosivi. Imbutitura di fondo con
esplosivi
che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc
di volume;
II . 4.k) B.2. 18)
Impianti di arrostimento e Impianti di arrostimento o
sintetizzazione di minerali sinterizzazione di minerali
metallici. metalliferi che superino 5.000 mq
di superficie impegnata o 50.000
mc di volume;
VEDI ANCHE B.2. .19)
II .5. e) Impianti destinati a ricavare
metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o
materie prime secondarie
attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o
elettrolitici;
II . 5 Industria dei prodotti 5 - INDUSTRIA DEI
minerali PRODOTTI MINERALI
II . 5.a) B.2. 20)
Cokerie (distillazione a secco del Cokerie (distillazione a
secco del
carbone). carbone).
II . 5.b) B.2. 21)
Impianti destinati alla Impianti destinati alla produzione
fabbricazione del cemento. di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di
produzione supera 500 tonnellate
al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate
al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di
produzione di oltre 50 tonnellate
al giorno;
II . 5.c) B.1. 9)
Impianti destinati alla produzione Impianti destinati alla
produzione
di amianto e alla fabbricazione di di amianto e alla
fabbricazione di
prodotti a base di amianto prodotti a base di amianto
(progetti non compresi (progetti non compresi
nell'allegato I). nell'allegato I).
II . 5.d) B.2. 22)
Impianti per la fabbricazione del Impianti di produzione di
vetro
vetro, compresi quelli destinati compresi quelli destinati alla
alla produzione di fibre di vetro. produzione di fibre di vetro,
con
capacita' di fusione di oltre
10.000 tonnellate all'anno.
II . 5.e) VEDI ANCHE
Impianti per la fusione di B.2. 19)
sostanze minerali, compresi
quelli destinati alla produzione di
fibre minerali.
II . 5.f) B.2. 23)
Fabbricazione di prodotti Fabbricazione di prodotti
ceramici mediante cottura, in ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni particolare tegole,
mattoni,
refrattari, piastrelle, gre's mattoni refrattari, piastrelle,
gre's
e porcellane. e porcellane, di capacita', fino a
diversa determinazione statale di
recepimento della direttiva
97/11/C, superiore a 7.500 t/anno
di smalti utilizzati come materie
prime;
II . 6 Industria chimica 6 - INDUSTRIA CHIMICA
(progetti non compresi
nell'allegato I)
II .6.a) B.1. 10)
Trattamento di prodotti intermedi Trattamento di prodotti
intermedi e
e fabbricazione di prodotti fabbricazione di prodotti chimici,
chimici. per una capacita' superiore alle
10.000 t/anno di materie prime
lavorate;
II . 6.b) B.1. 12)
Produzione di antiparassitari e di Produzione di pesticidi,
prodotti
prodotti farmaceutici, di pitture e farmaceutici, pitture e
vernici,
vernici, di elastomeri e perossidi. elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacita'
superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate;
II . 6.c) B.2. 24)
Impianti di stoccaggio di petrolio, Stoccaggio di petrolio, di
prodotti
prodotti petrolchimici e chimici petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della
Legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a
1.000 mc;
II . 7 Industria dei prodotti 7 - INDUSTRIA DEI
alimentari PRODOTTI ALIMENTARI
II . 7.a) B.2. 25)
Fabbricazione di oli e grassi Impianti per il trattamento e la
vegetali e animali. trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con
una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
VEDI ANCHE
B.2. 26)
II .7 b) B.2. 26)
Fabbricazione di conserve di Impianti per il trattamento e la
prodotti animali e vegetali. trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di
prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base
trimestrale;
VEDI ANCHE
B.2. 25)
II . 7.c) B.2. 27)
Fabbricazione di prodotti lattiero Impianti per la fabbricazione
di
caseari. prodotti lattiero-caseari con
capacita' di lavorazione superiore
a 200 tonnellate al giorno su base
annua;
II . 7.d) B.2. 28)
Industria della birra e del malto. Impianti per la produzione di
birra o malto con una capacita' di
produzione superiore a 500.000
hl/anno;
II . 7.e) B.2. 29)
Fabbricazione di dolciumi e Impianti per la produzione di
sciroppi. dolciumi e sciroppi che superino
50.000 mc di volume;
II . 7.f) B.2. 30)
Impianti per la macellazione di Macelli aventi una capacita' di
animali. produzione di carcasse superiore
a 50 tonnellate al giorno e
impianti per l'eliminazione o il
recupero di carcasse e di residui
di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate
al giorno;
II . 7.g) B.2. 31)
Industrie per la produzione della Molitura dei cereali,
industria dei
fecola. prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc
di volume;
II . 7.h) B.2. 32)
Stabilimenti per la produzione di Impianti per la produzione di
farina di pesce e di olio di pesce. farina di pesce o di olio di
pesce
con capacita' di lavorazione
superiore a 50.000 q/anno di
prodotto lavorato;
II . 7. I) B.2. 33)
Zuccherifici. Zuccherifici, impianti per la
produzione di lieviti con capacita'
di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole;
II . 8 Industria dei tessili, del 8 - INDUSTRIA DEI TESSILI,
cuoio, del legno, della carta DEL CUOIO, DEL LEGNO,
DELLA CARTA
II .8.a) VEDI
Impianti industriali destinati alla B.2. 36)
fabbricazione di carta e cartoni
(progetti non compresi
nell'allegato I).
