LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,
comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende
Unita' sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione
delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV),
nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o
associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,
comma 2 sono esercitate dalla Regione.