LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 settembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1630 del 9 settembre 2002; oggetto consiliare n. 3332 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 197 del 19 settembre 2002;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/II.4 del
17 settembre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 settembre
2002, atto n. 81/2002.