REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

          Art. 3                                                                
Sanzioni                                                                        
1. Chiunque violi quanto disposto dell'articolo 2 e' soggetto,                  
qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di            
15.000 Euro, maggiorata a 45.000 Euro in caso di recidiva. E' in ogni           
caso disposta la confisca degli animali.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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