DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1248
Parere sul progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' dei bacini regionali romagnoli con delibera n. 2/2 del 27/4/2001; espressione sulle osservazioni, rese ai sensi del combinato disposto art. 19, comma 1 - art. 18, comma 9, Legge 183/89
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
premesso che:
- con deliberazione n. 2/2 del 27 aprile 2001 il Comitato
Istituzionale dell'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha
adottato il "Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico"
(in seguito denominato Progetto di Piano) per i bacini romagnoli,
redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18 maggio
1989, n. 183 con le modalita' di cui agli artt. 19 e 20 della
medesima Legge e all'art. 1-bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365;
- l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha trasmesso alla
Regione Emilia-Romagna, con nota n. 399 del 26 giugno 2001
(protocollo in arrivo n. 13507/GBO del 13 luglio 2001) il Progetto di
Piano per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19,
comma 1, e dell'art. 18, commi 6 e 9, della Legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha dato notizia
dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, ai sensi del citato
comma 6 dell'art. 18, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 94 dell'11 luglio 2001;
- con il medesimo comunicato nel Bollettino Ufficiale regionale
l'Autorita' di Bacino ha reso noto che gli atti relativi al Progetto
di Piano erano depositati presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile - Servizio Difesa del suolo, presso le sedi delle
Provincie territorialmente interessate e presso la sede
dell'Autorita' di Bacino medesima, ai fini della consultazione per 45
giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e quindi fino al 27 agosto 2001;
- conseguentemente, la pubblicazione del Progetto di Piano e'
avvenuta dall'11 luglio 2001 al 27 agosto 2001 ed il periodo utile
per la presentazione di osservazioni, di ulteriori 45 giorni, e'
decorso fino all'11 ottobre 2001;
dato atto che il Progetto di Piano e' costituito dai seguenti
elaborati:
- relazione generale;
- relazione tecnica - rischio idraulico;
- relazione tecnica - rischio di frana;
- perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000;
- schedatura delle aree a rischio di frana;
- zonizzazione della pericolosita' idrogeologica in scala 1:25.000;
- riperimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico in
scala 1:50.000;
- normativa;
dato atto, altresi', che:
- entro il termine previsto dell'11 ottobre 2001 sono pervenute alla
Regione n. 16 osservazioni, come di seguito specificato, con
indicazione dei soggetti firmatari, della data di arrivo e del
protocollo assegnato:
Oss. n. 1 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni
(prot. n. 16263/GBO del 29/8/2001)
Oss. n. 2 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni
(prot. n. 18972.01/GBO del 5/10/2001)
Oss. n. 3 Comunita' Montana Mugello, a firma del Dirigente del
Servizio Ambiente e Territorio Vincenzo Massaro
(prot. n. 18972.02/GBO del 5/10/2001)
Oss. n. 4 Comune di Verghereto, a firma del Sindaco Fedele Camillini
(prot. n. 18972.03/GBO del 5/10/2001)
Oss. n. 5 Immobiliare il Sole S.r.l., a firma del legale
rappresentante Claudio Barzanti
(prot. n. 18972.04/GBO del 5/10/2001)
Oss. n. 6 Comune di Sarsina, a firma del Sindaco Lorenzo Cappelli
(prot. n. 19087/GBO dell'8/10/2001)
Oss. n. 7 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali
(prot. n. 19156/GBO del 9/10/2001)
Oss. n. 8 Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale
Infrastruttura Bologna, a firma del Direttore Maurizio Gentile
(prot. n. 19189/GBO del 9/10/2001)
Oss. n. 9 Comune di Bagnacavallo, a firma del Capo Settore Gestione
del territorio Riccardo Miano
(prot. n. 19329/GBO del 10/10/2001)
Oss. n. 10 Comune di Sarsina, a firma del Sindaco Lorenzo Cappelli
(prot. n. 19356.01/GBO del 10/10/2001)
Oss. n. 11 Giancarlo Riccardi, a firma dell'osservante
(prot. n. 19356.02/GBO del 10/10/2001)
Oss. n. 12 Comune di Forli', a firma illeggibile del Dirigente
Settore pianificazione e Gestione del territorio - Servizio
Territorio agricolo-ambiente
(prot. n. 19356.03/GBO del 10/10/2001)
Oss. n. 13 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni
(prot. n. 19364/GBO del 10/10/2001)
Oss. n. 14 Comune di Cervia, a firma del Sindaco illeggibile
(prot. n. 22080/PresGiunta del 10/10/2001)
Oss. n. 15 Comune di Cesenatico, a firma del Sindaco Damiano Zoffoli
(prot. n. 22081/PresGiunta del 10/10/2001)
Oss. n. 16 Comune di Russi, a firma dell'Assessore all'Urbanistica
Morena Venturi
(prot. n. 19444/PresGiunta del 11/10/2001)
- fuori dai termini stabiliti sono pervenute le seguenti 25
osservazioni:
Oss. n. 17 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali
(prot. n. 19562/GBO del 15/10/2001)
Oss. n. 18 Comune di Cesena, a firma del Sindaco Giordano Conti
(prot. n. 22691/PresGiunta del 17/10/2001)
Oss. n. 19 Autorita' dei Bacini regionali romagnoli, a firma del
Segretario generale Stenio Naldi
(prot. n. 20039/GBO del 18/10/2001)
Oss. n. 20 Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,
Flamigni Maria, Pondini Tiziano, a firma degli osservanti
(prot. n. 20103.01/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 21 Comune di Cesenatico, a firma del Sindaco Damiano Zoffoli
(prot. n. 20103.02/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 22 Comune di Bagno di Romagna, a firma del Sindaco Ferruccio
Borghi
(prot. n. 20103.03/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 23 Comune di Russi, a firma dell'Assessore all'Urbanistica
Morena Venturi
(prot. n. 20103.04/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 24 Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese, a firma del
Presidente Ivo Marcelli
(prot. n. 20103.05/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 25 Comune di Civitella di Romagna, a firma del Sindaco
Giovanni Felice
(prot. n. 20103.06/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 26 Comune di Santa Sofia, a firma del Sindaco Luciano Neri
(prot. n. 20103.07/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 27 Comune di Cervia, a firma del Sindaco illeggibile
(prot. n. 20103.08/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 28 Comune di Cesena, a firma del Sindaco Giordano Conti
(prot. n. 20103.09/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 29 Comune di Bagnacavallo, a firma del Capo Settore Gestione
del territorio Riccardo Miano
(prot. n. 20103.10/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 30 Lauro Giovanni, a firma dell'osservante
(prot. n. 20103.11/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 31 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali
(prot. n. 20103.12/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 32 Comune di Predappio, a firma del Sindaco Ivo Marcelli
(prot. n. 20103.13/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 33 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni
(prot. n. 20103.14/GBO del 19/10/2001)
Oss. n. 34 ENEL - Direzione Emilia-Romagna, a firma del Responsabile
Ingegneria Maurizio Mazzotti
(prot. n. 20370/GBO del 23/10/2001)
Oss. n. 35 Provincia di Forli'-Cesena, deliberazione di Giunta
Provinciale n. 52868/441 del 16 ottobre 2001
(prot. n. 20870/GBO del 29/10/2001)
Oss. n. 36 Comune di Mercato Saraceno, a firma del Sindaco Oscar
Graziani
(prot. n. 21307/GBO del 6/11/2001)
Oss. n. 37 Comune di Mercato Saraceno, a firma del Sindaco Oscar
Graziani
(prot. n. 21308/GBO del 6/11/2001)
Oss. n. 38 Associazione intercomunale della Bassa Romagna, a firma
del Presidente Mario Mazzotti
(prot. n. 21411/GBO del 6/11/2001)
Oss. n. 39 Gianfranco Assirelli, a firma dell'osservante
(prot. n. 417/GBO dell'8/1/2002)
Oss. n. 40 Gianfranco Assirelli, a firma dell'osservante
(prot. n. 11232/GBO del 2/5/2002)
Oss. n. 41 Comune di Forli', a firma del Dirigente Settore
Pianificazione e Gestione del territorio - Servizio Territorio
agricolo-ambiente Massimo Valdinoci
(prot. n. 11813/GBO del 7/5/2002)
(omissis)
Considerato che si ritiene di formulare il seguente parere regionale
sul Progetto di Piano, con le relative e conseguenti proposte di
modifica all'Autorita' di Bacino:
a) Il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed
articolato, composto da diverse parti distinte - l'analisi
dell'assetto della rete idrografica, dei dissesti di versante, le
norme d'uso del territorio, gli indirizzi alla pianificazione
urbanistica - ognuna delle quali presenta caratteristiche peculiari
per livello di approfondimento, effetti sul sistema degli Enti locali
e della pianificazione;
b) la valutazione complessiva sul Progetto di Piano non puo' quindi
che essere articolata e differenziata, pur all'interno di un quadro
sostanzialmente positivo, in quanto questo piano colma una lacuna che
non poteva ancora attendere una risposta. Il Progetto di Piano
infatti, pur con tutte le difficolta', dovute principalmente ai
ristretti tempi disposti dalla Legge 365/00 per la sua adozione e
alla scarsita' e disomogeneita' dei dati di base disponibili,
permette di cominciare a definire criteri e metodi di lavoro
unificati per il raggiungimento di un maggiore grado di sicurezza del
territorio e per meglio coordinare il processo di riqualificazione
dello stesso. Il Piano pone inoltre le basi per una gestione organica
e sistemica del territorio, che coinvolge una molteplicita' di enti,
tale da garantire che i singoli interventi a carattere locale non
abbiano effetti negativi sulla restante parte del bacino;
c) il limite principale del Progetto di Piano e' da ricercare
nell'apparato normativo la cui articolazione non soddisfa
completamente le necessita' di gestione territoriale connesse alle
problematiche idrogeologiche del bacino in rapporto agli effetti sul
sistema della pianificazione locale, a partire innanzitutto dalla
scelta operata dall'Autorita' di Bacino di non imporre salvaguardia
su alcuna norma;
d) ancora con riferimento alla pianificazione locale, e in
particolare all'attuazione delle previsioni edificatorie contenute
negli strumenti urbanistici, ad eccezione di quelle relative alla
zona 1 delle aree classificate a rischio R4 e R3 e all'alveo, si
ritiene che le stesse possano essere fatte salve per gli strumenti
vigenti alla data di adozione del Piano, a condizione che siano
adottati gli opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi
previsti dalla Normativa del Progetto di Piano;
e) per quanto riguarda la riperimetrazione delle aree soggette a
vincolo idrogeologico, si valuta che, pur essendo questo un compito
attribuito all'Autorita' di Bacino, la materia trova impropria
collocazione all'interno del Progetto di Piano e sarebbe piu'
propriamente da trattare con un successivo atto. Si propone pertanto
di stralciare dal Progetto di Piano la parte inerente il riordino del
vincolo idrogeologico. Una trattazione successiva puo' trarre inoltre
vantaggio dai risultati degli studi che l'Autorita' di Bacino ha in
atto sulla propensione al dissesto e puo' consentire un opportuno
coordinamento con le altre Autorita' di Bacino presenti sul
territorio regionale che hanno in itinere il processo di revisione
delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico,
al fine di una sostanziale omogeneita' nella revisione della
problematica;
f) si ritiene opportuno sottolineare che il fiume Lamone costituisce
il confine amministrativo tra il territorio di competenza
dell'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli e l'Autorita' di Bacino
del Reno. Lo studio idraulico del Lamone, anche se non ancora sancito
da un accordo formale tra le due Autorita', e' stato redatto
dall'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli con il limite della sua
applicabilita' normativa nel territorio di competenza dell'Autorita'
di Bacino del Reno;
g) nel particolare, per quanto riguarda il corpo normativo, si rileva
quanto segue: 1) l'articolato non prevede una specifica norma che
individui le disposizioni immediatamente vincolanti all'atto
dell'approvazione del Piano. In tal senso l'Autorita' di Bacino ha
ritenuto sufficiente quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1bis della
Legge 365/00 che pero', si riferisce alle sole norme che trovano
applicazione negli strumenti urbanistici. Si invita pertanto
l'Autorita' di Bacino a modificare ed integrare in tal senso il corpo
normativo; 2) appare inoltre superfluo, nella versione adottata,
l'intero Titolo IV, recante "Norme transitorie e finali", dove sono
integralmente e in modo generico ripresi alcuni articoli della citata
Legge 365/00, senza prevedere una loro lettura in relazione alla
realta' territoriale di riferimento. Si chiede pertanto all'Autorita'
di Bacino di rivedere l'impostazione del Titolo IV alla luce dei
suggerimenti espressi o di cassare l'intero titolo; 3) risulta
opportuno inserire la possibilita' in normativa di fare salvi gli
interventi i cui percorsi autorizzativi siano gia' avviati e
sottoponendoli ad opportune verifiche e controlli alla data di
adozione del Piano e si chiede all'Autorita' di Bacino di integrare
in tal senso le norme; 4) al Titolo I si rileva la mancanza di una
norma che chiarisca l'ambito territoriale di riferimento e specifichi
gli elaborati del Piano e che soprattutto definisca gli "Effetti del
Piano". Nel merito si ritiene opportuna un'integrazione attraverso
l'aggiunta di specifici articoli al fine di: - chiarire il ruolo del
Piano di bacino rispetto agli strumenti della pianificazione
territoriale, urbanistica e di settore; - esplicitare l'obbligo di
rispetto delle prescrizioni previste dal Piano con conseguente
adeguamento dello strumento urbanistico, come disposto dall'art. 17,
comma 6 della Legge 183/89; - fare salve in ogni caso le disposizioni
piu' restrittive vigenti in materia di opere idrauliche, di beni
culturali ed ambientali e di aree naturali protette o, piu' in
generale poste da altri piani vigenti; - precisare, nello specifico,
il ruolo del Piano territoriale di coordinamento provinciale che
attua il Piano di bacino e coordina il complesso di strumenti e norme
che riguardano i medesimi territori, assicurando il raggiungimento
degli obiettivi definiti anche ai sensi di quanto previsto all'art.
21 della L.R. 20/00; 5) al Titolo II si osserva la necessita' di
inserire una norma di riferimento per l'alveo, che deve essere
individuato sulla base di specifici criteri morfologici ed idraulici,
anche cartograficamente, e per il quale devono essere individuate
specifiche prescrizioni al fine della sua salvaguardia, della
limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso
delle acque; 6) per quanto riguarda i vincoli posti sul territorio
fluviale, si ritiene opportuno definire una norma di gestione valida
per i territori di pianura all'interno dei centri edificati nei quali
ricadono aree ad elevata probabilita' di esondazione, di cui all'art.
3. In questi casi si suggerisce di applicare all'interno di detti
centri edificati le norme degli strumenti urbanistici generali
vigenti, previa una valutazione con l'Autorita' idraulica competente
delle condizioni di rischio esistenti, provvedendo, qualora
necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare le condizioni di rischio; 7) si ribadisce l'opportunita'
di prevedere nella normativa la possibilita' di aggiornamento del
Piano, in relazione allo stato di realizzazione delle opere
idrauliche programmate e all'approfondimento degli studi conoscitivi
e di monitoraggio, anche attraverso procedure amministrative
semplificate. Si invita pertanto l'Autorita' di Bacino ad integrare
in tal senso l'articolato del Titolo II; 8) per quanto concerne i
corpi arginali, normati dall'art. 10, e' demandata ai Comuni la
verifica sulla loro tenuta, cui e' subordinata ogni nuova previsione
insediativa, e la valutazione dei rischi idraulici connessi ad un
eventuale collasso che possa interessare le aree gia' destinate a
nuovi insediamenti edilizi. I disposti dell'articolato risultano di
difficile applicazione allo stato attuale per cui si ritiene
opportuno attendere i risultati degli studi sulla tenuta degli argini
attualmente in corso da parte dell'Autorita' di Bacino e si propone
di conseguenza di snellire l'articolato mantenendo i soli commi 4 e 5
che garantiscono in ogni caso la salvaguardia del territorio a tergo
degli argini; 9) risulta condivisibile il principio dell'invarianza
idraulica che la norma pero' sembra applicare ai soli interventi di
notevole rilevanza. Si ritiene di dovere tenere conto anche degli
effetti cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere
di compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala
di interi comparti urbani. Nel merito si suggerisce inoltre di
sostituire il termine "trasformazioni urbanistiche" con il termine
piu' ampio di "impermeabilizzazioni" che possono essere conseguenti
sia a trasformazioni urbanistiche che di altro tipo. Appare inoltre
utile considerare anche il problema della perdita di capacita' di
invaso del territorio determinato dalle trasformazioni agrarie; 10)
sempre con riferimento all'invarianza idraulica, si ritiene che tale
problematica, oggetto anche di Piani stralcio redatti dalle altre
Autorita' di bacino operanti sul territorio regionale, debba essere
sviluppata attraverso un approccio omogeneo; 11) al Titolo III si
rileva la mancanza di riferimenti normativi alle perimetrazioni gia'
approvate ai sensi delle Leggi 61/98 e 267/98, peraltro ricomprese
negli elaborati cartografici facenti parte del Progetto di Piano. A
questo proposito e' anche opportuno chiarire che su tali
perimetrazioni restano in vigore le limitazioni d'uso del suolo e del
territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di Piano, alle
quali non e' opportuno sovrapporre ulteriori e diverse prescrizioni;
12) problema analogo e' costituito dalle perimetrazioni effettuate ai
sensi dell'art. 29 del PTPR sugli abitati dichiarati da consolidare
ai sensi della Legge 445/1908 ed approvate dopo il 1993 che risultano
ricomprese negli elaborati cartografici facenti parte del Progetto di
Piano. Anche in questo caso e' necessario chiarire che su tali
perimetrazioni e' opportuno non abbia efficacia l'art. 12 della
normativa in quanto valgono le limitazioni d'uso del suolo e del
territorio gia' vigenti. Non viene inoltre chiarita la normativa da
applicarsi sulle perimetrazioni effettuate sugli abitati dichiarati
da consolidare ai sensi della Legge 445/1908 ed approvate prima del
1993, che risultano quasi sempre sprovviste di un apparato normativo
specifico e di una zonizzazione; 13) si rileva che le aree a rischio
R1 e R2, pur essendo individuate cartograficamente, non sono
sottoposte ad alcuna norma. L'unico riferimento a riguardo si ritrova
nella Relazione tecnica in cui sono demandate ai Comuni ed agli altri
enti proprietari e gestori le analisi di approfondimento e la
definizione delle conseguenti misure di salvaguardia. Si invita
pertanto l'Autorita' di Bacino ad integrare il Titolo III attraverso
una norma specifica che riprenda le suddette considerazioni; 14) nel
Titolo III non e' prevista e codificata una procedura relativa alle
modifiche delle perimetrazioni delle aree a rischio da frana del
Piano. Nel merito si ritiene che i Comuni possono proporre modifiche
sulla base di specifiche indagini e analisi territoriali condotte a
scala di maggior dettaglio e comunque secondo i criteri e le
metodologie utilizzate dall'Autorita' di Bacino. Si suggerisce
pertanto di integrare in tal senso l'articolato del Titolo III
prevedendo un percorso di approvazione delle modifiche delle
perimetrazioni previa adozione da parte del Comitato Istituzionale e
successivo iter di pubblicizzazione; 15) alla luce delle
considerazioni espresse al punto e) in merito alla riperimetrazione
delle aree a vincolo idrogeologico, si propone all'Autorita' di
Bacino di stralciare l'articolo 13 del Titolo II; 16) si rileva la
necessita' di semplificare le procedure di verifica degli
attraversamenti di cui all'art. 7, comma 2 e 3, demandandole
direttamente agli enti proprietari, sulla base di direttive della
Autorita' di Bacino, in quanto non si ravvede la necessita' di
segnalazioni da parte dell'Autorita' competente, ne' di ulteriore
verifica da parte dell'Autorita' di Bacino. Vanno altresi' previsti
tempi congrui per tali verifiche. h) Si chiede alla Autorita' di
Bacino di inserire all'interno della cartografia di Piano anche le
perimetrazioni di tipo idraulico similmente a quanto fatto per quelle
a rischio idrogeologico gia' approvate ai sensi della Legge 267/98
richiamando anche nel Titolo II delle norme i riferimenti normativi
richiesti come al precedente punto G11);
considerato inoltre che:
- in sede di istruttoria tecnica, e' emersa la necessita' di valutare
specifiche modifiche in ampliamento di due perimetrazioni di aree a
rischio da frana riguardanti il territorio comunale di Bertinoro
(loc. Capoluogo - lottizzazione Bellavista) e quello di Civitella di
Romagna (loc. Cusercoli - Fosso di Varolo);
- conseguentemente la Regione ha proposto alla Conferenza
programmatica la modifica di tali perimetrazioni nel Piano, ma in
tale sede si e' ritenuto piu' opportuno mantenere per il momento
invariate le suddette perimetrazioni inserite nel Piano stralcio per
l'assetto idrogeologico. In ogni caso, al fine di tutelare tali
situazioni sensibili, ove si ritiene opportuno evitare ulteriori
edificazioni che non siano quelle attualmente autorizzate, si demanda
all'Autorita' di Bacino il compito di affrontare la problematica
connessa alla gestione delle due aree specifiche nel corso della
redazione del Piano di Bacino complessivo di prossima redazione,
verificandone le condizioni di rischio nell'ottica generale della
tutela del territorio e della prevenzione del rischio, in accordo con
gli Enti locali e la Provincia;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di formulare parere positivo sul Progetto di Piano stralcio per il
rischio idrogeologico redatto dall'Autorita' dei Bacini regionali
romagnoli, in quanto strumento atto a definire le azioni di governo
necessarie a ridurre il rischio idrogeologico nei territori
interessati dal Progetto di Piano stesso e, piu' nello specifico, per
le motivazioni e con le riserve di carattere generale e specifico
espresse in narrativa;2) di fare proprio il "Parere sul Progetto di
Piano stralcio per il rischio idrogeologico" (Allegato C) espresso
dalle Conferenze programmatiche corredato dei verbali delle
Conferenze stesse (Allegati C1 e C2);
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici del Piano stesso i pareri
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del "considerato",
4) di esprimersi sulle osservazioni pervenute, sintetizzate
nell'Allegato A, nei termini di cui all'Allegato B, con le
conseguenti proposte di modifiche normative e cartografiche relative
alle osservazioni accolte;
5) di precisare che i citati Allegati A, B, C, C1 e C2 sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita' dei
Bacini regionali romagnoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della
Legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
Oss. n. 1, 2 - Comune di Gatteo
Si richiede:
1.1) lo stralcio dell'area a bassa probabilita' di esondazioni posta
sull'abitato di Fiumicino e nel territorio rurale compreso fra le
frazioni di Fiumicino e S. Angelo, individuata con colore viola e
normata dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Piano;
1.2) di ridurre l'estensione delle aree di potenziale allagamento,
individuate con colore verde e normate dall'art. 6 delle Norme
Tecniche, limitando detta estensione al territorio compreso tra i T.
Pisciatello, Rigossa e F. Rubicone, escludendo quindi le parti di
territorio in prossimita' dei centri abitati di S. Angelo, Gatteo e
Gatteo Mare nel tratto a mare del T. Pisciatello.
Oss. n. 3 - Comunita' Montana Mugello
3.1) Appare improprio l'invio alla sola Comunita' Montana Mugello del
"Piano stralcio per il rischio idrogeologico per il territorio
ricompreso nella regione Toscana", in quanto l'interlocutore di
riferimento risulta essere la Regione Toscana;
3.2) le norme della parte toscana del Piano risultano formulate in
modo incongruo, sia relativamente all'ambito di efficacia delle
regole impartite sia per quanto riguarda i riferimenti di legge e gli
ambiti di competenza su questa parte di bacino regionale.
Oss. n. 4 - Comune di Verghereto
4.1) Sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la redazione del
PRG e del PAE comunale, si osserva che l'area a rischio di frana in
loc. Mazzi, suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del
Progetto di Piano, non risulta esattamente perimetrata;
4.2) sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la realizzazione
di opere private e pubbliche e per la redazione della variante al
PRG, si osserva che l'area a rischio di frana in loc. Riofreddo,
suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del Progetto di Piano,
non risulta esattamente perimetrata;
4.3) sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la redazione del
PRG e del PAE comunale, si osserva che l'area a rischio di frana in
loc. Trappola, suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del
Progetto di Piano, non risulta esattamente perimetrata;
4.4) con riferimento all'art. 12 commi 3, 7, 8, 9 della Normativa,
relativi alle zone a rischio di frana perimetrate e contrassegnate
come zona 2, e all'art. 17, comma 4, che sottolinea la necessita' di
coordinamento tra gli strumenti di pianificazione comunale e
sovracomunale, si rimarca l'esigenza di inserire norme che in
generale facciano salve le previsioni dei PRG vigenti e/o adottate
alla data di approvazione del piano in oggetto, prevedendo la
possibilita' di interventi sui fabbricati esistenti, oltre la
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' il completamento nei
lotti interclusi.
Oss. n. 5 - Immobiliare il Sole Srl
Si richiede lo stralcio dell'area in comune di Roncofreddo, via
Casalino, distinta al NCT al foglio 21, particella 336 di mq. 1000,
dalla perimetrazione indicata con colore giallo (zona 2) nel Piano
stralcio di Bacino.
Oss. n. 6, 10 - Comune di Sarsina
6.1) In relazione all'area a rischio di frana in loc.
Capoluogo-Pescaglia, si chiede di sostituire la zonizzazione con
quella allegata alla osservazione, effettuata sulla base dei
risultati degli studi e dei lavori eseguiti, al fine di svincolare
una zona residenziale;
6.2) in relazione all'area a rischio di frana in loc. Rio Crocetta,
si chiede di sostituire la zonizzazione con quella allegata alla
osservazione, effettuata sulla base dei risultati degli studi e dei
lavori eseguiti, al fine di svincolare parte della zona scolastica e
di ridurre la zona a monte;
6.3) in relazione all'area a rischio di frana in loc. Quarto, si
chiede di annullare la relativa perimetrazione, sulla base dei
risultati degli studi effettuati per l'esecuzione delle gallerie
E/45;
6.4) in relazione all'area a rischio di frana in loc. Sorbano, si
richiede di attivare interventi di studio e monitoraggio per potere
definire il consolidamento dell'abitato di Sorbano Alto al fine di
poter recuperare tale zona a fini abitativi;
6.5) considerato che le superfici coperte nell'ambito del territorio
comunale sono estremamente esigue e non influenti dal punto di vista
idrogeologico sulla regimazione delle acque, non si ritiene opportuno
per territori comunali procedere alla messa in opera di sistemi di
laminazione;
6.6) in relazione alla cartografia concernente il vincolo
idrogeologico, si suggerisce di eliminare nella zonizzazione le
piccole aree esenti dal vincolo che figurano all'interno di piu'
vaste superfici vincolate;
6.7) in relazione alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3, si propone: a) di precisare nell'art. 12 delle norme, la
distinzione esistente tra UIE a diverso grado di rischio, individuate
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
in scala 1:25.000", e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3 zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana"; b) di precisare
nell'art. 12 delle norme che i vincoli riguardano strettamente le
aree indicate nelle carte di "Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000"; c) di chiarire se le parti delle UIE,
considerate globalmente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in
scala 1:25.000", sono da considerare esenti da ulteriori specifiche
norme, oppure se per esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le
aree a rischio medio (R2) o moderato (R1); d) di introdurre nelle
norme un articolo che dia la possibilita' di modificare le
zonizzazioni di Piano, anche durante l'attuazione del Piano stesso,
qualora intervengano nuove situazioni (lavori effettuati,
acquisizione di ulteriori elementi, ecc.) che motivatamente
giustifichino i corrispondenti cambiamenti d'attribuzione e quindi di
normativa.
Oss. n. 7, 17, 31 - Comune di Ravenna
Parte generale
7.1) Si rimarca l'utilita' della concertazione fra gli Enti
interessati nelle varie fasi di analisi e di progetto del Piano
stesso;
7.2) si chiede un coordinamento ed una uniformita' delle norme dei
piani di bacino che per problematiche similari sono comunque diverse
nella stesura e a volte anche negli effetti;
7.3) si rimarca l'importanza di inserire e/o esplicitare norme che in
generale facciano salve le previsioni di PRG vigenti alla data di
approvazione del Piano in oggetto, in particolare per le realta' gia'
esistenti e consolidate nel tempo, quale il territorio urbanizzato
come definito dalla L.R. 47/78;
7.4) si propone di fare salve dalle prescrizioni le aree con
concessioni edilizie gia' rilasciate o con strumenti attuativi (Piani
particolareggiati, PEEP, PIP, Piani di recupero..) gia' approvati;
7.5) si chiede di uniformare le norme e la cartografia ai principi
di semplificazione e gestibilita' operativa da parte degli uffici
tenuti alla loro applicazione;
7.6) si chiede di fare riferimento per quanto possibile a definizioni
esistenti ed in uso in materia urbanistico-ambientale, evitando per
quanto possibile il ricorso a nuove definizioni o a termini di non
univoca interpretazione (ad es. "vettori arginati");
7.7) si segnala l'opportunita' di cartografare tutti i vincoli
previsti in normativa al fine di un'immediata lettura degli oggetti
che ne sono interessati, come impone la giurisprudenza consolidata;
7.8) si ritiene opportuno che il Piano Stralcio sia aggiornato alla
luce degli interventi eseguiti dai Servizi provinciali Difesa del
suolo o dai Consorzi di Bonifica o in corso di esecuzione sui corpi
idrici, che hanno contribuito ad attenuare o risolvere il rischio di
esondazione;
7.9) si ritiene opportuno applicare sperimentalmente il principio
dell'invarianza idraulica, confermandone l'obbligatorieta' per le
nuove aree di trasformazione produttiva con dimensione territoriale
significativa (superiore a 10 Ha) lasciando ai Comuni la
discrezionalita' di una sua applicazione estensiva;
7.10) si chiede di esplicitare l'esclusione dall'art. 9 del
principio dell'invarianza idraulica per i minuti interventi di
completamento, data l'impossibilita' pratica di applicarla;
7.11) si ritiene discutibile che un Piano stralcio di settore,
percio' particolarmente specialistico, rinvii ad altri soggetti
l'esecuzione di studi e verifiche come nel caso dell'art. 10
"Verifica della tenuta dei corpi arginali", in quanto i Comuni non
possiedono gli strumenti e le risorse per tali incombenze che
dovrebbero essere poste in capo all'Autorita' di Bacino e/o alle
Autorita' competenti in materia;
7.12) si ritiene opportuno che il Piano identifichi in cartografia
le aste fluviali soggette alla verifica di cui all'art. 10;
7.13) si suggerisce che nelle norme sia introdotto un articolo che
dia la possibilita' di modificare le zonizzazioni di Piano, anche
durante l'attuazione del Piano stesso, qualora intervengano nuove
situazioni che motivatamente giustifichino i corrispondenti
cambiamenti di zonizzazione e quindi di normativa.
Parte normativa
Si richiedono le modifiche del testo dei seguenti articoli cosi' come
riportato:
7.14) Con riferimento all'art. 1: a) in relazione a quanto citato al
comma 2, si richiede che vengano elencati gli "interventi
strutturali" gia' previsti e/o da prevedere e la loro previsione
temporale di intervento; b) si richiede altresi' di normare gli
effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi strutturali,
ovvero della riduzione della pericolosita' del sistema dei "tempi di
ritorno"; si propone pertanto l'introduzione di un comma che dia la
possibilita' di modificare le zonizzazioni di Piano, anche durante
l'attuazione del Piano stesso, qualora intervengono nuove situazioni
che motivatamente giustifichino i corrispondenti cambiamenti di
zonizzazione e quindi di normativa.
7.15) Con riferimento all'art. 2: a) si richiede di introdurre le
definizioni di: "tirante idrico" riportato all'art. 4 comma 4; "corpi
arginali" e "vettori idrici arginati", riportati all'art. 10, comma
1; b) si richiede di omogeneizzare le definizioni con le terminologie
di legge, tipo "centro abitato" e "nucleo abitato", nonche' di
inserire e/o di sostituire i termini citati con "territorio
urbanizzato", cosi' come definito dagli artt. 13 e 33 della L.R.
47/78; c) si richiede che venga esplicitato che le definizioni di
superficie e/o volume siano quelle riportate dalle norme di
attuazione dei PRG vigenti dei singoli Comuni.
7.16) Con riferimento all'art. 3: a) si richiede di esplicitare, al
comma 1 e in tutti gli altri articoli in cui compare la seguente
dicitura, l'organo e/o Ente definito "Autorita' idraulica competente"
in relazione al territorio di competenza dei vari Comuni; b) al comma
2, in considerazione di quanto ammesso al successivo comma 4, si
propone la seguente modifica: alla prima alinea, sostituire le parole
".. risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a),
b), e c) dell'art. 31 della Legge 457/78,.." con le parole "..
risanamento conservativo e ristrutturazione, cosi' come definiti alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/78,.."; c) al
comma 3, si richiede che tale procedura debba riguardare unicamente
gli interventi relativi al punto 2 del comma 2 sopra riportato e
pertanto si propone la seguente modifica: sostituire le parole "..
in queste aree dovranno essere corredati .." con le parole ".. in
queste aree di cui al punto 2 del comma 2 del presente articolo,
dovranno essere corredati .."; d) al comma 4, si propone la seguente
modifica: alla prima alinea, sostituire le parole "gli interventi di
ristrutturazione edilizia,.." con le parole "gli interventi edilizi
di cui al comma 2 punto 1,.." e di sostituire le parole "..
superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente
rilevante .." con le parole ".. superfici abitabili e/o agibili
.."; e) al comma 4, si propone di cassare l'ultimo punto in quanto
gia' riportato; f) in relazione a quanto riportato nei vari commi e
precisamente "a tal fine i progetti dovranno essere corredati da un
adeguato studio di compatibilita' idraulica", si richiede che nella
normativa siano precisati i parametri tecnici, dimensionali e
quant'altro necessario al fine della redazione di tale studio,
nonche' i parametri delle piene di riferimento; g) si ritiene
altresi' opportuno che in tale articolo, nonche' nei successivi artt.
4, 5, 6 e 9, 10 sia introdotto un nuovo comma che precisi: "Sono
inoltre consentiti all'interno del territorio urbanizzato gli
interventi edilizi previsti dai PRG vigenti alla data di approvazione
del presente Piano. Sono comunque fatti salvi le previsioni degli
strumenti urbanistici preventivi (PdR, PPp, PP, PIP, PEEP, ecc.)
approvati e le relative concessioni edilizie, alla data di
approvazione del presente piano.".
7.17) Con riferimento all'art. 4: a) considerato che, secondo quanto
disposto al comma 1, in sede di revisione degli strumenti urbanistici
i Comuni possono ampliare le aree di naturale espansione, si ritiene
che il comma 3 debba esplicitare, con parametri di riferimento e/o di
livello prestazionale, il concetto ".. parzializzazione apprezzabile
della capacita' di invaso e di laminazione delle aree stesse", ai
fini di una corretta applicazione normativa; b) per quanto gia'
riportato nei commi precedenti, nonche' per la difficolta' oggettiva
di applicazione e di interpretazione della norma stessa, si propone
di cassare l'intero comma 5.
7.18) Con riferimento all'art. 6, si propone di semplificare il
comma 2 nel seguente modo: "I Comuni il cui territorio ricade nelle
aree di potenziale allagamento, provvedono a definire e ad applicare
tali misure in sede di revisione del Piano regolatore generale
comunale, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi, ai
sensi dell'art. 14, L.R. 47/78 e successive modifiche ed
integrazioni".
7.19) Con riferimento all'art. 8, condividendo il contenuto della
norma, ai fini della sua corretta applicazione, si richiede di
precisare e/o elencare le tipologie di interventi che consentono il
raggiungimento del livello prestazionale richiesto.
7.20) Con riferimento all'art. 9: a) al comma 4, si ritiene opportuno
che la norma contenga i riferimenti dei livelli prestazionali a cui
dover ottemperare, lasciando i parametri riportati come elementi di
indirizzo; b) si considera altresi' opportuno che negli allegati del
Piano sia contenuto il " modello previsionale" a cui attenersi; c) al
comma 5, si propone di cassare il primo capoverso.
7.21) Con riferimento all'art. 10: a) al comma 1, si propone per una
migliore chiarezza interpretativa la seguente integrazione:
aggiungere alla fine le parole: "Tale verifica e' da applicarsi alle
nuove previsioni insediative previste dai POC approvati ai sensi
della L.R. 20/00, qualora non sia stato ancora redatto il Piano di
bacino."; b) al comma 2, si ritiene opportuno che il Piano in oggetto
identifichi in cartografia le aste fluviali principali soggette alla
verifica richiesta.
7.22) Si propone che in tutti gli articoli dove viene citato il
"parere obbligatorio da parte dell'Autorita' di Bacino", sia
esplicitato il termine entro il quale deve essere emesso il parere
comunque non superiore ai 60 giorni ed a scadenza avvenuta viga il
"silenzio-assenso".
Oss. n. 8 - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale
Infrastruttura Bologna
In relazione alle problematiche idrauliche individuate relativamente
ai ponti ferroviari sui fiumi Montone e Savio (linea Bologna-Rimini)
e sul torrente Bevano (linea Ferrara-Rimini) ed altri in provincia di
Ravenna, si chiede di poter partecipare alla redazione degli studi di
dettaglio per la realizzazione degli interventi di adeguamento per
l'eliminazione delle criticita' relative a tali infrastrutture.
Oss. n. 9, 29, 38 - Comune di Bagnacavallo
Associazione Intercomunale della Bassa Romagna
Si chiede di riperimetrare le zone di cui agli artt. 4, 5 e 6 delle
norme del Piano, cosi' come proposto nella cartografia allegata,
identificante la zona E5 di "difficile scolo" del PRG vigente.
Oss. n. 11 - Giancarlo Riccardi
Si chiede di stralciare dalla zona 2 la porzione a valle della strada
vicinale dell'area censita nel NCT al foglio n. 145 mapp. 15, pod.
Capanna Nuove-Cusercoli sulla base dei risultati dell'indagine
geognostica eseguita.
Oss. n. 12 - Comune di Forli'
12.1) Si propone un ampliamento della attuale zona sottoposta a
vincolo idrogeologico includendo le zone con propensione al dissesto
previste, a suo tempo, dal Piano Stralcio comprensoriale e recepite
da questo Comune sia nell'attuale PRG, sia nella Variante generale al
PRG in corso di approvazione;
12.2) si chiede di tenere in opportuna considerazione alcune frane
presenti nel territorio comunale al fine dell'assegnazione di una
relativa classe di rischio all'unita' cui appartengono;
12.3) occorre coordinare il PTCP ed il Piano di Bacino in relazione
alle aree calanchive, atteso che in questo caso hanno entrambi lo
stesso approccio metodologico al tematismo "dissesto esistente e
dissesto potenziale";
12.4) si sottolinea che la cartografia utilizzata ai fini della
elaborazione del progetto di Piano e' alquanto obsoleta e si chiede
di recepire nel Piano, dai Comuni che ne hanno la disponibilita', la
cartografia aggiornata sulla quale delimitare le unita' reali ed
eseguire le conseguenti considerazioni, sia in merito al potenziale
di allagamento e/o esondazione, sia sul rischio, attinenti alla
realta' esistente;
12.5) alcune delle aree di potenziale allagamento di pianura
andrebbero riverificate procedendo all'eliminazione di quelle i cui
eventi di allagamento si sono verificati per circostanze riferibili a
cause specifiche non piu' ripetibili;
12.6) si chiede di riverificare i perimetri delle aree di potenziale
allagamento sia in base a quanto esistente sul posto (lotti ed aree
gia' edificate) sia in base alle previsioni urbanistiche della
variante generale al PRG in fase di approvazione, onde mantenere
unitarieta', nei limiti del possibile, del vincolo, delle norme e
delle disposizioni;
12.7) si chiede di riverificare attentamente tutte le aree di
potenziale allagamento dei terrazzi piu' elevati, specie quelle
segnalate, e stralciarle dal Piano di Bacino;
12.8) si chiede di inserire nel Piano di Bacino le aree esondabili
del fiume Bidente-Cave di Magliano con i rispettivi tempi di ritorno
e valutare l'effetto "cassa di espansione" che la loro inondazione
esercita sulle aree poste piu' a valle ritenute esondabili nel
progetto di Piano di Bacino;
12.9) si chiede di inserire nel Piano di Bacino le aree esondabili
del fiume Ronco-localita' Ronco con i rispettivi tempi di ritorno e
valutare l'effetto "cassa di espansione" che la loro inondazione
esercita sulle aree poste piu' a valle ritenute esondabili nel
progetto di Piano di Bacino;
12.10) si chiede di inserire nel Piano di Bacino la zona
storicamente esondabile ed esondata del fiume Rabbi - loc.
Vecchiazzano con i rispettivi tempi di ritorno e valutare l'effetto
"cassa di espansione" che la loro inondazione esercita sulle aree
poste piu' a valle ritenute esondabili nel progetto di Piano di
Bacino;
12.11) si chiede di adottare quale cartografia di piano la scala di
1:10.000 (meglio 1:5.000) nel duplice formato tiff e shape onde
garantire una sufficiente precisione in fase di adeguamento
cartografico da parte dei Comuni;
12.12) considerata la maggior precisione cartografica propria degli
studi propedeutici alla variante generale al PRG, si propone, per i
tratti non arginati di monte, di mantenere le attuali delimitazioni
presenti nelle tavole TA della variante generale al PRG allegate.
Oss. n. 13, 33 - Comune di Gatteo
Con riferimento all'art. 10 della normativa, si richiede che venga
definito il significato di "vettori idrici arginali", stabilendo le
caratteristiche specifiche che devono avere gli argini, e di "corpi
arginali delle aste fluviali principali", eventualmente individuando
le aste principali sulla cartografia.
Oss. n. 14, 27 - Comune di Cervia
Parte generale
Si rimanda ai punti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10,
7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di
Ravenna.
Proposte di modifica cartografica
14.1) La perimetrazione delle aree in generale ed i vincoli imposti
appaiono fortemente differenziati e tali da non apparire
giustificabili: in altri termini aree indicate potenzialmente
esondabili (art. 6) che hanno prescrizioni edilizie accettabili e
condivisibili e che sono state recentemente allagate, sono a contatto
con aree art. 3 in cui e' fatto divieto di nuove edificazioni, ma che
si trovano nelle medesime condizioni morfologiche ed idrauliche e non
sono mai state allagate. Si chiede quindi un'analisi piu'
approfondita ed una graduazione in funzione della distanza dal corso
d'acqua e del livello idrico atteso;
14.2) la zonizzazione di cui all'art. 3 deve escludere i nuclei
abitati esistenti e le autorizzazioni urbanistiche in essere,
suggerendo le misure da adottare per il miglioramento della
situazione esistente;
14.3) si chiede di completare le indagini idrauliche e morfologiche
in corso da parte della Autorita' di Bacino rimandando la fase di
adozione ed approvazione del Piano stralcio solo nel momento in cui
gli studi saranno terminati, al fine di valutare la situazione su
dati certi ed aggiornati;
14.4) si propongono le seguenti modifiche alle perimetrazioni delle
aree sulla base di quanto indicato nella Tavola allegata: a) si
individuano come le aree soggette all'art. 3 le zone a ridosso del
Savio, escluso l'abitato di Cannuzzo; b) per quanto riguarda le
restanti aree classificate dal Piano come "aree ad elevata
probabilita' di esondazione" di cui all'art. 3, si propone il loro
inserimento come "aree a moderata probabilita' di esondazione" di cui
all'art. 4;
14.5) si suggerisce di eliminare nella zonizzazione delle aree
soggette a vincolo idrogeologico l'area della "pinetina" di
Pinarella.
Proposte di modifica normativa
Si richiedono le modifiche del testo dei seguenti articoli, cosi'
come riportato.
Si rimanda ai punti 7.14a, 7.15a, 7.15b, 7.16a, 7.16b, 7.16c, 7.16d,
7.16e, 7.16f, 7.16g, 7.17a, 7.17b, 7.18a, 7.19a, 7.20a, 7.20b, 7.20c,
7.21a, 7.21b, 7.22 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di
Ravenna.
Oss. n. 15, 21 - Comune di Cesenatico
Parte generale
Si rimanda ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
7.10, 7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune
di Ravenna.
Proposte puntuali riferite alla problematica del Comune di Cesenatico
15.1) Nella redazione delle zonizzazioni di Piano si chiede che sia
tenuto conto di quanto elaborato in materia per il PRG 98 approvato,
variante generale del Piano regolatore di Cesenatico. In particolare,
nell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico o con
probabilita' d'esondazione, si suggerisce che vengano presi in
considerazione gli elementi forniti dalle carte geomorfologica e
idrologica in scala 1:5.000 del Piano;
15.2) nelle zonizzazioni e nelle relative norme si propone che sia
fatta distinzione tra le aree gia' in passato inondate e quelle
individuate come potenzialmente tali dal Piano stralcio, evitando di
gravare ampie aree con vincoli ed oneri eccessivi e lasciando in
proposito discrezionalita' di zonizzazione o di gestione al Comune,
che puo', in pratica, imporre anche vincoli maggiori di quelli
previsti dal Piano generale; all'art. 4 e', pertanto, opportuno siano
assoggettate solo le aree effettivamente inondate, individuate dalla
carta idrologica del PRG 98 comunale;
15.3) per una approfondita valutazione delle problematiche
idrogeologiche del territorio comunale di Cesenatico si suggerisce di
richiedere il contributo del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone;
15.4) Si chiede: a) di uniformare, per quanto possibile, le
definizioni raccolte nell'art. 2 a quelle urbanistiche di legge,
utilizzate dal PRG, al fine di evitare fraintendimenti; b) di fare
riferimento alle situazioni del territorio urbanizzato secondo le
zonizzazioni usualmente individuate dai PRG; c) di riformulare alcune
definizioni di rilevante importanza per quanto concerne la normativa,
come, ad esempio, quelle relative agli argini o ai corpi arginali;
15.5) si fa presente la necessita' di semplificare, per quanto
possibile, normative e cartografia del Piano stralcio al fine di
renderne piu' chiara e semplice l'applicazione;
15.6) si chiede di completare le indagini idrauliche e morfologiche
in corso di approfondimento da parte della Autorita' di Bacino
rimandando la fase di adozione ed approvazione del Piano stralcio
solo nel momento in cui gli studi saranno terminati, al fine di
valutare la situazione su dati certi ed aggiornati;
15.7) dalla specifica normativa del Piano stralcio si richiede siano
fatti salvi i piani attuativi di iniziativa pubblica gia' adottati e
di iniziativa privata gia' approvati;
15.8) nella redazione dei vincoli e' necessario sia tenuto conto dei
miglioramenti nel controllo dei deflussi e nel contenimento delle
possibilita' di esondazione e di allagamento gia' conseguiti o
conseguibili dai lavori di adeguamento della rete di deflusso in
corso o di imminente attuazione da parte della Regione;
15.9) si suggerisce di introdurre nelle norme del Piano un articolo
che offra la possibilita' di modificarne le zonizzazioni, anche
durante la sua fase attuativa, qualora intervengano nuove situazioni
o nuovi elementi tali da giustificare motivatamente i conseguenti
cambiamenti di zonizzazione e quindi di normativa;
15.10) con riferimento all'art. 7, concernente gli attraversamenti,
si fa presente che: a) la portata di progetto prevista e' diversa da
quella monosecolare usualmente suggerita nelle nostre zone dalle
Autorita' competenti; b) il tempo di tre mesi, concesso agli
interessati per la verifica idraulica dell'attraversamento, e'
particolarmente ristretto;
15.11) per quanto concerne il controllo degli apporti d'acqua (art.
8) sarebbe opportuna una precisazione dell'effettiva Autorita'
competente citata. Si fa presente, inoltre, che l'applicazione della
norma richiede un sistema di gestione del territorio e di controllo
attualmente inesistente e di difficile organizzazione comunale.
15.12) l'importante problema della invarianza idraulica dovrebbe
essere normato sulla base di una ampia preliminare fase di
sperimentazione e di definizione delle specifiche situazioni di
fatto, riferite a livelli prestazionali e non solo areali, nonche'
tenendo conto di quanto eventualmente viene gia' applicato nel
territorio di pianura dai Consorzi di Bonifica, dai Comuni, ecc.;
15.13) a) in merito alle verifiche della tenuta dei corpi idraulici
(sezione utile e idoneita' degli argini se del caso) e alle distanze
di rispetto imposte alle nuove previsioni urbanistiche (art. 10), si
chiede, nel caso della pianificazione adottata e non definitivamente
approvata, di potersi attenere a quanto e' gia' stato previsto in
base alle norme vigenti; b) essendo il problema della tenuta dei
corpi arginali giustamente ritenuto proprio del Piano di bacino, dato
che concerne l'intera problematica di ciascun corso d'acqua, non e'
chiaro, pertanto, quale validita' ed impostazione possano avere
nell'ambito comunale verifiche di singoli casi particolari; c)
vengono addossati ai Comuni impegni onerosi, che non sono attrezzati
ad assumere e rispetto ai quali maggiore competenze specifiche ha, ad
esempio, il Consorzio di bonifica. In definitiva il risultato di
questa norma potrebbe essere semplicemente quello di bloccare ogni
ulteriore previsione nelle aree di rispetto precisate dall'art. 10.
15.4) per quanto concerne il controllo delle prestazioni complessive
del sistema, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 richiede,
anche da parte dei Consorzi di bonifica, una tale raccolta ed
elaborazione di dati, riferiti inoltre a tempi di ritorno diversi da
quelli attualmente usati, ed un impegno organizzativo difficilmente
assolvibile nei ristretti tempi previsti;
15.15) si richiede sia per l'art. 11 che per qualsiasi altro
articolo di precisare le specifiche Autorita' competenti relative ad
ogni singola procedura prevista;
15.16) nell'art. 17 si osserva che le competenze sull'attivita' di
controllo sono genericamente attribuite a troppi enti ed uffici
sostanzialmente autonomi e la cui attivita' e' spesso portata a
sovrapporsi. Per evitare difficolta' e divergenze di giudizio e
d'interpretazione, sarebbe opportuno che il Piano stralcio
specificasse in proposito, anche sulla base delle leggi e normative
vigenti, l'ambito specifico di competenza di ciascuno di questi enti
e uffici. Si sottolinea che tali compiti, specie per quanto concerne
i Comuni, difficilmente possono essere attuati nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Oss. n. 16, 23 - Comune di Russi
16.1) Si chiede l'attivazione di incontri tra l'Autorita' di bacino
e il Consorzio di bonifica per raccogliere completamente i dati
tecnici degli interventi effettuati dal 1996 ad oggi e che la
documentazione aggiornata sulla base dei nuovi dati acquisiti sia
trasmessa al Comune di Russi;
16.2) si chiede che sia valutata, in forma esauriente, la
problematica della zona abitata di S. Pancrazio in quanto, secondo
quanto prescritto dal vigente PRG e desunto dalle relazioni
geologiche effettuate in sede di variante generale e di varianti
specifiche, la zona sarebbe individuata a "rischio di esondazione"
del fiume Montone;
16.3) con riferimento all'art. 6 della normativa, si osserva la
proposta di vincolo al diniego di concessioni edilizie per la
realizzazione di locali cantinati o seminterrati, senza alcuna
ipotesi o proposta di deroga in considerazione della quota di
campagna attuale rispetto alla quota di scorrimento dei corsi d'acqua
principali;
16.4) con riferimento all'art. 6 della normativa, si osserva che
eseguire "recinzioni non superabili dalle acque" porterebbe a
realizzare recinzioni con manufatti di tipo "pieno", con altezza
fuori terra di misura varia, che nel caso di incroci, svincoli, ecc.,
sarebbero ostativi della "visuale libera" e, quindi, creare
limitazioni alle visuali con punti di viabilita' "non sicuri" o
comunque problemi relativi alla circolazione del tratto interessato;
16.5) tenendo conto che a tutt'oggi non e' ancora stato definito il
perimetro delle potenziali "aree a rischio di allagamento" del
territorio comunale di Russi, ci si riserva di essere in possesso
della proposta definitiva e di formulare integrazioni alla presente,
alla luce dei nuovi atti e documenti;
16.6) si rileva la necessita' di fare una propria analisi della
proposta di perimetro formulata dall'Autorita' di Bacino dopo averla
riportata sulle cartografie di PRG, in quanto per le aree di sviluppo
previste sono in corso gli atti urbanistici autorizzativi relativi
agli interventi; si rileva che vincoli e prescrizioni non derogabili,
da inserire nelle norme di PRG, potrebbero sensibilmente variare le
possibilita' di attuazione degli interventi; si rileva che inserire
vincoli o prescrizioni "in corso d'opera" andrebbe comunque ad
incidere sensibilmente sulle pianificazioni territoriali in vigore
nonche' sulle pianificazioni di intervento che gli attuatori delle
aree hanno effettuato alla luce di quanto prevede l'attuale PRG; e'
opportuno valutare che la modifica di normative vigenti puo' incidere
anche sull'attuazione di nuove aree che il PRG prevede.
Oss. n. 18, 28 - Comune di Cesena
Parte prima
Si rimanda ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
7.10, 7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune
di Ravenna.