II . 8.b) B.2. 34)
Impianti per il pre-trattamento Impianti per il pretrattamento
(operazioni di lavaggio, (operazioni quali il lavaggio,
imbianchimento, l'imbianchimento, la
mercerizzazione) o la tintura di mercerizzazione) o la tintura
di
fibre o di tessili. fibre, di tessili, di lana la cui
capacita' di trattamento supera le
10 tonnellate al giorno;
II . 8.c) B.2. 35)
Impianti per la concia delle pelli. Impianti per la concia del
cuoio e
del pellame qualora la capacita'
superi le 5 tonnellate di prodotto
finito al giorno;
II . 8.d) B.2. 36)
Impianti per la produzione e la Impianti per la produzione e la
lavorazione di cellulosa. lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di
capacita' superiore a 50 tonnellate
al giorno;
B.2. 37)
Impianti di fabbricazione di
pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di
capacita' superiore alle 50.000
t/anno di materie prime lavorate;
II . 9 Industria della gomma 9 - INDUSTRIA DELLA
GOMMA E DELLE
MATERIE PLASTICHE
II .9 B.2. 38)
Fabbricazione e trattamento di Fabbricazione e trattamento di
prodotti a base di elastomeri. prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
II . 10 Progetti di infrastruttura 10 - PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
II . 10.a) B.3. 5)
Progetti di sviluppo di zone Progetti di sviluppo di zone
industriali. industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai
40 ha;
II .10.b) B.3. 6)
Progetti di riassetto urbano, Progetti di sviluppo di aree
compresa la costruzione di centri urbane, nuove o in estensione,
commerciali e parcheggi. interessanti superfici superiori ai
40 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti
che interessano superfici
superiori ai 10 ha;
B.3. 7)
Progetti di costruzione di centri
commerciali e parcheggi.
II . 10.c) B.1. 12)
Costruzione di ferrovie, di Interporti;
piattaforme intermodali e di
terminali intermodali (progetti B.1. 13)
non compresi nell'allegato I). Linee ferroviarie a carattere
regionale;
B.2. 39)
Linee ferroviarie a carattere
locale;
II .10.d) B.1. 14)
Costruzione di aerodromi Aeroporti;
(progetti non compresi
nell'allegato I).
II .10.e) B.3. 8)
Costruzione di strade, Costruzione di strade di
porti, e impianti portuali, scorrimento in area urbana o
compresi i porti di pesca (progetti potenziamento di esistenti a
non contemplati dall'allegato I). quattro o piu' corsie con
lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.500 metri;
B.1. 15)
Porti lacuali, fluviali, vie
navigabili;
B.1. 16)
Strade extraurbane secondarie a
carattere regionale;
B.2. 40)
Strade extraurbane secondarie;
B.2. 41)
Porti turistici e da diporto con
parametri inferiori a quelli
indicati al punto A.1. d)
dell'Allegato A.1, nonche'
progetti di intervento sui porti
gia' esistenti;
B.1. 17)
Costruzione di porti e impianti
portuali, compresi i porti di
pesca.
II . 10.f) VEDI
Costruzione di vie navigabili B.1. 15)
interne non comprese
nell'allegato I, opere di B.1. 18)
canalizzazione e di regolazione Opere di regolazione del corso
dei corsi d'acqua. dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati
ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale;
II . 10.g) B.1. 19)
Dighe e altri impianti destinati a Dighe e altri impianti
destinati a
trattenere le acque o ad trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole accumularle in modo durevole
(progetti non compresi (progetti non compresi
nell'allegato I). nell'allegato I).¹TAB20B = II . 10.h)
B.3. 9)
Tram, metropolitane sopraelevate Sistemi di trasporto a guida
e sotterranee, funivie o linee vincolata (tramvie e
simili di tipo particolare, metropolitane), funicolari o linee
esclusivamente o principalmente simili di natura particolare,
adibite al trasporto di persone. esclusivamente o principalmente
adibite al trasporto di passeggeri;
II . 10.i) B.2. 42)
Installazione di oleodotti o Installazione di oleodotti e
gasdotti
gasdotti (progetti non compresi con la lunghezza complessiva
nell'allegato I). superiore ai 20 km;
II . 10.j) B.2. 43)
Installazione di acquedotti a Acquedotti con lunghezza
lunga distanza. superiore a 20 Km;
II . 10.k) B.1. 20)
Opere costiere destinate a Opere costiere destinate a
combattere l'erosione e lavori combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la marittimi volti a modificare la
costa mediante la costruzione, per costa, mediante la
costruzione di
esempio, di dighe, moli, gettate e dighe, moli ed altri lavori
di
altri lavori di difesa dal mare, difesa dal mare;
esclusa la manutenzione e la
ricostruzione di tali opere.
II . 10.l) B.1. 21)
Progetti di estrazione o di ricarica Derivazioni di acque
superficiali
artificiale delle acque freatiche, ed opere connesse che
prevedano
non compresi nell'allegato I. derivazioni superiori a 200 litri
al
minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano
derivazioni superiori a 50 litri al
minuto secondo; progetti di
ricarica artificiale delle acque
freatiche non compresi nel punto
A.1.1);
II . 10. m) B.1. 22)
Opere per il trasferimento di Opere per il trasferimento di
risorse idriche tra bacini risorse idriche tra bacini
imbriferi, non comprese imbriferi, non comprese
nell'allegato I. nell'allegato I.
II . 11. Altri progetti 11 - ALTRI PROGETTI
II . 11.a) B.2. 44)
Piste permanenti per corse e Piste permanenti per corse e
prove di veicoli a motore. prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore;
II . 11.b) B.2. 45)
Impianti di smaltimento di rifiuti Impianti di smaltimento di
rifiuti
(progetti non compresi urbani non pericolosi mediante
nell'allegato I). operazioni di incenerimento o di
trattamento con capacita'
complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D2, D8, D9,
D10 e D11 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22); impianti
di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di
raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari
con capacita' massima
complessiva superiore a 20
t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14
del citato decreto 22/97;
B.2. 46)
Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, con
capacita' complessiva superiore a
10 t/giorno, mediante operazioni
di incenerimento o di trattamento
(operazioni di cui all'allegato B
lettere D2 e da D8 a D11 del
decreto legislativo 22/97;
B.2. 47)
Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito
preliminare con capacita' massima
superiore a 30.000 mc oppure
con capacita' superiore a 40
t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 del
decreto legislativo 22/97);
B.2. 48)
Discariche di rifiuti urbani non
pericolosi con capacita'
complessiva inferiore a 100.000
mc (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D1 e D5 del decreto
22/97);
II . 11.c) B.2. 49)
Impianti di depurazione delle Impianti di depurazione delle
acque reflue (progetti non acque con potenzialita' superiore
compresi nell'allegato I). a 10.000 abitanti equivalenti;
II . 11.d) B.2. 50)
Depositi di fanghi. Depositi di fanghi.
II . 11.e) B.2. 51)
Immagazzinamento di rottami di Centri di raccolta, stoccaggio e
ferro, comprese le carcasse di rottamazione di rottami di ferro,
veicoli. autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ha;
II . 11.f) B.2. 52)
Banchi di prova per motori, Banchi di prova per motori,
turbine e reattori. turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 mq;
II . 11.g) B.2. 53)
Impianti per la produzione di fibre Fabbricazione di fibre
minerali
minerali artificiali artificiali che superino 5.000 mq
di superficie impegnata o 50.000
mc di volume;
II . 11.h) B.2. 54)
Impianti per il recupero o la Impianti per il recupero o la
distruzione di sostanze esplosive. distruzione di sostanze
esplosive.
II . 11.i) B.2. 55)
Stabilimenti di squartamento. Stabilimenti di squartamento.
B.2. 56)
Fabbricazione, condizionamento,
carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 25.000
tonnellate/ anno di materie prime
lavorate.
II . 12. Turismo e svaghi 12 - TURISMO E SVAGHI¹TAB20B = II .
12.a) B.3. 10)
Piste da sci, Impianti meccanici di risalita,
impianti di risalita, funivie e escluse le sciovie e le monofuni
strutture connesse. collegamento permanente aventi
lunghezza inclinata non superiore
a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800
persone;
B.3. 11)
Piste da sci,¹TAB20B = II . 12.b) VEDI
Porti turistici. A.1. 9)
II . 12.c) B.3. 12)
Villaggi di vacanza Campeggi e villaggi turistici di
e complessi alberghieri superficie superiore a 5 ha, centri
situati fuori dalle zone urbane e turistici residenziali ed
esercizi
strutture connesse. alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore
a 25.000 mc, o che occupano una
superficie superiore ai 20 ha,
esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati;
II . 12.d) B.3. 13)
Terreni da campeggio e Terreni da campeggio e
caravaning a carattere permanente. caravaning a carattere
permanente.
