LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 21
PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 2
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 agosto 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. II termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio ed il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1065 del 17 giugno 2002; oggetto consiliare n. 3059 (VII
legislatura); con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 183 in data 11 luglio 2002;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del
18 luglio 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2002,
atto n. 79/2002.