REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2002, n. 1210

Integrazioni alla deliberazione 539/02 avente per oggetto provvedimenti in materia farmaceutica in attuazione alla Legge 405/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Considerato che:                                                                
- la Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione 539/02, ha inteso             
ottemperare a quanto previsto dall'Accordo 8/8/2001 e dal DL 347/01,            
convertito in Legge 405/01, in materia di spesa sanitaria, adottando            
le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del              
servizio sanitario, al fine di garantire l'erogazione delle                     
prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza e per                 
contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili;                       
- con la medesima deliberazione e in applicazione dell'art. 6 della             
citata Legge 405/01 che crea una fascia intermedia di farmaci                   
individuati dalla Commissione unica del farmaco (CUF) con                       
provvedimento del 4/12/2001, nell'ambito delle previsioni di                    
quest'ultimo sono stati suddivisi i farmaci posti a totale                      
rimborsabilita' del SSR e i farmaci posti a totale compartecipazione            
del cittadino;                                                                  
dato atto che, con proprio provvedimento 812/02 la Giunta regionale             
ha modificato e integrato la citata delibera 539/02 con specifico ed            
esclusivo riferimento alle fattispecie riguardanti il problema della            
inscindibilita' o meno di farmaci appartenenti alla medesima                    
categoria omogenea, anche al  fine di evitare che un eventuale                  
contenzioso concernente tale problematica potesse pregiudicare                  
l'intera manovra regionale in materia di assistenza farmaceutica;               
valutato inoltre che, nella deliberazione 812/02 si e' dato atto                
della avvenuta verifica, in merito alla proposta regionale di nessuna           
o totale rimborsabilita' per i diversi principi attivi individuati              
dalla CUF, con le principali categorie interessate, mediante                    
modalita' di diretto confronto, non formalizzate, stante l'urgenza di           
provvedere in merito;                                                           
considerato che nella deliberazione 539/02 non si e' dato atto, per             
mero errore materiale, dei ripetuti e diretti confronti in merito al            
provvedimento da assumere, non formalizzati stante l'urgenza di                 
provvedere, effettuati con le categorie interessate per assicurare il           
rispetto della disposizione di cui all'art. 5 della Legge 405/01 e              
precisamente con Federfarma, Assofarm e Farmindustria;                          
ritenuto inoltre opportuno integrare la piu' volte citata                       
deliberazione 539/02 con le valutazioni tecnico-scientifiche                    
contenute nella determinazione 2602/02 del Direttore generale alla              
Sanita' e Politiche sociali, svolte, in base a criteri                          
predeterminati, dal gruppo tecnico, costituito con la medesima                  
determinazione, a supporto dei provvedimenti regionali in attuazione            
della Legge 405/01, in riferimento ai farmaci contenuti nell'elenco             
della CUF, affinche' si possa disporre appropriatamente in ordine al            
grado di rimborsabilita' degli stessi, nonche' fornire alle Aziende             
sanitarie gli indirizzi generali per le principali categorie di                 
farmaci interessate;                                                            
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001, dei pareri            
favorevoli espressi:                                                            
- dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina                 
generale dott.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica           
della presente deliberazione;                                                   
- dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott.                 
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                         
deliberazione;                                                                  
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare                     
"Sicurezza sociale" nella seduta del 5 luglio 2002;                             
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di integrare la propria deliberazione 539/02 dando atto che:                 
- ripetuti e diretti confronti in merito al provvedimento da                    
assumere, non formalizzati stante l'urgenza di provvedere, sono stati           
effettuati con le associazioni di categoria interessate - Federfarma,           
Assofarm e Farmindustria - per assicurare il rispetto della                     
disposizione di cui all'art. 5 della Legge 405/01, e che di essi, per           
mero errore materiale, non si e' data evidenza nella delibera stessa;           
- le valutazioni tecnico-scientifiche contenute nella determinazione            
2602/02 del Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali,                
svolte, in base a criteri predeterminati, dal gruppo tecnico,                   
costituito con la medesima determinazione, a supporto dei                       
provvedimenti regionali in attuazione della Legge 405/01, in                    
riferimento ai farmaci contenuti nell'elenco della CUF, affinche' si            
possa disporre appropriatamente in ordine al grado di rimborsabilita'           
degli stessi, nonche' fornire alle Aziende sanitarie gli indirizzi              
generali per le principali categorie di farmaci interessate, sono le            
seguenti.                                                                       
Gruppi di farmaci mantenuti a totale gratuita' a carico del SSR                 
Antigonadotropine                                                               
Possono essere mantenute nella piena gratuita' in quanto farmaci di             
ruolo terapeutico rilevante.                                                    
Antistaminici                                                                   
Possono essere mantenuti nella piena gratuita' in considerazione del            
fatto che si rivolgono a patologie ricorrenti, per le quali non                 
esistono alternative altrettanto valide.                                        
Antiemicranici                                                                  
Possono essere mantenuti a totale gratuita' in considerazione del               
fatto che sono rivolti ad una patologia fortemente invalidante.                 