II . 12.e) B.3. 14)
Parchi tematici. Parchi tematici.
II . 13 Art. 4, comma 1, LR 9/99
- Modifiche o estensioni di progetti "Sono altresi'
assoggettate alla
di cui all'allegato I o all'allegato II procedura di verifica
(screening),
gia' autorizzati, realizzati o in fase per le parti non ancora
di realizzazione, che possono avere autorizzate, i progetti di
notevoli ripercussioni negative trasformazione od ampliamento
sull'ambiente. dai quali derivino impianti, opere
o interventi con caratteristiche e
dimensioni rientranti fra quelli
previsti negli Allegati A.1, A.2,
A.3, B.1, B.2 e B.3."
- Progetti di cui all'allegato I,
che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo B.1 23)
sviluppo e il collaudo di Progetti di cui all'allegato A.1
nuovi metodi o prodotti e che che servono esclusivamente o
non siano utilizzati per piu' di essenzialmente per lo
sviluppo ed
due anni. il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per
piu' di due anni
B.2. 57)
Progetti di cui all'Allegato A.2
che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per
piu' di due anni;
B.3. 15)
Progetti di cui all'allegato A.3
che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e
il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per
piu' di due anni;
ALLEGATO 2 PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA
PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PROV. Comuni territorialmente interessati
STIRONE Parco fluviale regionale PC-PR Alseno, Fidenza,
Salsomaggiore T., Vernasca.
TARO Parco fluviale regionale PR Collecchio, Fornovo Taro,
Medesano,
Noceto, Parma
BOSCHI DI CARREGA Parco regionale PR Collecchio, Felino, Fornovo
Taro,
Sala Baganza.
ALTA VAL PARMA E CEDRA Parco regionale PR Corniglio e Monchio
delle Corti.
ALTO APPENNINO Parco regionale RE Busana, Collagna, Ligonchio,
Ramiseto,
REGGIANO Villa Minozzo.
SASSI DI ROCCAMALATINA Parco regionale MO Guiglia, Marano sul
Panaro
ALTO APPENNINO Parco regionale MO Fanano, Fiumalbo, Frassinoro,
Montecreto,
MODENESE Pievepelago, Riolunato, Sestola
GESSI BOLOGNESI Parco regionale BO Bologna, Pianoro, San Lazzaro
di Savena
E CALANCHI
DELL'ABBADESSA
ABBAZIA DI MONTEVEGLIO Parco regionale BO Monteveglio
MONTE SOLE Parco storico regionale BO Grizzana Morandi,
Marzabotto, Monzuno.
CORNO ALLE SCALE Parco regionale BO Lizzano in Belvedere
LAGHI SUVIANA Parco regionale BO Camugnano, Castel di Casio.
E BRASIMONE
DELTA DEL PO Parco regionale FE-RA Alfonsine, Argenta, Cervia,
Codigoro,
Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato,
Ravenna.
MONTE FALTERONA, Parco nazionale FO, FI, AR Bagno di Romagna (FO),
Bibbiena (AR),
CAMPIGNA E FORESTE Chiusi della Verna (AR), Londa (FI),
CASENTINESI (gia' parco Poppi (AR), Portico-San Benedetto (FO),
regionale del Crinale romagnolo) Pratovecchio (AR), Premilcuore
(FO),
S. Godenzo (FI), Santa Sofia (FO), Stia (AR),
Tredozio (FO)
SALSE DI NIRANO Riserva naturale MO Fiorano Modenese
BOSCO DELLA FRATTONA Riserva naturale orientata BO Imola
ALFONSINE Riserva naturale speciale RA Alfonsine
PARMA MORTA Riserva naturale orientata PR Mezzani
ONFERNO Riserva naturale orientata RN Gemmano
FONTANILI DI CORTE Riserva naturale orientata RE Campegine
VALLE RE
MONTE PRINZERA Riserva naturale orientata PR Fornovo di Taro,
Terenzo
BOSCO DI SCARDAVILLA Riserva naturale orientata FO Meldola
PIACENZIANO Riserva naturale geologica PC Castell'Arquato,
Carpaneto Piacentino,
Gropparello, Lugagnano Val d'Arda,
Vernasca
SASSOGUIDANO Riserva naturale orientata MO Pavullo nel Frignano
DUNE FOSSILI DI Riserva naturale orientata FE Codigoro, Mesola
MASSENZATICA
CASSE DI ESPANSIONE DEL Riserva naturale orientata RE-MO
Campogalliano, Modena, Rubiera
FIUME SECCHIA
RUPE DI CAMPOTRERA Riserva naturale orientata RE Canossa
ALLEGATO 3 SCHEMA RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA REGIONE, PROVINCIA E
COMUNE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
ENTE PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PROCEDURA DI VIA
REGIONE - Progetti elencati nell'Allegato - Progetti elencati
nell'Allegato
B.1 A.1
- Progetti elencati nell'Allegato
B.1 qualora il progetto interessi
anche parzialmente un'area
naturale protetta
- Progetti elencati nell'Allegato
B.1 qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica
- Progetti elencati nell'Allegato (screening)
B.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di 2 o piu' province - Progetti elencati
nell'Allegato
A.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di 2 o piu' province
- Progetti elencati nell'Allegato
B.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di 2 o piu' province
qualora lo richieda l'esito della
- Progetti elencati nell'Allegato procedura di verifica
(screening)
B.2 qualora la Provincia sia il
proponente - Progetti elencati nell'Allegato
A.2 qualora la Provincia sia il
proponente
- Progetti elencati nell'Allegato
B.2 qualora la Provincia sia il
proponente e lo richieda l'esito
della procedura di verifica
- Progetti elencati nell'allegato B.3 (screening)
la cui localizzazione interessi il
territorio di 2 o piu' comuni - Progetti elencati nell'allegato
qualora la Provincia sia il A.3 la cui localizzazione
interessi
proponente il territorio di 2 o piu' comuni
qualora la Provincia sia il
proponente
- Progetti elencati nell'allegato B.3
la cui localizzazione interessi il
territorio di 2 o piu' comuni
qualora la Provincia sia il
proponente e lo richieda l'esito
della procedura di verifica
(screening)
- Progetti con una soglia
- Progetti non compresi negli dimensionale inferiore a quella
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 indicata nell'Allegato A.2
