DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1430
Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera del Consiglio regionale 397/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la L.R. 2 aprile 1996, n. 5 disciplina gli interventi regionali "in
favore di popolazioni colpite da calamita', conflitti armati,
situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie";
- il Consiglio regionale, con delibera n. 397 del 30 luglio 2002, ha
approvato, ai sensi dell'art. 2 di detta legge, su proposta della
Giunta, il Piano di lavoro 2002, individuando le priorita'
territoriali, i settori d'intervento e gli obiettivi da raggiungere,
nell'ambito delle priorita' definite dal Governo italiano ed in
particolare delle Linee programmatiche della cooperazione allo
sviluppo per il 2001/2003 del Ministero Affari esteri;
- l'atto di programmazione 2002 e' frutto di un percorso di
consultazione e concertazione con l'insieme dei soggetti
emiliano-romagnoli, operanti nell'ambito della solidarieta' e della
cooperazione internazionale realizzato attraverso lo strumento dei
Tavoli-Paese, ovvero riunioni di coordinamento tra Enti locali,
associazioni di volontariato, e organizzazioni non governative
presenti sul territorio regionale, finalizzate allo scambio di
informazioni sulle attivita' in corso ed in progetto, al confronto
tra esperienze e alla messa a punto di programmi d'intervento
organici per Area-Paese;
richiamato il Piano di lavoro inerente l'anno 2002, che prevede
specifici programmi di attivita' per le seguenti tipologie di
intervento:
- azioni di ricostruzione volte a ristabilire dignitose condizioni di
vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture socio-economiche
nei territori colpiti;
- aiuti umanitari;
- collaborazioni in campo universitario;
- progetti a favore delle donne;
- iniziative di informazione e diffusione sui temi dello sviluppo;
- programma di assistenza sanitaria;
richiamata, inoltre, la L.R. n. 18 del 9 marzo 1990, avente per
oggetto "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi
statali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" e successive
modifiche ed integrazioni;
richiamato, in particolare, per quanto riguarda il "Programma di
assistenza sanitaria a cittadini stranieri", il comma 15 dell'art. 32
della Legge 449/97 che prevede la possibilita' che le Regioni,
d'intesa con il Ministero della Sanita', nell'ambito della quota del
Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzino le Aziende
sanitarie ad erogare prestazioni di alta specializzazione che
rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a
favore di:
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi
patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita'
relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o
di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale;
avuto ancora presente che, cosi' come evidenziato dal Piano di lavoro
approvato dal Consiglio regionale con delibera 221/01, si e' reso
necessario formulare un programma, che ha coinvolto Assessorato alla
Sanita', Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto
giovani. Cooperazione internazionale, per rendere efficace ed
appropriata la risposta delle Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna, attraverso la sistematizzazione degli interventi, al
fine di mettere in atto strategie tese non tanto a rispondere
all'emergenza (con le sue alterne punte di criticita' legate alle
alterne vicende socio-politiche dei Paesi di provenienza), quanto
piuttosto a sviluppare una politica che sappia agire su cause ed
effetti, attraverso interventi mirati e coordinati;
richiamata, a tal proposito, la delibera di Giunta regionale n. 1469
del 17 luglio 2001, con la quale e' stato approvato il programma
assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15,
Legge 449/97 - per l'erogazione di interventi sanitari, nel periodo 1
luglio 2001-30 giugno 2002;
considerato che in questo primo anno di attivita', a fronte dei 100
casi previsti nell'ambito del programma assistenziale, i cittadini
stranieri autorizzati ammontano a 62, di cui, allo stato attuale, 41
accolti e trattati presso le nostre Aziende sanitarie. Gli interventi
hanno riguardato prevalentemente minori di 14 anni e affetti da
patologie importanti: di ambito cardiochirurgico (15 casi), leucemie
ed altre forme tumorali (13 casi), a carattere urologico (5 casi). I
Paesi di provenienza piu' frequentemente interessati sono stati:
Albania (34 casi), Bosnia-Erzegovina (5 casi), Bielorussia (3 casi),
Kossovo (6 casi), Repubblica di Serbia (2 casi);
visto che l'esperienza maturata nell'ambito del programma
assistenziale 2001/2002 a favore di cittadini stranieri, ha
dimostrato come una collaborazione sinergica tra i diversi attori del
territorio regionale migliora l'efficacia dell'azione, si e' ritenuto
di garantire continuita' a tale tipologia di interventi sanitari,
continuando tale programma anche per il periodo 2002/2003;
tenuto conto che il nuovo programma assistenziale per il periodo
2002/2003 si articola, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) sviluppare interventi nei Paesi d'origine, attraverso: -
interventi strutturali e di aiuti materiali, anche attraverso l'invio
e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali
ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse che si rendono
disponibili presso le Aziende sanitarie regionali nell'ambito delle
iniziative di cooperazione internazionale; - scambio di esperienze
professionali mediante azioni di formazione e addestramento del
personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende
sanitarie della regione Emilia-Romagna, anche attraverso la
costituzione di team di professionisti di nostre Aziende disponibili
allo sviluppo di tali interventi;
b) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in
ordine alle quali il programma prevede di dare priorita' alle
prestazioni che: - siano ricomprese in quelle di alta specialita' e
prioritariamente in favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna,
nell'ambito delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e,
comunque, rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge
449/97 sopramenzionati per l'accesso al Fondo sanitario regionale; -
