REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 29 agosto 2002, n. 8342

Convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-ambientali - per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi e il coordinamento di analisi di laboratorio

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) di affidare all'Universita' degli Studi di Bologna e nella                   
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e                            
Geologico-ambientali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle            
delibere di Giunta regionale 181/02 e 664/02 richiamate in premessa,            
la predisposizione, in collaborazione con il Servizio Geologico,                
sismico e dei suoli, del foglio geologico n. 239 e la realizzazione             
di una carta storico-litologica del centro storico di Bologna e un              
volume sulla geologia di pianura;                                               
2) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle                 
delibere di Giunta regionale 181/02 e 664/02 richiamate in premessa,            
lo schema di convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna               
che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;                
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Geologico, sismico e           
dei suoli provvedera' alla sottoscrizione della convenzione;    4) di           
dare atto che l'Universita' di Bologna tramite il Dipartimento di               
Scienze della Terra e Geologico-ambientali si avvarra' della                    
collaborazione dei docenti, Marco Del Monte, Franco Ricci Lucchi e              
Alessandro Amorosi, per il coordinamento scientifico del rilevamento            
come descritto in narrativa;                                                    
5) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna, la somma            
complessiva di Euro 25.200,00, IVA 20% compresa, secondo le modalita'           
di cui all'art. 5 della convenzione;                                            
6) di impegnare la spesa di cui al punto 4) che precede, registrata             
con il n. 2777 di impegno, sul Capitolo 03850 "Spese per la                     
formazione di una cartografia tematica regionale geologica,                     
pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali (L.R. 19/4/1975,             
n. 24) - Mezzi propri", afferente all'UPB 1.2.3.3.4440 del Bilancio             
per l'esercizio finanziario 2002, che e' dotato della necessaria                
disponibilita', in considerazione del carattere d'investimento                  
rivestito dall'attivita' di cartografia geologica regionale e                   
nazionale;                                                                      
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01, il                  
Responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli provvedera',           
con propri atti formali a presentazione di regolare fattura, alla               
liquidazione della spesa di cui al precedente punto 5), secondo le              
modalita' di cui all'art. 5 della convenzione allegata;                         
8) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera della              
Giunta regionale 181/02:                                                        
a) alla trasmissione del presente atto alla Commissione consiliare              
Bilancio, Programmazione e Affari generali;                                     
b) alla trasmissione al Bollettino Ufficiale della Regione                      
Emilia-Romagna per la pubblicazione, per estratto, del presente atto.           
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita'             
degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia                   
geologica di sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000 e il                        
coordinamento di analisi di laboratorio                                         
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente e Difesa del            
suolo e della costa - Servizio Geologico, sismico e dei suoli, nella            
persona del Responsabile del Servizio, dr. Raffaele Pignone,                    
domiciliato per la carica in Viale Silvani n. 4/3, codice fiscale               
80062590379, che interviene nel presente atto, come da determinazione           
del Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa             
n. . . . . . . del . . . . . . . . . .                                          
l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della            
Terra e Geologico-ambientali - codice fiscale 80007010376, partita              
IVA 01131710376, nella persona del Direttore del suddetto                       
Dipartimento prof. . . . . . . . . . . . . . . . , su delega del                
Magnifico Rettore dell'Universita' di Bologna;                                  
premesso:                                                                       
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e           
montano della Regione nasce dalla riconosciuta necessita' di                    
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad           
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una             
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici                        
territoriali;                                                                   
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa                       
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida            
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia           
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,             
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del              
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla                    
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,              
ecc.;                                                                           
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo              
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;            
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una                
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni             
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base              
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;                                   
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite            
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna e dal 1982 con             
le Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e              
con il Centro di Studio per la geologia strutturale e dinamica                  
dell'Appennino del CNR di Pisa;                                                 
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette               
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di                 
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello                         
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione            
del progetto;                                                                   
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i                  
rapporti che derivano da proficua collaborazione,                               
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di                 
Bologna e nella fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e            
Geologico-ambientali che accetta, il coordinamento scientifico che              
ricade nel foglio geologico n. 239, la realizzazione di una carta e             
di una pubblicazione sulle pietre messe in opera nel centro storico             
di Bologna e un volume sulla geologia di pianura.                               
I docenti del Dipartimento di Scienze della Terra e                             
Geologico-ambientali di Bologna che partecipano all'esecuzione del              
suddetto studio sono il prof. Franco Ricci Lucchi e il dott.                    
