REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Art. 2 Divieti 1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione. 2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 2.