Farmaci per il trattamento dell'ipertrofia prostatica                           
Possono essere mantenuti a totale gratuita' in considerazione del               
fatto che la patologia e' cronica.                                              
Gruppi di farmaci esclusi dalla rimborsabilita' del SSR                         
Farmaci procinetici orali, antiemetici e antinausea                             
I procinetici e gli antiemetici/antinausea orali sono farmaci di                
limitato valore terapeutico utilizzati prevalentemente nel                      
trattamento sintomatico della dispepsia funzionale e di nausea e                
vomito. Tra l'altro, per le medesime indicazioni, alcuni procinetici            
sono disponibili in specialita' da banco. Sono posti a totale                   
compartecipazione da parte del cittadino.                                       
Antidiarroici                                                                   
I prodotti a base di loperamide sono gia' disponibili come farmaci              
per automedicazione (OTC). Non trovano posto nel trattamento della              
diarrea dove le soluzioni reidratanti orali rappresentano il                    
caposaldo della terapia, risultando potenzialmente pericolosi nel               
bambino piccolo.                                                                
Possono essere posti a totale compartecipazione da parte del                    
cittadino in quanto di ruolo terapeutico limitato e per                         
disincentivarne usi impropri.                                                   
Antiinfiammatori intestinali-antiallergici                                      
I farmaci a base di sodio cromoglicato somministrati come topici                
intestinali hanno una limitata efficacia. Tali preparati possono                
pertanto essere posti a totale compartecipazione da parte del                   
cittadino.                                                                      
Preparati dermatologici a base di corticosteroidi                               
I farmaci dermatologici a base di corticosteroidi sono indicati nel             
trattamento di breve durata di patologie di limitata gravita'. La               
patologia alle quale sono rivolti e' di modesta rilevanza clinica. Il           
trattamento delle patologie piu' gravi, nelle quali e' indicato l'uso           
di corticosteroidi, dovrebbe essere comunque effettuato utilizzando             
corticosteroidi per via sistemica. Possono pertanto essere posti a              
totale compartecipazione da parte del cittadino.                                
Antiprotozoarico orale                                                          
Il nifuratel e' un antiprotozoarico orale che possiede anche una                
limitata attivita' antibatterica (antisettico urinario). Puo' essere            
posto a totale compartecipazione da parte del cittadino in quanto               
esistono, in fascia A, alternative piu' efficaci sulla base delle               
evidenze scientifiche disponibili.                                              
Antipsicotici benzamidici                                                       
Le benzamidi, classificate tra i farmaci antipsicotici, hanno un                
ruolo poco definito in terapia. Possono essere poste a totale                   
compartecipazione da parte del cittadino in quanto, per la loro                 
indicazione terapeutica principale, esistono in fascia A, alternative           
preferibili sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.                 
Per casi selezionati esiste la possibilita' di una dispensazione                
diretta da parte dei Centri di Salute mentale.                                  
Antinfiammatori rinologici a base di corticosteroidi e stabilizzatori           
di membrana                                                                     
Gli antinfiammatori rinologici, glucocorticoidi e stabilizzatori di             
membrana topici, possono essere posti a totale compartecipazione da             
parte del cittadino perche' si rivolgono a terapie brevi in patologie           
caratterizzate da stagionalita' (rinite allergica stagionale).                  
Inoltre, sono disponibili farmaci ad analoga efficacia e acquistabili           
senza ricetta medica.                                                           
Antinfiammatori e antibiotici ad uso oftalmico                                  
Possono essere posti a totale compartecipazione da parte del                    
cittadino in quanto utilizzati per eventi occasionali, di gravita'              
limitata e sovente autolimitantesi.                                             
Gruppi di farmaci all'interno dei quali sono state operate delle                
scelte rispetto alla totale gratuita' o all'esclusione dalla                    
rimborsabilita' dal SSR                                                         
Antibiotici iniettabili delle note 55 e 55bis                                   
L'inserimento degli antibiotici iniettabili negli elenchi del decreto           
4/12/2001 non e' motivato da un ruolo non essenziale in terapia di              
questa categoria di farmaci, ma dalla necessita', ormai riconosciuta            
unanimemente, di limitare il loro uso a casi piu' selezionati al fine           
di prevenire il fenomeno dilagante dell'antibiotico resistenza.                 
Gli antibiotici iniettabili oggetto della nota 55 e 55 bis, per il              
loro impiego sul territorio, sono in realta' riconducibili a due                
diverse categorie:                                                              
I) le cefalosporine di II generazione iniettabili e alcune                      
penicilline iniettabili (carbossipenicilline, ureidopenicilline.) Il            
loro spettro di azione orientato verso microrganismi gram positivi e            
gram negativi a bassa resistenza li rende infatti adeguati per il               
trattamento di infezioni moderate e gravi di origine extraospedaliera           
quando il trattamento orale non e' utilizzabile. Per tali farmaci si            
suggerisce di mantenere l'attuale modalita' di prescrizione (fascia A           
con nota CUF 55);                                                               
II) le cefalosporine di III e IV generazione, le carbossipenicilline            
e le ureidopenicilline associate ad un inibitore delle beta-lattamasi           
e gli aminoglicosidi. Il loro uso, spesso inappropriato come farmaci            
di prima scelta, dovrebbe essere riservato al trattamento delle                 
infezioni causate da microrganismi gran negativi produttori di                  
betalattamasi resistenti ai piu' comuni antibiotici che sono solo               
raramente alla base di infezioni extraospedaliere in pazienti                   
defedati o immunocompromessi o recentemente dimessi dall'ospedale o             
sottoposti a ripetuti trattamenti con antibiotici a largo spettro.              
Per tali farmaci si suggerisce di modificare le attuali modalita' di            
prescrizione ed erogazione, sostituendole progressivamente con le               
seguenti modalita'. Le Aziende sanitarie realizzano una distribuzione           
controllata: - direttamente ai medici di Medicina generale, medici              
della Continuita' assistenziale e pediatri di libera scelta,                    
dotandoli di piccole quantita' di farmaci fra quelli presenti nel               
prontuario terapeutico ospedaliero dell'Azienda sanitaria di                    
appartenenza. I medici, in occasione del problema clinico, forniranno           
direttamente al paziente il farmaco necessario per il primo ciclo di            
terapia (48-72 ore); - direttamente ai pazienti che hanno iniziato              
una terapia antibiotica e che potranno rifornirsi del farmaco                   
necessario a completare il ciclo terapeutico (che non potra' essere             
superiore a 10 gioni per ogni richiesta) presso le farmacie                     
ospedaliere o attraverso i canali dell'assistenza domiciliare.                  
Pertanto le Aziende sanitarie dovranno realizzare programmi di                  
approvvigionamento ai MMG e PLS e di successiva dispensazione ai                
pazienti nell'ambito della distribuzione diretta o delle cure                   
domiciliari per rendere agevole e tempestivo l'approvvigionamento dei           
farmaci sia per i pazienti sia per i medici.                                    
Tali modalita' di dispensazione possono garantire:                              
I) la disponibilita' rapida (a carico del SSR) del farmaco piu'                 
appropriato in situazioni cliniche definite, qualora si ritenga                 
opportuno evitare il ricovero, riducendo al minimo il rischio di                
insuccesso terapeutico;                                                         
II) la somministrazione di una prima dose di antibiotico (prima di              
effettuare il ricovero) in situazioni cliniche particolari quale la             
polmonite di origine extraospedaliera grave che necessita di ricovero           
ospedaliero. Tale comportamento e' auspicabile soprattutto quando i             
tempi di ricovero si prevedono superiori a 2 ore.                               
Tali farmaci, pertanto, dovrebbero essere riservati esclusivamente ad           
una erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche.                      
Respiratori: Beta-2 agonisti in associazione ad altri antiasmatici              
per aerosol                                                                     
Possono essere mantenute nella piena gratuita' le associazioni piu'             
recenti a base di beta-2 agonisti a lunga durata d'azione e di                  
steroidi inalatori.                                                             
Le altre associazioni possono essere poste a totale compartecipazione           
da parte del cittadino in quanto sprovviste di un razionale                     
terapeutico o di evidenze a supporto.                                           
Contraccettivi orali: associazioni estro-progestiniche                          
Le associazioni estro-progestiniche orali di terza generazione                  
contenenti desogestrel o gestodene presentano (contrariamente alle              
attese) un piccolo aumento di rischio di complicazioni                          
trombo-emboliche rispetto alle "pillole" di seconda generazione.                
Nell'ottobre 2001, il Ministero della Salute ha inviato ai medici               
prescrittori una "Dear Doctor letter" con le raccomandazioni del                
Comitato scientifico per le specialita' medicinali dell'EMEA in                 
merito all'uso dei contraccettivi orali combinati, che recita come              
segue:                                                                          
"Le evidenze suggeriscono che il rischio di tromboembolia venosa e'             
lievemente maggiore con l'assunzione di contraccettivi orali                    
contenenti almeno 30 mg di etinilestradiolo in combinazione con                 
desogestrel o gestodene rispetto a quei contraccettivi orali che                
contengono levonogestrel associato alla stessa quantita' di                     
etinilestradiolo. Le stime del rischio relativo complessivo di                  
tromboembolia venosa per questi contraccettivi orali, rispetto a                
quelli contenenti levonorgestrel, variava notevolmente tra i vari               
studi epidemiologici. Sulla base di un'attenta valutazione di tutti i           
dati disponibili, la stima piu' attendibile del rischio relativo (RR)           
e' compresa tra 1,5 e 2.".                                                      
Si ritiene pertanto opportuno mantenere a totale gratuita' solo le              
associazioni estro-progestiniche che a parita' di efficacia risultano           
gravate da minori effetti indesiderati.                                         
E' raccomandato inoltre di esercitare nei confronti dei medici e                
delle pazienti una opportuna informazione utilizzando i documenti               
disponibili:                                                                    
- Dear Doctor Letter del Ministero della Salute (www.sanita.it);                
- Sito Materno Infantile regionale (www.saperidoc.it).                          
Le pillole anticoncezionali di seconda generazione possono essere               
mantenute a totale gratuita'.                                                   
Le pillole contraccettive di terza generazione possono essere poste a           
totale compartecipazione da parte del cittadino in quanto esistono,             
in fascia A, alternative preferibili sulla base delle evidenze                  
scientifiche disponibili.                                                       
Terapia estrogeica                                                              
La terapia estrogenica sostitutiva viene oggi effettuata                        
prevalentemente con gli estrogeni transdermici (preparati                       
transdermici) mentre i dati clinici sulla efficacia a lungo termine             
sono disponibili solo per gli estrogeni orali.                                  
Le evidenze disponibili sui preparati transdermici sono limitate al             
controllo dei sintomi menopausali.                                              
La terapia estrogenica orale e' mantenuta nella piena gratuita',                
mentre, a fronte di una alternativa preferibile erogata dal SSR, la             
terapia estrogenica transdermica puo' essere posta a totale                     
compartecipazione da parte del cittadino.                                       
E' raccomandato di esercitare nei confronti dei medici e delle                  
pazienti una opportuna informazione.                                            
Le preparazioni estrogeniche per uso vaginale sono mantenute a totale           
gratuita', per il trattamento dei disturbi locali.                              
Preparati orali a base di ferro trivalente                                      
Il ferro trivalente orale, ferrigluconato sodico sciroppo, per la               
minore biodisponibilita', non e' il trattamento di elezione della               
sideropenia rispetto ai sali ferrosi (bivalenti) che presentano un              
migliore assorbimento gastrointestinale.                                        
Puo' essere posto a totale compartecipazione da parte del cittadino             
in quanto esistono, in fascia A, alternative piu' efficaci sulla base           
delle evidenze scientifiche disponibili.                                        
Il ferromaltoso gocce, per la somministrazione nel bambino piccolo,             
e' mantenuto nella piena gratuita';                                             
2) di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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