REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

          Art. 2                                                                
Divieti                                                                         
1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna sono vietati                     
l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e            
gatti a fini di sperimentazione.                                                
2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli            
animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli               
accordi di cui all'articolo 1, comma 2.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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