REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

          Art. 5                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente                
legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2                  
inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per               
tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte             
dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa           
del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella                
unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria                   
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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