REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

          Art. 5                                                                
Equo indennizzo ed altre provvidenze                                            
1. Ove il dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo sia              
iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli                  
infortuni sul lavoro (INAIL), l'equo indennizzo puo' essere concesso            
solo previa deduzione delle somme eventualmente percepite                       
dall'interessato a titolo di provvidenze a carico dell'Istituto                 
stesso. Il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo                
resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso              
l'INAIL.                                                                        
2. Dall'equo indennizzo e' altresi' dedotto quanto percepito                    
dall'interessato in virtu' di rapporti assicurativi instaurati dalla            
Regione ovvero a titolo di provvidenza a carico di altri enti                   
pubblici.                                                                       
3. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle                
disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.                       
4. L'indennizzo e' ridotto della meta' se l'interessato consegue la             
pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di               
eta', avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo e'            
ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo           
anno di eta'.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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