REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24
RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 4
Rapporto del responsabile della struttura
di appartenenza del dipendente
1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il
dirigente competente in materia di personale, valutatane
l'ammissibilita' e la ricevibilita', chiede la trasmissione di un
rapporto sui fatti allegati dal dipendente al responsabile della
struttura cui lo stesso e' assegnato.
2. Qualora colui che presenta domanda sia un responsabile di servizio
ovvero un direttore generale, il rapporto di cui al precedente comma
e' rispettivamente redatto dal direttore generale o dall'organo
politico di riferimento.
3. Il rapporto sui fatti allegati dal dipedente, preceduto da
adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta al dirigente competente in materia di
personale e deve indicare gli elementi richiesti ed ogni ulteriore
informazione utile all'accertamento dei fatti.