LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 22
INTEGRAZIONE DELLA L.R. 12 LUGLIO 2002, N. 15 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 ôDISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA'"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15
1. Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2002 e' aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 2 bis
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e
di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte
antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie
di cui all'art. 2.".