Parte seconda
18.1) In merito alla riperimetrazione delle aree soggette a vincolo
idrogeologico: a) in relazione alla cartografia concernente il
vincolo idrogeologico, si suggerisce di eliminare nella zonizzazione
le piccole aree esenti dal vincolo che figurano all'interno di piu'
vaste superfici vincolate; b) si suggerisce, per quanto concerne
specificatamente l'area cesenate, di estendere il vincolo all'intera
zona collinare a monte dei terrazzamenti alluvionali come nella
proposta di zonizzazione allegata;
18.2) in merito alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3: a) di precisare nell'art. 12 delle norme, la distinzione
esistente tra UIE a diverso grado di rischio Œmolto elevato (R4),
elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)©, individuate nella carta
della Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala
1:25.000, e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed elevato R3
zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la Perimetrazione
aree a rischio di frana; b) di precisare nell'art. 12 delle norme che
i vincoli, concernenti due o piu' zone a diverso grado di
pericolosita' individuate, riguardano strettamente le aree indicate
nelle carte di Perimetrazione aree a rischio di frana in scala
1:5.000; c) di chiarire se le parti delle UIE, considerate
globalmente a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 nella carta
della Perimetrazione aree a rischio di frana in scala 1:5.000, sono
da considerare esenti da ulteriori specifiche norme, oppure se per
esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le aree a rischio medio
(R2) o moderato (R1); d) si suggerisce di introdurre nell'art. 12
delle norme, per quanto concerne l'area di pertinenza della frana di
Borello, le prescrizioni relative alla zona 3 previste dal PRG 2000
adottato dal Comune di Cesena;
18.3) in merito all'assetto della rete idrografica: a) si suggerisce
di coinvolgere il Consorzio di bonifica Savio e Rubicone, data la
sperimentata competenza nel settore, per approfondire la definizione
delle problematiche idrogeologiche della pianura cesenate; b) si
propone, data la graduazione del fenomeno normato, di riunire
nell'art. 4 delle norme anche i contenuti dell'art. 5 e 6 delle
stesse; c) si propone che nelle zonizzazioni riferite all'assetto
della rete idrografica cesenate sia tenuto presente quanto in
proposito elaborato all'atto della redazione del PRG 2000 adottato
dal Comune di Cesena nell'ottobre 2000. Si suggerisce in particolare,
per quanto concerne l'art. 4 delle norme, di tenere presente quanto
definito in merito alle aree rallentate e depresse nella Carta delle
problematiche idrogeologiche, predisposta in sede di redazione del
PRG 2000; d) si propone, relativamente all'art. 3 delle norme, di
inserire solo le aree che ricadono all'interno dell'ambito di tutela
fluviale individuato nel PRG 2000 adottato dal Comune di Cesena; e)
si propone di assoggettare all'art. 4 tutte le aree esondabili,
individuate dalla Carta delle problematiche idrogeologiche,
predisposta in sede di redazione del PRG 2000, situate al di fuori
dell'ambito di tutela fluviale, di cui e' stato proposto
l'inserimento nell'art. 3; f) si chiede di tenere conto, nella
redazione dei vincoli, dei lavori di adeguamento della rete di
deflusso (in particolare nella zona del Pisciatello) in corso o in
programma a cura del Servizio provinciale Difesa del suolo; g) si
chiede di escludere dalle zonizzazioni relative all'art. 3 i settori
degli abitati ormai realizzati e di dettare opportune norme per
migliorare la loro situazione di fatto.
Proposte di modifica normativa
Si rimanda ai punti 7.14a, 7.15a, 7.15b, 7.16a, 7.16b, 7.16c, 7.16d,
7.16e, 7.16f, 7.16g, 7.17a, 7.17b, 7.18a, 7.19a, 7.20a, 7.20b, 7.20c,
7.21a, 7.21b, 7.22 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di
Ravenna.
Oss. n. 19 - Autorita' dei Bacini regionali romagnoli
Proposte di modifica normativa
Si propone:
19.1) Nell'antiporta del documento, di sostituire la dicitura
"Elenco elaborati" con "Elenco degli elaborati costituenti parte
integrante del Piano stralcio";
19.2) nell'Indice, di sostituire il titolo dell'art. 12 "Zone a
rischio di frana molto elevato R4 ed elevato R3" con "Zone a rischio
di frana";
19.3) all'art. 2, di aggiungere le seguenti definizioni: R1 Rischio
di frana moderato; R2 Rischio di frana medio; R3 Rischio di frana
elevato; R4 Rischio di frana molto elevato;
19.4) all'art. 3, di aggiungere, dopo il IV comma, i seguenti
ulteriori commi: a) comma 5: sono fatti salvi gli interventi sulle
aree e la realizzazione di opere e di manufatti edilizi i cui
provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi alla data di
approvazione del Piano, previa adozione delle possibili misure di
riduzione della loro vulnerabilita'. b) comma 6: nel caso che le
caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle
aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da
configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e
definite zone, l'Autorita' di bacino puo' adottare modifiche alla
perimetrazione delle aree medesime sulla base di studi idraulici,
eseguiti da enti o da privati interessati, secondo i criteri e le
metodologie applicate per la redazione del presente Piano, in cui
venga dimostrato che le aree in oggetto non sono esposte ai rischi
idraulici previsti, o che questi interessino un'area diversamente
configurata. c) comma 7: Nelle aree ad elevata probabilita' di
esondazione interessate dal Programma degli interventi previsti nelle
linee di azione di cui al punto 7 della Relazione Tecnica-Rischio
idraulico, i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano fino alla realizzazione degli interventi medesimi. Il
Comitato Istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica funzionale
di detti interventi e determina la nuova perimetrazione conseguente.
d) comma 8: dette nuove perimetrazioni, unitamente a quelle derivanti
dalla revisione della zonizzazione in funzione della acquisizione di
rilievi topografici aggiornati, costituiranno variante al presente
Piano in sede di redazione del Piano di bacino, da elaborarsi entro
il 30 giugno 2003.
19.5) all'art. 7, di aggiungere, dopo il VII comma, il seguente
comma: "Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano
per le linee aeree delle reti tecnologiche";
19.6) all'art. 9, di sostituire il comma 5 con il seguente: "La
norma del presente articolo si applica ai nuovi interventi di
trasformazione urbanistica che comportino un ampliamento netto delle
superfici coperte da pavimentazioni stradali o da volumi edilizi";
19.7) all'art. 9, di sostituire al VI comma le parole "all'Allegato
7" con "all'Allegato 6";
19.8) all'art. 10, di sostituire al I comma le parole "tutti i
vettori idrici" con: "tutti i fiumi";
19.9) all'art. 10, di cassare il 20 e 30 comma;
19.10) all'art. 10, di aggiungere, al comma IV, dopo le parole
"corpi arginati" le parole "di cui al comma 1";
19.11) all'art. 12, si propone di sostituire il titolo "Zone a
rischio da frana molto elevato R4 ed elevato R3" con "Zone a rischio
da frana";
19.12) all'art. 12, di aggiungere, dopo il IX comma, il seguente
comma 10: "Nell'ambito del presente Piano, l'analisi di
approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti
all'interno delle Unita' territoriali classificate R1 e R2 viene
demandata ai Comuni ed agli altri Enti proprietari o gestori degli
elementi esposti a rischio, i quali dovranno definire le conseguenti
misure di salvaguardia e segnalare all'Autorita' di bacino le opere
necessarie per la mitigazione del rischio";
19.13) all'art. 13, di cassare il I comma;
19.14) all'art. 13, di aggiungere, al comma II, dopo le parole
"perimetro delle aree soggette a Vincolo idrogeologico" le parole "di
cui al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267";
19.15) all'art. 14, di aggiungere, dopo il III comma, il seguente
comma IV: "L'Autorita' di bacino, unitamente alle Province ed alle
Comunita' Montane territorialmente interessate predispone, entro sei
mesi dall'approvazione del presente Piano, un atto di indirizzo
contenente norme per il corretto uso del suolo agricolo. Detto atto,
a seguito della consultazione con tutti i soggetti interessati,
costituira' parte integrante del Piano di Bacino, da elaborarsi entro
il 30 giugno 2003".
Proposte di modifica cartografica
Si propone:
19.16) una correzione di errori materiali commessi in fase di
digitalizzazione, facendo aderire i perimetri delle aree ad elevata,
moderata e bassa probabilita' di esondazione in ogni caso al piede
esterno dell'argine o alla riva del corso d'acqua, e in alcuni casi
ai limiti fisici ben riconoscibili quali strade o curve di livello
rappresentative sulla base della cartografia allegata (tav. 1, 2.a,
2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3, 4.a, 4.b, 4.c, 5, 6);
19.17) di aggiungere l'area della Villa Romana di Russi fra le aree
di potenziale allagamento di cui all'art. 6 delle Norme a correzione
di un errore materiale;
Proposte di modifica alle Tavole di piano
19.18) Si segnala la necessita' di modificare come segue alcune
delle tavole di Piano: a) Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di
Brisighella: correzione della data di riferimento della DGR n. 172 da
12/2/1997 a 18/2/1997; b) Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di
Civitella di Romagna: inserire dicitura "Dichiarato da consolidare e
da trasferire con RD n 374 del 23/2/1922"; c) Perimetrazione delle
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.
Cusercoli in comune di Civitella di Romagna: correzione, nella nota
con asterisco, del numero della DGR da n. 365 a n. 3483; d)
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di Mercato Saraceno:
stralciare la scritta "(art. 12 zone a rischio da frana molto elevato
R4 ed elevato R3)"; e) Perimetrazione delle aree a rischio di frana
in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Linaro in comune di Mercato
Saraceno: correzione, nella dicitura che richiama la perimetrazione,
dell'anno '88 in '83; f) Perimetrazione delle aree a rischio di frana
in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Predappio Alta in comune di
Predappio: inserire la dicitura "Perimetrazione DCR n. 1732 del
14/9/1978"; g) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala
1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo comune Sogliano al Rubicone:
inserire la seguente frase "Perimetrazione e normativa DGR n. 1840
del 12/9/1999 (Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato)"; h) Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
- scala 1:25.000 Tavola 255NE-255SE loc. Montiano: si propone la
variazione da bianco a giallo, rischio R2 delle UIE a ovest
dell'abitato; i) Riperimetrazione del vincolo idrogeologico - scala
1:50.000: si propone di riperimetrare a vincolo tutta la collina e
montagna, escludendo unicamente le vallate dei principali corsi
d'acqua.
Oss. n. 20 - Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,
Flamigni Maria, Pondini Tiziano
Si richiede di sostituire la perimetrazione relativa alla loc.
Cusercoli-Serfille e alla loc. Cusercoli-Sambrocco contenuta
nell'elaborato "Perimetrazione aree a rischio di frana - loc.
Cusercoli-Sambrocco in comune di Civitella di Romagna" con quella
elaborata a seguito di indagini geologiche specifiche.
Oss. n. 22 - Comune di Bagno di Romagna
Si richiede:
22.1) di chiarire se i Piani comunali (PSC, POC, ecc.), per la
valutazione della compatibilita' ambientale delle proposte di
progetto e/o per l'eventuale rielaborazione delle carte del dissesto
comunali, debbano fare riferimento alla valutazione degli elementi di
dissesto effettuata dal PTCP o a quella effettuata dal Piano di
bacino;
22.2) di prevedere nell'ambito del corpo normativo definitivo una
metodologia dinamica di modifica, integrazione e aggiornamento delle
analisi e delle previsioni di vincolo riportate nel Piano di bacino,
consentendo alle Amministrazioni interessate di interagire con tale
Piano in tempi anche distinti dai periodici aggiornamenti al quale
verra' sottoposto, codificando una metodologia di indagine, di
catalogazione e di elaborazione dei dati di base che consenta una
interpretazione delle norme e una elaborazione delle proposte
omogenea e immediata;
22.3) di modificare l'art. 9 circostanziando in maniera diversa la
casistica di validita' della norma per i comuni montani e comunque
per limitare previsioni attuative, in un territorio che per
caratteristiche morfologiche e di tipologia di insediamento, in prima
analisi, non pare costituire l'anello debole di tale preoccupazione
se non per l'innalzamento del livello di cura e manutenzione delle
aste fluviali e del territorio nel suo complesso;
22.4) di togliere dall'art. 9 l'univoca soluzione proposta per la
realizzazione degli obiettivi fissati, rimandando a specifiche
normazioni tecniche di indirizzo, alle quali le singole
Amministrazioni unitamente ai soggetti attuatori possano riferirsi
per la proposta di soluzioni tecniche valutate volta per volta le
piu' opportune;
22.5) con riferimento alle aree di seguito indicate, si chiede: a)
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000 Tavola loc. Acquapartita - Fossatone: di riperimetrare
l'area in dissesto, estendendola rispetto al Piano stralcio, secondo
le modalita' indicate nella carta del dissesto del PSC, per gli
elementi f-121 e f-122, mentre il perimetro della zona 2 dovrebbe
tenere conto dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle
osservazioni sviluppate in sito, modificandosi con la geometria
proposta nel relativo allegato di sintesi; b) Perimetrazione delle
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.
Acquapartita - Valgianna: di riperimetrare l'area in dissesto,
estendendola rispetto al Piano stralcio, secondo le modalita'
indicate nella carta del dissesto del PSC, per l'elemento f-119,
mentre il perimetro della zona 2 dovrebbe tener conto dell'assetto
geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni sviluppate in sito,
modificandosi con la geometria proposta nel relativo allegato di
sintesi; c) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala
1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Acquapartita - 1: di sviluppare
un'idonea campagna geognostica che definisca la reale geometria e
caratterizzazione dei suoli e quindi di adottare la zonizzazione del
piano stralcio come provvisoria; d) Perimetrazione delle aree a
rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Acquapartita
- 2: di riperimetrare l'area in dissesto e la zona 2 tenendo conto
dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni
sviluppate in sito, modificandosi con la geometria proposta nel
relativo allegato di sintesi; e) Perimetrazione delle aree a rischio
di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. San Piero in Bagno -
Montanino: di sviluppare un'idonea campagna geognostica che definisca
la reale geometria e caratterizzazione dei suoli e quindi di adottare
la zonizzazione del Piano stralcio come provvisoria; f)
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000 Tavola loc. San Piero in Bagno - Monte Sorbo: di
riperimetrare l'area in dissesto e la zona 2 tenendo conto
dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni
sviluppate in sito, modificandosi con la geometria proposta nel
relativo allegato di sintesi; g) Perimetrazione delle aree a rischio
di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Sapaticcia: il
declassamento della zona 1, non risultando in essere le situazioni di
rischio che ne hanno determinato la classificazione e che pertanto
tutta la perimetrazione debba essere ricondotta, con le opportune
revisioni grafiche, ad un'unica classe in zona 2; h) Perimetrazione
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.
Selvapiana - Az. Agr. Guidi: di riperimetrare l'area in dissesto e la
zona 2 tenendo conto dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle
osservazioni sviluppate in sito, modificandosi con la geometria
proposta nel relativo allegato di sintesi; i) Perimetrazione delle
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.
Selvapiana: si concorda con la perimetrazione, che risulta ricalcare,
pur con scarso dettaglio grafico, quella proposta dal Servizio
provinciale Difesa del suolo nell'ambito della Perimetrazione e
zonizzazione ai sensi della Legge 445/08;
22.6) si chiede l'inserimento tra le aree a rischio di frana in
scala 1:5.000 e 1:10.000 delle seguenti ulteriori situazioni di
pericolosita' e rischio, per cui si allegano gli studi geologici e
geognostici disponibili e le valutazioni contenute nella carta del
PSC: a) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000
e 1:10.000, nuova Tavola loc. Il Trino: tale area ricade nell'ambito
della UIE n. 1107 e interessa il versante sotteso dal nucleo abitato
del Trino che e' stato coinvolto dall'evento di instabilita'. Sulla
base dei dati a disposizione si formula la proposta di perimetrazione
allegata; b) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala
1:5.000 e 1:10.000, nuova Tavola loc. Villaggio Gamberini: tale area
ricade nell'ambito della UIE n. 1005 e interessa il versante sotteso
dal nucleo abitato Villaggio Gamberini che e' stato coinvolto
nell'estremo nord-orientale dall'evento di instabilita'. Sulla base
dei dati a disposizione si formula la proposta di perimetrazione
allegata; c) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala
1:5.000 e 1:10.000, nuova Tavola loc. Fiume - Ca' di Francesco: tale
area ricade nell'ambito della UIE n. 132 e interessa il versante
sotteso dalla localita' Il Fiume al limite morfologico del Fiume
Savio, il cui alveo sottende il piu' ampio versante in esame e fa
parte della piu' ampia area di instabilita' gia' denominata "di
Selvapiana". Pur non ravvisando condizioni di rischio legate
direttamente a nuclei abitati o ad infrastrutture di importanza
comunale, si ravvedono elevate condizioni di rischio laddove l'evento
evolva al piede causando uno sbarramento dei regolari deflussi del
Fiume Savio. Sulla base dei dati a disposizione si formula la
proposta di perimetrazione allegata.
Oss. n. 24 - Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese
In merito alla nuova perimetrazione delle aree soggette a vincolo
idrogeologico contenuta nel Piano stralcio per l'Assetto
idrogeologico, si chiede:
24.1) di rendere la perimetrazione piu' omogenea ricomprendendo le
aree di dimensioni modeste/piccole, attualmente escluse, in quanto
cio' renderebbe difficile l'esatta applicazione della normativa di
riferimento;
24.2) l'esclusione, dalla perimetrazione, dei terrazzi fluviali di
fondovalle.
Oss. n. 25 - Comune di Civitella di Romagna
In merito alla "Perimetrazione delle aree a rischio di frana"
contenuta nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico, si chiede
di modificare le seguenti perimetrazioni sulla base dei risultati
delle indagini geologiche allegate:
25.1) Area Cimitero in loc. Cusercoli;
25.2) Area strada vicinale Varolo in loc. Cusercoli-Fosso di Varolo.
Oss. n. 26 - Comune di Santa Sofia
In merito alla "Perimetrazione delle aree a rischio di frana"
contenuta nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, si chiede
di modificare la perimetrazione in loc. Capoluogo-Colombaia sulla
base dei risultati delle indagini geologiche allegate.
Oss. n. 30 - Lauro Giovanni
Si chiede di escludere l'abitazione di proprieta' dell'osservante
dalla zona 1 relativa alla perimetrazione a monte di Bagno di
Romagna.
