REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Art. 3 Sanzioni 1. Chiunque violi quanto disposto dell'articolo 2 e' soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 Euro, maggiorata a 45.000 Euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali.