REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 7                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1.  Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso           
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.            
15 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, di approvazione del Bilancio             
di previsione per l'esercizio 2002, ed imputato al Cap. 06500 -                 
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di             
Euro 5.551.000,00.                                                              
2.  II rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                  
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28            
dicembre 2001, n. 50 e' rideftnito in Euro 112.000.000,00.                      
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 50 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                    
"Art. 15 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2002 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 34 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - di cui e'             
data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione           
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a                   
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo            
di Euro 812.449.000,00.                                                         
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 50 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                    
"Art. 15 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2002 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Euro 357.388.000,00 gia' autorizzati dall'art. 19 della L.R. 18                 
aprile 2001, n. 10 come modificato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto             
2001, n. 28 a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro             
la chiusura dell'esercizio 2001.                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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