REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24
RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 5
Equo indennizzo ed altre provvidenze
1. Ove il dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo sia
iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'equo indennizzo puo' essere concesso
solo previa deduzione delle somme eventualmente percepite
dall'interessato a titolo di provvidenze a carico dell'Istituto
stesso. Il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo
resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso
l'INAIL.
2. Dall'equo indennizzo e' altresi' dedotto quanto percepito
dall'interessato in virtu' di rapporti assicurativi instaurati dalla
Regione ovvero a titolo di provvidenza a carico di altri enti
pubblici.
3. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle
disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
4. L'indennizzo e' ridotto della meta' se l'interessato consegue la
pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di
eta', avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo e'
ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo
anno di eta'.