COMUNE DI NOVELLARA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Accordo di programma

Accordo di programma                                                            
per la realizzazione di un immobile da destinare a sede                         
dei Servizi socio-assistenziali del Comune di Novellara                         
con annessa Casa protetta e ulteriori spazi da destinare a Servizi              
AUSL.                                                                           
Opera da realizzarsi in comune di Novellara (RE)                                
(ai sensi dell'art. 34 del DLgs n. 267 del 18/8/2000)                           
L'anno 2002, il giorno 7 del mese di agosto in Novellara presso la              
sede del Comune di Novellara (RE), i sottoscritti:                              
- Calzari Sergio, nato a Reggio Emilia il 12/12/1945 e residente a              
Novellara in Viale Roma n. 4, codice fiscale CLZ SRG 45T12 H223W, il            
quale dichiara di agire in questo atto in qualita' di Sindaco pro               
tempore del Comune di Novellara e, quindi, in nome, per conto e                 
nell'esclusivo interesse del Comune medesimo con sede in Piazzale               
Marconi n. 1 - 42017 Novellara (RE), codice fiscale 00441550357;                
- Martini Mariella, nata ad Osimo (AN) l'11 dicembre 1952,                      
domiciliata per la carica in Reggio Emilia, sede Azienda Unita'                 
sanitaria locale, la quale interviene nel presente atto nella sua               
qualita' di Direttore generale - rappresentante legale della:                   
"Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia", con sede in                 
Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, codice fiscale e partita IVA                  
01598570354; a quanto segue autorizzata con delibera n. 112 del                 
25/7/2002, esecutiva in data 31/7/2002 (che in copia autentica si               
allega al presente atto).                                                       
Premesso:                                                                       
- che a seguito della riforma sanitaria, avvenuta nel 1977, il Comune           
d Novellara, sulla base dell'art. 66, comma 1, della Legge n. 833 del           
23/12/1977 nonche' della L.R. n. 25 dell'1/9/1981 e successivo                  
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 353 del 28/6/1996,             
diveniva proprietario dell'edificio denominato "Ex Ospedale San                 
Tommaso d'Aquino", con specifico vincolo di destinazione d'uso                  
"sanitario e assistenziale";                                                    
- che successivamente ai trasferimenti di cui sopra l'immobile                  
diveniva, a seguito di svincolo oneroso, di proprieta' del Comune di            
Novellara per la quota pari al 43,41%, mentre l'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Reggio Emilia diveniva proprietaria per una quota           
pari al 56,59%;                                                                 
- che sulla base delle acquisizioni di cui sopra e della suddivisione           
degli spazi in percentuale, il Comune di Novellara ha occupato le               
aree di sua competenza per la sede della Casa protetta D. P. Borghi,            
mentre l'Aziend Unita' sanitaria locale ha utilizzato le aree per               
insediarvi i propri servizi (Centro handicappati, Fisioterapia,                 
Radiologia, Poliambulatori, ect.);                                              
- che l'Amministrazione di Novellara, a seguito delle numerose                  
difficolta' di gestione della struttura ed in particolare della                 
realizzazione delle opere manutentive degli impianti, nel 1999                  
affidava alla Societa' CORUM (Consulenza Organizzazione Risorse                 
umane) uno studio teso alla verifica di un eventuale recupero                   
dell'immobile assumendone la relativa spesa di Lire 90.000.000 circa            
oltre IVA di legge;                                                             
- che dallo studio effettuato e rassegnato all'Amministrazione                  
comunale di Novellara la ditta CORUM, nelle persone del Responsabile            
Sergio Nasi e dell'ing. Umberto Venturi, ha evidenziato che                     
l'eventuale recupero dell'edificio non avrebbe avuto risvolti                   
vantaggiosi ai fini economici, senza considerare il disagio provocato           
ai servizi presenti in caso di realizzazione di lavori nella                    
struttura, in quanto il recupero dei suddetti spazi avrebbe                     
comportato poca funzionalita', rilevando, oltretutto, la situazione             
drammatica in cui versa l'edificio sotto l'aspetto della sicurezza              
degli impianti, della distribuzione degli spazi e delle vie di fuga,            
e suggerendo la realizzazione di una struttura con contestuale                  
dismissione del patrimonio esistente, il cui ricavato avrebbe potuto            
essere reimpiegato per la realizzazione della nuova sede;                       
- che per l'Azienda Unita' sanitaria locale persiste la necessita' di           
mantenere nell'ambito del comune di Novellara un Presidio sanitario             
per l'erogazione di servizi a favore dell'utenza del territorio;                
- che l'Azienda Unita' sanitaria locale valuta l'attuale sede non               
piu' adeguata strutturalmente a soddisfare le esigenze dei propri               
servizi sanitari all'interno dell'ex Ospedale San Tommaso d'Aquino,             
sia in relazione alle condizioni generali dell'edifico che in                   
relazione all'esigenza di adeguamento alle norme di accreditamento;             
- che un intervento di ristrutturazione dell'edificio, limitato alla            
sola proprieta', trattandosi di quota pro-indiviso, dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale, risulta non praticabile, economicamente                
sconveniente e compromette la valorizzazione dell'immobile nel suo              
complesso sia al Comune di Novellara che all'Azienda Unita' sanitaria           
locale;                                                                         
- che da intese preliminari raggiunte tra il Comune di Novellara e              
l'Azienda Unita' sanitaria locale e' stata verificata' la                       
possibilita' da parte dell'Azienda di procedere, contestualmente al             
Comune di Novellara, all'alienazione dell'immobile ricavando gli                
spazi necessari per i servizi sanitari all'interno della costruenda             
nuova struttura, da finanziarsi in parte mediante il riutilizzo delle           
somme derivanti dall'alienazione, in quota parte alla relativa spesa            
ed in parte con fondi messi a disposizione autonomamente dai due                
enti;                                                                           
- che, a tal fine, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia           
con nota in data 20/2/2002, ricevuta dal Comune di Novellara al prot.           