Oss. n. 32 - Comune di Predappio
32.1) Con riferimento alle aree soggette a vincolo idrogeologico: a)
si chiede di eliminare nella relativa zonizzazione cartografica le
piccole aree esenti che figurano all'interno di piu' vaste superfici
vincolate, riguardanti in ogni caso aree collinari o montane con
forti acclivita', con vario grado di propensione al dissesto e con
diffusi pericoli di erosione superficiale assai vulnerabili nel caso
di interventi incauti. Sarebbe inoltre impossibile gestire con
efficacia il vincolo senza avere confini, tra le aree incluse e
quelle esenti, facilmente riconoscibili; b) si propone, per quanto
concerne specificatamente l'area comunale, di estendere il vincolo a
tutta l'area collinare a monte dei terrazzamenti alluvionali in
quanto, anche nei settori attualmente esclusi, sono presenti
superfici a rischio legate alla situazione geomorfologica ed ai
processi morfogenetici in atto;
32.2) con riferimento alle zone a rischio di frana molto elevato R4
ed elevato R3: a) di precisare nell'art. 12 delle Norme, la
distinzione esistente tra UIE a diverso grado di rischio, individuate
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
in scala 1:25.000", e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3 zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana"; b) di precisare
nell'art. 12 delle Norme che i vincoli riguardano strettamente le
aree indicate nelle carte di "Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000"; c) di chiarire se le parti delle UIE,
considerate globalmente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in
scala 1:25.000", sono da considerare esenti da ulteriori specifiche
norme, oppure se per esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le
aree a rischio medio (R2) o moderato (R1); d) nell'art. 12 delle
norme, per quanto concerne l'area a rischio di Predappio Alta, e'
necessario definire le prescrizioni relative alla zona 3, precisando
in proposito che il PRG adottato prevede un piccolo completamento
edilizio. Si allega elaborato cartografico indicante la modifica
richiesta;
32.3) di introdurre nelle norme un articolo che dia la possibilita'
di modificare le zonizzazioni di Piano, anche durante l'attuazione
del Piano stesso, qualora intervengano nuove situazioni (lavori
effettuati, acquisizione di ulteriori elementi, ecc.) che
motivatamente giustifichino i corrispondenti cambiamenti
d'attribuzione e quindi di normativa.
Oss. n. 34 - ENEL - Direzione Emilia-Romagna
34.1) Si evidenzia che gli elettrodotti a media e bassa tensione per
il superamento di rilevanti ostacoli naturali dovrebbero avere
campate lunghe che determinerebbero sollecitazioni meccaniche
superiori a quelle sopportabili dai sostegni in uso; in tal caso e
senza riuscire a rimanere fuori dalle fasce in questione andranno
utilizzati sostegni di dimensione maggiore che comporterebbero
controindicazioni paesaggistico-ambientali;
34.2) e' da rilevare che il contenuto degli artt. 3, 4, 6, 7 e 10
sembra costituire di fatto un'implicita modifica della Legge statale
(RD 523/1904) che stabilisce che "i sostegni di linee elettriche e
relative fondazioni non devono avere alcun punto fuori terra ad una
distanza minore di 5 metri dal piede, sia interno che esterno, di
argini di III Categoria". Si ritiene pertanto che, poiche' la
normativa tecnica nazionale sugli impianti elettrici costituisce
norma di sicurezza, questa debba prevalere sui disposti dei citati
articoli e che di conseguenza la Normativa di piano andrebbe
modificata in tal senso;
34.3) si rileva che l'art. 3, comma 3, l'art. 4, comma 4, l'art. 6,
commi 1 e 6, l'art. 10, comma 5, dispongono che gli impianti
elettrici (nel Piano denominati "reti tecnologiche, impiantistiche e
di trasporto dell'energia") possono essere posti nelle diverse
situazioni idrauliche e territoriali solo se sul loro progetto sia
conseguita "l'approvazione dell'Autorita' idraulica competente". Si
sottolinea che suddetta normativa, con valenza generalizzata e
cogente, costituisce un fattore di rilevante incidenza sull'attivita'
amministrativa-autorizzativa. Si propone che gli impianti elettrici,
oggetto peraltro di costanti e specifiche verifiche
tecnico-amministrative preventive all'avvio delle istruttorie
autorizzative generali o per gli attraversamenti/parallelismi,
vengano esclusi dagli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 6, 7 e
10 fatte salve situazioni idrauliche particolari/puntuali cui dovra'
comunque essere tenuto conto;
34.4) nell'ambito delle semplificazioni amministrative occorre
prevedere che in determinate situazioni idrauliche particolari gli
interventi impiantistici ENEL dovranno solo essere preventivamente
segnalati con una comunicazione analoga a quella prevista dall'art.
2, comma 5 della L.R. 10/93 per gli impianti di modesta entita';
34.5) si propone di valutare una integrazione della Normativa di
piano di modo che, tenendo conto di oggettive e sostanzialmente
puntuali situazioni idrauliche, sia possibile almeno un'applicazione
differenziata e correlata all'effettiva ed altrettanto puntuale
incidenza delle nuove reti tecnologiche (quelle elettriche nel caso
in specie) e della loro tipologia. Ove cio' non fosse ritenuto
possibile, si propone di consentire almeno una diversificazione dei
vincoli e degli adempimenti correlati alle tipologie costruttive
delle reti elettriche interferenti, in particolare le linee interrate
(sub alveo) di qualsiasi tensione e quelle aeree con sostegni
monostelo ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale e delle aree
ad elevata probabilita' di esondazione;
34.6) si segnala che gli interventi impiantistici ENEL trovano gia',
con le opportune graduazioni in relazione alle loro dimensioni, la
necessaria disciplina nella Direttiva regionale concernente le
procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione
del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148,
149 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, relativamente a: a)
articolo 12, comma 5, lettere c) e d); b) articolo 13, commi 1 e 2;
c) articolo 17.
Oss. n. 35 - Provincia di Forli'-Cesena
35.1) Si ritiene che l'impianto complessivo delle Norme debba e
possa essere migliorato, rendendolo piu' pertinente ed efficace,
mediante meccanismi normativi maggiormente valutativi e adattativi.
Si ritiene che il Piano debba prefigurare gli effetti sugli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica e sulle condizioni di
attuabilita' degli interventi previsti dallo stesso;
35.2) appare di dubbia legittimita' e sicuramente poco efficace ed
efficiente rinviare ad una rigida e defatigante successione di
varianti urbanistiche l'adeguamento delle prescrizioni conseguenti la
realizzazione di interventi che, nella maggior parte dei casi, non
dipendono dai Comuni, ma da altri soggetti istituzionali pubblici ed
anche da privati. Si ritiene che in un certo "silenzio" della
legislazione settoriale al riguardo, il Piano debba "appoggiarsi" a
quella relativa all'ordinamento regionale e locale ed a quella
urbanistico-territoriale;
35.3) si ritiene, in rapporto ai punti precedenti, che il disposto
dell'art. 16 debba essere riscritto ai fini di un piu' compiuto e
organico rispetto della legislazione settoriale e per un piu'
efficace raccordo con la legislazione urbanistico- territoriale
vigente;
35.4) in merito all'art. 4, si ritiene necessario chiarire quali
accorgimenti tecnico-costruttivi previsti nelle aree a moderata
probabilita' di inondazione siano da ritenersi prescrittivi per tutte
le costruzioni e quali, per le particolari difficolta' realizzative o
il forte impatto ambientale- paesaggistico, siano invece da
considerarsi meri indirizzi costruttivi applicabili solo in casi
particolari;
35.5) in merito al comma 3 dell'art. 7, si ritiene che occorra
indicare quali misure o precauzioni saranno da adottare e chi e' il
soggetto che le dovra' applicare, in merito a tutti i manufatti che
risulteranno inadeguati rispetto al parametro previsto di una portata
con tempo di ritorno di 200 anni;
35.6) con riferimento all'art. 9, si ritiene che: a) il principio
dell'invarianza idraulica alle trasformazioni urbanistiche debba
essere esplicitamente applicato alle trasformazioni che comportino
non tanto trasformazioni urbanistiche, ma mere impermeabilizzazioni
dei terreni, e vada rapportato espressamente a queste; b) sarebbe
opportuno stabilire delle soglie, sotto le quali, per la modestia
dell'intervento, risulta trascurabile l'aggravio indotto dallo stesso
al bilancio idraulico; c) si suggerisce di valutare l'esclusione
dalla norma di tutti i territori comunali che, per il basso grado di
impermeabilizzazione del territorio, non possono comunque avere
influenze negative rilevanti sull'intero sistema; d) si evidenzia che
sarebbe opportuno valutare e disciplinare la problematica della
gestione del deflusso idrico nella duplice ottica della difesa del
territorio e della conservazione di un bene da utilizzare
successivamente per usi antropici, o magari anche per il riequilibrio
delle falde;
35.7) con riferimento all'art. 10, si ritiene che in nessun caso
possano essere addossati ai Comuni i compiti di verifica della tenuta
dei tratti arginati, poiche' gli stessi rientrano chiaramente tra le
funzioni proprie dell'organo competente per la gestione e la
sicurezza del corso d'acqua;
35.8) con riferimento all'art. 13: a) si ritiene che il vincolo
idrogeologico costituisca uno strumento di prevenzione del dissesto
territoriale, e pertanto un'azione di tutela dovrebbe riguardare non
solo le UIE a rischio, ma anche quelle attualmente stabili che
potrebbero essere messe in pericolo di dissesto da azioni non
compatibili. Si evidenzia inoltre che una perimetrazione delle zone,
eccessivamente frazionata e legata piu' a tematismi cartografici che
a confini certi e visibili sul territorio, rende gravoso ed
inefficace il compito di gestione e di controllo; b) si ritiene che
la prescrizione relativa all'applicazione di quanto previsto dal DM
19 aprile 1999 "codice di buona pratica agricola" vada cassata,
giacche' detto codice prende in considerazione esclusivamente la
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole; tale tema, che sara' verosimilmente e
propriamente affrontato in un successivo stralcio del Piano di
Bacino, non presenta alcun legame con quello della stabilita' dei
versanti, e quindi non trova giustificazione una sua applicazione
circoscritta ai soli ambiti soggetti a Vincolo idrogeologico;
35.9) in merito agli obiettivi generali del Piano, si suggerisce di
esplicitare maggiormente il significato dell'individuazione delle
zone a rischio di esondazione ed a rischio di frana, in rapporto alle
attuali previsioni espresse da strumenti di pianificazione di rango
infraregionale o comunale, con particolare riferimento agli ambiti di
tutela dei corsi d'acqua ed al dissesto per tutti i casi in cui il
Piano di Bacino non contiene previsioni specifiche.
Oss. n. 36 - Comune di Mercato Saraceno
Relativamente alla perimetrazione di area a rischio di frana in loc.
Montesasso e Montesasso Valle, si chiede che venga riconosciuta la
compatibilita' tra il PRG comunale ed il Piano stralcio per il
rischio idrogeologico, attestando la delimitazione di zona 2 a
ridosso della strada provinciale.
Oss. n. 37 - Comune di Mercato Saraceno
Relativamente alla perimetrazione di area a rischio di frana in loc.
Linaro, dichiarato da consolidare con DCR n. 2248 del 7 dicembre
1983, si segnala che tale abitato e' stato oggetto di intervento
pubblico concessionato in data 14 settembre 1997 con atto n. 2243.
Oss. nn. 39, 40 - Gianfranco Assirelli
Si richiede di sostituire la perimetrazione relativa alla loc.
Capoluogo-I Mandorli in comune di Rocca San Casciano contenuta
nell'elaborato "Perimetrazione aree a rischio di frana" con quella
elaborata a seguito di indagini geologiche specifiche.
ALLEGATO B
PARERE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
Oss. n. 1, 2 - Comune di Gatteo
1.1) Nella delimitazione delle aree a bassa probabilita' di
esondazione l'Autorita' di bacino ha tenuto conto degli effetti degli
interventi strutturali gia' realizzati. Inoltre dette opere non
influenzano la portata di calcolo associata al tempo di ritorno di
500 anni, riferito alla zona in oggetto. La richiesta non e' infine
supportata da alcuna documentazione tecnica. Osservazione non
accolta
1.2) Si ritiene condivisibile la richiesta in linea di principio,
soprattutto alla luce del fatto che, come esplicitato a pag. 14 della
Relazione tecnica - Rischio idraulico, la delimitazione delle aree di
potenziale allagamento e' stata effettuata sulla sola base degli
eventi dell'alluvione del 1996. Si chiede pertanto all'Autorita' di
bacino di riverificare tali situazioni e di aggiornare eventualmente
la cartografia. Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 3 - Comunita' Montana Mugello
3.1) L'osservazione non e' di pertinenza della Regione
Emilia-Romagna; si fa tuttavia presente che il Progetto di piano e'
stato inviato dall'Autorita' di bacino anche alla Regione Toscana
che, per il territorio di competenza, lo ha adottato con
deliberazione di Giunta regionale n. 1125 del 15 ottobre 2001.
Osservazione non pertinente
3.2) L'osservazione riguarda esclusivamente l'ambito territoriale
della Regione Toscana. Osservazione non pertinente
Oss. n. 4 - Comune di Verghereto
4.1) La documentazione tecnica allegata all'osservazione risulta
esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in
localita' Mazzi. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di
modificare in tal senso la perimetrazione in oggetto. Osservazione
accolta
4.2) La documentazione tecnica allegata all'osservazione non risulta
completamente esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area
in frana in localita' Riofreddo, cosi' come richiesto. Si ritiene
pero' che l'Autorita' di bacino debba tener conto dei dati
presentati, integrandoli con quelli conoscitivi gia' disponibili, al
fine di un'eventuale revisione della perimetrazione in oggetto.
Osservazione parzialmente accolta
4.3) La documentazione tecnica allegata all'osservazione non risulta
esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in
localita' Trappola. Osservazione non accolta
4.4) Come specificato alla lettera d) del parere regionale, si
ritiene che le previsioni edificatorie contenute negli strumenti
urbanistici e relativi alla zona 2 delle aree a rischio di frana R3 e
R4 possano essere fatte salve per gli strumenti vigenti alla data di
adozione del Piano, a condizione che siano adottati gli opportuni
accorgimenti progettuali e costruttivi previsti dalla normativa.
Osservazione accolta
Oss. n. 5 - Immobiliare il Sole Srl
La localita' capoluogo di Roncofreddo e' stata perimetrata come area
a rischio idrogeologico molto elevato all'interno dei Piani
straordinari di cui alla Legge 267/98 e successivamente recepita dal
Progetto di piano in esame, ai sensi dell'art. 1 della medesima
legge. La zonizzazione effettuata individua la zona di frana attiva
(zona 1) e la zona di possibile evoluzione del dissesto (zona 2).
L'area oggetto di osservazione si trova in zona 2 ed e' soggetta ad
una normativa di tutela in quanto zona di possibile influenza di
fenomeno franoso.
La localita' in oggetto e' inoltre inserita tra le situazioni a
rischio idrogeologico piu' alto con il conseguente stanziamento di
fondi destinati alla mitigazione del rischio. Pertanto la situazione
di rischio perimetrata, riferita sia alla zona direttamente in frana
sia a quella di possibile influenza, potra' essere rivista solo
successivamente alla verifica dell'efficacia delle opere previste per
il consolidamento del movimento franoso. Si ritiene quindi non
accoglibile la rimozione parziale del vincolo relativamente a singoli
lotti fino a quando non sia stata definitivamente risolta la
problematica generale del dissesto che determina la situazione di
rischio.
Osservazione non accolta
Oss. n. 6, 10 - Comune di Sarsina
6.1) La localita' capoluogo-Pescaglia e' stata perimetrata come area
a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla Legge 267/98 e
successivamente recepita dal Progetto di piano in esame, ai sensi
dell'art. 1 della medesima legge. La zonizzazione individua la zona
di frana attiva (zona 1) e la zona di possibile evoluzione del
dissesto (zona 2). La localita' in oggetto e' inoltre inserita tra le
situazioni a rischio idrogeologico piu' alto con il conseguente
stanziamento di fondi destinati alla mitigazione del rischio.
L'osservazione prevede di modificare la zona 1 e la zona 2,
introducendo inoltre una nuova zona 3 alla quale e' associato un
vincolo meno cogente. Tale proposta di modifica si basa pero' sul
presupposto del completamento dei lavori di consolidamento previsti e
attualmente solo in parte realizzati. Pertanto, alla luce di quanto
detto, si ritiene che la perimetrazione vigente individui la
situazione di rischio attualmente esistente. Osservazione non accolta
6.2) Sulla localita' Rio Crocetta del comune di Sarsina e' vigente
una perimetrazione effettuata ai sensi della Legge 267/98. Sulla base
di quanto espresso anche al precedente punto 6.1), un'eventuale
modifica deve basarsi sul presupposto del completamento dei lavori di
consolidamento previsti, che in questo caso risultano solo in parte
realizzati. A tal proposito, per quanto riguarda la parte della zona
scolastica, anche alla luce dell'ultimazione dei lavori di
consolidamento relativamente a tale zona, si chiede all'Autorita' di
bacino di modificare la perimetrazione cosi' come proposto. In merito
alla zona a monte, si ritiene che, alla luce di quanto detto, la
perimetrazione vigente individui la situazione di rischio attualmente
esistente. Osservazione parzialmente accolta
6.3) Date le caratteristiche del fenomeno franoso in oggetto, si
ritiene che, per annullare o eventualmente ridefinire la
perimetrazione della localita' Quarto, sia necessario essere in
possesso di un quadro conoscitivo piu' dettagliato ed aggiornato. Non
si ritengono sufficienti i dati presentati, anche in relazione
all'estensione del fenomeno franoso della frana di Quarto nel suo
complesso, di cui solo una piccola porzione e' stata perimetrata.
Osservazione non accolta
6.4) La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano.
In ogni caso, si precisa che l'Autorita' di bacino ha previsto lo
svolgimento di specifiche indagini sia a Sorbano Capanno che a
Sorbano Vecchia, (si veda a riguardo l'"Elenco degli interventi"
contenuto nella Relazione tecnica - Rischio di frana), anche se al
momento queste non sono coperte da finanziamenti. Allo svolgimento di
tali indagini ed ai loro risultati rimane legata la possibilita' di
revisione delle perimetrazioni delle aree a rischio di frana e quindi
dell'eventuale utilizzo di tali aree a fini abitativi. Osservazione
non accolta
6.5) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai
comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto al parere
di cui al punto 19.6). Osservazione non accolta
6.6) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e' trattata
nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si rimanda
ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica oggetto
della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
6.7) In relazione alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3: a) si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".
