COMUNICATO
Accordo di programma
Accordo di programma
per la realizzazione di un immobile da destinare a sede
dei Servizi socio-assistenziali del Comune di Novellara
con annessa Casa protetta e ulteriori spazi da destinare a Servizi
AUSL.
Opera da realizzarsi in comune di Novellara (RE)
(ai sensi dell'art. 34 del DLgs n. 267 del 18/8/2000)
L'anno 2002, il giorno 7 del mese di agosto in Novellara presso la
sede del Comune di Novellara (RE), i sottoscritti:
- Calzari Sergio, nato a Reggio Emilia il 12/12/1945 e residente a
Novellara in Viale Roma n. 4, codice fiscale CLZ SRG 45T12 H223W, il
quale dichiara di agire in questo atto in qualita' di Sindaco pro
tempore del Comune di Novellara e, quindi, in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del Comune medesimo con sede in Piazzale
Marconi n. 1 - 42017 Novellara (RE), codice fiscale 00441550357;
- Martini Mariella, nata ad Osimo (AN) l'11 dicembre 1952,
domiciliata per la carica in Reggio Emilia, sede Azienda Unita'
sanitaria locale, la quale interviene nel presente atto nella sua
qualita' di Direttore generale - rappresentante legale della:
"Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia", con sede in
Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, codice fiscale e partita IVA
01598570354; a quanto segue autorizzata con delibera n. 112 del
25/7/2002, esecutiva in data 31/7/2002 (che in copia autentica si
allega al presente atto).
Premesso:
- che a seguito della riforma sanitaria, avvenuta nel 1977, il Comune
d Novellara, sulla base dell'art. 66, comma 1, della Legge n. 833 del
23/12/1977 nonche' della L.R. n. 25 dell'1/9/1981 e successivo
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 353 del 28/6/1996,
diveniva proprietario dell'edificio denominato "Ex Ospedale San
Tommaso d'Aquino", con specifico vincolo di destinazione d'uso
"sanitario e assistenziale";
- che successivamente ai trasferimenti di cui sopra l'immobile
diveniva, a seguito di svincolo oneroso, di proprieta' del Comune di
Novellara per la quota pari al 43,41%, mentre l'Azienda Unita'
sanitaria locale di Reggio Emilia diveniva proprietaria per una quota
pari al 56,59%;
- che sulla base delle acquisizioni di cui sopra e della suddivisione
degli spazi in percentuale, il Comune di Novellara ha occupato le
aree di sua competenza per la sede della Casa protetta D. P. Borghi,
mentre l'Aziend Unita' sanitaria locale ha utilizzato le aree per
insediarvi i propri servizi (Centro handicappati, Fisioterapia,
Radiologia, Poliambulatori, ect.);
- che l'Amministrazione di Novellara, a seguito delle numerose
difficolta' di gestione della struttura ed in particolare della
realizzazione delle opere manutentive degli impianti, nel 1999
affidava alla Societa' CORUM (Consulenza Organizzazione Risorse
umane) uno studio teso alla verifica di un eventuale recupero
dell'immobile assumendone la relativa spesa di Lire 90.000.000 circa
oltre IVA di legge;
- che dallo studio effettuato e rassegnato all'Amministrazione
comunale di Novellara la ditta CORUM, nelle persone del Responsabile
Sergio Nasi e dell'ing. Umberto Venturi, ha evidenziato che
l'eventuale recupero dell'edificio non avrebbe avuto risvolti
vantaggiosi ai fini economici, senza considerare il disagio provocato
ai servizi presenti in caso di realizzazione di lavori nella
struttura, in quanto il recupero dei suddetti spazi avrebbe
comportato poca funzionalita', rilevando, oltretutto, la situazione
drammatica in cui versa l'edificio sotto l'aspetto della sicurezza
degli impianti, della distribuzione degli spazi e delle vie di fuga,
e suggerendo la realizzazione di una struttura con contestuale
dismissione del patrimonio esistente, il cui ricavato avrebbe potuto
essere reimpiegato per la realizzazione della nuova sede;
- che per l'Azienda Unita' sanitaria locale persiste la necessita' di
mantenere nell'ambito del comune di Novellara un Presidio sanitario
per l'erogazione di servizi a favore dell'utenza del territorio;
- che l'Azienda Unita' sanitaria locale valuta l'attuale sede non
piu' adeguata strutturalmente a soddisfare le esigenze dei propri
servizi sanitari all'interno dell'ex Ospedale San Tommaso d'Aquino,
sia in relazione alle condizioni generali dell'edifico che in
relazione all'esigenza di adeguamento alle norme di accreditamento;
- che un intervento di ristrutturazione dell'edificio, limitato alla
sola proprieta', trattandosi di quota pro-indiviso, dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, risulta non praticabile, economicamente
sconveniente e compromette la valorizzazione dell'immobile nel suo
complesso sia al Comune di Novellara che all'Azienda Unita' sanitaria
locale;
- che da intese preliminari raggiunte tra il Comune di Novellara e
l'Azienda Unita' sanitaria locale e' stata verificata' la
possibilita' da parte dell'Azienda di procedere, contestualmente al
Comune di Novellara, all'alienazione dell'immobile ricavando gli
spazi necessari per i servizi sanitari all'interno della costruenda
nuova struttura, da finanziarsi in parte mediante il riutilizzo delle
somme derivanti dall'alienazione, in quota parte alla relativa spesa
ed in parte con fondi messi a disposizione autonomamente dai due
enti;
- che, a tal fine, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia
con nota in data 20/2/2002, ricevuta dal Comune di Novellara al prot.
n. 2862, delegava il Comune di Novellara medesimo a presentare
istanza alla Soprintendenza regionale per i beni e le attivita'
culturali di Bologna al fine di accertare la sussistenza o meno dei
requisiti di interesse storico e artistico (tutela Ope Legis)
dell'immobile denominato ex Ospedale San Tommaso d'Aquino di
Novellara;
- che a seguito della comunicazione della Soprintendenza regionale
per i beni culturali dell'Emilia-Romagna, diretta al Ministero
competente e per conoscenza pervenuta al Comune di Novellara in data
13/4/2002, prot. n. 5949, e' stato rilevato che l'immobile non ha i
requisiti d'interesse storico e architettonico, in quanto trattasi di
un complesso di edifci sorti nell'area dell'ex Convento, attiguo alla
Chiesa dei Servi, che ha subito nel corso degli anni interventi di
sopraelevazioni e superfetazioni che hanno completamente alterato
l'impianto e le architetture originarie, con l'unica eccezione del
portico interno;
- che in data 8/3/2002 l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio
Emilia (prot. n. 3849 dell'11/3/2002 del Comune di Novellara)
approvava la perizia tecnica sul valore di alienazione dell'immobile
identificato come ex Ospedale San Tommaso d' Aquino sito in
Novellara, perizia redatta dal geom. Mauro Oleari Responsabile
dell'Ufficio Lavori pubblici del Settore "Uso e assetto del
territorio" del Comune di Novellara;
- che il Comune di Novellara ha individuato l'area su cui edificare
il futuro immobile in un appezzamento di terreno gia' di proprieta'
dell'Ente pubblico avente una superficie di circa 11.000 mq. e posta
in Via Costituzione a ridosso di un'ampia area residenziale
pressoche' servita dalle opere di urbanizzazione primaria, oltre
ulteriori superfici da reperire con il tombamento del Canale di
Bonifica Parmigiana Moglia corrente sul lato ovest del medesimo
lotto;
- che in data 5 luglio 2002, numero di PG 78099 l'Azienda Unita'
sanitaria locale ha espresso parere di congruita' della perizia di
stima dell'area sulla quale verra' realizzato il nuovo complesso
socio-sanitario, redatta dal geom. Oleari Mauro in data 28 maggio
2002 che attribuisce all'area stessa un valore pari ad Euro 51,65 il
mq., arrotondate in Euro 51,00 il mq.;
- che in data 22 aprile 2002 l'arch. Giorgio Menozzi rassegnava
preventivo sommario del costruendo immobile che, pur dovendo essere
lo stesso assunto a titolo indicativo, si allega al presente atto
sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- che stante la configurazione del costruendo immobile nonche' dei
vincoli intrinseci nella forma dell'area nonche' del rispetto delle
distanze dai confini, non risultando possibile addivenire al
frazionamento dell'area stessa, si concorda che obiettivo da
perseguire sia in ogni caso quello di addivenire all'individuazione
di immobili in proprieta' pro-diviso;
- che le parti intendono sottoscrivere il presente accordo di
programma al fine di formalizzare le intese preliminari raggiunte,
stabilendo diritti e doveri reciproci,
si conviene quanto segue.
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
Art. 2 - Oggetto dell'accordo e tempi di realizzazione
Il presente accordo e' diretto al finanziamento, alla progettazione
ed alla realizzazione di un immobile da destinare, per il Comune di
Novellara, a sede della nuova Casa protetta D. P. Borghi e centro
diurno, esteso a soggetti Alzeimer con demenze senili, a sede dei
servizi domiciliari, assistenziali e di sicurezza sociale e, per
l'Azienda Unita' sanitaria locale, a sede separata dei servizi
sanitari di Poliambulatorio, con strutture dedicate all'attivita' di
radiologia e riabilitazione, e struttura semiresidenziale per
disabili, secondo quanto risulta dal progetto preliminare rassegnato
in data 15 luglio 2002, prot. n. 78099 dall'arch. Giorgio Menozzi del
Centro cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, al quale e'
stato commissionato dal Comune di Novellara su area di proprieta'
dello stesso sita in Novellara, Via della Costituzione.
Contestualmente all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da
parte degli enti sottoscrittori del presente accordo si procedera'
alla stipula del contratto di compravendita dell'area con contestuale
approvazione dei cosiddetti "patti edificandi" sulla scorta del
progetto stesso, al quale seguira' un certificato di esatta
individuazione catastale degli immobili da eseguirsi al collaudo
delle opere e degli impianti.
Art. 3 - Modalita' di finanziamento
II Comune di Novellara, per quanto concerne la spesa di propria
competenza, provvedera' autonomamente con contrazione di mutuo presso
idoneo istituto di credito per la parte non coperta dalla quota parte
della somma derivante dall'alienazione dell'edificio ex Ospedale San
Tommaso d'Aquino posto in Via Montegrappa. L'Azienda Unita' sanitaria
locale a sua volta provvedera' alla relativa spesa di propria
competenza con la parte propria della somma derivante
dall'alienazione dell'edificio di cui sopra e per le eventuali somme
mancanti con fondi propri assicurando la copertura finanziaria al
momento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
L'Azienda Azienda Unita' sanitaria locale autorizza il Comune di
Novellara a inserire nel bando di gara per la realizzazione del nuovo
edificio quanto segue:
1) alienazione dell'immobile denominato ex Ospedale San Tommaso
d'Aquino sulla base della perizia tecnica estimativa, citata nelle
premesse, con possibilita' di cedere l'edificio in conto costruzione
della nuova sede o di alienare direttamente l'immobile a soggetti o
societa', questo nel caso di maggior convenienza risultante in sede
di gara;
2) autorizzazione alla parte promissaria l'acquisto dell'ex Ospedale
San Tommaso d'Aquino, nelle more della stipula dell'atto definitivo
di compravendita, a predisporre studi, progetti e quanto altro
necessario per la valorizzazione dell'immobile compromesso in
vendita, compreso la presentazione agli enti competenti delle
richieste di autorizzazioni, concessioni ecc.; le relative spese
faranno carico alla promissoria l'acquisto.
Art. 4 - Modalita' di attuazione del programma
II Comune di Novellara svolgera' il ruolo di stazione appaltante,
designando il responsabile del procedimento, il quale provvedera'
anche ad adottare tutti gli atti amministrativi di impegno delle
spese.
II Comune di Novellara inoltre si fara' carico di espletare tutte le
formalita' per quanto concerne l'organizzazione, l'assunzione di
incarichi professionali per quanto non redatto all'interno dei propri
uffici nonche' di nominare il responsabile unico del procedimento
previsto dalla Legge 109/94, art. 7, comma 1, nominato in base alla
Legge n. 241 del 1990, avvalendosi a tal fine di tecnici
specializzati in relazione alle peculiarita' dell'intervento
(specificita' sanitaria) da individuarsi da parte dell'Azienda Unita'
sanitaria locale.
Il Comune di Novellara assegna eventuali fasi progettuali e redige
parte di esse, nel caso ritenga opportuno tale possibilita', svolge
la direzione lavori e provvede ad affidare tutti gli incarichi utili
e necessari alla redazione del progetto ed all'esecuzione e collaudo
dell'opera.
II Comune di Novellara, nell'ambito delle risorse previste nel quadro
economico di progetto, provvedera' a riconoscere le spese tecniche
conseguenti impegnando le relative spese e liquidandole direttamente
ai professionisti incaricati.
Ai fini dell'esecuzione delle attivita' di progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, si potra' fare ricorso all'attivita'
del personale dipendente dei due enti ai sensi dell'art. 18 della
Legge 109/94.
II progetto definitivo-esecutivo e relativo quadro economico
corredato di tutti gli elaborati progettuali deve essere
preventivamente approvato da ciascuna Amministrazione per quanto di
propria competenza, cosi' pure le eventuali modificazioni ed
integrazioni. Le parti, previo accordo con la direzione lavori,
avranno libero accesso al cantiere anche in corso d'opera.
Le eventuali minori spese derivanti dalla realizzazione dell'opera
verranno reinvestite nella struttura in quota parte per il Comune di
Novellara e per l'Azienda Unita' sanitaria locale, individuando
eventuali ulteriori opere o forniture necessarie al miglior
funzionamento dell'immobile costruendo.
Art. 5 - Superiori autorizzazioni
Il Comune di Novellara da' atto che la Soprintendenza regionale per
beni culturali di Bologna con nota in data 13/4/2002, diretta al
Ministero competente e per conoscenza al comune medesimo, ha
comunicato la non sussistenza dei suddetti vincoli di interesse
storico ed artistico, per cui a tale riguardo si rimane in attesa del
superiore parere che verra' espresso dal Ministero competente che si
prevede conforme a quello della Soprintendenza.
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna a richiedere ed ottenere
l'autorizzazione alla vendita dell'immobile ex Ospedale San Tommaso
d'Aquino, da parte della competente Regione Emilia-Romagna.
Art. 6 - Riparto dei costi dell'opera
Tutti i costi, compresi quello relativo all'area saranno suddivisi in
relazione alla superficie utile realizzata con eccezione dei costi
inerenti la costruzione degli edifici e delle relative quote di oneri
accessori (progettazione, direzione lavori ecc.) che verranno
imputate a ciascuna parte in relazione ai costi di diretta
imputazione di ciascun edificio sulla scorta di prospetto di riparto
sottoscritto dalla direzione lavori in contradditorio con i
rappresentanti delle due Amministrazioni.
Art. 7 - Pagamento dell'opera
Cosi' come sopra specificato il pagamento dell'opera avverra' come
segue:
- per stato avanzamento lavori cosi' come previsto dal bando di gara;
- entro sessanta giorni dall'effettuazione delle forniture e delle
prestazioni professionali;
- al momento della stipula del rogito notarile per quanto riguarda
l'alienazione dall'area da parte del Comune di Novellara.
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna, altresi', fin da ora a
corrispondere al Comune di Novellara le relative quote non oltre 90
giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento inerente
la liquidazione del certificato di pagamento. Eventuali spese,
interessi e rivalutazioni dovute dal Comune di Novellara alla ditta
appaltatrice in dipendenza di eventuali ritardi nella liquidazione
degli stati di avanzamento da parte dell'Azienda Unita' sanitaria
locale, saranno addebitati unicamente all'Azienda medesima. A tale
riguardo potra' essere applicata una penale pari a 3,5% sull'importo
dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto agli obblighi
sopradescritti.
Si deve comunque intendere che eventuali penalita' a fronte di
inadempienze del Comune di Novellara dovranno fare capo
all'Amministrazione stessa.
Art. 8 - Riparto spese di gestione
Dalla data di avvenuta consegna degli immobili da parte della
stazione appaltatrice le spese di gestione delle parti comuni
avverra' sulla scorta di apposita tabella millesimale.
Art. 9 - Controversie
Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo e' deferita al
giudizio di un collegio arbitrale composto da un membro in
rappresentanza di ciascuna delle parti interessate, piu' un
Presidente nominato, in caso di mancata designazione unanime delle
parti, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Qualora
l'orientamento degli arbitri sia in parita', prevale il voto del
Presidente. In pendenza di giudizio le parti non sono sollevate dagli
obblighi derivanti dal presente accordo.
Con il presente accordo di programma il Comune di Novellara e
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia confermano gli
obblighi finanziari sui rispettivi bilanci, conseguenti alla
sottoscrizione dell'accordo stesso.
Art. 10 - Controllo
La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Sindaco o suo delegato del Comune di Novellara e
composto dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale
o da un suo delegato.
Art. 11 - Disposizioni finali
II presente accordo di programma sara' approvato con atto formale del
Sindaco del Comune di Novellara e sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL SINDACO DEL IL DIRETTORE GENERALE
COMUNE DI NOVELLARA AZIENDA USL DI RE
Sergio Calzolari Mariella Martini