n. 2862, delegava il Comune di Novellara medesimo a presentare                  
istanza alla Soprintendenza regionale per i beni e le attivita'                 
culturali di Bologna al fine di accertare la sussistenza o meno dei             
requisiti di interesse storico e artistico (tutela Ope Legis)                   
dell'immobile denominato ex Ospedale San Tommaso d'Aquino di                    
Novellara;                                                                      
- che a seguito della comunicazione della Soprintendenza regionale              
per i beni culturali dell'Emilia-Romagna, diretta al Ministero                  
competente e per conoscenza pervenuta al Comune di Novellara in data            
13/4/2002,  prot. n. 5949, e' stato rilevato che l'immobile non ha i            
requisiti d'interesse storico e architettonico, in quanto trattasi di           
un complesso di edifci sorti nell'area dell'ex Convento, attiguo alla           
Chiesa dei Servi, che ha subito nel corso degli anni interventi di              
sopraelevazioni e superfetazioni che hanno completamente alterato               
l'impianto e le architetture originarie, con l'unica eccezione del              
portico interno;                                                                
- che in data 8/3/2002 l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio              
Emilia (prot. n. 3849 dell'11/3/2002 del Comune di Novellara)                   
approvava la perizia tecnica sul valore di alienazione dell'immobile            
identificato come ex Ospedale San Tommaso d' Aquino sito in                     
Novellara, perizia redatta dal geom. Mauro Oleari Responsabile                  
dell'Ufficio Lavori pubblici del Settore "Uso e assetto del                     
territorio" del Comune di Novellara;                                            
- che il Comune di Novellara ha individuato l'area su cui edificare             
il futuro immobile in un appezzamento di terreno gia' di proprieta'             
dell'Ente pubblico avente una superficie di circa 11.000 mq. e posta            
in Via Costituzione a ridosso di un'ampia area residenziale                     
pressoche' servita dalle opere di urbanizzazione primaria, oltre                
ulteriori superfici da reperire con il tombamento del Canale di                 
Bonifica Parmigiana Moglia corrente sul lato ovest del medesimo                 
lotto;                                                                          
- che in data 5 luglio 2002, numero di PG 78099 l'Azienda Unita'                
sanitaria locale ha espresso parere di congruita' della perizia di              
stima dell'area sulla quale verra' realizzato il nuovo complesso                
socio-sanitario, redatta dal geom. Oleari Mauro in data 28 maggio               
2002 che attribuisce all'area stessa un valore pari ad Euro 51,65 il            
mq., arrotondate in Euro 51,00 il mq.;                                          
- che in data 22 aprile 2002 l'arch. Giorgio Menozzi rassegnava                 
preventivo sommario del costruendo immobile che, pur dovendo essere             
lo stesso assunto a titolo indicativo, si allega al presente atto               
sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;               
- che stante la configurazione del costruendo immobile nonche' dei              
vincoli intrinseci nella forma dell'area nonche' del rispetto delle             
distanze dai confini, non risultando possibile addivenire al                    
frazionamento dell'area stessa, si concorda che obiettivo da                    
perseguire sia in ogni caso quello di addivenire all'individuazione             
di immobili in proprieta' pro-diviso;                                           
- che le parti intendono sottoscrivere il presente accordo di                   
programma al fine di formalizzare le intese preliminari raggiunte,              
stabilendo diritti e doveri reciproci,                                          
si conviene quanto segue.                                                       
Art. 1 - Premesse                                                               
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente                   
accordo.                                                                        
Art. 2 - Oggetto dell'accordo e tempi di realizzazione                          
Il presente accordo e' diretto al finanziamento, alla progettazione             
ed alla realizzazione di un immobile da destinare, per il Comune di             
Novellara, a sede della nuova Casa protetta D. P. Borghi e centro               
diurno, esteso a soggetti Alzeimer con demenze senili, a sede dei               
servizi domiciliari, assistenziali e di sicurezza sociale e, per                
l'Azienda Unita' sanitaria locale, a sede separata dei servizi                  
sanitari di Poliambulatorio, con strutture dedicate all'attivita' di            
radiologia e riabilitazione, e struttura semiresidenziale per                   
disabili, secondo quanto risulta dal progetto preliminare rassegnato            
in data 15 luglio 2002, prot. n. 78099 dall'arch. Giorgio Menozzi del           
Centro cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, al quale e'               
stato commissionato dal Comune di Novellara su area di proprieta'               
dello stesso sita in Novellara, Via della Costituzione.                         
Contestualmente all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da           
parte degli enti sottoscrittori del presente accordo si procedera'              
alla stipula del contratto di compravendita dell'area con contestuale           
approvazione dei cosiddetti "patti edificandi" sulla scorta del                 
progetto stesso, al quale seguira' un certificato di esatta                     
individuazione catastale degli immobili da eseguirsi al collaudo                
delle opere e degli impianti.                                                   
Art. 3 - Modalita' di finanziamento                                             
II Comune di Novellara, per quanto concerne la spesa di propria                 
competenza, provvedera' autonomamente con contrazione di mutuo presso           
idoneo istituto di credito per la parte non coperta dalla quota parte           
della somma derivante dall'alienazione dell'edificio ex Ospedale San            
Tommaso d'Aquino posto in Via Montegrappa. L'Azienda Unita' sanitaria           
locale a sua volta provvedera' alla relativa spesa di propria                   
competenza con la parte propria della somma derivante                           
dall'alienazione dell'edificio di cui sopra e per le eventuali somme            
mancanti con fondi propri assicurando la copertura finanziaria al               
momento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.                    
L'Azienda Azienda Unita' sanitaria locale autorizza il Comune di                
Novellara a inserire nel bando di gara per la realizzazione del nuovo           
edificio quanto segue:                                                          
1) alienazione dell'immobile denominato ex Ospedale San Tommaso                 
d'Aquino sulla base della perizia tecnica estimativa, citata nelle              
premesse, con possibilita' di cedere l'edificio in conto costruzione            
della nuova sede o di alienare direttamente l'immobile a soggetti o             
societa', questo nel caso di maggior convenienza risultante in sede             
di gara;                                                                        
2) autorizzazione alla parte promissaria l'acquisto dell'ex Ospedale            
San Tommaso d'Aquino, nelle more della stipula dell'atto definitivo             
di compravendita, a predisporre studi, progetti e quanto altro                  
necessario per la valorizzazione dell'immobile compromesso in                   
vendita, compreso la presentazione agli enti competenti delle                   
richieste di autorizzazioni, concessioni ecc.; le relative spese                
faranno carico alla promissoria l'acquisto.                                     
Art. 4 - Modalita' di attuazione del programma                                  
II Comune di Novellara svolgera' il ruolo di stazione appaltante,               
designando il responsabile del procedimento, il quale provvedera'               
anche ad adottare tutti gli atti amministrativi di impegno delle                
spese.                                                                          
II Comune di Novellara inoltre si fara' carico di espletare tutte le            
formalita' per quanto concerne l'organizzazione, l'assunzione di                
incarichi professionali per quanto non redatto all'interno dei propri           
uffici nonche' di nominare il responsabile unico del procedimento               
previsto dalla Legge 109/94, art. 7, comma 1, nominato in base alla             
Legge n. 241 del 1990, avvalendosi a tal fine di tecnici                        
specializzati in relazione alle peculiarita' dell'intervento                    
(specificita' sanitaria) da individuarsi da parte dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale.                                                               
Il Comune di Novellara assegna eventuali fasi progettuali e redige              
parte di esse, nel caso ritenga opportuno tale possibilita', svolge             
la direzione lavori e provvede ad affidare tutti gli incarichi utili            
e necessari alla redazione del progetto ed all'esecuzione e collaudo            
dell'opera.                                                                     
II Comune di Novellara, nell'ambito delle risorse previste nel quadro           
economico di progetto, provvedera' a riconoscere le spese tecniche              
conseguenti impegnando le relative spese e liquidandole direttamente            
ai professionisti incaricati.                                                   
Ai fini dell'esecuzione delle attivita' di progettazione, direzione             
lavori, coordinamento sicurezza, si potra' fare ricorso all'attivita'           
del personale dipendente dei due enti ai sensi dell'art. 18 della               
Legge 109/94.                                                                   
II progetto definitivo-esecutivo e relativo quadro economico                    
corredato di tutti gli elaborati progettuali deve essere                        
preventivamente approvato da ciascuna Amministrazione per quanto di             
propria competenza, cosi' pure le eventuali modificazioni ed                    
integrazioni. Le parti, previo accordo con la direzione lavori,                 
avranno libero accesso al cantiere anche in corso d'opera.                      
