REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

          Art. 2                                                                
Accertamento della causa di servizio                                            
e equo indennizzo                                                               
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o              
subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero                
l'avente diritto in caso di morte del dipenente, per fare accertare             
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta           
al dirigente competente in materia di personale, indicando                      
specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di                  
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze                 
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al               
servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento            
pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata dal              
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento           
dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o                
della lesione o dell'aggravamento.                                              
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la                 
menomazione dell'integrita' fisica si manifesti dopo la cessazione              
del rapporto d'impiego.                                                         
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere              
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della causa             
di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del relativo                  
procedimento nel rispetto dei termini previsti dal DPR 29 ottobre               
2001, n. 461.                                                                   
4. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi             
del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal                
decesso.                                                                        
5. Il provvedimento finale relativo al riconoscimento ovvero al                 
diniego della causa di servizio ed alla concessione ovvero al diniego           
dell'equo indennizzo viene adottato dal dirigente competente in                 
materia di personale.                                                           
6. I termini e le fasi procedimentali previste dalla presente                   
disposizione sono regolate dal DPR 29 ottobre 2001, n. 461.                     
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il DPR 29 ottobre 2001, n. 461 concerne Regolamento recante                  
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della                    
dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione            
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche'           
per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni             
privilegiate ordinarie.                                                         
Comma 6                                                                         
2) Il DPR n. 41 del 2001 e' citato alla nota 1) al presente articolo.           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina