LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2
inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per
tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte
dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa
del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella
unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.