REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

          Art. 4                                                                
Rapporto del responsabile della struttura                                       
di appartenenza del dipendente                                                  
1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il              
dirigente competente in materia di personale, valutatane                        
l'ammissibilita' e la ricevibilita', chiede la trasmissione di un               
rapporto sui fatti allegati dal dipendente al responsabile della                
struttura cui lo stesso e' assegnato.                                           
2. Qualora colui che presenta domanda sia un responsabile di servizio           
ovvero un direttore generale, il rapporto di cui al precedente comma            
e' rispettivamente redatto dal direttore generale o dall'organo                 
politico di riferimento.                                                        
3. Il rapporto sui fatti allegati dal dipedente, preceduto da                   
adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro dieci giorni dal              
ricevimento della richiesta al dirigente competente in materia di               
personale e deve indicare gli elementi richiesti ed ogni ulteriore              
informazione utile all'accertamento dei fatti.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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