attivati
e B.3 la cui localizzazione su proposta del proponente
interessi il territorio provinciale, qualora la Provincia sia
il
qualora la Provincia sia il proponente
proponente
- Progetti non compresi negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 la cui localizzazione
interessi il territorio provinciale,
qualora la Provincia sia il
proponente e lo richieda l'esito
della procedura di verifica
(screening)
- Progetti con una soglia
dimensionale inferiore a quella - Progetti con una soglia
indicata nell'Allegato B.1 dimensionale inferiore a quella
attivati su proposta del indicata nell'Allegato A.1
proponente attivati su proposta del
proponente qualora la Provincia
sia il proponente
- Progetti con una soglia - Progetti con una soglia
dimensionale inferiore a quella dimensionale inferiore a
quella
indicata nell'Allegato B.2 indicata nell'Allegato B.1
attivati su proposta del attivati su proposta del
proponente, qualora la Provincia proponente qualora lo
richieda
sia il proponente l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti non compresi negli - Progetti con una soglia
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 dimensionale inferiore a
quella
e B.3 la cui localizzazione indicata nell'Allegato B.2
interessi il territorio di due o piu' attivati su proposta del
province attivati su proposta del proponente, qualora la
Provincia
proponente sia il proponente e lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
- Progetti non compresi negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 la cui localizzazione
interessi il territorio di due o piu'
province attivati su proposta del
proponente, qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
PROVINCIA - Progetti elencati nell'Allegato - Progetti elencati
nell'Allegato
B.2 A.2
- Progetti elencati nell'Allegato
B.2 qualora il progetto interessi
anche parzialmente un'area
naturale protetta
- Progetti elencati nell'Allegato
B.2 qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica
- Progetti elencati (screening)
nell'Allegato B.3 la cui
localizzazione interessi il - Progetti elencati
territorio di 2 o piu' comuni nell'Allegato A.3 la cui
localizzazione interessi il
territorio di 2 o piu' comuni
- Progetti elencati
nell'Allegato B.3 la cui
localizzazione interessi il
territorio di 2 o piu' comuni
qualora lo richieda l'esito della
- Progetti elencati nell'Allegato procedura di verifica
(screening)
B.3 qualora il Comune sia il
proponente - Progetti elencati
nell'Allegato A.3 qualora il
Comune sia il proponente
- Progetti elencati nell'Allegato
B.3 qualora il Comune sia il
proponente e lo richieda l'esito
- Progetti con una soglia della procedura di verifica
dimensionale inferiore a quella (screening)
indicata nell'Allegato B.3
attivati su proposta del - Progetti con una soglia
proponente qualora il Comune dimensionale inferiore a quella
sia il proponente indicata nell'Allegato B.3
attivati su proposta del
proponente qualora il Comune
- Progetti con una soglia sia il proponente e lo richieda
dimensionale inferiore a quella l'esito della procedura di
verifica
indicata nell'Allegato B.2 (screening)
attivati su proposta del
proponente - Progetti con una soglia
dimensionale inferiore a quella
indicata nell'Allegato A.2
attivati su proposta del
proponente
- Progetti con una soglia
dimensionale inferiore a quella
indicata nell'Allegato B.2
- Progetti non compresi negli attivati su proposta del
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 proponente qualora lo
richieda
e B.3 la cui localizzazione l'esito della procedura di
verifica
interessi il territorio provinciale (screening)
attivati su proposta del
proponente - Progetti non compresi negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 la cui localizzazione
interessi il territorio provinciale
attivati su proposta del
proponente qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica
(screening)
COMUNE - Progetti elencati - Progetti elencati
nell'Allegato B.3 nell'Allegato A.3
- Progetti elencati nell'Allegato
B.3 qualora il progetto interessi
anche parzialmente un'area
naturale protetta
- Progetti elencati
nell'Allegato B.3 qualora lo
richieda l'esito della procedura di
- Progetti con una soglia verifica (screening)
dimensionale inferiore a quella
indicata nell'Allegato B.3 - Progetti con una soglia
attivati su proposta del dimensionale inferiore a quella
proponente indicata nell'Allegato A.3 attivati
su proposta del proponente
- Progetti con una soglia
dimensionale inferiore a quella
indicata nell'Allegato B.3
attivati su proposta del
proponente
ALLEGATO 4 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO
DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) DA
PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO II)
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) RELATIVI AL
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3):
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9,
COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 5 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO UNICO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO II)
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
. , Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . . nonche' i relativi uffici
competenti.)
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI
PUBBLICIZZAZIONE DELLA DOMANDA EFFETTUATA IN DATA . . . . . . . . . .
DALLO SPORTELLO UNICO SUI PROPRI STRUMENTI AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 2 DEL DPR 447/98, CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 4 E 6,
PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 6 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO II)
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3):
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9,
COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 7 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO
DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA
DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale
protetta)
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 8 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO
DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA
DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE QUALORA
IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 35/00.
L'AUTORITA' COMPETENTE
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA
CON ATTO
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 9 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO
UNICO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale
protetta)
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 10 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE, PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO
UNICO, QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA
DI VERIFICA (SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
. , Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 35/00.
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA CON ATTO . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
. ., Comune di . . . . . . . . . . . nonche' i relativi uffici
competenti.)
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 11 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale
protetta)
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 12 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO QUALORA IL PROGETTO
SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici
competenti.)
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 35/00.
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA
CON ATTO
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 13 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU
UN QUOTIDIANO
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto)
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale
protetta)
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI, PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI
INTERESSATI, IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E':
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 14 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU
UN QUOTIDIANO QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):
PROGETTO:
LOCALIZZATO:
PRESENTATO DA:
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli
Allegati B.1, B.2 e B.3)
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 35/00.
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA
CON ATTO
SI AVVISA CHE,
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO
STATI DEPOSITATI, PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI
INTERESSATI, IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):
L'AUTORITA' COMPETENTE E':
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
COMUNE:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
PROVINCIA:
SITA IN VIA:
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE
N. 21 - 40121 BOLOGNA.
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ALLEGATO 15 MODELLO DI AVVISO DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
DI VERIFICA (SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO II)
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
L'AUTORITA' COMPETENTE:
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .)
COMUNICA
LA DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
CONCERNENTE IL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
CON ATTO
HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:
(riportare integralmente la parte dispositiva)
ALLEGATO 16 MODELLO DI AVVISO DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA
PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35
(TITOLO III)
PROCEDURA DI VIA
L'AUTORITA' COMPETENTE:
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .)
COMUNICA
LA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA CONCERNENTE IL
PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,
L'AUTORITA' COMPETENTE
CON ATTO
HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:
(riportare integralmente la parte dispositiva)
ALLEGATO 17 REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI
VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI
REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING)
E DEI RELATIVI ESITI
AUTORITA' COMPETENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
ANNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TITOLO
Cate- Propo- Data Comuni Data N. Even- Even- Even- Data
Deci- ESITO ESITO ESITO PRO- goria nente Present. e
pubbli- even- tuali tuali tuale even- sione sottopo- Esclu-
Esclu- GETTO Proget- e n. Pro- caz. tuali contro- pareri
richie- tuale Data sizione sione sione tuale prot.
vince su osserva- dedu- Ammi- sta presen- n. a da da
Inte- BUR zioni zioni nistra- di tazione prot. VIA VIA
VIA ressati presen- propo- zioni integra- integra-
con tate nente interes- zioni zioni
prescrizioni sate (riportare
sintesi
prescrizioni)
¹ALLEGATO1 = ALLEGATO 18 COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
QUESTIONARIO NAZIONALE
Modalita' attuative delle procedure in materia di valutazione
dell'impatto ambientale di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome.