non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in essere
con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi
stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza
sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite
prioritarie, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 397 del
30 luglio 2002, e ai sensi della L.R. 5/96: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Chiapas (Messico), Cuba, Kossovo,
Repubblica di Serbia, Romania, territori dell'Autonomia Palestinese,
Bielorussia, Ucraina, nonche' il popolo Saharawi, proveniente dai
campi profughi algerini, il popolo Curdo, e della L.R. 18/90 e
successive modifiche ed integrazioni: Mozambico, Eritrea, Etiopia;
c) garantire che l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga: -
all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate del
sistema sanitario regionale, in rapporto alla tipologia di domanda
verso la quale si vuole privilegiare l'intervento; - tramite
istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non lucrativo
operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata
affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo
d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi
presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da una relazione
clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura
ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;
ritenuto, altresi', di tenere conto delle richieste provenienti da
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;
tenuto conto, inoltre, che:
- questa Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo quale
strumento essenziale di solidarieta' attiva con i popoli dei Paesi in
via di sviluppo, utilizzando tutte le possibilita' di coordinamento
ed integrazione;
- a tale scopo e' importante che le Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento
degli obiettivi previsti in questo programma, anche attraverso
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo
del 30% delle spese sostenute;
considerato, inoltre, opportuno predisporre, al termine della
realizzazione del programma assistenziale, una sintetica ed esaustiva
relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria delibera 2774/01:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Assistenza distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione;su proposta dell'Assessore alla Sanita'
Giovanni Bissoni e dell'Assessore alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale Gianluca
Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di ribadire che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
continuare lo sviluppo di interventi sanitari nell'ambito del
programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in
Italia, ai sensi dell'art. 32 della Legge 449/97, all'interno delle
piu' generali politiche di cooperazione internazionale di cui al
Piano di lavoro 2002 approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 397 del 30 luglio 2002;
2) di tenere conto, inoltre, delle richieste provenienti da
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;
3) di determinare che le Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento
degli obiettivi previsti in questo programma, anche attraverso
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo
del 30% delle spese sostenute;
4) di stabilire che, nell'ambito di tale programma assistenziale,
l'Assessorato alla Sanita', tramite le strutture della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali, dovra' continuare ad assicurare
le seguenti funzioni:
- specializzare le risposte all'interno delle strutture pubbliche e
private accreditate del Sistema sanitario regionale, in rapporto alla
tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare
l'intervento;
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non
adeguatamente trattabili nei Paesi di provenienza dei cittadini
interessati;
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti
stranieri in eta' pediatrica;
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai
seguenti criteri generali:
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come
individuati negli atti di programmazione generale della Regione
Emilia-Romagna;
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti
finanziati;
5) di stabilire che le strutture operative della Direzione Sanita' e
Politiche sociali di cui al punto 2 precedente dovranno raccordarsi
in particolare con il Servizio Politiche europee e Relazioni
internazionali dell'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani, Cooperazione internazionale, al fine di:
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, prevedendo
l'intervento di istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non
lucrativo operanti a livello internazionale, nazionale o locale di
provata affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese
terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato
italiano ivi presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da
una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da
una struttura ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;
- verificare l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del
soggiorno dei familiari dei minori assistiti e degli stessi ed il
rientro nei Paesi d'origine da parte di organizzazioni di
volontariato presenti in loco e/o sul territorio italiano;
- sviluppare interventi nei Paesi di origine secondo quanto indicato
in premessa;
- monitorare l'andamento delle richieste di intervento e predisporre
gli elementi utili alla descrizione dell'attivita' svolta dalle
Aziende sanitarie;
6) di determinare in Euro 1.550.000 il finanziamento a carico del
Fondo sanitario regionale, in corrispondenza della previsione di
prestazioni di alta specialita' a favore di circa 100 cittadini
stranieri, per il periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003;
7) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a
favore delle Aziende sanitarie interessate si procedera' con
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per
singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime;
8) di stabilire che, al termine della realizzazione del programma
assistenziale, l'Assessore alla Sanita' relazioni alla Giunta
regionale in merito ai risultati ottenuti.