Osservazione accolta b) Alla luce di quanto specificato alla
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.
Osservazione accolta c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di
rendere piu' chiara in tal senso la norma. Osservazione accolta d)
Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito alle
lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita l'Autorita' di
bacino a prevedere in normativa procedure di approvazione di
eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano, in relazione al
rischio di tipo idraulico o idrogeologico. Osservazione accolta
Oss. n. 7, 17, 31 - Comune di Ravenna
Parte generale
7.1) La puntualizzazione non costituisce osservazione specifica al
Progetto di piano. In ogni caso si da' conto che la Legge 183/89
prevede in generale una partecipazione degli enti a tutti i livelli
ed in tutte le fasi delle scelte di pianificazione, pur dovendo
tenere conto delle limitazioni che emergono dalle sempre maggiori
conoscenze dei rischi territoriali. Inoltre, la Legge 365/00, con
l'istituzione delle conferenze programmatiche, ha ulteriormente
esteso tale possibilita'.
7.2) La richiesta non costituisce osservazione specifica al Progetto
di piano. In ogni caso la Regione persegue la massima omogeneita'
delle norme, compatibilmente con le diverse situazioni territoriali,
amministrative e di rischio esistenti nei territori di competenza
delle diverse Autorita' di bacino. La partecipazione della Regione ai
Comitati tecnici ed ai Comitati istituzionali delle Autorita' di
bacino ha garantito una visione il piu' possibile uniforme dei
diversi piani anche se, proprio nell'ottica di una armonizzazione tra
situazioni spesso molto differenziate anche dal punto di vista
giuridico-amministrativo, non e' possibile raggiungere la completa
uniformita', per specifiche e riconosciute situazioni di differenza.
Sara' affidato ad una seconda generazione di piani il compito di
armonizzare ulteriormente i diversi apparati normativi, anche alla
luce delle esperienze in corso.
7.3) In relazione alla pianificazione locale, e in particolare
all'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli
strumenti urbanistici, si ritiene che le stesse possano essere fatte
salve per gli strumenti vigenti alla data di adozione, e non di
approvazione, del Piano, a condizione che siano adottati gli
opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi previsti dalla. Si
veda nel merito la lettera d) del parere regionale. Osservazione
parzialmente accolta
7.4) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto si riferisce a
percorsi autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad opportune
verifiche e controlli. Si veda nel merito la lettera g3) del parere
regionale. Osservazione accolta
7.5) Si ritiene che la cartografia di Piano e la normativa, cosi'
come modificate sulla base del parere regionale e delle osservazioni,
rispondano ai requisiti richiesti. Osservazione non accolta
7.6) La richiesta si ritiene accoglibile anche in un'ottica di
armonizzazione delle definizioni tra le diverse Autorita' di bacino.
Si chiede all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli di adeguare
per quanto possibile tali definizioni a quelle in uso in materia
urbanistico-ambientale, o a meglio specificare nuovi tipi di
definizioni. Osservazione accolta
7.7) Si ritiene che la cartografia allegata al Progetto di piano sia
corrispondente ai requisiti richiesti. Osservazione non accolta
7.8) Si ritiene condivisibile la richiesta e si rimanda nel merito
all'Oss. 19.4 lettere c) e d) e a quanto contenuto alla lett. g7) del
parere regionale. Osservazione accolta
7.9) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai
Comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto alle
lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione non accolta
7.10) Si rimanda al parere di cui al precedente punto 7.9.
Osservazione non accolta
7.11) Si rimanda nello specifico alla lett. g8) del parere regionale.
Osservazione altrimenti risolta
7.12) Per aste fluviali soggette alla verifica sono da intendersi
tutti i corsi d'acqua arginati oggetto del Progetto di piano
stralcio. In ogni caso, alla luce di quanto espresso alla lett. g8)
del parere regionale, si ritiene altrimenti risolta la richiesta.
Osservazione altrimenti risolta
7.13) Si rimanda al parere di cui al punto 7.8. Osservazione accolta
Parte normativa
7.14) Con riferimento all'art. 1: a) Gli interventi strutturali
ritenuti necessari sono elencati all'interno delle relazioni tecniche
del Progetto di piano. Per quanto riguarda, invece, la loro
previsione temporale, questa e' connessa alla programmazione
triennale che l'Autorita' di bacino elabora ai sensi della Legge
183/89. Osservazione non accolta b) Si ritiene condivisibile la
richiesta. Si rimanda nel merito alle lettere g7) e g14) del parere
regionale dove si invita l'Autorita' di bacino a prevedere in
normativa procedure di approvazione di eventuali modifiche delle
perimetrazioni del Piano, in relazione al rischio di tipo idraulico o
idrogeologico. Si rimanda nello specifico anche al parere di cui al
punto 19.4). Osservazione accolta
7.15) Con riferimento all'art. 2: a) Si ritiene accoglibile la
richiesta, nell'ottica di una maggiore leggibilita' del Progetto di
piano. Osservazione accolta b) Si ritiene accoglibile la richiesta,
anche sulla base di quanto rilevato al precedente punto 7.6). Va
inoltre precisato che e' opportuno aggiornare la Normativa di piano
anche sulla base delle novita' nella definizione del centro abitato
introdotte dalla L.R. 20/00, che nella sua progressiva entrata in
vigore modifica e sostituisce i citati articoli della L.R. 47/78.
Osservazione parzialmente accolta c) La norma appare gia'
sufficientemente esaustiva. Osservazione non accolta
7.16) Con riferimento all'art. 3: a) Si ritiene chiara ed esaustiva
la definizione di autorita' idraulica competente contenuta nell'art.
2 della normativa, che rimanda alla legislazione vigente, anche
perche' l'attribuzione di competenze puo' cambiare. Osservazione non
accolta b) Si ritiene che la richiesta sia gia' risolta in
considerazione del fatto che gli interventi di ristrutturazione sono
comunque previsti al successivo quarto comma, con le cautele e le
condizioni dettate dal grado di pericolosita' associato alle aree ad
alta probabilita' di esondazione. Osservazione non accolta c) Si
condivide la richiesta e si invita l'Autorita' di bacino ad integrare
il comma come indicato nel testo dall'osservazione. Osservazione
accolta d) La richiesta non appare chiara e motivata anche alla luce
del contenuto del comma 4 che risulta gia' sufficientemente
esaustivo. Osservazione non accolta e) Si ritiene condivisibile la
richiesta in quanto correzione di errore materiale. Osservazione
accolta f) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche se non
rientrante specificatamente tra gli oggetti del Piano. Si invita a
questo proposito l'Autorita' di bacino ad emanare una specifica
direttiva o linee-guida che contengano le indicazioni di riferimento
di tipo tecnico. Osservazione parzialmente accolta g) Si ritiene
accoglibile in linea di principio la richiesta e si rimanda nel
merito alle lettere d) e g3) del parere regionale. Osservazione
parzialmente accolta
7.17) Con riferimento all'art. 4: a) Si ritiene accoglibile in linea
di principio la richiesta, anche se non rientrante specificatamente
tra gli oggetti del Piano. Si invita a questo proposito l'Autorita'
di bacino ad emanare una direttiva specifica o linee-guida che
contengano le indicazioni di riferimento di tipo tecnico.
Osservazione parzialmente accolta b) Si ritiene che la richiesta sia
accoglibile per quanto riguarda il divieto di realizzazione di
scantinati e seminterrati, perche' ripete un concetto gia' espresso
al comma 4. Si chiede inoltre all'Autorita' di bacino di meglio
specificare anche il primo capoverso, rendendolo meno generico.
Osservazione parzialmente accolta
7.18) L'osservazione mette in luce la necessita' di un chiarimento
della Norma che faccia riferimento alla redazione di nuovi strumenti
urbanistici o di variante a quelli vigenti. Osservazione parzialmente
accolta
7.19) Si ritiene che la definizione della tipologia di intervento sia
di pertinenza della fase progettuale e che il Piano di bacino si
limiti correttamente alla sola definizione degli obiettivi.
Osservazione non accolta
7.20) Con riferimento all'art. 9: a) Si ritiene non accoglibile la
richiesta, in quanto i parametri riportati nella norma rappresentano
il requisito minimo a cui attenersi. Osservazione non accolta b) Si
ritiene non accoglibile la richiesta, in quanto la norma risulta gia'
sufficientemente esaustiva chiarendo che tale modello sara' valutato
in accordo con l'autorita' idraulica competente. Osservazione non
accolta c) Si rimanda nel merito a quanto espresso alla lett. g9)
del parere regionale dove si chiede all'Autorita' di bacino un
maggiore chiarimento dei contenuti della norma. Osservazione
parzialmente accolta
7.21) Con riferimento all'art. 10: a) L'osservazione non migliora la
chiarezza interpretativa della norma. In ogni caso, si rimanda alla
lett. g8) del parere regionale ed alla risposta all'Oss. 19.9), che
risolve altrimenti l'osservazione. Osservazione altrimenti risolta b)
Per aste fluviali soggette alla verifica sono da intendersi tutti i
corsi d'acqua arginati oggetto del Progetto di piano stralcio. In
ogni caso, si rimanda alla lett. g8) del parere regionale ed alla
risposta all'Oss. 19.9), che risolve altrimenti l'osservazione.
Osservazione altrimenti risolta
7.22) Si ritiene accoglibile la richiesta e si chiede all'Autorita'
di bacino di integrare in tal senso le norme di Piano. Osservazione
accolta
Oss. n. 8 - Rete ferroviaria italiana - Direzione Compartimentale
Infrastruttura Bologna
La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano. In
ogni caso, in relazione alle problematiche evidenziate, si condivide
la necessita' che gli enti proprietari di infrastrutture di rilevante
importanza che interferiscono con la rete idrografica siano coinvolti
al fine di una corretta progettazione degli eventuali interventi di
adeguamento.
Oss. n. 9, 29, 38 - Comune di Bagnacavallo - Associazione
intercomunale della Bassa Romagna
L'osservazione non risulta supportata da un'adeguata documentazione
tecnica che consenta la modifica delle delimitazioni delle aree di
cui agli artt. 4, 5 e 6 e che deve far riferimento alle metodologie
di analisi idraulica utilizzate dall'Autorita' di bacino.
Osservazione non accolta
Oss. n. 11 - Giancarlo Riccardi
La richiesta di revisione della cartografia del dissesto in localita'
Podere Capanna Nuove-Cusercoli prende in esame le condizioni di un
intorno limitato all'area in esame e non risulta essere supportata da
verifiche di stabilita' del versante. Si ritiene pertanto che la
documentazione tecnica allegata non sia esaustiva in quanto non
permette di valutare con sicurezza l'effettivo grado di stabilita'
del fenomeno franoso nel suo complesso. Al contrario, l'area di cui
si richiede lo stralcio risulta ubicata in prossimita' del piede di
un fenomeno franoso di vaste dimensioni e risulta pertanto
motivatamente inserita nella zona di possibile evoluzione del
dissesto.
Osservazione non accolta
Oss. n. 12 - Comune di Forli'
12.1) Si rimanda nel merito alla lett. e) del parere regionale sul
vincolo idrogeologico che risolve altrimenti l'osservazione.
Osservazione altrimenti risolta
12.2) I dissesti in questione sono gia' stati considerati
dall'Autorita' di bacino nella fase di analisi del rischio
idrogeologico, effettuata a partire dalla individuazione delle Unita'
idromorfologiche elementari. Osservazione non accolta
12.3) I calanchi e le aree calanchive sono gia' stati considerati
dall'Autorita' di bacino nella fase di analisi del rischio
idrogeologico, effettuata a partire dall'individuazione delle Unita'
idromorfologiche elementari, e su di essi e' stato posto il vincolo
ritenuto adeguato allo stato di rischio esistente. Per quanto
riguarda il rapporto tra Piano di bacino e PTCP, spetta a
quest'ultimo il ruolo di attuare il Piano di bacino, anche attraverso
ulteriori specificazioni. Osservazione non accolta
12.4) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche in relazione
all'obbligo da parte dei Comuni di adeguare il proprio strumento
urbanistico alle disposizioni del Piano. Si ritiene in ogni caso che
le carte tecniche regionali in scala 1:10.000 attualmente disponibili
siano sufficientemente adeguate alle finalita' del Progetto di piano
stralcio per cui si invita l'Autorita' di bacino all'utilizzo di
detta cartografia nel previsto Piano di bacino. Osservazione
parzialmente accolta
12.5) Si ritiene condivisibile la richiesta soprattutto alla luce del
fatto che, come esplicitato a pag. 14 della Relazione tecnica -
Rischio idraulico, la delimitazione delle aree di potenziale
allagamento e' stata effettuata sulla sola base degli eventi
dell'alluvione del 1996. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino
di riverificare tali situazioni e di aggiornare eventualmente la
cartografia. Si chiede inoltre all'Autorita' di bacino di integrare
l'art. 2 del Titolo I della normativa con l'aggiunta della
definizione di "aree di potenziale allagamento". Osservazione accolta
12.6) Si sottolinea che i perimetri delle aree soggette ad
allagamento ed esondazione possono intersecare o dividere lotti gia'
edificati o recintati in quanto si basano su valutazioni di tipo
idraulico e non su considerazioni di tipo urbanistico. Tali perimetri
in ogni caso non possono essere modificati solo sulla base delle
previsioni urbanistiche vigenti o in corso di approvazione, a
prescindere da indagini di tipo idraulico. Osservazione non accolta
12.7) Si ritiene condivisibile la richiesta alla luce di quanto
espresso al precedente punto 12.5) ed anche in relazione ai nuovi
dati in corso di acquisizione da parte dell'Autorita' di bacino. Si
chiede quindi all'Autorita' di bacino di riverificare le situazioni
in oggetto ed eventualmente stralciarle sulla base dei risultati di
tali verifiche. Osservazione parzialmente accolta
12.8) La richiesta risulta condivisibile alla luce della vetusta' e
incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume
Ronco-Bidente utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino. Si
chiede pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare ed
eventualmente modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di
piano considerando le richieste del Comune, ricorrendo
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione
accolta
12.9) La richiesta risulta condivisibile alla luce della vetusta' e
incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume Ronco
utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino. Si chiede
pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare ed eventualmente
modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di piano
considerando le richieste del Comune, ricorrendo all'integrazione dei
dati impiegati all'epoca della stesura del Piano con quelli resisi
disponibili nel tempo intercorso. Osservazione accolta
12.10) La richiesta e' stata ritirata sulla base dell'Oss. n. 41. Si
precisa in ogni caso che anche quest'area rientrera' negli
approfondimenti idraulici previsti dall'Autorita' di bacino per la
predisposizione del Piano di bacino.
12.11) La tipologia di restituzione degli elaborati cartografici e'
quella adottata in ambito regionale per la gestione dei sistemi
informativi geografici. Per quanto riguarda, invece, la scala da
adottare si rimanda al parere di cui al precedente punto 12.4).
Osservazione parzialmente accolta
12.12) Sebbene i criteri adottati dal Piano regolatore di Forli'
siano coerenti con quelli dell'Autorita' di bacino, si possono
riscontrare difformita' legate alla scelta delle scabrezze e alla
considerazione di interventi in alveo successivi ai rilievi
disponibili. In ogni caso, alla luce della vetusta' e incompletezza
dei dati utilizzati in sede di redazione del Piano, si chiede
all'Autorita' di bacino di riesaminare ed eventualmente modificare le
delimitazioni del Progetto di piano considerando le richieste del
Comune, ricorrendo all'integrazione dei dati impiegati all'epoca
della stesura del Piano con quelli resisi disponibili nel tempo
intercorso. Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 13, 33 - Comune di Gatteo
La richiesta si ritiene accoglibile al fine di una migliore
leggibilita' del Piano.
Osservazione accolta
Oss. n. 14, 27 - Comune di Cervia
Parte generale
Si rimanda ai punti 7.1), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7), 7.8), 7.9),
7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione n. 7 presentata dal
Comune di Ravenna.
Proposte di modifica cartografica
14.1) Si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile in quanto,
laddove non sono presenti limiti fisici definiti, la zonizzazione e'
stata effettuata tenendo conto di un volume esondato per ciascun
tempo di ritorno di progetto e del tirante idrico equivalente
generato. I confini delle zonizzazioni separano aree potenzialmente
interessate dall'esondazione con un tirante idrico di almeno 20 cm.
da quelle non interessabili, ed e' pertanto possibile e ragionevole
che si verifichino situazioni come quelle oggetto dell'osservazione.
Osservazione non accolta
14.2) Le zonizzazioni sono fatte a livello territoriale e pertanto
possono includere nuclei abitati esistenti. In relazione al livello
di rischio individuato dalla zonizzazione, devono essere applicate
sul territorio interessato le prescrizioni previste dalla Normativa
di piano, cui lo strumento urbanistico deve adeguarsi ai sensi
dell'art. 17 della Legge 183/89. In ogni caso, per quanto riguarda
nello specifico i centri edificati ricadenti in aree soggette
all'art. 3, si rimanda alla lett. g6) del parere regionale, dove si
suggerisce di applicare all'interno di detti centri le norme degli
strumenti urbanistici generali vigenti, previa una valutazione con
l'autorita' idraulica competente delle condizioni di rischio
esistenti. Per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche in
essere, si rimanda alla lett. g3) parere regionale che chiede
all'Autorita' di bacino di inserire nella normativa la possibilita'
di fare salvi percorsi autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad
opportune verifiche e controlli. Osservazione parzialmente accolta
14.3) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente rimuovere alcune
situazioni di rischio, ma in questa fase l'Autorita' di bacino ha
ritenuto di procedere cautelativamente con la zonizzazione esistente,
che rappresenta il risultato della conoscenza disponibile a scala di
bacino al momento della redazione del Piano. Osservazione non
accolta
14.4) Con riferimento alle proposte di modifica cartografica: a), b)
Sebbene l'osservazione non sia supportata da motivazioni tecniche,
alla luce della vetusta' ed incompletezza dei dati relativi alla
geometria del fiume Savio utilizzati in sede di redazione del Piano
di bacino, si richiede all'Autorita' di bacino di riesaminare ed
eventualmente modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di
piano considerando le richieste del Comune, ricorrendo
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione
parzialmente accolta
14.5) Si rimanda nel merito alla lett. e) del parere regionale sul
vincolo idrogeologico che risolve altrimenti l'osservazione.
Osservazione altrimenti risolta
Proposte di modifica normativa
Si rimanda al parere relativo ai punti 7.14a), 7.15a), 7.15b),
7.16a), 7.16b), 7.16c), 7.16d), 7.16e), 7.16f), 7.16g), 7.17a),
7.17b), 7.18a), 7.19a), 7.20a), 7.20b), 7.20c), 7.21a), 7.21b), 7.22)
dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di Ravenna.
OSS. n. 15, 21 - Comune di Cesenatico
Parte generale
Si rimanda al parere relativo ai punti 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5),
7.6), 7.7), 7.8), 7.9), 7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione
n. 7 presentata dal Comune di Ravenna.
Proposte puntuali riferite alla problematica del Comune di Cesenatico
15.1) Le zonizzazioni di Piano sono state effettuate dall'Autorita'
di bacino sulla base di studi e di modellazioni idrauliche omogenee a
scala di bacino ed eventuali modifiche di tali zone devono basarsi su
criteri analoghi. Gli studi di approfondimento attualmente in corso
da parte dell'Autorita' di bacino potranno di certo affinare tali
zonizzazioni ed eventualmente modificare alcune situazioni di
rischio, anche sulla base di elementi risultanti da studi di
dettaglio redatti dal Comune. Osservazione non accolta
15.2) Sulle zonizzazioni effettuate dall'Autorita' di bacino, che
discendono da specifiche valutazioni idrauliche, sono state previste
delle norme che si ritengono compatibili con le condizioni di rischio
esistenti. Inoltre, la richiesta di considerare solo le aree inondate
nel passato non appare in linea con i principi e le finalita' che
sono alla base della pianificazione di bacino. Osservazione non
accolta
15.3) In linea con quanto suggerito, si precisa che i Consorzi di
Bonifica sono rappresentati nel Comitato tecnico dell'Autorita' di
bacino e pertanto sono gia' stati coinvolti nella fase di redazione
del Piano. In ogni caso, anche i Consorzi, in quanto Enti
territorialmente interessati dal Piano, possono presentare eventuali
osservazioni al Progetto di piano.
15.4) a) Il Piano di bacino non e' un piano urbanistico ed ha una
propria terminologia. Tuttavia si pone il problema della
applicabilita' delle norme nel settore urbanistico e quindi si chiede
all'Autorita' di bacino di verificare la norma in tal senso.
Osservazione accolta b) L'osservazione non e' in linea con gli
obiettivi e le finalita' del Piano di bacino, che effettua una
analisi territoriale a prescindere dalle zonizzazioni dei piani
urbanistici. Osservazione non accolta c) Si ritiene accoglibile la
richiesta nell'ottica di una maggiore leggibilita' del Piano.
Osservazione accolta
15.5) Si ritiene che l'apparato normativo e cartografico possa essere
migliorato e semplificato. In quest'ottica, si rimanda al parere
regionale sul Progetto di piano finalizzato a rendere maggiormente
leggibile e di piu' semplice applicabilita' il Piano stesso.
Osservazione parzialmente accolta
15.6) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente rimuovere alcune
situazioni di rischio, ma in questa fase l'Autorita' di bacino ha
ritenuto di procedere cautelativamente con la zonizzazione esistente,
che rappresenta il risultato della conoscenza disponibile a scala di
bacino al momento della redazione del Piano. Osservazione non accolta
15.7) Si ritiene condivisibile in linea di principio la richiesta in
quanto si riferisce a percorsi autorizzativi gia' avviati e
sottoposti ad opportune verifiche e controlli. Si rimanda nel merito
alla lett. g3) del parere regionale. Osservazione accolta
15.8) Si ritiene condivisibile la richiesta e si rimanda nel merito
alla lett. g7) del parere regionale. Osservazione accolta
15.9) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.
Osservazione accolta
15.10) Con riferimento all'art. 7: a) Sulla base delle indicazioni
contenute nell'"Atto di indirizzo e coordinamento", approvato con
DPCM 29/9/1998, e sulla base delle scelte metodologiche e di analisi
del rischio idraulico, l'Autorita' di bacino ha ritenuto opportuno
prescrivere che la portata di progetto per tutti i nuovi
attraversamenti debba essere quella con un tempo di ritorno di 200
anni, salvo specifiche e motivate eccezioni. Osservazione non accolta
b) Si ritiene accoglibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di
bacino di tenere presente la possibilita' di una maggiore
flessibilita' temporale. Osservazione accolta
15.11) Si ritiene chiara ed esaustiva la definizione di autorita'
idraulica competente contenuta nell'art. 2 della normativa, che
rimanda alla legislazione vigente, anche perche' l'attribuzione di
competenze puo' cambiare. Non e' chiaro inoltre il riferimento alla
creazione di un sistema di gestione del territorio e di controllo da
parte dei Comuni, non previsto dalla norma. Osservazione non accolta
15.12) Considerate le problematiche connesse alle
impermeabilizzazioni relative agli interventi di trasformazione
edilizia, non si ritiene condivisibile la richiesta di subordinare
l'applicazione delle limitazioni ad ulteriori fasi di
sperimentazione. Si ritiene inoltre che tale problematica sia
meritevole di ulteriori affinamenti in fase applicativa e si rimanda
nello specifico alle lettere g9) e g10) del parere regionale.
Osservazione non accolta
15.13) Con riferimento all'art. 10: a) Per quanto attiene alle
verifiche sui corpi arginali, si rimanda alla lett. g8) del parere
regionale e al successivo punto 19.9), che risolvono altrimenti
l'osservazione. Per quanto riguarda le distanze di rispetto, si
ritiene che il Piano di bacino possa legittimamente, in via
cautelativa, aumentare la profondita' della fascia di rispetto
fluviale rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. Osservazione
non accolta b), c) Si condivide il contenuto dell'osservazione e si
rimanda nello specifico alla lett. g8) del parere regionale e al
successivo punto 19.9, che risolvono altrimenti l'osservazione.
Osservazione altrimenti risolta
15.14) Si ritiene che i tempi previsti dall'art. 11 siano
sufficientemente adeguati e che i Consorzi di Bonifica siano in grado
di svolgere le verifiche previste nei tempi richiesti. Osservazione
non accolta
15.15) Si ritiene chiara ed esaustiva la definizione di autorita'
idraulica competente contenuta nell'art. 2 della normativa, che
rimanda alla legislazione vigente, anche perche' l'attribuzione di
competenze puo' cambiare. Osservazione non accolta
15.16) L'art. 17 del Piano discende direttamente dalla Legge 365/00 e
non e' modificabile. In ogni caso, si rimanda alla lett. g2) del
parere regionale relativo alla richiesta di rivedere l'impostazione
dell'intero Titolo IV prevedendone una lettura in relazione alla
realta' territoriale di riferimento. Osservazione non accolta
Oss. n. 16, 23 - Comune di Russi
16.1) La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano.
16.2) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente modificare alcune
situazioni di rischio. In particolare, si chiede all'Autorita' di
bacino di verificare le zonizzazioni effettuate, ridefinendo
eventualmente le fasce di rischio, alla luce dei nuovi rilievi del
corso d'acqua e dei lavori svolti dal Servizio provinciale Difesa del
suolo di Ravenna. Osservazione parzialmente accolta
16.3) Si ritiene che la norma sia adeguata al rischio presente nelle
aree di potenziale allagamento e di conseguenza non si ritiene
condivisibile la richiesta di deroghe. Osservazione non accolta
16.4) Si ritiene che l'osservazione sia condivisibile, ma in ogni
caso si rimanda al comma 2 dell'art. 6 in cui e' data facolta' ai
Comuni di definire ed applicare le misure da prescrivere nell'ambito
tipologico proposto. Osservazione non accolta
16.5) Le potenziali "aree a rischio di allagamento" sono
cartografate, anche per il territorio comunale di Russi, nelle tavole
alla scala 1:25.000 "Perimetrazioni aree a rischio idrogeologico" in
cui sono definite e perimetrate le "Aree di potenziale allagamento".
Osservazione non accolta
16.6) Lo strumento urbanistico comunale, in base a quanto previsto
dalla Legge 183/89 e dalle norme di Piano, deve adeguarsi alle
prescrizioni del Piano di bacino. In ogni caso, si rimanda al
contenuto delle lettere d), g3) e g7) del parere regionale
finalizzato a chiarire piu' nel dettaglio i rapporti tra
pianificazione di bacino e strumenti urbanistici comunali.
Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 18, 28 - Comune di Cesena
Parte prima
Si rimanda ai punti 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7), 7.8),
7.9), 7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione n. 7 presentata
dal Comune di Ravenna.
Parte seconda
18.1) a), b) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
18.2) In merito alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed
elevato R3: a) Si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".
Osservazione accolta b) Alla luce di quanto specificato alla
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.
Osservazione accolta c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di
rendere piu' chiara in tal senso la norma. Osservazione accolta d)
La richiesta non e' nel merito accoglibile in quanto prevede di
introdurre, in una norma avente carattere generale, specifiche
disposizioni relative ad un singolo dissesto. In ogni caso, si
rimanda alle lettere g11) e g12) del parere regionale relative alla
richiesta di specificare in normativa che sulle perimetrazioni gia'
approvate ai sensi delle Leggi 267/98 e dell'art. 29 del PTPR,
valgono le limitazioni d'uso del suolo e del territorio vigenti.
Osservazione non accolta
18.3) In merito all'assetto della rete idrografica: a) In linea con
quanto suggerito, si precisa che i Consorzi di Bonifica sono
rappresentati nel Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino e
pertanto sono gia' stati coinvolti nella fase di redazione del Piano.
b) Si ritiene non accoglibile la proposta, in quanto la
diversificazione della normativa discende dalla differente
valutazione del livello di rischio territoriale, che non presenta una
graduazione, ma e' stato bensi' distinto in classi. Si ritiene
opportuno quindi mantenere la distinzione in diversi articoli delle
norme al fine di modulare i vincoli sul territorio. Osservazione non
accolta c), d), e) Occorre in primo luogo rimarcare la diversa
finalita' delle indagini del Piano di bacino rispetto a quelle del
Piano regolatore, basate su valutazioni per lo piu' morfologiche e
non su previsioni idrauliche. In ogni caso, alla luce della vetusta'
e incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume Savio
utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino, si richiede
all'Autorita' di bacino di riesaminare, ed eventualmente modificare,
le zonizzazioni proposte nel Progetto di piano, ricorrendo
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione
parzialmente accolta f) Si ritiene condivisibile la richiesta e si
propone all'Autorita' di bacino di aggiungere in normativa un
articolo che preveda la possibilita' di aggiornamento del Piano, in
relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e
all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, anche
attraverso procedure amministrative semplificate. Si rimanda inoltre
nel merito alla lett. g7) del parere regionale. Osservazione accolta
g) Non e' possibile escludere a priori dalle zonizzazioni di cui
all'art. 3 i centri abitati esistenti in quanto ricadenti in aree ad
elevata probabilita' di esondazione. Si ritiene tuttavia che il
rischio costituito da un centro abitato esistente situato in dette
aree non aumenti sensibilmente nel caso di edificazioni di lotti
interclusi o di aree di frangia. Si pone in ogni caso il problema di
prevedere la realizzazione di opere volte a ridurre il rischio
dell'abitato nel suo complesso. Si rimanda nel merito alla lett. g6)
del parere regionale dove si chiede all'Autorita' di bacino di
modificare in tal senso la normativa di piano. Osservazione
parzialmente accolta
Proposte di modifica normativa
Si rimanda ai punti 7.14a), 7.15a), 7.15b), 7.16a), 7.16b), 7.16c),
7.16d), 7.16e), 7.16f), 7.16g), 7.17a), 7.17b), 7.18a), 7.19a),
7.20a), 7.20b), 7.20c), 7.21a), 7.21b), 7.22) dell'osservazione n. 7
presentata dal Comune di Ravenna.
Oss. n. 19 - Autorita' dei Bacini regionali romagnoli
Proposte di modifica normativa
19.1) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto chiarisce
meglio i contenuti. Osservazione accolta
19.2) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto individua piu'
correttamente l'oggetto dell'art. 12. Osservazione accolta
19.3) Si ritiene condivisibile la richiesta al fine di una maggiore
leggibilita' della Normativa di piano. Osservazione accolta
19.4) Con riferimento all'art. 3: a) Si ritiene condivisibile nel
principio la richiesta di inserimento del nuovo comma 5, come
formulato dall'Autorita' di bacino, in quanto si riferisce a percorsi
autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad opportune verifiche e
controlli. Si chiede inoltre alla Autorita' di bacino di dare a tale
problematica una soluzione a livello generale prendendo come
riferimento la data di adozione, e non di approvazione, del Piano. Si
rimanda nel merito alla lett. g3) del parere regionale. Osservazione
parzialmente accolta b) Si ritiene condivisibile nel principio la
richiesta e si rimanda nel merito alla lett. g7) del parere
regionale. Osservazione accolta c) Anche alla luce di quanto espresso
alla lett. g7) del parere regionale, si ritiene condivisibile la
richiesta di inserimento del nuovo comma 7. Occorre pero' che sia
meglio specificato che, a seguito dell'avvenuta verifica degli
interventi realizzati, si procede alla revisione della perimetrazione
e dei relativi vincoli, indicando altresi' le procedure attraverso le
quali l'Autorita' di bacino approva tali revisioni. Si chiede
all'Autorita' di bacino di modificare in tal senso la proposta del
nuovo comma 7. Osservazione parzialmente accolta d) Si ritiene nel
merito condivisibile la richiesta, anche se, alla luce del parere di
cui al punto precedente, relativo alle revisioni delle perimetrazioni
a seguito dell'esecuzione di lavori, appare opportuno che il nuovo
comma 8 faccia riferimento solo alle nuove perimetrazioni derivanti
dalle revisioni delle zonizzazioni in funzione dell'acquisizione di
rilievi topografici aggiornati con procedure analoghe a quelle gia'
indicate al precedente punto. Si ritiene inoltre che il riferimento
alla scadenza temporale prevista per l'elaborazione del Piano di
bacino debba essere eliminato. Potrebbe infatti manifestarsi la
necessita' di modifiche delle perimetrazioni prima di questa
scadenza. Si chiede all'Autorita' di bacino di modificare in tal
senso la proposta del nuovo comma 8. Osservazione parzialmente
accolta
19.5) Si ritiene condivisibile in linea di principio il contenuto del
nuovo comma 8 dell'art. 7, ma occorre meglio chiarire la tipologia
delle linee aeree delle reti tecnologiche in quanto queste non devono
in ogni caso interferire con le dinamiche fluviali e le opere
idrauliche. Osservazione parzialmente accolta
19.6) Si ritiene condivisibile la richiesta di modificare il comma 5
e si propone nel contempo di renderlo piu' chiaro in quanto, cosi'
come formulato, sembra riferire il principio dell'invarianza
idraulica ai soli interventi di notevole rilevanza. Si ritiene
tuttavia di dovere tenere conto anche degli effetti cumulati di
piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di compensazione che
realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di intero comparto
urbano. Inoltre, con riferimento all'intero art. 9, si rileva che la
norma riferisce l'invarianza idraulica ai soli interventi di
trasformazione urbanistica. Nel merito si suggerisce di sostituire il
termine "trasformazioni urbanistiche" con il termine piu' ampio di
"impermeabilizzazioni" che possono essere conseguenti sia a
trasformazioni di tipo urbanistico che di altro tipo. Si rimanda nel
dettaglio alle lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione
parzialmente accolta
19.7) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di
errore materiale. Osservazione accolta
19.8) La richiesta e' condivisibile alla luce di una maggiore
leggibilita' e chiarezza della norma. In ogni caso, sulla base del
parere di cui al successivo punto, si ritiene altrimenti risolta
l'osservazione. Osservazione altrimenti risolta
19.9) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche alla luce di
alcune osservazioni di singoli Comuni, che hanno evidenziato
l'inapplicabilita' allo stato attuale di tali norme. Di conseguenza,
anche sulla base degli studi sulla tenuta degli argini attualmente in
corso da parte dell'Autorita' di bacino, si ritiene opportuno
semplificare l'articolato mantenendo i soli commi 4 e 5 che
garantiscono in ogni caso la salvaguardia del territorio a tergo
degli argini. Si rimanda nel merito al contenuto della lett. g8) del
parere regionale. Osservazione accolta
19.10) Sulla base del parere di cui al precedente punto 19.9), si
ritiene altrimenti risolta l'osservazione. Osservazione altrimenti
risolta
19.11) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto individua piu'
correttamente l'oggetto dell'art. 12. Osservazione accolta
19.12) Si ritiene condivisibile la richiesta di inserire il nuovo
comma 10 in quanto l'art. 12 risulta carente per quanto riguarda la
verifica dei rischi territoriali nelle aree classificate a rischio R1
e R2. Si rimanda nel merito alla lett. g13) del parere regionale.
Osservazione accolta
19.13) Alla luce del parere regionale relativo al vincolo
idrogeologico, cui si rimanda, l'osservazione risulta altrimenti
risolta. Si veda nel merito anche il contenuto della lett. g15) del
parere regionale. Osservazione altrimenti risolta
19.14) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
19.15) Si ritiene nel merito condivisibile la richiesta, anche se
appare non opportuno il riferimento alla scadenza temporale prevista
per l'elaborazione del Piano di bacino. L'Atto di Indirizzo previsto
potrebbe infatti trovare realizzazione e applicazione prima di questa
scadenza, per cui si richiede che sia prevista una procedura
amministrativa semplificata per la sua applicazione, attuabile sin da
ora. Si chiede all'Autorita' di bacino di modificare in tal senso la
proposta di aggiunta del comma 4. Osservazione accolta
Proposte di modifica cartografica
19.16) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di
errori materiali. Osservazione accolta
19.17) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di
errore materiale. Osservazione accolta
Proposte di modifica alle tavole di Piano
19.18) a), b), c), d), e), f), g): Si ritengono condivisibili le
richieste in quanto correzioni di errori materiali. Osservazione
accolta h) Si ritiene che la situazione evidenziata sia
giustificatamente da ricomprendere nella zona R2, anche sulla base
delle valutazioni svolte congiuntamente da Autorita' di bacino e
Servizio provinciale Difesa del suolo di Forli'. Si ritiene pertanto
accoglibile la richiesta di modifica della tavola. Osservazione
accolta i) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
Oss. n. 20 - Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,
Flamigni Maria, Pondini Tiziano
La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficienti per la
revisione della perimetrazione relativa alla localita'
Cusercoli-Sambrocco in comune di Civitella di Romagna. Si chiede
pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare la perimetrazione
sulla base delle risultanze dello studio geologico allegato,
rivedendone in particolare la zonizzazione.
Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 22 - Comune di Bagno di Romagna
22.1) Al PTCP deve essere assegnata la funzione di coordinare il
complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori,
assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti dai
diversi Piani. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di inserire
nell'apparato normativo una norma che chiarisca in tal senso i
rapporti tra PAI e PTCP. In fase transitoria, si sconti la
possibilita' di coesistenza di due norme diverse sul medesimo
territorio poste da PTCP e Piano di bacino, nei confronti dei quali i
piani comunali devono assumere a riferimento una norma piu'
restrittiva. Osservazione parzialmente accolta
22.2) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,
in relazione all'evoluzione del rischio idraulico o idrogeologico.
Osservazione accolta
22.3) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai
Comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto alle
lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione non accolta
22.4) Si ritiene condivisibile la proposta in relazione al fatto che
la normativa sembra di fatto occuparsi di aree urbanizzate, non
tenendo conto di altre possibili situazioni isolate. Si ritiene
inoltre che eventuali soluzioni alternative possano essere attuabili
se dimostrato che assicurano il medesimo risultato. Osservazione
accolta
22.5) Con riferimento alle richieste di modifica delle perimetrazioni
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000: a) La
documentazione tecnica allegata all'osservazione risulta esaustiva
per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in localita'
Acquapartita-Fossatone. La proposta appare inoltre conforme ai dati
desumibili dalla Carta geologica dell'Appennino Emiliano-Romagnolo in
scala 1:10.000. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di
modificare la perimetrazione in oggetto sulla base di quella
proposta. Osservazione accolta b) La documentazione tecnica allegata
all'osservazione risulta esaustiva per la ridefinizione del perimetro
dell'area in frana in localita' Acquapartita-Valgianna. Osservazione
accolta c) La perimetrazione non puo' essere considerata provvisoria
in quanto questo contrasta con la natura del Piano. La necessita' di
ulteriori indagini risulta gia' soddisfatta da quanto previsto
nell'"Elenco degli interventi" contenuto nella Relazione tecnica -
Rischio di frana. Si ritiene pertanto opportuno mantenere in vigore
la perimetrazione della localita' Acquapartita - 1 fino a quando il
sistema di monitoraggio e le indagini previste dall'Autorita' di
bacino sia stato attivato e siano state effettuate letture per un
congruo periodo di tempo. Sulla base di tali risultati sara'
possibile procedere eventualmente ad una revisione della
perimetrazione. Osservazione non accolta d) La documentazione tecnica
allegata, pur non essendo supportata da risultati di indagini
geognostiche specifiche, permette tuttavia di valutare la
possibilita' di ridefinizione della zonizzazione in localita'
Acquapartita - 2. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di
esaminare la proposta ed eventualmente modificare tale
perimetrazione. Osservazione parzialmente accolta e) La
perimetrazione non puo' essere considerata provvisoria in quanto
questo contrasta con la natura del Piano. La necessita' di ulteriori
indagini risulta gia' soddisfatta da quanto previsto nell'"Elenco
degli interventi" contenuto nella Relazione tecnica - Rischio di
frana. Si ritiene pertanto opportuno mantenere in vigore la
perimetrazione della localita' San Piero in Bagno-Montanino fino a
quando il sistema di monitoraggio e le indagini previste
dall'Autorita' di bacino sia stato attivato e siano state effettuate
letture per un congruo periodo di tempo. Sulla base di tali risultati
sara' possibile procedere eventualmente ad una revisione della
perimetrazione. Osservazione non accolta f) La documentazione tecnica
allegata non risulta sufficientemente esaustiva per la ridefinizione
del perimetro dell'area in localita' San Piero in Bagno-Monte Sorbo.
Si ritiene pertanto opportuno mantenere la perimetrazione adottata
dall'Autorita' di bacino. Osservazione non accolta g) La
documentazione tecnica allegata non risulta esaustiva per la
ridefinizione del perimetro dell'area in frana in localita'
Sapaticcia. Si ritiene che le sole considerazioni di tipo geologico
non siano sufficienti ad escludere tale zona dalla classificazione di
rischio (che considera anche parametri di vulnerabilita' ed
esposizione). Non essendo stata dimostrata la mancata sussistenza di
condizioni di rischio dell'area, si ritiene opportuno mantenere la
classificazione del Piano. Osservazione non accolta h) La
documentazione tecnica allegata, pur non essendo supportata da
risultati di indagini geognostiche specifiche, permette tuttavia di
valutare la possibilita' di ridefinizione della zonizzazione in
localita' Selvapiana - Azienda agricola Guidi. Si chiede pertanto
all'Autorita' di bacino di modificare la perimetrazione in oggetto
sulla base di quella proposta. Osservazione parzialmente accolta i)
La specificazione relativa alla perimetrazione in localita'
Selvapiana non costituisce osservazione al Progetto di piano. In ogni
caso, si precisa che tale perimetrazione non e' stata approvata ai
sensi dell'art. 29 del PTPR, bensi' con deliberazione di Giunta
regionale n. 1840 del 12 ottobre 1999 ai sensi della Legge 267/98,
all'interno del Piano straordinario per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato.
22.6) a), b), c) Pur ritenendo condivisibili le analisi
tecnico-geologiche relative alle tre situazioni di criticita', si
ritiene che il loro inserimento all'interno delle Perimetrazioni
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 debba
essere valutato alla luce della metodologia utilizzata dall'Autorita'
di bacino per l'individuazione delle aree a rischio R3 e R4. Si
chiede pertanto all'Autorita' di bacino di valutare in tal senso
l'opportunita' di inserimento delle nuove perimetrazioni proposte.
Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 24 - Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese
24.1), 24.2) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto delle presenti osservazioni.
Osservazione altrimenti risolta
Oss. n. 25 - Comune di Civitella di Romagna
25.1) La zonizzazione in oggetto e' stata approvata ai sensi
dell'art. 29 del PTPR con deliberazione della Giunta regionale n.
3483 del 26/9/1995 e assunta come tale all'interno delle tavole
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana" (localita'
Cusercoli-Civitella di Romagna). La richiesta di modifica di detta
perimetrazione, gia' approvata con procedure diverse da quelle del
Piano di bacino, non e' pertanto conseguibile in questa sede.
Osservazione non accolta
25.2) La documentazione tecnica allegata fornisce dati non
sufficienti alla revisione della perimetrazione relativa alla
localita' Cusercoli-Fosso di Varolo in quanto analizza solo un
intorno limitato, senza entrare nel merito della dinamica generale
del pendio. Trattandosi di un dissesto di tipo colata, la sua
possibile riattivazione coinvolgerebbe anche le zone a valle della
strada che non costituisce ostacolo di rilevante entita' al movimento
della frana. Per tali motivi si ritiene opportuno mantenere la
zonizzazione dell'Autorita' di bacino. Per una migliore
individuazione dell'area, si chiede inoltre all'Autorita' di bacino
la perimetrazione sia rinominata "Cusercoli-Fosso di Cartara".
Osservazione non accolta
Oss. n. 26 - Comune di Santa Sofia
25.3) La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficienti
per la revisione della perimetrazione relativa alla localita'
Capoluogo-Colombaia. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di
riesaminare la perimetrazione anche sulla base delle risultanze dello
studio geologico allegato, rivedendone in particolare la
zonizzazione. Osservazione parzialmente accolta
Oss. n. 30 - Lauro Giovanni
L'osservazione non e' supportata da alcuna documentazione tecnica. Si
rimanda inoltre, per la perimetrazione in localita' Montanino, al
parere relativo alla lett. e) del punto 22.5).
Osservazione non accolta
Oss. n. 32 - Comune di Predappio
32.1) a), b) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
32.2) Con riferimento alle zone a rischio di frana molto elevato R4
ed elevato R3: a) si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".
Osservazione accolta b) Alla luce di quanto specificato alla
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.
Osservazione accolta c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di
rendere piu' chiara in tal senso la norma. Osservazione accolta d) Si
chiarisce che la normativa da applicare alle zone 1, 2 e 3 della
perimetrazione di Predappio Alta (contenuta nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000") e' quella del Piano straordinario redatto ai sensi della
Legge 267/98 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
1840 del 12 ottobre 1999, successivamente recepita senza modifiche
nel Progetto di piano. Non e' pertanto possibile inserire nell'art.
12, che costituisce una norma generale riguardante le aree a rischio
non soggette a vincoli predefiniti, prescrizioni che riguardano una
specifica situazione. In ogni caso, si rimanda alle lett. g11) e g12)
del parere regionale relative alla richiesta di specificare in
normativa che sulle perimetrazioni gia' approvate ai sensi delle
Leggi 267/98 e dell'art. 29 del PTPR, valgono le limitazioni d'uso
del suolo e del territorio vigenti. Osservazione non accolta
32.3) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.
Osservazione accolta
Oss. n. 34 - ENEL - Direzione Emilia-Romagna
34.1) Si ritiene che la Normativa di piano, cosi' come formulata ed
anche alla luce del parere di cui al punto 19.5, non precluda la
realizzazione di elettrodotti con tracciati interferenti con le fasce
fluviali. Tale realizzazione deve comunque essere valutata alla luce
degli obiettivi del Piano in materia di difesa del territorio dal
rischio idraulico per cui ogni singolo caso dovra' essere esaminato
nel dettaglio al fine di individuare la soluzione progettuale piu'
opportuna. Osservazione parzialmente accolta
34.2) Non risulta che il RD 523/1904 contenga il riferimento citato.
In ogni caso la normativa, che si ritiene sufficientemente esaustiva,
non modifica le disposizioni derivanti da leggi statali. La
realizzazione di infrastrutture essenziali, tra cui ricadono quelle
oggetto di osservazione, e' subordinata alla sola verifica con le
condizioni di rischio idraulico esistenti. Osservazione non accolta
34.3) Si ritiene che la richiesta sia a priori non accoglibile in
quanto gli attraversamenti/parallelismi connessi agli impianti
elettrici possono interferire negativamente con le dinamiche fluviali
e le opere idrauliche. Pertanto e' opportuno che i progetti relativi
a tali opere siano corredati da appositi studi idraulici da
sottoporre al parere dell'autorita' idraulica competente al fine di
verificarne la compatibilita' con le condizioni di rischio. In ogni
caso, si rimanda al parere relativo all'osservazione 19.5 che risolve
in parte la richiesta prevedendo l'esclusione di alcune tipologie di
opere. Osservazione non accolta
34.4) 34.5) Alla luce di quanto espresso al punto precedente, si
ritiene che la problematica sia parzialmente risolta dal parere di
cui al punto n. 19.5). In ogni caso, si propone all'Autorita' di
bacino di prevedere, a questo riguardo, linee-guida o una specifica
direttiva che chiarisca i differenti procedimenti amministrativi da
seguire a seconda della tipologia dell'impianto (ad esempio, la
comunicazione per impianti di piccola entita'). Osservazione
parzialmente accolta
34.6) Con riferimento alla gestione del vincolo idrogeologico, si
sottolinea in primo luogo che le motivazioni che presiedono tale
materia sono diverse da quelle connesse alle norme legate al rischio
idraulico e da frana. Nello specifico: a) Si ritiene che, riferendosi
l'art. 12 alle zone a rischio da frana molto elevato ed elevato e
discendendo da precise disposizioni di legge volte alla tutela della
pubblica incolumita' ed alla riduzione del rischio (Legge 267/98), le
sue prescrizioni siano prevalenti rispetto ad altre procedure che
riguardino l'ordinaria amministrazione. A tali situazioni le norme
sul vincolo idrogeologico si applicano solo quando l'intervento sia
gia' stato ritenuto ammissibile. Osservazione non accolta b)
L'osservazione non e' chiara in quanto l'art. 13 della normativa fa
riferimento alla riperimetrazione delle aree soggette alla normativa
di vincolo idrogeologico e non comporta alcuna modifica delle
normative esistenti sulle aree ritenute assoggettate a tale vincolo.
Osservazione non accolta c) Si ritiene che, riprendendo l'art. 17
della normativa l'analogo art. 2 della Legge 365/00, e discendendo da
precise disposizioni di legge volte alla tutela della pubblica
incolumita', le eventuali prescrizioni ritenute necessarie sulla base
di tali attivita' siano prevalenti rispetto ad altre procedure che
riguardino la ordinaria amministrazione. Osservazione non accolta
Oss. n. 35 - Provincia di Forli'-Cesena
35.1) Si condivide lo spirito dell'osservazione e si fa presente che
il parere regionale e' finalizzato proprio ad un miglioramento
dell'apparato normativo, in modo da renderne piu' chiari gli effetti
sul territorio. Osservazione accolta
35.2) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.
Osservazione accolta
35.3) Si rimanda nel merito alle lettere g1) e g2) del parere
regionale in cui si invita l'Autorita' di bacino a rivedere
l'impostazione dell'intero Titolo IV della Normativa, prevedendo una
lettura dell'articolato della Legge 365/00 in relazione alla realta'
territoriale di riferimento. Osservazione accolta
35.4) Poiche' la regolamentazione delle aree a moderata probabilita'
di esondazione e' demandato ai Comuni, si ritiene che anche
l'adozione di accorgimenti tecnico-costruttivi rientri tra i compiti
del Comune. In tal senso, il comma 4 dell'art. 4 da' solo degli
indirizzi da tener presente al fine di limitare i danni da
allagamenti. Pertanto si ritiene sufficientemente esaustiva la
formulazione attuale dell'articolo. Osservazione non accolta
35.5) Si ritiene non pertinente inserire in norma le misure o
precauzioni da adottare nel caso in cui la verifica idraulica abbia
mostrato l'inadeguatezza dell'attraversamento. Si potrebbe pero'
rendere piu' chiaro l'art. 7 esplicitando che, nel caso di
attraversamenti inadeguati, i soggetti titolari, che sono comunque i
soggetti tenuti ad applicare tali misure, provvedono a definire opere
di mitigazione del rischio in accordo con l'Autorita' idraulica
competente e in relazione alle risorse disponibili. Si chiede
pertanto all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli di integrare in
tal senso l'art. 7. Osservazione parzialmente accolta
35.6) Con riferimento all'art. 9: a) Si condivide la richiesta e si
rimanda nel dettaglio alla lett. g9) del parere regionale.
Osservazione accolta b) Considerate le problematiche connesse alle
impermeabilizzazioni del territorio, non si ritiene condivisibile la
richiesta di limitare l'applicazione del principio dell'invarianza
idraulica. Si ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli
effetti cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere
di compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala
di intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica
sia meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto nel
dettaglio alle lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione
non accolta c) Si rimanda al parere di cui alla precedente lett. b).
Osservazione non accolta d) Si condivide lo spirito della proposta
finalizzata ad un'analisi integrata della gestione del deflusso
idrico. In ogni caso, non si ritiene che questo argomento, seppure
rilevante, sia pertinente con il Piano in oggetto, che rappresenta un
Piano stralcio finalizzato all'assetto idrogeologico. La questione
dovra' trovare una sua collocazione nell'ambito del Piano di bacino,
che analizza il territorio nella sua interezza. Osservazione
parzialmente accolta
35.7) L'osservazione e' altrimenti risolta dal parere di cui al punto
19.9), cui si rimanda. Osservazione altrimenti risolta
35.8) Con riferimento all'art. 13: a) Si precisa che la materia del
vincolo idrogeologico e' oggetto di specifico parere regionale a cui
si rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta
b) Il Codice, che prende in considerazione la protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole,
contiene alcune raccomandazioni relative alla gestione dei suoli
agricoli ai fini del buon assetto idrogeologico. Si ritiene pertanto
valido il riferimento citato nella norma. Osservazione non accolta
35.9) Le previsioni espresse dagli strumenti di pianificazione devono
adeguarsi alle prescrizioni del Piano, ai sensi della Legge 183/89,
in relazione all'individuazione cartografica delle aree a rischio
contenuta nel Piano. Per quanto riguarda, invece, il territorio non
oggetto di specifiche previsioni, valgono le disposizioni
eventualmente previste dai suddetti strumenti urbanistici.
Osservazione non accolta
Oss. n. 36 - Comune di Mercato Saraceno
L'osservazione non risulta supportata da alcuna documentazione
tecnica che consenta di valutare la richiesta.
Osservazione non accolta
Oss. n. 37 - Comune di Mercato Saraceno
Dal testo della nota, alla quale non e' allegata alcuna
documentazione di tipo tecnico, non si evince una specifica
osservazione al Progetto di piano.
Oss. nn. 39, 40 - Gianfranco Assirelli
La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficientemente
esaustivi per una modifica della perimetrazione relativa alla
localita' Capoluogo-I Mandorli in comune di Rocca San Casciano.
Ritenendo che i nuovi dati conoscitivi permettano la revisione della
perimetrazione, si chiede quindi all'Autorita' di bacino di
modificare la perimetrazione sulla base della nuova proposta.
Osservazione parzialmente accolta