Alessandro Amorosi per la ricerca prevista al punto a) dell'art. 2              
della convenzione e il professore Marco Del Monte per l'espletamento            
della ricerca descritta al punto b) dell'art. 2 della citata                    
convenzione.                                                                    
I suddetti docenti, per tutte le incombenze di carattere                        
amministrativo relative alla presente convenzione, faranno capo                 
all'Amministrazione del suddetto Dipartimento.                                  
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Si concorda tra le parti di svolgere il seguente programma:                     
a) di predisporre, in collaborazione con il Servizio Geologico,                 
sismico e dei suoli, il foglio geologico n. 239 per la stampa,                  
completo di legenda, sezioni geologiche, schemi stratigrafici e                 
tettonici e note illustrative;                                                  
b) realizzare una "Carta storico-litologica del centro storico di               
Bologna", un volume illustrativo a completamento dell'opera                     
cartografica e il coordinamento di analisi mineralogiche e                      
petrografiche.                                                                  
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno.                                                             
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione                        
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna provvedono a              
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,             
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Franco Ricci                
Lucchi e del prof. Marco Del Monte per l'Universita' e del dott.                
Raffaele Pignone, responsabile del progetto, per la Regione.                    
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base                
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna nella            
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e                            
Geologico-ambientali una somma di Euro 25.200,00 (IVA 20% compresa)             
di cui Euro 12.600,00, per l'attivita' prevista all'art.2a) ed Euro             
12.600,00 per l'attivita' prevista all'art.2b), somma sostanzialmente           
rivolta alla copertura delle spese di trasferta (concernenti in                 
particolare i rilevamenti di campagna, la partecipazione a riunioni             
di coordinamento globale, a interscambi scientifici con altri Servizi           
Geologici europei, ecc.) e di funzionamento.                                    
Detta cifra verra' versata, previa stipula della convenzione e                  
presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':               
- Euro 10.000,00, IVA 20% compresa, a stato d'avanzamento dei lavori            
per il 30% per l'attivita' di cui all'art. 2a) e 2b), previa                    
attestazione di regolarita' da parte del responsabile del progetto              
regionale;                                                                      
- Euro 15.200,00, IVA 20% compresa, al completamento della ricerca di           
cui all'art. 2a) e 2b) sulla base di attestazione di congruita' del             
funzionario regionale responsabile.                                             
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale                        
dell'Universita' durante la permanenza presso i propri uffici, salvo            
i casi di dolo o colpa grave. L'Universita' esonera e comunque tiene            
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a                
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi                 
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio                    
personale dipendente.                                                           
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'               
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al              
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,                
salvo i casi di dolo o colpa grave.                                             
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Universita' da                    
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione e l'Universita' hanno il diritto di utilizzare per i                 
propri fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del                 
presente contratto. Nel caso di pubblicazione anche parziale dei                
risultati della ricerca che preceda la pubblicazione ufficiale da               
parte della Regione, l'Universita' si impegna a fornire                         
preventivamente copia della pubblicazione alla Regione, al fine di              
consentirle di verificare l'assenza di informazioni pregiudizievoli             
alla propria attivita'.                                                         
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'                   
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla              
proprieta' intellettuale.I rilevatori, i direttori del rilevamento e            
il responsabile della ricerca pertanto si impegnano a non fornire               
cartografie, anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della               
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La Regione Emilia-Romagna si impegna stampare la cartografia                    
geologica sia del foglio n. 239 che la carta "Carta                             
storico-litologica del centro storico di Bologna" e il relativo                 
volume illustrativo.                                                            
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione, qualora l'Universita' non abbia                    
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida                
all'adempimento notificata per lettera raccomandata sia rimasta senza           
effetto nel termine di 20 giorni.                                               
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel            
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'                  
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per             
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta              
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del              
Codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che           
saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da            
Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di                  
disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da            
parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di                
Bologna.                                                                        
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 1, in quanto formato mediante corrispondenza, della tariffa           
Parte seconda del DPR 131/86, con onere a carico della parte                    
richiedente la registrazione.                                                   
Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.               
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in              
triplice originale dalle parti, nei modi e nelle forme di legge in              
segno di piena accettazione.                                                    
data . . . . . . . . . . . . . . . .                                            
per LA REGIONE  per L'UNIVERSITA'                                               
EMILIA-ROMAGNA  DI BOLOGNA                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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