Le eventuali minori spese derivanti dalla realizzazione dell'opera              
verranno reinvestite nella struttura in quota parte per il Comune di            
Novellara e per l'Azienda Unita' sanitaria locale, individuando                 
eventuali ulteriori opere o forniture necessarie al miglior                     
funzionamento dell'immobile costruendo.                                         
Art. 5 - Superiori autorizzazioni                                               
Il Comune di Novellara da' atto che la Soprintendenza regionale per             
beni culturali di Bologna con nota in data 13/4/2002, diretta al                
Ministero competente e per conoscenza al comune medesimo, ha                    
comunicato la non sussistenza dei suddetti vincoli di interesse                 
storico ed artistico, per cui a tale riguardo si rimane in attesa del           
superiore parere che verra' espresso dal Ministero competente che si            
prevede conforme a quello della Soprintendenza.                                 
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna a richiedere ed ottenere           
l'autorizzazione alla vendita dell'immobile ex Ospedale San Tommaso             
d'Aquino, da parte della competente Regione Emilia-Romagna.                     
Art. 6 - Riparto dei costi dell'opera                                           
Tutti i costi, compresi quello relativo all'area saranno suddivisi in           
relazione alla superficie utile realizzata con eccezione dei costi              
inerenti la costruzione degli edifici e delle relative quote di oneri           
accessori (progettazione, direzione lavori ecc.) che verranno                   
imputate a ciascuna parte in relazione ai costi di diretta                      
imputazione di ciascun edificio sulla scorta di prospetto di riparto            
sottoscritto dalla direzione lavori in contradditorio con i                     
rappresentanti delle due Amministrazioni.                                       
Art. 7 - Pagamento dell'opera                                                   
Cosi' come sopra specificato il pagamento dell'opera avverra' come              
segue:                                                                          
- per stato avanzamento lavori cosi' come previsto dal bando di gara;           
- entro sessanta giorni dall'effettuazione delle forniture e delle              
prestazioni professionali;                                                      
- al momento della stipula del rogito notarile per quanto riguarda              
l'alienazione dall'area da parte del Comune di Novellara.                       
L'Azienda Unita' sanitaria locale si impegna, altresi', fin da ora a            
corrispondere al Comune di Novellara le relative quote non oltre 90             
giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento inerente           
la liquidazione del certificato di pagamento. Eventuali spese,                  
interessi e rivalutazioni dovute dal Comune di Novellara alla ditta             
appaltatrice in dipendenza di eventuali ritardi nella liquidazione              
degli stati di avanzamento da parte dell'Azienda Unita' sanitaria               
locale, saranno addebitati unicamente all'Azienda medesima. A tale              
riguardo potra' essere applicata una penale pari a 3,5% sull'importo            
dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto agli obblighi                      
sopradescritti.                                                                 
Si deve comunque intendere che eventuali penalita' a fronte di                  
inadempienze del Comune di Novellara dovranno fare capo                         
all'Amministrazione stessa.                                                     
Art. 8 - Riparto spese di gestione                                              
Dalla data di avvenuta consegna degli immobili da parte della                   
stazione appaltatrice le spese di gestione delle parti comuni                   
avverra' sulla scorta di apposita tabella millesimale.                          
Art. 9 - Controversie                                                           
Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo e' deferita al            
giudizio di un collegio arbitrale composto da un membro in                      
rappresentanza di ciascuna delle parti interessate, piu' un                     
Presidente nominato, in caso di mancata designazione unanime delle              
parti, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Qualora                   
l'orientamento degli arbitri sia in parita', prevale il voto del                
Presidente. In pendenza di giudizio le parti non sono sollevate dagli           
obblighi derivanti dal presente accordo.                                        
Con il presente accordo di programma il Comune di Novellara e                   
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia confermano gli               
obblighi finanziari sui rispettivi bilanci, conseguenti alla                    
sottoscrizione dell'accordo stesso.                                             
Art. 10 - Controllo                                                             
La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli            
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio                     
presieduto dal Sindaco o suo delegato del Comune di Novellara e                 
composto dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale            
o da un suo delegato.                                                           
Art. 11 - Disposizioni finali                                                   
II presente accordo di programma sara' approvato con atto formale del           
Sindaco del Comune di Novellara e sara' pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL SINDACO DEL  IL DIRETTORE GENERALE                                           
COMUNE DI NOVELLARA  AZIENDA USL DI RE                                          
Sergio Calzolari  Mariella Martini                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina