REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1430

Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera del Consiglio regionale 397/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la L.R. 2 aprile 1996, n. 5 disciplina gli interventi regionali "in           
favore di popolazioni colpite da calamita', conflitti armati,                   
situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie";                       
- il Consiglio regionale, con delibera n. 397 del 30 luglio 2002, ha            
approvato, ai sensi dell'art. 2 di detta legge, su proposta della               
Giunta, il Piano di lavoro 2002, individuando le priorita'                      
territoriali, i settori d'intervento e gli obiettivi da raggiungere,            
nell'ambito delle priorita' definite dal Governo italiano ed in                 
particolare delle Linee programmatiche della cooperazione allo                  
sviluppo per il 2001/2003 del Ministero Affari esteri;                          
- l'atto di programmazione 2002 e' frutto di un percorso di                     
consultazione e concertazione con l'insieme dei soggetti                        
emiliano-romagnoli, operanti nell'ambito della solidarieta' e della             
cooperazione internazionale realizzato attraverso lo strumento dei              
Tavoli-Paese, ovvero riunioni di coordinamento tra Enti locali,                 
associazioni di volontariato, e organizzazioni non governative                  
presenti sul territorio regionale, finalizzate allo scambio di                  
informazioni sulle attivita' in corso ed in progetto, al confronto              
tra esperienze e alla messa a punto di programmi d'intervento                   
organici per Area-Paese;                                                        
richiamato il Piano di lavoro inerente l'anno 2002, che prevede                 
specifici programmi di attivita' per le seguenti tipologie di                   
intervento:                                                                     
- azioni di ricostruzione volte a ristabilire dignitose condizioni di           
vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture socio-economiche             
nei territori colpiti;                                                          
- aiuti umanitari;                                                              
- collaborazioni in campo universitario;                                        
- progetti a favore delle donne;                                                
- iniziative di informazione e diffusione sui temi dello sviluppo;              
- programma di assistenza sanitaria;                                            
richiamata, inoltre, la L.R. n. 18 del 9 marzo 1990, avente per                 
oggetto "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi               
statali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" e successive            
modifiche ed integrazioni;                                                      
richiamato, in particolare, per quanto riguarda il "Programma di                
assistenza sanitaria a cittadini stranieri", il comma 15 dell'art. 32           
della Legge 449/97 che prevede la possibilita' che le Regioni,                  
d'intesa con il Ministero della Sanita', nell'ambito della quota del            
Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzino le Aziende             
sanitarie ad erogare prestazioni di alta specializzazione che                   
rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a                 
favore di:                                                                      
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali           
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze                       
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi                    
patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita'              
relativi all'assistenza sanitaria;                                              
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione                 
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o             
di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione                         
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale;            
avuto ancora presente che, cosi' come evidenziato dal Piano di lavoro           
approvato dal Consiglio regionale con delibera 221/01, si e' reso               
necessario formulare un programma, che ha coinvolto Assessorato alla            
Sanita', Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto             
giovani. Cooperazione internazionale, per rendere efficace ed                   
appropriata la risposta delle Aziende sanitarie della regione                   
Emilia-Romagna, attraverso la sistematizzazione degli interventi, al            
fine di mettere in atto strategie tese non tanto a rispondere                   
all'emergenza (con le sue alterne punte di criticita' legate alle               
alterne vicende socio-politiche dei Paesi di provenienza), quanto               
piuttosto a sviluppare una politica che sappia agire su cause ed                
effetti, attraverso interventi mirati e coordinati;                             
richiamata, a tal proposito, la delibera di Giunta regionale n. 1469            
del 17 luglio 2001, con la quale e' stato approvato il programma                
assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15,           
Legge 449/97 - per l'erogazione di interventi sanitari, nel periodo 1           
luglio 2001-30 giugno 2002;                                                     
considerato che in questo primo anno di attivita', a fronte dei 100             
casi previsti nell'ambito del programma assistenziale, i cittadini              
stranieri autorizzati ammontano a 62, di cui, allo stato attuale, 41            
accolti e trattati presso le nostre Aziende sanitarie. Gli interventi           
hanno riguardato prevalentemente minori di 14 anni e affetti da                 
patologie importanti: di ambito cardiochirurgico (15 casi), leucemie            
ed altre forme tumorali (13 casi), a carattere urologico (5 casi). I            
Paesi di provenienza piu' frequentemente interessati sono stati:                
Albania (34 casi), Bosnia-Erzegovina (5 casi), Bielorussia (3 casi),            
Kossovo (6 casi), Repubblica di Serbia (2 casi);                                
visto che l'esperienza maturata nell'ambito del programma                       
assistenziale 2001/2002 a favore di cittadini stranieri, ha                     
dimostrato come una collaborazione sinergica tra i diversi attori del           
territorio regionale migliora l'efficacia dell'azione, si e' ritenuto           
di garantire continuita' a tale tipologia di interventi sanitari,               
continuando tale programma anche per il periodo 2002/2003;                      
tenuto conto che il nuovo programma assistenziale per il periodo                
2002/2003 si articola, in particolare, attraverso le seguenti azioni:           
a) sviluppare interventi nei Paesi d'origine, attraverso: -                     
interventi strutturali e di aiuti materiali, anche attraverso l'invio           
e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali           
ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse che si rendono                      
disponibili presso le Aziende sanitarie regionali nell'ambito delle             
iniziative di cooperazione internazionale; - scambio di esperienze              
professionali mediante azioni di formazione e addestramento del                 
personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende              
sanitarie della regione Emilia-Romagna, anche attraverso la                     
costituzione di team di professionisti di nostre Aziende disponibili            
allo sviluppo di tali interventi;                                               
b) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in            
ordine alle quali il programma prevede di dare priorita' alle                   
prestazioni che: - siano ricomprese in quelle di alta specialita' e             
prioritariamente in favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;            
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati           
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna,             
nell'ambito delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e,           
comunque, rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge            
449/97 sopramenzionati per l'accesso al Fondo sanitario regionale; -            
non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in essere           
con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi            
stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza            
sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;            
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite           
prioritarie, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 397 del            
30 luglio 2002, e ai sensi della L.R. 5/96: Albania,                            
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Chiapas (Messico), Cuba, Kossovo,                   
Repubblica di Serbia, Romania, territori dell'Autonomia Palestinese,            
Bielorussia, Ucraina, nonche' il popolo Saharawi, proveniente dai               
campi profughi algerini, il popolo Curdo, e della L.R. 18/90 e                  
successive modifiche ed integrazioni: Mozambico, Eritrea, Etiopia;              
c) garantire che l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga: -             
all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate del                 
sistema sanitario regionale, in rapporto alla tipologia di domanda              
verso la quale si vuole privilegiare l'intervento;  - tramite                   
istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non lucrativo                   
operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata                
affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo               
d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi           
presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da una relazione            
clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura              
ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                                  
ritenuto, altresi', di tenere conto delle richieste provenienti da              
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante            
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in                 
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della                  
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;            
tenuto conto, inoltre, che:                                                     
- questa Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo quale                  
strumento essenziale di solidarieta' attiva con i popoli dei Paesi in           
via di sviluppo, utilizzando tutte le possibilita' di coordinamento             
ed integrazione;                                                                
- a tale scopo e' importante che le Aziende sanitarie della regione             
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento              
degli obiettivi previsti in questo programma, anche attraverso                  
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore            
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo             
del 30% delle spese sostenute;                                                  
considerato, inoltre, opportuno predisporre, al termine della                   
realizzazione del programma assistenziale, una sintetica ed esaustiva           
relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;              
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria delibera 2774/01:                                                 
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Assistenza distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                   
sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica           
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente deliberazione;su proposta dell'Assessore alla Sanita'            
Giovanni Bissoni e dell'Assessore alle Politiche sociali.                       
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale Gianluca            
Borghi,                                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono                 
integralmente riportate:                                                        
1) di ribadire che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                     
continuare lo sviluppo di interventi sanitari nell'ambito del                   
programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in           
Italia, ai sensi dell'art. 32 della Legge 449/97, all'interno delle             
piu' generali politiche di cooperazione internazionale di cui al                
Piano di lavoro 2002 approvato dal Consiglio regionale con                      
deliberazione n. 397 del 30 luglio 2002;                                        
2) di tenere conto, inoltre, delle richieste provenienti da                     
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante            
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in                 
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della                  
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;            
3) di determinare che le Aziende sanitarie della regione                        
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento              
degli obiettivi previsti in questo programma, anche attraverso                  
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore            
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo             
del 30% delle spese sostenute;                                                  
4) di stabilire che, nell'ambito di tale programma assistenziale,               
l'Assessorato alla Sanita', tramite le strutture della Direzione                
generale Sanita' e Politiche sociali, dovra' continuare ad assicurare           
le seguenti funzioni:                                                           
- specializzare le risposte all'interno delle strutture pubbliche e             
private accreditate del Sistema sanitario regionale, in rapporto alla           
tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare                       
l'intervento;                                                                   
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non                  
adeguatamente trattabili nei Paesi di provenienza dei cittadini                 
interessati;                                                                    
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti                   
stranieri in eta' pediatrica;                                                   
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai              
seguenti criteri generali:                                                      
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';                              
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come                      
individuati negli atti di programmazione generale della Regione                 
Emilia-Romagna;                                                                 
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in               
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei           
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di                 
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti               
finanziati;                                                                     
5) di stabilire che le strutture operative della Direzione Sanita' e            
Politiche sociali di cui al punto 2 precedente dovranno raccordarsi             
in particolare con il Servizio Politiche europee e Relazioni                    
internazionali dell'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione,           
Progetto giovani, Cooperazione internazionale, al fine di:                      
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, prevedendo                  
l'intervento di istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non             
lucrativo operanti a livello internazionale, nazionale o locale di              
provata affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese             
terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato                  
italiano ivi presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da             
una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da              
una struttura ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                    
- verificare l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza                
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del               
soggiorno dei familiari dei minori assistiti e degli stessi ed il               
rientro nei Paesi d'origine da parte di organizzazioni di                       
volontariato presenti in loco e/o sul territorio italiano;                      
- sviluppare interventi nei Paesi di origine secondo quanto indicato            
in premessa;                                                                    
- monitorare l'andamento delle richieste di intervento e predisporre            
gli elementi utili alla descrizione dell'attivita' svolta dalle                 
Aziende sanitarie;                                                              
6) di determinare in Euro 1.550.000 il finanziamento a carico del               
Fondo sanitario regionale, in corrispondenza della previsione di                
prestazioni di alta specialita' a favore di circa 100 cittadini                 
stranieri, per il periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003;                         
7) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a               
favore delle Aziende sanitarie interessate si procedera' con                    
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche             
sociali sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per              
singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime;                            
8) di stabilire che, al termine della realizzazione del programma               
assistenziale, l'Assessore alla Sanita' relazioni alla Giunta                   
regionale in merito ai risultati ottenuti.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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