Regione
Provincia Autonoma di
Regione
Provincia Autonoma di
- Normativa regionale di recepimento del DPR 12/4/1996, DLgs 112/98,
articolo 35 (DPR 11/2/1998 art. 1, comma 1 lettera u).
- Eventuali ulteriori atti regionali normativi o regolamentari
- Natura del provvedimento regionale di VIA (delibera Giunta
regionale, decreto assessorile, decreto dirigenziale o altro)
Regione
Provincia Autonoma di
Uffici e Strutture regionali competenti in materia di VIA:
Organo nel cui ambito e' incardinato l'Ufficio competente in materia
di VIA:
- Presidenza Giunta regionale:
- Assessorato:
- Denominazione Ufficio competente in materia di VIA
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:
Dirigente
Dirigenti subordinati ove presenti:
Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:
Num. Qualifica
- Dotazioni informatiche dell'Ufficio VIA (descrizione sintetica):
- Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della
posta elettronica:
- E-mail di riferimento:
Qualifica Nominativo E-mail
Regione
Provincia Autonoma di
- Altri eventuali Uffici e/o settori regionali competenti in materia
di VIA:
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:
Dirigente
Dirigenti subordinati ove presenti:
Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:
Num. Qualifica
- Dotazioni informatiche dell'Ufficio (descrizione sintetica):
- Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della
posta elettronica:
- E-mail di riferimento:
Qualifica Nominativo E-mail
Ruolo dell'
Regione
Provincia Autonoma di
¹TC12 = Eventuali deleghe di competenze in materia di VIA ed enti
sub-regionali:
Denominazione ente/enti delegati:
- Denominazione Ufficio/Ente delegato competente in materia di VIA:
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:
Dirigente
Dirigenti subordinati ove presenti:
Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:
Num. Qualifica
- Dotazioni informatiche dell'Ufficio (descrizione sintetica):
- Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della
posta elettronica:
- E-mail di riferimento:
Qualifica Nominativo E-mail
TABELLA RIEPILOGATIVA
ANNO TOTALI
Num. procedimenti
VIA effettuati
Num. pronunce
positive
Num. pronunce
negative
Num. procedimenti in
corso alla data del
Regione
Provincia Autonoma di
Tabella A1 Interventi assoggettati a VIA, Allegato A, DPR 12.4.1996
Tabella A2 Interventi assoggettati a VIA, Allegato A, DPR 12.4.1996
come modificato da DPCM 3.9.1999 Tabella B1 Interventi assoggettati a
VIA - Allegato B in aree naturali protette: cod. BAP Interventi
assoggettati a VIA - Allegato B Verifiche positive di
assoggettabilita' a VIA: cod. BVA TABELLA B2 Verifiche di
assoggettabilita' a VIA
TABELLA A1*
OPERE SOTTOPOSTE A VIA
Regione
Provincia Autonoma di
Tipologie di intervento N. Casi VIA Positivi VIA Negativi
Problematiche connesse
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno.
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacita' superiore alle 35000 t/anno di materie
prime lavorate.
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'
superiore alle 35000 t/anno di materie prime lavorate.
Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita'
complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore
a 10 ha o le aree esterne interessate superino i 5 ha, oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
Impianti di incenerimento e di trattamento rifiuti con capacita'
superiore a 100 t/giorno.
Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita' superiore a 200
t/giorno.
Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacita'
superiore a 100.000 m3.
Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per
inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3.
Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con
potenzialita' superiore a 150.000 m3.
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore
100.000 abitanti equivalenti.
Cave o torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto o con
un'area interessata superiore a 20 ha.
Dighe ed altri impianti di destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3.
TOTALI
* Allegato A DPR 12.4.1996.
TABELLA A2 **
OPERE SOTTOPOSTE A VIA
Regione
Provincia Autonoma di
Tipologie di intervento N. Casi VIA Positivi VIA Negativi
Problematiche connesse
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno.
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacita' superiore alle 35000 t/anno di materie
prime lavorate.
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'
superiore alle 35000 t/anno di materie prime lavorate.
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 m.
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore
a 10 ha o le aree esterne interessate superino i 5 ha, oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'Allegato B ed all'Allegato C lettere da R1 a R9
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997.
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con
capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento
o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed
all'Allegato C lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo
decreto legislativo 22/97.
Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e
deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno
(operazioni di cui all'Allegato B del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, punti D13, D14).
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva
superiore a 100.000 m (operazioni di cui all'Allegato 8, lettere Dl e
D5 del decreto legislativo 22/97); discariche di rifiuti speciali non
pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere Dl e D5 del
decreto legislativo 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti
con capacita' complessiva sino a 100.000 m.
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 m oppure
con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22).
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore
100.000 abitanti equivalenti.
Cave o torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto o con
un'area interessata superiore a 20 ha.
Dighe ed altri impianti di destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3.
Attivita' di coltivazione di minerali solidi.
Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma.
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km.
Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in
profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7,
e D12 del decreto legislativo 22/97).
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 .
TOTALI
** Allegato A DPR 12.4.1996 come modificato dal DPCM 3.9.1999.
Tabella B1
OPERE SOTTOPOSTE A VIA
Regione
Provincia Autonoma di
Specifiche Tipologie di N. Casi VIA VIA Problematiche
connesse Intervento Positivi Negativi BAP BVA
Agricoltura
Industria Energetica
Lavorazione dei Metalli
Industria dei prodotti alimentari
Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
Industria della gomma e delle materie plastiche
Progetti di infrastrutture
Altri progetti
TOTALI
Cod. BAP: interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di
aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Cod. BVA: verifiche positive di assoggettabilita' a VIA
TABELLA B2
VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
Regione
Provincia Autonoma di
Tipologie di ASSOGGETTATE ESCLUSE Problematiche connesse
Intervento A VIA VIA
Agricoltura:
Industria Energetica:
Lavorazione dei Metalli:
Industria dei prodotti alimentari:
Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:
Industria della gomma e delle materie plastiche:
Progetti di infrastrutture:
Altri progetti:
TOTALI
ALLEGATO 19 FACSIMILE NOTA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Raccomandata R/R
Li,
Prot. n.
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
OGGETTO: Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al
progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., presentato da . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche
ed integrazioni.
La societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha presentato domanda di
attivazione della procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 9/99
e successive modifiche ed integrazioni, allegando il prescritto
Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed il progetto di massima relativo
al progetto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trasmessa tramite
lo Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Comune di . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . con nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . acquisita al prot. . . . . .
. . . . . . del: . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna in data . . . . . . . . . . . . . . . . e' stato dato
avvio alla fase di deposito per 45 giorni (30 giorni se
precedentemente sottoposto alla procedura di verifica (screening))
presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed i Comuni di . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., durante i
quali chiunque puo' prendere visione degli elaborati e presentare
osservazioni a questa autorita' competente . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Con lo stesso avviso e' stato dato avvio alla procedura di VIA, ed
alle relative scadenze temporali previste dal Titolo III della LR
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 18 della LR 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, e' indetta la Conferenza di Servizi per l'esame del SIA
e del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nonche' per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione
del progetto ai sensi dell'art. 17 della stessa LR 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si ricorda che la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, per le attivita' produttive comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale
protetta regionale
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ogni amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volonta'
dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.
E' convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi in oggetto
per il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
con il seguente Ordine del Giorno:
a) organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi;
b) illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto
Ambientale da parte del proponente . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . , prevista alle ore . . . . . . . . . . . . .
. . ;
c) varie ed eventuali.
Distinti saluti
firma
ALLEGATO 20 FACSIMILE NOTA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER
LE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Raccomandata R/R
Li'.,
Prot. n.
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
OGGETTO: Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al
progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., presentato da . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche
ed integrazioni.
La /Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ha presentato domanda di attivazione
della procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, allegando il prescritto Studio
di Impatto Ambientale (SIA) ed il progetto di massima relativo al
progetto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con nota prot. . . .
. . . . . . . del . . . . . . . . . ., acquisita al . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . .
Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . e' stato
dato avvio alla fase di deposito per 45 giorni (30 giorni se
precedentemente sottoposto alla procedura di verifica (screening))
presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed i Comuni di . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durante i
quali chiunque puo' prendere visione degli elaborati e presentare
osservazioni a questa autorita' competente . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con lo stesso avviso e' stato dato avvio alla procedura di VIA, ed
alle relative scadenze temporali previste dal Titolo III della LR
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del'art. 18 della LR 9/99, e' indetta la Conferenza di
Servizi per l'esame del SIA e del progetto . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presentato da . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . nonche' per l'acquisizione degli atti necessari alla
realizzazione del progetto.
Si ricorda che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
positiva, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, per le opere pubbliche, o di
interesse pubblico:
a) comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa, ed acquisiti tramite la Conferenza di
Servizi;
b) ha il valore di concessione edilizia qualora il Comune
territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i
requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui
e' subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente;
c) puo' costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali
modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con
apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione
comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena
di decadenza.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ogni Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volonta'
dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.
La prima riunione della Conferenza di Servizi in oggetto e' indetta
per il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
con il seguente Ordine del Giorno:
a. organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi;
b. illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto
Ambientale da parte del proponente . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . prevista per le ore . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ;
c. varie ed eventuali.
Distinti saluti
firma