DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 29 agosto 2002, n. 8342
Convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-ambientali - per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi e il coordinamento di analisi di laboratorio
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
1) di affidare all'Universita' degli Studi di Bologna e nella
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-ambientali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle
delibere di Giunta regionale 181/02 e 664/02 richiamate in premessa,
la predisposizione, in collaborazione con il Servizio Geologico,
sismico e dei suoli, del foglio geologico n. 239 e la realizzazione
di una carta storico-litologica del centro storico di Bologna e un
volume sulla geologia di pianura;
2) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle
delibere di Giunta regionale 181/02 e 664/02 richiamate in premessa,
lo schema di convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna
che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Geologico, sismico e
dei suoli provvedera' alla sottoscrizione della convenzione; 4) di
dare atto che l'Universita' di Bologna tramite il Dipartimento di
Scienze della Terra e Geologico-ambientali si avvarra' della
collaborazione dei docenti, Marco Del Monte, Franco Ricci Lucchi e
Alessandro Amorosi, per il coordinamento scientifico del rilevamento
come descritto in narrativa;
5) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna, la somma
complessiva di Euro 25.200,00, IVA 20% compresa, secondo le modalita'
di cui all'art. 5 della convenzione;
6) di impegnare la spesa di cui al punto 4) che precede, registrata
con il n. 2777 di impegno, sul Capitolo 03850 "Spese per la
formazione di una cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali (L.R. 19/4/1975,
n. 24) - Mezzi propri", afferente all'UPB 1.2.3.3.4440 del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2002, che e' dotato della necessaria
disponibilita', in considerazione del carattere d'investimento
rivestito dall'attivita' di cartografia geologica regionale e
nazionale;
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01, il
Responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli provvedera',
con propri atti formali a presentazione di regolare fattura, alla
liquidazione della spesa di cui al precedente punto 5), secondo le
modalita' di cui all'art. 5 della convenzione allegata;
8) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera della
Giunta regionale 181/02:
a) alla trasmissione del presente atto alla Commissione consiliare
Bilancio, Programmazione e Affari generali;
b) alla trasmissione al Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per la pubblicazione, per estratto, del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
ALLEGATO
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita'
degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia
geologica di sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000 e il
coordinamento di analisi di laboratorio
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa - Servizio Geologico, sismico e dei suoli, nella
persona del Responsabile del Servizio, dr. Raffaele Pignone,
domiciliato per la carica in Viale Silvani n. 4/3, codice fiscale
80062590379, che interviene nel presente atto, come da determinazione
del Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa
n. . . . . . . del . . . . . . . . . .
l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della
Terra e Geologico-ambientali - codice fiscale 80007010376, partita
IVA 01131710376, nella persona del Direttore del suddetto
Dipartimento prof. . . . . . . . . . . . . . . . , su delega del
Magnifico Rettore dell'Universita' di Bologna;
premesso:
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e
montano della Regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna e dal 1982 con
le Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e
con il Centro di Studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino del CNR di Pisa;
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione
del progetto;
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione,
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di
Bologna e nella fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-ambientali che accetta, il coordinamento scientifico che
ricade nel foglio geologico n. 239, la realizzazione di una carta e
di una pubblicazione sulle pietre messe in opera nel centro storico
di Bologna e un volume sulla geologia di pianura.
I docenti del Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-ambientali di Bologna che partecipano all'esecuzione del
suddetto studio sono il prof. Franco Ricci Lucchi e il dott.
Alessandro Amorosi per la ricerca prevista al punto a) dell'art. 2
della convenzione e il professore Marco Del Monte per l'espletamento
della ricerca descritta al punto b) dell'art. 2 della citata
convenzione.
I suddetti docenti, per tutte le incombenze di carattere
amministrativo relative alla presente convenzione, faranno capo
all'Amministrazione del suddetto Dipartimento.
Art. 2
Programma di lavoro
Si concorda tra le parti di svolgere il seguente programma:
a) di predisporre, in collaborazione con il Servizio Geologico,
sismico e dei suoli, il foglio geologico n. 239 per la stampa,
completo di legenda, sezioni geologiche, schemi stratigrafici e
tettonici e note illustrative;
b) realizzare una "Carta storico-litologica del centro storico di
Bologna", un volume illustrativo a completamento dell'opera
cartografica e il coordinamento di analisi mineralogiche e
petrografiche.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna provvedono a
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Franco Ricci
Lucchi e del prof. Marco Del Monte per l'Universita' e del dott.
Raffaele Pignone, responsabile del progetto, per la Regione.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna nella
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico-ambientali una somma di Euro 25.200,00 (IVA 20% compresa)
di cui Euro 12.600,00, per l'attivita' prevista all'art.2a) ed Euro
12.600,00 per l'attivita' prevista all'art.2b), somma sostanzialmente
rivolta alla copertura delle spese di trasferta (concernenti in
particolare i rilevamenti di campagna, la partecipazione a riunioni
di coordinamento globale, a interscambi scientifici con altri Servizi
Geologici europei, ecc.) e di funzionamento.
Detta cifra verra' versata, previa stipula della convenzione e
presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':
- Euro 10.000,00, IVA 20% compresa, a stato d'avanzamento dei lavori
per il 30% per l'attivita' di cui all'art. 2a) e 2b), previa
attestazione di regolarita' da parte del responsabile del progetto
regionale;
- Euro 15.200,00, IVA 20% compresa, al completamento della ricerca di
cui all'art. 2a) e 2b) sulla base di attestazione di congruita' del
funzionario regionale responsabile.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
dell'Universita' durante la permanenza presso i propri uffici, salvo
i casi di dolo o colpa grave. L'Universita' esonera e comunque tiene
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio
personale dipendente.
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Universita' da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione e l'Universita' hanno il diritto di utilizzare per i
propri fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del
presente contratto. Nel caso di pubblicazione anche parziale dei
risultati della ricerca che preceda la pubblicazione ufficiale da
parte della Regione, l'Universita' si impegna a fornire
preventivamente copia della pubblicazione alla Regione, al fine di
consentirle di verificare l'assenza di informazioni pregiudizievoli
alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla
proprieta' intellettuale.I rilevatori, i direttori del rilevamento e
il responsabile della ricerca pertanto si impegnano a non fornire
cartografie, anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della
Regione Emilia-Romagna.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La Regione Emilia-Romagna si impegna stampare la cartografia
geologica sia del foglio n. 239 che la carta "Carta
storico-litologica del centro storico di Bologna" e il relativo
volume illustrativo.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora l'Universita' non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata sia rimasta senza
effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del
Codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che
saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da
Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di
disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da
parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 1, in quanto formato mediante corrispondenza, della tariffa
Parte seconda del DPR 131/86, con onere a carico della parte
richiedente la registrazione.
Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in
triplice originale dalle parti, nei modi e nelle forme di legge in
segno di piena accettazione.
data . . . . . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE per L'UNIVERSITA'
EMILIA-ROMAGNA DI BOLOGNA